Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.3 emigrazione e immigrazione |
Data: | 05/10/2023 |
Numero: | 133 |
Sommario |
Art. 01. Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato |
Art. 1. Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato |
Art. 2. Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia |
Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 |
Art. 4. Disposizioni in materia di presentazione e di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o [...] |
Art. 5. Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati |
Art. 6. Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati |
Art. 7. Disposizioni in materia di accoglienza |
Art. 8. Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti |
Art. 9. Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza |
Art. 9 bis. Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia |
Art. 9 ter. Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi |
Art. 10. Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Art. 11. Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del [...] |
Art. 12. Disposizioni finanziarie |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 10.3.271 - D.L. 5 ottobre 2023, n. 133. [1]
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonchè per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
(G.U. 5 ottobre 2023, n. 233)
Capo I
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE
Art. 01. Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato [2]
1. All'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
Art. 1. Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
a) all'articolo 9:
1) al comma 4, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 1 della
2) al comma 7, lettera b), le parole «al comma 9», sono sostituite dalle seguenti «al comma 10»;
3) il comma 10, è sostituito dal seguente: «10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione è disposta dal prefetto. Avverso il provvedimento del prefetto può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica l'articolo 13, comma 3.» [3];
b) all'articolo 9-bis, comma 6, secondo periodo, le parole «nell'articolo 1 della
c) all'articolo 13:
1) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al titolo VIII del libro primo del codice penale, l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del presente comma.»;
2) al comma 11, dopo le parole «al comma 1» sono inserite le seguenti «del presente articolo e all'articolo 9, comma 10, primo periodo,»;
3) al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole «Nei casi di espulsione disposta ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 9, comma 10, nonchè ai sensi» [5];
d) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole «non è stata disposta ai sensi dell'articolo» sono inserite le seguenti: «9, comma 10, e dell'articolo»;
d-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: «può ordinare» sono sostituite dalla seguente: «ordina» [6];
e) all'articolo 17, al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti «può essere autorizzato»;
2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo difensore. Avverso il diniego di autorizzazione può essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.».
2. All'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
3. All'articolo 3, comma 1, del
4. All'articolo 17 del
a) alla rubrica dopo le parole «controversie in materia di» sono inserite le seguenti: «espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonchè»;
b) al comma 1, dopo le parole «l'impugnazione del provvedimento di», sono inserite le seguenti «espulsione disposta dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, secondo periodo, del
b-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni» [9].
4-bis. Al
a) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il giudice, nel pronunciare nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, nel rispetto dei criteri indicati ai commi 4 e 5 del presente articolo, può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, l'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: «commi 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 11 e 12» [10].
4-ter. Al comma 3 dell'articolo 18 del
Art. 2. Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia
1. Per potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso per l'Italia, possono essere destinate presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il predetto personale opera altresì secondo le linee di indirizzo del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 170, quinto comma, del
2. Al personale del ruolo ispettori e a quello del ruolo sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto dalla parte terza del
3. Il trattamento economico previsto per il servizio prestato in Italia rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua a essere erogato dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 125.000 per l'anno 2023 e di euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 125.000 per l'anno 2023 e a euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale [14].
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Art. 3. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del
b) all'articolo 35, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui all'articolo 28-bis, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera e), ne dà comunicazione alle Commissioni territoriali, che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo.»;
c) all'articolo 35-bis:
1) il comma 17 è sostituito dal seguente:
«17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 del testo unico del
2) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
«17-bis. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, la comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis.».
2. Al comma 1 dell'articolo 130-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
Art. 4. Disposizioni in materia di presentazione e di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del
1. Al
a) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato.».
b) all'articolo 23-bis, comma 2, al primo periodo, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi», al secondo periodo, le parole: «la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento è estinto» e, al terzo periodo, le parole: «successivamente alla dichiarazione di estinzione » sono sostituite dalle seguenti: «successivamente all'estinzione»;
b-bis) all'articolo 28-ter, il comma 1-bis è abrogato.
