Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 11/05/2020 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Ambito di applicazione |
Art. 4. Conteggio del numero delle persone a bordo |
Art. 5. Informazioni sulle persone a bordo |
Art. 6. Obblighi per le società |
Art. 7. Deroghe ed esenzioni |
Art. 8. Registrazione dei dati e loro trattazione |
Art. 9. Informativa |
Art. 10. Controlli dell'autorità marittima |
Art. 11. Sanzioni |
Art. 12. Trattamento dei dati personali |
Art. 13. Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 |
Art. 14. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 15. Disposizioni transitorie e finali |
§ 67.4.497 - D.Lgs. 11 maggio 2020, n. 38.
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri.
(G.U. 27 maggio 2020, n. 135)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
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Visto il
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Vista la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la
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Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, recante recepimento della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 23 gennaio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'istruzione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto e finalità
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di comunicazione del numero e delle informazioni delle persone a bordo delle navi da passeggeri, al fine di migliorare il livello di sicurezza e accrescere la possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso porti di Stati membri della Comunità nei casi di emergenza, nonchè di garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e soccorso e delle altre conseguenze degli incidenti in mare.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «addetto alla registrazione dei passeggeri»: il responsabile incaricato da una società di adempiere gli obblighi imposti dal codice ISM, ove applicabile, o un'altra persona incaricata da una società di trasmettere le informazioni relative alle persone a bordo della nave da passeggeri di sua gestione;
b) «Amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
c) «area portuale»: un'area come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del
d) «autorità designata»: l'autorità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del
e) «autorità marittima»: gli uffici marittimi in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del codice della navigazione, retti da ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto. Per le navi che scalano porti esteri, gli uffici marittimi in cui ha sede la società della nave, o, qualora all'estero, gli uffici marittimi di iscrizione delle stesse;
f) «Codice ISM»: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle operazioni delle navi e per la prevenzione dell'inquinamento adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione A.741 (18) del 4 novembre 1993, come emendato;
g) «interfaccia unica nazionale»: il sistema informativo per la gestione amministrativa delle attività portuali (PMIS - Port management Information System) di cui all'articolo 8, comma 10, lettera b), del
h) «miglio»: la lunghezza equivalente a 1852 metri;
i) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave o unità veloce che trasporti più di dodici passeggeri;
l) «onda significativa»: l'onda media di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bb), del
m) «Paese terzo»: ogni Stato che non sia uno Stato membro;
n) «persone»: tutte le persone a bordo senza distinzione di età;
o) «raccomandatario marittimo»: il soggetto di cui all'articolo 2 della
p) «servizio di linea»: una serie di collegamenti marittimi attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in cui si realizza una delle seguenti condizioni:
1) secondo un orario pubblicato;
2) con collegamenti così regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
q) «sistema di identificazione automatica (AIS)»: il sistema di identificazione delle navi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del
r) «società»: l'armatore della nave da passeggeri o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbiano assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave;
s) «SOLAS 1974»: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con
t) «unità da diporto o unità da diporto veloce»: un'unità che non è destinata ad attività commerciali, indipendentemente dal suo mezzo di propulsione;
u) «unità veloce»: l'unità veloce definita alla regola 1 del capitolo X della SOLAS 1974.
Art. 3. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle navi da passeggeri, ad eccezione di:
a) navi militari e da trasporto truppe;
b) unità da diporto e unità da diporto veloci;
c) unità che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle acque navigabili interne.
Art. 4. Conteggio del numero delle persone a bordo
1. Il conteggio delle persone a bordo delle navi da passeggeri in uscita da porti nazionali è effettuato prima della partenza.
2. Prima della partenza, il numero delle persone a bordo è comunicato dal personale di bordo al comandante e dichiarato, secondo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, con mezzi tecnici adeguati nell'interfaccia unica nazionale ovvero, nei soli casi previsti dall'Amministrazione con il provvedimento di cui all'articolo 15, comma 1, è comunicato all'autorità designata per mezzo del sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo.
3. Prima della partenza, il comandante della nave accerta che il numero delle persone a bordo non superi la capacità massima prevista dalla certificazione di sicurezza dell'unità.
Art. 5. Informazioni sulle persone a bordo
1. Sulle navi da passeggeri in partenza da porti nazionali che effettuano viaggi la cui distanza dal porto di partenza a quello di scalo successivo supera venti miglia, sono registrate le seguenti informazioni:
a) cognome, nome, genere, nazionalità, data di nascita delle persone a bordo;
b) cure e assistenza speciali che possono essere necessarie in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero;
c) un numero di contatto in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono raccolte prima della partenza e dichiarate, secondo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, nell'interfaccia unica nazionale alla partenza della nave, e comunque non oltre quindici minuti dopo la sua partenza.
