Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.9 assistenza sociale |
Data: | 13/11/2019 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Consulta giovanile regionale. |
Art. 2. Funzioni. |
Art. 3. Organi. |
Art. 4. Presidente e Vicepresidente della Consulta. |
Art. 5. Assemblea della Consulta. |
Art. 6. Pubblicità delle delibere della Consulta. |
Art. 7. Elenco regionale delle Consulte comunali giovanili. |
Art. 8. Norme transitorie. |
Art. 9. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 8 maggio 2019, n. 6. |
Art. 9 bis. Consiglio comunale dei giovani |
Art. 10. Norma finale. |
§ 2.9.169 - L.R. 13 novembre 2019, n. 18.
Consulta giovanile regionale. Norme per favorire l'istituzione dei consigli comunali dei giovani [1]
(G.U.R. 22 novembre 2019, n. 52)
Art. 1. Consulta giovanile regionale.
1. La Regione riconosce la Consulta giovanile regionale, di seguito denominata Consulta, quale organismo di natura associativa espressione delle consulte comunali giovanili siciliane.
2. La Consulta ha un proprio statuto conforme ai principi della presente legge.
3. Le riunioni della Consulta si tengono a rotazione presso locali messi a disposizione, su richiesta del Presidente della Consulta, dalle amministrazioni comunali in cui sono presenti le consulte comunali rappresentate. Il Presidente della Regione può autorizzare, su richiesta del Presidente della Consulta, l'utilizzo dei locali dell'amministrazione regionale per lo svolgimento delle riunioni della Consulta, nell'ambito delle disponibilità esistenti a legislazione vigenti e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 2. Funzioni.
1. La Consulta favorisce il raccordo tra i giovani siciliani rappresentati dalle consulte comunali e le istituzioni regionali.
2. La Consulta è luogo di confronto, formazione, crescita e sostegno di tutte le consulte comunali giovanili siciliane.
3. La Consulta ha funzioni propositive, consultive e di studio con riferimento alle iniziative anche legislative nell'ambito delle politiche di interesse dei giovani siciliani. Può esprimere, nel rispetto del principio di pluralità di opinione, i propri orientamenti su temi ed avvenimenti di particolare interesse per il mondo dei giovani della Regione.
Art. 3. Organi.
1. Sono organi della Consulta:
a) il Presidente;
b) l'Assemblea.
2 , Non possono fare parte della Consulta i sindaci, gli assessori comunali e i consiglieri comunali nonché i deputati dell'Assemblea regionale siciliana e gli assessori regionali.
3. I componenti degli organi della consulta prestano la loro attività a titolo gratuito e senza alcun rimborso spese.
Art. 4. Presidente e Vicepresidente della Consulta.
1. L'Assemblea elegge il Presidente della Consulta tra i suoi componenti, a maggioranza dei due terzi e dura in carica quattro anni. Nel caso in cui, per due volte consecutive, non si raggiunga la maggioranza di cui al primo periodo, il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
2. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla presente legge e dallo statuto.
3. L'Assemblea elegge tra i suoi componenti, con le stesse modalità di elezione del Presidente, anche un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
4. Il presidente può nominare esperti a titolo gratuito.
Art. 5. Assemblea della Consulta.
1. L'Assemblea è l'organo deliberativo della Consulta e dura in carica quattro anni. L'Assemblea svolge le funzioni attribuite dalla presente legge e dallo statuto.
2. L'Assemblea è composta da trentanove membri eletti, su base provinciale, dai presidenti delle consulte comunali giovanili, tra i componenti delle medesime consulte, così ripartiti:
a) cinque membri sono eletti dai presidenti delle consulte comunali presenti in ciascuna Città metropolitana;
b) quattro membri sono eletti dai presidenti delle consulte comunali presenti in ciascun libero Consorzio comunale.
3. Possono candidarsi all'Assemblea i componenti delle consulte comunali che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i sedici anni di età e non abbiano superato il ventottesimo anno di età. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane. Le elezioni si svolgono presso la sede di una consulta comunale giovanile. Le modalità di elezione, anche per la sostituzione dei componenti dell'Assemblea cessati dalla carica, sono disciplinate dallo statuto.
4. L'Assemblea elegge, tra i propri componenti, un segretario che svolge le funzioni di verbalizzazione.
5. L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, lo statuto della Consulta e le sue modifiche.
6. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento per disciplinare le modalità del suo funzionamento.
7. I presidenti delle consulte comunali giovanili, che non siano stati eletti membri dell'Assemblea, hanno diritto di partecipare alle sedute, senza diritto di voto, secondo le norme del regolamento.
Art. 6. Pubblicità delle delibere della Consulta.
1. Le delibere dell'Assemblea sono pubblicate sul sito istituzionale della Consulta giovanile regionale.
2. Le delibere sono trasmesse per conoscenza al Presidente della Regione ed al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Art. 7. Elenco regionale delle Consulte comunali giovanili.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il dipartimento regionale delle autonomie locali, l'elenco regionale delle Consulte comunali giovanili.
2. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 8. Norme transitorie.
1. In sede di prima applicazione, le elezioni dell'Assemblea della Consulta si svolgono in una data, stabilita dai Presidenti delle Consulte comunali giovanili, compresa tra sessanta e novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le elezioni di cui al comma 1 hanno diritto di voto i presidenti delle consulte comunali giovanili iscritte all'elenco regionale.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica indica, con apposita circolare, le modalità di svolgimento delle elezioni di cui al comma 1.
4. Lo statuto della Consulta è approvato entro trenta giorni dall'insediamento dell'Assemblea eletta ai sensi del comma 1.
5. Per quanto non stabilito dalla presente legge, si applicano le disposizioni previste dallo statuto della Consulta.
Art. 9. Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 3 dell'articolo 12 della
"f) dal Presidente della Consulta giovanile regionale.".
Art. 9 bis. Consiglio comunale dei giovani [2]
1. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa degli enti locali, promuovendo l'istituzione del consiglio comunale dei giovani.
2. Il consiglio comunale dei giovani è autonomamente istituito dai comuni, in rappresentanza dei giovani di età compresa tra 16 e 25 anni, con apposita delibera del consiglio comunale. Con uno o più regolamenti del comune che istituisce il consiglio comunale dei giovani sono disciplinati il procedimento elettorale, le modalità di elezione nonché il funzionamento del medesimo consiglio. La partecipazione alle sedute del consiglio è a titolo gratuito e non dà diritto a rimborso spese o compenso. Alle sedute del consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, l'assessore comunale competente in materia di politiche giovanili.
3. Il consiglio comunale dei giovani dura in carica tre anni e svolge funzioni di proposta e consultive sulle questioni di interesse dei giovani in ambito comunale, secondo le modalità stabilite con regolamento comunale. Il consiglio comunale dei giovani presenta al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, che è pubblicata sul sito istituzionale del comune.
4. Il comune che istituisce il consiglio comunale dei giovani può destinare alle spese di funzionamento del medesimo consiglio una quota delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6 della
Art. 10. Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Titolo così sostituito dall'art. 4 della
[2] Articolo inserito dall'art. 4 della