§ 93.4.174 - Legge 12 febbraio 1974, n. 22.
Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:12/02/1974
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Per il personale delle ferrovie dello Stato, iscritto al fondo pensioni e sussidi, la ritenuta ordinaria prevista dall'art. 5 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e [...]
Art. 2.      Per determinare la misura del trattamento di quiescenza del personale di cui al precedente art. 1, si considera, quale base pensionabile, la somma dell'ultimo stipendio [...]
Art. 3.      I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, ai fini dell'aumento della base pensionabile, previsto dal precedente art. [...]
Art. 4.      I dipendenti, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge, siano titolari di pensione, ovvero i loro aventi causa, possono chiedere, con le norme previste [...]
Art. 5.      Le pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate del 7,50 per cento con effetto dalla data medesima e sino ad [...]
Art. 6.      Per provvedere alla spesa derivante al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'attuazione della presente legge, valutata per l'anno finanziario [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 93.4.174 - Legge 12 febbraio 1974, n. 22.

Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 28 febbraio 1974, n. 56)

 

 

     Art. 1.

     Per il personale delle ferrovie dello Stato, iscritto al fondo pensioni e sussidi, la ritenuta ordinaria prevista dall'art. 5 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni è stabilita in misura pari al 6,60 per cento sull'80 per cento dello stipendio comprensivo della tredicesima mensilità, nonchè degli altri eventuali assegni integralmente utili a pensione.

     In caso di riduzione dello stipendio, la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero.

 

          Art. 2.

     Per determinare la misura del trattamento di quiescenza del personale di cui al precedente art. 1, si considera, quale base pensionabile, la somma dell'ultimo stipendio e degli altri assegni integralmente pensionabili, aumentata di un decimo.

     Tale aumento è attribuito:

     a) per intero, qualora la durata del servizio utile a pensione sia uguale al periodo in cui gli emolumenti percepiti sono stati sottoposti a trattenuta non inferiore al 6,60 per cento;

     b) per una quota proporzionale in caso diverso.

     Ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b), si trascurano gli anni di servizio eccedenti il numero di quelli necessari per il conseguimento della pensione nella misura massima.

 

          Art. 3.

     I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, ai fini dell'aumento della base pensionabile, previsto dal precedente art. 2, di essere assoggettati al pagamento della ritenuta indicata dai commi quinto e successivi del presente articolo, per tutto o parte del periodo di servizio ferroviario di ruolo anteriormente prestato, che risulti coperto da contribuzione inferiore al 6,60 per cento nonchè di quello ferroviario non di ruolo, per il quale sia già intervenuto il provvedimento di riconoscimento ai fini di pensione.

     La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve contenere l'indicazione della durata del servizio per il quale si chiede l'assoggettamento a trattenuta; in mancanza di tale indicazione, la richiesta si intende riferita all'intero periodo.

     Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo, per qualunque motivo, prima della scadenza di detto termine, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla cessazione stessa, da chi vi abbia interesse.

     I dipendenti indicati dal primo comma del presente articolo possono chiedere, altresì, con l'osservanza dei termini previsti dai commi secondo e terzo, l'assoggettamento a trattenuta, anche per i servizi ferroviari non di ruolo, validamente richiesti, per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di approvazione.

     La ritenuta di cui ai presente articolo è calcolata, per ogni anno da valutare, nella misura dello 0,60 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo spettante al 1° luglio 1970 ed è dovuta per intero quando la durata complessiva del periodo da valutare non supera i 12 anni; è ridotta ad un terzo per il periodo eccedente il 24° anno.

     L'assoggettamento a ritenuta è, altresì, accordato per il servizio ferroviario non di ruolo, per il quale non è stata ancora validamente prodotta la domanda di riscatto ai fini di pensione. In tal caso la richiesta deve essere avanzata, a pena di decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, osservando, ove occorra, il disposto del terzo comma del presente articolo. La ritenuta sarà calcolata sulla base dello stipendio spettante alla data della domanda di riscatto del servizio ferroviario non di ruolo ai fini di pensione, adottando i criteri di riduzione previsti al quinto comma con distinto riferimento al solo periodo non di ruolo.

     L'assoggettamento a ritenuta previsto dai precedenti commi 4° e 6° non è consentito per durate diverse da quelle riscattate ai fini di pensione.

     La somma globale dovuta dal dipendente sarà trattenuta ratealmente sulle competenze di attività di servizio per un periodo la cui durata non può essere superiore alla metà, e comunque non inferiore ad un quarto, del periodo valutato.

     Le quote non versate all'atto della cessazione dal servizio saranno recuperate in unica soluzione sull'indennità di buonuscita dovuta al dipendente o ai superstiti, salvo che gli interessati non chiedano che le quote stesse vengano trasferite sulla pensione.

     Nel caso di pensioni indirette e di riversibilità le rate di contributo non ancora versate alla morte del dipendente o del pensionato saranno ridotte proporzionalmente alle quote di riversibilità.

 

          Art. 4.

     I dipendenti, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge, siano titolari di pensione, ovvero i loro aventi causa, possono chiedere, con le norme previste dal secondo comma del precedente articolo, ai fini della riforma della pensione in godimento, di essere assoggettati alla ritenuta dello 0,60 per cento della pensione annua lorda in godimento, per il servizio ferroviario prestato con qualifiche del personale dei treni e di macchina, già valutato in pensione ma non anche ai fini delle competenze accessorie. La somma dovuta per la predetta ritenuta sarà recuperata ratealmente sulla pensione per una durata pari ad un quarto del periodo valutato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5.

     Le pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate del 7,50 per cento con effetto dalla data medesima e sino ad una nuova riliquidazione in base a provvedimenti legislativi a carattere generale.

     Con la stessa decorrenza e per la stessa durata, i trattamenti così maggiorati sono sottoposti ad una trattenuta pari all'1 per cento della sola pensione.

     Per il personale che all'atto del collocamento a riposo rivestiva qualifiche non comprese tra quelle del personale dei treni e di macchina, la ritenuta di cui al precedente comma non può, in ogni caso, essere praticata per un periodo superiore a sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il presente articolo si applica anche alle pensioni riformate ai sensi del precedente art. 4.

     Ai fini dell'applicazione del primo comma sono comprese le pensioni aventi decorrenza 1° marzo 1974 [1] .

     Dall'aumento di cui al primo comma sono escluse le pensioni aventi decorrenza compresa fra il 2 luglio 1973 e la data di entrata in vigore della presente legge nonchè quelle di cui al precedente comma e relative a dipendenti cessati dal servizio con qualifiche del personale dei treni e di macchina [2] .

 

          Art. 6.

     Per provvedere alla spesa derivante al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'attuazione della presente legge, valutata per l'anno finanziario 1974 in lire 27.225 milioni, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere all'Azienda stessa una sovvenzione di pari importo.

     Al predetto onere di lire 27.225 milioni si farà fronte, per lire 21.860 milioni e per lire 5.365 milioni, con corrispondenti riduzioni, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli numeri 2966 e 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1]  Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 17 agosto 1974, n. 396.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 17 agosto 1974, n. 396.