Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.10 istruzione |
Data: | 29/12/2016 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Sistema di Certificazione regionale |
Art. 2. Norma finanziaria |
Art. 3. Norma finale |
§ 2.10.218 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 29.
Sistema di Certificazione regionale.
(G.U.R. 31 dicembre 2016, n. 58)
Art. 1. Sistema di Certificazione regionale
1. La Regione siciliana, ai sensi del
2. In attuazione di quanto previsto dal
3. Il Sistema di cui alle disposizioni precedenti disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, di titolarità regionale, in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al richiamato
4. Nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale individua gli enti titolati e definisce la procedura per la certificazione delle competenze acquisite in ambito formale.
5. Nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, definisce le modalità di attuazione e individua gli enti titolati all’erogazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale tra i quali saranno inclusi i Centri per l’Impiego regionali che rispondano alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni.
6. Gli enti titolati all’erogazione del servizio si avvarranno, se necessario, delle competenze tecniche e delle strutture logistiche dei soggetti della rete per l’apprendimento permanente così come descritti nelle intese istituzionali tra Governo, Regioni ed Enti Locali in materia.
Art. 2. Norma finanziaria
1. Dalle disposizioni di cui al presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3. Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.