§ 10.3.274 - L. 1 dicembre 2023, n. 176.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:01/12/2023
Numero:176


Sommario
Art. 1. 


§ 10.3.274 - L. 1 dicembre 2023, n. 176.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonchè per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

(G.U. 4 dicembre 2023, n. 283)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonchè per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 2023, N. 133

 

     All'articolo 1 è premesso il seguente:

     «Art. 01 (Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato). - 1. All'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale" sono inserite le seguenti: ", per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale,"».

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     alla lettera a):

     al numero 1), le parole: «e 16, del» sono sostituite dalle seguenti: «e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al» e le parole: «n. 159.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 159»;

     al numero 3), le parole: «Nei confronti» sono sostituite dalle seguenti: «10. Nei confronti» e le parole: «e si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «; si applicano»;

     alla lettera b), le parole: «e 16, del» sono sostituite dalle seguenti: «e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al» e le parole: «n. 159.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 159»;

     alla lettera c):

     al numero 1), le parole: «, è aggiunto infine il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», le parole: «Titolo VIII del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «titolo VIII del libro primo del codice penale» e dopo le parole: «quinto e sesto periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;

     al numero 2), le parole: «e all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo e all'articolo» e le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo,»;

     dopo la lettera d) è inserita la seguente:

     «d-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: "può ordinare" sono sostituite dalla seguente: "ordina"»;

     al comma 2, le parole: «Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", all'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), le parole» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole:» e dopo le parole: «dalle seguenti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «:»;

     al comma 3, le parole: «primo periodo.» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;

     al comma 4: alla lettera a), le parole: «dei cittadini stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «degli stranieri»;

     dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: "entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni"»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     "3-bis. Il giudice, nel pronunciare nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, nel rispetto dei criteri indicati ai commi 4 e 5 del presente articolo, può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata.

     3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, l'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

     b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "commi 11 e 12" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 11 e 12".

     4-ter. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole: "entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni"».

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario»;

     al comma 2, primo periodo, le parole: «per il posto rispettivamente» sono sostituite dalle seguenti: «, per il posto, rispettivamente,»;

     al comma 4, al primo periodo, la parola: «annua» è soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: «dall'anno 2024» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «Art. 3 (Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). - 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame";

     b) all'articolo 35, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui all'articolo 28-bis, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera e), ne dà comunicazione alle Commissioni territoriali, che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo";

     c) all'articolo 35-bis:

     1) il comma 17 è sostituito dal seguente:

     "17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo";

     2) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

     "17-bis. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo, la comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis".

     2. Al comma 1 dell'articolo 130-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "al difensore non è liquidato alcun compenso" sono sostituite dalle seguenti: "il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio"».

     All'articolo 4:

     al comma 1:

     alla lettera a), capoverso 3-bis, la parola: «presenta» è sostituita dalla seguente: «presenti»;

     alla lettera b), le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, al primo periodo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al secondo periodo, le parole: "la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "il procedimento è estinto" e, al terzo periodo, le parole: "successivamente alla dichiarazione di estinzione" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente all'estinzione"»;

     dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) all'articolo 28-ter, il comma 1-bis è abrogato»;

     alla rubrica, dopo le parole: «di presentazione» sono inserite le seguenti: «e di manifesta infondatezza».

     All'articolo 5:

     al comma 1:

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) all'articolo 19:

     1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque";

     1.2) al secondo periodo, dopo le parole: "è situata la struttura," sono inserite le seguenti: "secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci," e le parole: "anche in convenzione con gli enti locali" sono soppresse;

     1.3) al terzo periodo, le parole: "in coerenza con la normativa regionale" sono sostituite dalle seguenti: "in attuazione della vigente normativa";

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-bis ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati";

     3) al comma 3, primo periodo, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 3-bis";

     4) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

     "3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore a quattordici anni ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio"»;

     alla lettera b), numero 3):

     al capoverso 6-bis, le parole: «dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;

     al capoverso 6-ter:

     al primo periodo, le parole: «presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale per i minorenni,»;

     al terzo periodo, le parole: «presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale per i minorenni»;

     al quinto periodo, le parole: «tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per i minorenni» e la parola: «notifica» è sostituita dalla seguente: «notificazione».

