§ 39.5.165 - D.L. 18 ottobre 2023, n. 144.
Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.5 referendum
Data:18/10/2023
Numero:144


Sommario
Art. 1.  Disposizioni urgenti in tema di impiego di personale per il rafforzamento degli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum e disposizioni in materia di piattaforma per la raccolta [...]
Art. 2.  Piattaforma referendum on line
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 39.5.165 - D.L. 18 ottobre 2023, n. 144. [1]

Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum.

(G.U. 18 ottobre 2023, n. 244)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per il rafforzamento degli uffici della Corte di cassazione impegnati nell'espletamento delle attività di verifica delle sottoscrizioni a sostegno di proposte referendarie che, in forza dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, debbono essere svolte dal 30 settembre al 31 ottobre, in attesa della piena operatività della piattaforma digitale prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Disposizioni urgenti in tema di impiego di personale per il rafforzamento degli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum e disposizioni in materia di piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni

     1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate successivamente al termine previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, e, in ogni caso, nelle more della piena operatività della piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attestata ai sensi del comma 344 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonchè per le operazioni di conteggio delle firme, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'Ufficio centrale per il referendum, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, anche appartenente all'Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6, nel numero massimo di 28 unità [2].

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti all'Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6 ovvero profili professionali equiparati, e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti all'Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F1 a F3 [3].

     3. Ai fini di cui al comma 2, su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.

     4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nell'amministrazione.

     5. Per le finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

     6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

     7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2. Piattaforma referendum on line

     1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 342 è inserito il seguente: «342-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma di cui al comma 341 è attribuita al Ministero della giustizia. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo di cui al comma 341 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.»;

     b) al comma 344, dopo le parole: «comma 341,» sono inserite le seguenti: «attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia,» [4].

     2. Il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari, realizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la società provvede, tramite la Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti [5].

     3. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi comprese quelle discendenti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia [6].

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 13 dicembre 2023, n. 189.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.