Art. 5. Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati
1. Al
a) all'articolo 19:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
1.2) al secondo periodo, dopo le parole: «è situata la struttura,» sono inserite le seguenti: «secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci,» e le parole: «anche in convenzione con gli enti locali» sono soppresse;
1.3) al terzo periodo, le parole: «in coerenza con la normativa regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione della vigente normativa»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del
3) al comma 3, primo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis»;
4) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del
b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
«3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-bis, il soggetto è condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
2) al comma 6, dopo le parole «L'accertamento socio-sanitario dell'età» sono inserite le seguenti: «è concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e»;
3) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del
Art. 6. Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati
1. All'articolo 32 del testo unico di cui al
«1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis è demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della
Capo III
MISURE IN MATERIA DI ACCOGLIENZA
Art. 7. Disposizioni in materia di accoglienza
1. Al
a) all'articolo 11, comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalità attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura-ufficio territoriale del Governo, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonchè della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.» [20];
b) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «le donne» sono inserite le seguenti: «, con priorità per quelle» [21];
c) (omissis) [22].
1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), del
Art. 8. Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti
1. Al fine di supportare i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del
2. Per le finalità di cui al comma 1 è consentito il ricorso alle procedure di affidamento diretto, anche in deroga all'articolo 50 del codice dei contratti pubblici, di cui al
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base di parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture di cui al comma 1 e delle presenze di migranti in transito riscontrate nel territorio dei comuni di frontiera, gli ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione di cui al comma 1 e gli importi da attribuire ai prefetti interessati dalle procedure previste dal medesimo comma, nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 4 [26].
4. Agli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, nella misura massima di euro 500.000,00 per l'anno 2023 e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno [27].
Capo IV
MISURE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI SICUREZZA
E LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Art. 9. Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza
1. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1023, della
2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.819.426, di cui 2.576.071 per l'anno 2023 ed euro 243.355 per l'anno 2024.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.576.071 per l'anno 2023 e a euro 243.355 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 9 bis. Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia [28]
1. All'articolo 31, comma 1, del
2. Al fine di dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
Art. 9 ter. Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi [29]
1. Al fine di consentire il mantenimento di adeguati livelli operativi e un'opportuna flessibilità organizzativa per far fronte al costante coinvolgimento del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera nelle attività connesse al fenomeno migratorio e in ragione dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, all'articolo 2217 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028.».
2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzato, per l'anno 2024, l'arruolamento di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale e, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale, nei limiti della dotazione organica definita dall'articolo 815 del codice di cui al
Art. 10. Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [30]
1. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
a) Polizia di Stato 5,7 milioni di euro;
b) Arma dei Carabinieri 5,7 milioni di euro;
c) Corpo della Guardia di finanza 2,85 milioni di euro;
d) Polizia penitenziaria 0,75 milioni di euro.
1-bis. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di sicurezza nazionale, anche in relazione ai maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,147 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della
Art. 11. Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza
1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio e alla accresciuta necessità di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto altresì della crisi mediorientale, nei settori motorizzazione, armamento, manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, nonchè di quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, da destinare:
a) quanto a 3,75 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento speciale per il contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale nonchè per il finanziamento di interventi per i settori motorizzazione, armamento, di acquisto e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture;
b) quanto a 1,25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per interventi di acquisto e di potenziamento nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica [33].
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno [34].
2-bis. Il comma 6 dell'articolo 13 del
3. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nei settori dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e dell'innovazione tecnologica, nonchè all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti [36].
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari complessivamente a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa [37].
5. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nei settori dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e dell'innovazione tecnologica, nonchè all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti [38].
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze [39].
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12. Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonchè per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
Visto il
Visto il
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e per il sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti;
Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale e dei controlli in materia di immigrazione;
Ritenuta la necessità e urgenza di adottare norme in materia di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione irregolare
Art. 1. Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
a) all'articolo 9:
1) al comma 4, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 1 della
2) al comma 7, lettera b), le parole «al comma 9», sono sostituite dalle seguenti «al comma 10»;
3) il comma 10, è sostituito dal seguente: «Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione è disposta dal prefetto. Avverso il provvedimento del prefetto può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica l'articolo 13, comma 3.»
b) all'articolo 9-bis, comma 6, secondo periodo, le parole «nell'articolo 1 della
c) all'articolo 13:
1) al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale, l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo.»;
2) al comma 11, dopo le parole «al comma 1» sono inserite le seguenti «e all'articolo 9, comma 10, primo periodo»;
3) al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole «Nei casi di espulsione disposta ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 9, comma 10, nonchè ai sensi»;
d) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole «non è stata disposta ai sensi dell'articolo» sono inserite le seguenti: «9, comma 10, e dell'articolo»;
e) all'articolo 17, al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti «può essere autorizzato»;
2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo difensore. Avverso il diniego di autorizzazione può essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.».
