Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 03/06/2010 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. 1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 2. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 46.6.195 - L. 3 giugno 2010, n. 79.
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero.
(G.U. 3 giugno 2010, n. 127)
1. Alla
a) all'articolo 4:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile, con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età. Il Comandante generale, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il mandato non è rinnovabile. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del
b) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza».
2. Al comma 1 dell'articolo 7 del
3. Al comma 4 dell'articolo 1 del
a) all'alinea, dopo le parole: «più anziano in ruolo» sono inserite le seguenti: «, ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianità, se il primo ricopre la carica di Comandante generale,»;
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) rimane in carica per un periodo pari ad un anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge».
4. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 4 della
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.