Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.2 energia elettrica |
Data: | 27/09/2021 |
Numero: | 130 |
Sommario |
Art. 1. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico |
Art. 2. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale |
Art. 3. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas |
Art. 3 bis. (Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni). |
Art. 3 ter. (Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico). |
Art. 4. Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi |
Art. 5. Disposizioni finanziarie |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 40.2.413 - D.L. 27 settembre 2021, n. 130. [1]
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonchè per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi [2].
(G.U. 27 settembre 2021, n. 231)
Art. 1. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
1. Anche al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, confermando per il quarto trimestre dell'anno 2021 quanto disposto per il terzo trimestre del medesimo anno dall'articolo 5-bis del
a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro nell'anno 2021, dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 23 del
b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro.
2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.
Art. 2. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale [4]
1. In deroga a quanto previsto dal
2. Al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021 [6].
Art. 3. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas
1. Per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del
Art. 3 bis. (Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni). [8]
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della
Art. 3 ter. (Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico).[9]
1. All'articolo 35, comma 2, lettera b), del
Art. 4. Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi
1. Le disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto sono abrogate.
2. All'articolo 12 del
"5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della
3. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del
3-bis. Al
a) all'articolo 17, comma 2, la lettera h) è abrogata;
b) all'articolo 26, comma 1, le parole: "o agli esiti negativi della valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d)" sono soppresse;
c) all'articolo 39, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, pari a euro 170.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
Art. 5. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 3.538,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del
b) quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del
c) quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al
d) quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all'articolo 23 del
e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
ALLEGATO 1
(di cui all'art. 4, comma 1)
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE
1 - Articolo 1, commi 5, 6 e 7, del
2 - Articolo 4 del
3 - Articolo 51, comma 1, del
4 - Articolo 3, comma 3, del
5 - Articolo 1, comma 468, della
6 - Articolo 74, comma 7-ter, del
7 - Articolo 1, comma 146, della
8 - Articolo 1, comma 51, della
8-bis. Articolo 16 del
8-ter. Articolo 1, commi 68 e 69, della
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
(G.U. 27 settembre 2021, n. 231)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il
Visto l'articolo 26, comma 1, del
Visto l'articolo 3, comma 9, del
Visto l'articolo 12, comma 5, del
Visto l'articolo 72, comma 4, del
Visto l'articolo 5-bis del
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese, alle famiglie e ai soggetti in condizione di fragilità economica e fisica mediante il contenimento dei costi delle bollette di elettricità e gas;
Considerata altresì la necessità ed urgenza di semplificare la legislazione vigente attraverso l'abrogazione o la modifica di alcune disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della transizione ecologica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
1. Anche al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, confermando per il quarto trimestre dell'anno 2021 quanto disposto per il terzo trimestre del medesimo anno dall'articolo 5-bis del
a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 23 del
b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro.
2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.
Art. 2. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale
1. In deroga a quanto previsto dal
2. Al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.
Art. 3. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas
1. Per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del
Art. 4. Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi
1. Le disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto sono abrogate.
2. All'articolo 12 del
3. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del
Art. 5. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 3.538,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del
b) quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del
c) quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del
d) quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all'articolo 23 del
e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
ALLEGATO 1
(di cui all'art. 4, comma 1)
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE
1 - Articolo 1, commi 5, 6 e 7, del
2 - Articolo 4 del
3 - Articolo 51, comma 1, del
4 - Articolo 3, comma 3, del
5 - Articolo 1, comma 468, della
6 - Articolo 74, comma 7-ter, del
7 - Articolo 1, comma 146, della
8 - Articolo 1, comma 51, della
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.
[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[4] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Articolo inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 3 ter del
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[10] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Voce aggiunta dalla L. di conversione.
[14] Voce aggiunta dalla L. di conversione.