Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.5 referendum |
Data: | 09/03/1995 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il quarto comma dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. Per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni [...] |
Art. 3. 1. Il quarto comma dell'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 298 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, [...] |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 39.5.39 - D.L. 9 marzo 1995, n. 67. [1]
Modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352 , recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.
(G.U. 9 marzo 1995, n. 57).
1. Il quarto comma dell'art. 21 della
(Omissis).
2. Nel primo comma dell'art. 22 della
(Omissis).
3. Nel primo comma dell'art. 36 della
(Omissis).
4. Nel terzo comma dell'art. 45 della
1. Per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale del personale della segreteria di cui all'art. 6 della
1. Il quarto comma dell'art. 6 della
(Omissis).
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 298 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della