Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.4 organizzazione |
Data: | 24/08/2020 |
Numero: | 132 |
Sommario |
Art. 1. Cause di rifiuto da parte delle pubbliche amministrazioni delle fatture elettroniche e relative regole tecniche. |
Art. 2. Invarianza finanziaria |
§ 80.4.495 - D.M. 24 agosto 2020, n. 132.
Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche.
(G.U. 22 ottobre 2020, n. 262)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'articolo 1, commi da 209 a 214, della
Visto, in particolare, il comma 213 della predetta
Visto l'articolo 15-bis, del
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55, recante regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della
Visti gli articoli 21, 21-bis e 26 del
Visto il
Visto il
Ritenuto di dover assicurare che non si verifichino rigetti impropri delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche e che le modalità tecniche di rifiuto della fattura elettronica da parte delle Amministrazioni pubbliche siano armonizzate con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati;
Ritenuto, altresì, che per assicurare le predette finalità è necessario modificare il citato
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 21 novembre 2019 e dell'11 giugno 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. 7820/ULF dell'8 luglio 2020;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Cause di rifiuto da parte delle pubbliche amministrazioni delle fatture elettroniche e relative regole tecniche.
1. Al
a) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Cause che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche). - 1. Le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:
a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del
c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del
d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29 del
e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26 del
3. Il rifiuto della fattura è comunicato al cedente/prestatore con le modalità individuate dal paragrafo 4.5 dell'allegato B al presente regolamento nonchè dalle relative specifiche tecniche, previste dal medesimo allegato al paragrafo 1, entro il termine da queste indicato.»;
b) al paragrafo 4.5 dell'allegato B, dopo il capoverso «Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato XML la cui struttura è riportata nelle specifiche tecniche.» è inserito il seguente capoverso «Il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti dall'articolo 2-bis, comma 1.».
Art. 2. Invarianza finanziaria
1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 1210