     All'articolo 6:

     al comma 1:

     all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 32 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

     al capoverso 1-bis.1, secondo periodo, le parole: «periodo, consegue» sono sostituite dalle seguenti: «periodo consegue».

     All'articolo 7:

     al comma 1:

     alla lettera a), la parola: «prefettura» è sostituita dalle seguenti: «prefettura-ufficio territoriale del Governo»;

     alla lettera b), le parole: «le parole "in stato di gravidanza" sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole: "le donne" sono inserite le seguenti: ", con priorità per quelle"»;

     la lettera c) è soppressa;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: "in stato di gravidanza" sono soppresse».

     All'articolo 8:

     al comma 1, dopo le parole: «n. 142» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al transito di migranti nei comuni di frontiera situati presso il confine con altri Stati europei»;

     al comma 2, le parole: «al comma 1, è» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 è» e dopo le parole: «all'articolo 50 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

     al comma 3, dopo le parole: «nelle strutture di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle presenze di migranti in transito riscontrate nel territorio dei comuni di frontiera»;

     al comma 4, le parole: «pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «di euro» e le parole: «e a euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro».

     Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 9-bis (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia). - 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "trentadue anni".

     2. Al fine di dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento, i bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico di Polizia, indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono prevedere, quale requisito per la partecipazione, il limite di età non superiore a trentadue anni.

 

     Art. 9-ter (Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi). - 1. Al fine di consentire il mantenimento di adeguati livelli operativi e un'opportuna flessibilità organizzativa per far fronte al costante coinvolgimento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera nelle attività connesse al fenomeno migratorio e in ragione dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, all'articolo 2217 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028".

     2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzato, per l'anno 2024, l'arruolamento di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale e, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale, nei limiti della dotazione organica definita dall'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e degli oneri determinati dall'articolo 585 del medesimo codice».

     All'articolo 10:

     al comma 1, alinea, le parole: «all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981. n. 121» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di sicurezza nazionale, anche in relazione ai maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 2,147 milioni di euro»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,147 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 2,147 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

     All'articolo 11:

     al comma 1:

     all'alinea, dopo le parole: «afflusso migratorio» sono inserite le seguenti: «e all'accresciuta necessità di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto altresì della crisi mediorientale» e le parole: «di potenziamento» sono sostituite dalle seguenti: «, per il potenziamento»;

     alla lettera a), le parole: «3.750 migliaia di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,75 milioni di euro», le parole: «alla criminalità organizzata e al terrorismo» sono sostituite dalle seguenti: «della criminalità organizzata e del terrorismo» e le parole: «per il settore» sono sostituite dalle seguenti: «per i settori»;

     alla lettera b), le parole: «1.250 migliaia di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,25 milioni di euro» e le parole: «per l'acquisto e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore dei dispositivi di protezione individuale, dell'innovazione tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per interventi di acquisto e di potenziamento nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica»;

     al comma 2, le parole: «allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è abrogato»;

     al comma 3, le parole: «nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori» e le parole: «e di innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'innovazione»;

     al comma 4, le parole: «2024, e 2025, si provvede quanto» sono sostituite dalle seguenti: «2024 e 2025, si provvede, quanto», le parole: «dei fondi speciali di parte corrente iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo speciale di parte corrente iscritto», dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «per l'anno 2023», le parole: «e quanto a 5 milioni euro» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto a 5 milioni di euro» e le parole: «dei fondi speciali di conto capitale iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo speciale di conto capitale iscritto»;

     al comma 5, le parole: «nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori» e le parole: «e di innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'innovazione»;

     al comma 6, le parole: «dei fondi speciali di parte corrente iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo speciale di parte corrente iscritto» e dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2023».