Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 21/01/2022 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione. |
Art. 2. Deroghe alla limitazione per dodicesimi. |
Art. 3. Disposizioni in materia di residui passivi perenti. |
Art. 4. Rifinanziamento leggi di spesa. |
Art. 5. Ulteriori rifinanziamenti leggi di spesa. |
Art. 6. Modifiche all'Allegato 1 Parte A e B dell'articolo 111, commi 1 e 2, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. |
Art. 7. Trasporto pubblico locale. |
Art. 8. Modifiche all'allegato 13 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 10. |
Art. 9. Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2021, n. 28. |
Art. 10. Disposizioni riguardanti l'Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia. |
Art. 11. Rendicontazione iniziative. |
Art. 12. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021-2023. |
Art. 13. Entrata in vigore. |
§ 5.3.505 - L.R. 21 gennaio 2022, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022.
(G.U.R. 25 gennaio 2022, n. 4)
Art. 1. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.
1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del
Art. 2. Deroghe alla limitazione per dodicesimi.
1. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica:
a) alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6, ad esclusione di quelle relative ai capitoli di spesa 342525, 472514 e 376528;
b) all'erogazione della quarta trimestralità dei trasferimenti per l'anno 2021 in favore dei comuni previsti dall'articolo 6 della
c) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 22 della
d) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 44 bis dell'articolo 2 della
e) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 44 bis dell'articolo 2 della
f) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 44 bis dell'articolo 2 della
g) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 44 bis dell'articolo 2 della
h) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 44 bis dell'articolo 2 della
i) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 112 (tabella G) della
Art. 3. Disposizioni in materia di residui passivi perenti.
1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2011, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2021, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'Amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2021.
2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2011, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2021, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2021.
Art. 4. Rifinanziamento leggi di spesa.
1. Per le finalità di cui all'articolo 6 della
2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della
4. Per le finalità di cui all'articolo 41 della
5. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della
6. Per le finalità di cui all'articolo 5 della
Art. 5. Ulteriori rifinanziamenti leggi di spesa.
1. Per le finalità di cui all'articolo 79 della
2. Per le finalità di cui all'articolo 61 della
Art. 6. Modifiche all'Allegato 1 Parte A e B dell'articolo 111, commi 1 e 2, della
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 1 - Parte A e B dell'articolo 111, commi 1 e 2, della
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2. Agli oneri di cui al presente articolo pari complessivamente ad euro 103.057.091,55 si fa fronte mediante riduzione delle seguenti Missioni e Programmi, per gli importi a fianco indicati:
- Missione 1, Programma 4, capitolo 216516 euro 650.000,00
- Missione 1, Programma 4, capitolo 219213 euro 57.740.791,47
- Missione 1, Programma 7, capitolo 190515 euro 2.529.901,54
- Missione 9, Programma 5, capitolo 150032 euro 2.000.000,00
- Missione 50, Programma 1, capitolo 214907 euro 22.479.174.33
- Missione 50, Programma 4, capitolo 214923 euro 16.790.556,54
- Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 - Acc. 1002 euro 866.667,67
Art. 7. Trasporto pubblico locale.
1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 112 (tabella G) della
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri gravanti sull'esercizio finanziario 2022 per le finalità di cui all'articolo 86 della
Art. 8. Modifiche all'allegato 13 della
1. Nell'elenco delle spese obbligatorie di cui all'allegato 13 della
Art. 9. Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole da "Per le finalità" fino a "e successive modificazioni" sono sostituite dalle parole "Per le finalità legate all'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione siciliana" [2];
b) l'articolo 2 è abrogato.
Art. 10. Disposizioni riguardanti l'Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia. [3]
1. Al fine di scongiurare l'interruzione dei servizi in favore degli allevatori, le disposizioni di cui all'articolo 17 della
Art. 11. Rendicontazione iniziative.
1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della
2. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della
Art. 12. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021-2023.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata Tabella A, contenente gli effetti della presente legge.
Art. 13. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2022.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegato
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 7 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 2022, n. 200, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 6 aprile 2023, n. 61, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che continui ad applicarsi per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 il comma 8-bis dell’art. 6 della