§ 46.9.65 - Legge 26 giugno 1962, n. 885.
Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:26/06/1962
Numero:885


Sommario
Art. 1.      E' istituito presso il Ministero dell'interno il ruolo ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con l'organico risultante dall'unita [...]
Art. 2.      Gli ufficiali medici di polizia hanno le seguenti attribuzioni
Art. 3.      Agli ufficiali medici di polizia si applicano, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge, le norme della legge 29 marzo 1956, n. 288, nonchè le successive [...]
Art. 4.      Gli ufficiali medici di polizia sono reclutati mediante pubblico concorso per titoli ed esami, secondo le norme che saranno determinate con successivo regolamento
Art. 5. 
Art. 6.      Gli ufficiali medici di polizia conseguono il grado di maggiore unicamente a scelta
Art. 7.      Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro per l'interno è autorizzato
Art. 8.      L'anzianità di grado degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza trasferiti nel ruolo degli ufficiali medici di polizia ai sensi della lettera a) [...]
Art. 9.      Il servizio di ufficiale in servizio temporaneo di polizia prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza anteriormente al conseguimento della nomina in servizio [...]
Art. 10.      L'aliquota di capitani che il Ministero dell'interno può assumere in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, ratificato [...]


§ 46.9.65 - Legge 26 giugno 1962, n. 885. [1]

Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 25 luglio 1962, n. 186)

 

 

     Art. 1.

     E' istituito presso il Ministero dell'interno il ruolo ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con l'organico risultante dall'unita tabella.

 

          Art. 2.

     Gli ufficiali medici di polizia hanno le seguenti attribuzioni:

     a) dirigono il servizio sanitario centrale e nelle zone o presso i reparti cui sono assegnati;

     b) accertano la idoneità psico-fisica ai servizi ordinari e speciali del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

     c) provvedono all'assistenza igienica e sanitaria di detto personale presso i reparti del Corpo ed alla istruttoria delle pratiche medico-legali relative;

     d) curano la gestione e l'amministrazione dei materiali occorrenti ai fini di cui sopra;

     e) in caso di necessità coadiuvano nello svolgimento dei servizi di istituto del Corpo.

 

          Art. 3.

     Agli ufficiali medici di polizia si applicano, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge, le norme della legge 29 marzo 1956, n. 288, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni.

     Agli ufficiali medici di polizia compete il trattamento economico previste per i pari grado del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

 

          Art. 4.

     Gli ufficiali medici di polizia sono reclutati mediante pubblico concorso per titoli ed esami, secondo le norme che saranno determinate con successivo regolamento.

     Possono partecipare al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) età non superiore ad anni 32. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili;

     c) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio professionale;

     d) [2];

     e) buona condotta;

     f) incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione nel ruolo degli ufficiali medici di polizia è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta dal vice capo della polizia, che la presiede, da due docenti universitari di cui uno in clinica e patologia medica e uno in clinica e patologia chirurgica, dal direttore della divisione forze armate di polizia della Direzione generale della pubblica sicurezza e da un ufficiale superiore medico di polizia.

     Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a maggiore.

     Gli esami del concorso di ammissione nel ruolo degli ufficiali medici di polizia constano di due prove scritte e di una prova orale.

 

          Art. 5. [3].

     I vincitori del concorso conseguono la nomina a tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo.

 

          Art. 6.

     Gli ufficiali medici di polizia conseguono il grado di maggiore unicamente a scelta.

     Ad essi non è applicabile il terzo comma dell'art. 62 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

     Per l'avanzamento al grado di colonnello medico di polizia, sono sottoposti a valutazione tutti i tenenti colonnelli medici che abbiano i requisiti richiesti per l'avanzamento.

     La Commissione di avanzamento per gli ufficiali medici di polizia è composta dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore e da un maggiore generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dal direttore della divisione forze armate di polizia e dal colonnello medico di polizia o, in mancanza, dall'ufficiale superiore medico di grado più elevato o in possesso di maggiore anzianità di grado.

 

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 7.

     Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro per l'interno è autorizzato:

     a) a trasferire nel ruolo degli ufficiali medici di polizia, con lo stesso grado e anzianità di grado assoluta e relativa, previo parere favorevole della Commissione di cui all'art. 66 della legge 29 marzo 1956, n. 288, gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e siano in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abbiano effettivamente esercitato il servizio medico sanitario per almeno 5 anni.

     Le domande per il trasferimento di ruolo debbono presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

     b) a indire un concorso per titoli per i posti di tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo che risulteranno vacanti una volta effettuati i trasferimenti di ruolo di cui alla precedente lettera a), riservato agli ufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino a prestare servizio medico-sanitario da almeno due anni nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e agli ufficiali medici di complemento delle altre forze armate, in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 75 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

     c) a indire, per i posti che col tempo si renderanno disponibili nel grado di tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo, un altro ed ultimo concorso per titoli riservato alla rimanente aliquota degli ufficiali medici di complemento delle Forze armate, in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 75 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 [4].

     Gli ufficiali medici eventualmente idonei, ma non vincitori del concorso di cui alla precedente lettera b) potranno essere ugualmente nominati tenenti medici di polizia in temporaneo soprannumero.

     La Commissione giudicatrice del concorso per titoli è composta a termini dell'art. 4 della presente legge.

 

          Art. 8.

     L'anzianità di grado degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza trasferiti nel ruolo degli ufficiali medici di polizia ai sensi della lettera a) dell'articolo precedente è valida per l'avanzamento, ai fini del possesso del requisito previsto dal primo comma dell'art. 62 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

     I tenenti medici in servizio permanente effettivo trasferiti ai sensi della lettera a) e gli ufficiali medici già in servizio temporaneo di polizia di cui alla lettera b) del precedente articolo, ad avvenuto inquadramento col grado di tenente nel ruolo degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vengono sottoposti a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado superiore dopo 6 mesi di permanenza nel grado.

 

          Art. 9.

     Il servizio di ufficiale in servizio temporaneo di polizia prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza anteriormente al conseguimento della nomina in servizio permanente effettivo nel ruolo degli ufficiali medici di polizia è riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza.

     Relativamente al periodo di servizio da valutarsi ai fini di pensione ai sensi del precedente comma, gli ufficiali sono tenuti al versamento all'Erario della normale ritenuta 6 per cento in conto entrate Tesoro, da computarsi sugli stipendi loro dovuti per il periodo medesimo.

 

          Art. 10.

     L'aliquota di capitani che il Ministero dell'interno può assumere in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, ratificato con legge 22 aprile 1958, n. 342, è ridotta a 20 unità.

 

     Tabella - Organico ufficiali medici di polizia

 

Colonnelli

N.

1

Tenenti colonnelli

"

5

Maggiori

"

14

Capitani

"

25

Tenenti

"

35

 

N.

80

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Lettera abrogata dall'art. 4 della L. 13 dicembre 1966, n. 1111.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 13 dicembre 1966, n. 1111.

[4]  Lettera aggiunta dall'art. unico della L. 15 febbraio 1963, n. 147.