2. Al
3. All'articolo 3, comma 1, del
4. All'articolo 17 del
a) alla rubrica dopo le parole «controversie in materia di» sono inserite le seguenti: «espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonchè»;
b) al comma 1, dopo le parole «l'impugnazione del provvedimento di», sono inserite le seguenti «espulsione disposta dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, secondo periodo, del
Art. 2. Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia
1. Per potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso per l'Italia, possono essere destinate presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Il predetto personale opera altresì secondo le linee di indirizzo del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 170, quinto comma, del
2. Al personale del ruolo ispettori e a quello del ruolo sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto dalla parte terza del
3. Il trattamento economico previsto per il servizio prestato in Italia rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua a essere erogato dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa annua di euro 125.000 per l'anno 2023 e di euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 125.000 per l'anno 2023 e a euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Capo II
Disposizioni in materia di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati
Art. 3. Modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento
1. Al
«1-bis. Fuori dai casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del
Art. 4. Disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del
1. Al
a) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si presenta presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato.».
b) all'articolo 23-bis, al comma 2, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi».
Art. 5. Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati
1. Al
a) all'articolo 19, al comma 3-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni»;
b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
«3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-bis, il soggetto è condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
2) al comma 6, dopo le parole «L'accertamento socio-sanitario dell'età» sono inserite le seguenti: «è concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e»;
3) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del
6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del
Art. 6. Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati
1. All'articolo 32 del
«1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis è demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della
Capo III
Misure in materia di accoglienza
Art. 7. Disposizioni in materia di accoglienza
1. Al
a) all'articolo 11, comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalità attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonchè della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;
b) all'articolo 17, comma 1, le parole «in stato di gravidanza» sono soppresse;
c) all'articolo 19, comma 3-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50% rispetto ai posti previsti.».
Art. 8. Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti
1. Al fine di supportare i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del
2. Per le finalità di cui al comma 1, è consentito il ricorso alle procedure di affidamento diretto, anche in deroga all'articolo 50 del
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base di parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture di cui al comma 1, gli ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione di cui al comma 1 e gli importi da attribuire ai prefetti interessati dalle procedure previste dal medesimo comma, nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 4.
4. Agli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, nella misura massima pari a euro 500.000,00 per l'anno 2023 e a euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Capo IV
Misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno
Art. 9. Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza
1. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1023, della
2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.819.426, di cui 2.576.071 per l'anno 2023 ed euro 243.355 per l'anno 2024.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.576.071 per l'anno 2023 e a euro 243.355 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 10. Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia
1. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981. n. 121, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
a) Polizia di Stato 5,7 milioni di euro;
b) Arma dei Carabinieri 5,7 milioni di euro;
c) Corpo della Guardia di finanza 2,85 milioni di euro;
d) Polizia penitenziaria 0,75 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della
Art. 11. Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza
1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, nei settori motorizzazione, armamento, manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, nonchè di quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica, in favore del Ministero dell'interno , è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, da destinare:
a) quanto a 3.750 migliaia di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento speciale per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonchè per il finanziamento di interventi per il settore motorizzazione, armamento, di acquisto e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture;
b) quanto a 1.250 migliaia di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore dei dispositivi di protezione individuale, dell'innovazione tecnologica.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonchè all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari complessivamente a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, e 2025, si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e quanto a 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondi speciali di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
5. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonchè all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 12. Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[4] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[6] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[16] Articolo così modificato dalla L. di conversione.
[17] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[18] Numero così modificato dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[21] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[22] Lettera soppressa dalla L. di conversione.
[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[29] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[30] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[31] Comma inserito dalla L. di conversione.
[32] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[35] Comma inserito dalla L. di conversione.
[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[38] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.