Art. 6. Obblighi per le società
1. La società che gestisce una nave da passeggeri battente bandiera italiana, proveniente da un porto situato al di fuori dell'Unione e diretta verso un porto dell'Unione, provvede affinchè siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 1, con le modalità ivi previste.
2. La società che gestisce una nave passeggeri battente bandiera di un Paese terzo, proveniente da un porto situato al di fuori dell'Unione e diretta verso un porto nazionale, provvede affinchè siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 1, con le modalità ivi previste.
3. Ogni società che gestisce una nave da passeggeri designa, se ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 4 e 5, un addetto alla registrazione dei passeggeri responsabile, anche qualora si avvalga dei soggetti di cui al comma 4, di dichiarare le informazioni previste da tali disposizioni nell'interfaccia unica nazionale o all'autorità designata mediante il sistema di identificazione automatica.
4. Per l'inserimento delle informazioni di cui al comma 3 nell'interfaccia unica nazionale o nel sistema di identificazione automatica, l'addetto alla registrazione passeggeri può avvalersi, rispettivamente, del raccomandatario marittimo o del comandante della nave.
5. La società provvede affinchè le informazioni riguardanti i passeggeri che hanno dichiarato di aver bisogno di cure o assistenza speciali in situazioni di emergenza, siano debitamente registrate e trasmesse al comandante della nave prima della partenza della stessa.
Art. 7. Deroghe ed esenzioni
1. L'Amministrazione può ridurre il limite delle venti miglia di cui all'articolo 5, comma 1, per le navi da passeggeri in uscita dai propri porti. Se la tratta della nave interessa anche un altro Stato membro, la determinazione di ridurre il citato limite viene presa congiuntamente con tale Stato.
2. L'Amministrazione può esentare una nave da passeggeri, che non sia un'unità veloce da passeggeri, dall'obbligo di dichiarare il numero di persone a bordo nell'interfaccia unica nazionale se tale nave, partendo da un porto nazionale, effettua un servizio di linea di durata inferiore a un'ora da porto a porto esclusivamente nel tratto di mare D di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della
3. L'Amministrazione può esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5 le navi da passeggeri che effettuano viaggi tra due porti o viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi e navigano esclusivamente nel tratto di mare D di cui di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della
4. L'Amministrazione comunica senza indugio alla Commissione europea la decisione di concedere le esenzioni di cui al comma 3 mediante l'utilizzo della banca dati creata e gestita dalla Commissione stessa, secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della
5. Per i servizi regolari nel tratto di mare in cui la probabilità annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri è inferiore al 10%, e il viaggio non supera trenta miglia dal punto di partenza, oppure il servizio è inteso essenzialmente a fornire collegamenti regolari a comunità isolate per rispondere a loro esigenze abituali, l'Amministrazione, se del caso di concerto con altro Stato membro dai cui porti partano le navi da passeggeri, può chiedere alla Commissione, mediante la banca dati di cui al comma 4, che le società deroghino in tutto o in parte alle prescrizioni di cui all'articolo 5, per motivi di comprovata inattuabilità. La deroga di cui al presente comma è inoltre subordinata all'esistenza, nei tratti di mare dove operano tali navi, di sistemi costieri di ausilio alla navigazione e previsioni meteorologiche affidabili, nonchè di strutture di ricerca e soccorso adeguate e in numero sufficiente. Le deroghe concesse ai sensi del presente comma non debbono falsare la concorrenza.
6. Nel caso di rilascio di esenzioni o deroghe, ai sensi delle pertinenti regole della SOLAS 1974, alle navi nazionali che effettuano viaggi da porti extracomunitari verso porti nazionali, l'Amministrazione rispetta comunque le norme in materia di esenzioni e deroghe inerenti le informazioni sui passeggeri stabilite dal presente decreto.
Art. 8. Registrazione dei dati e loro trattazione
1. La società si dota di una procedura di registrazione dei dati che garantisce la dichiarazione precisa delle informazioni richieste, nel rispetto delle tempistiche previste dal presente decreto, tale da non ritardare indebitamente l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e che evita la presenza di più raccolte di dati sulla stessa rotta.
2. L'Autorità designata, in caso di emergenza o in seguito a un incidente, ha accesso immediato alle informazioni richieste ai sensi del presente decreto.
Art. 9. Informativa
1. Per mezzo del biglietto, ovvero direttamente dalla società che assume l'esercizio della nave, il passeggero è informato:
a) dei motivi circa la necessità della rilevazione dei dati;
b) della facoltà di indicare informazioni relative alla propria necessità di particolari cure o assistenza in situazioni di emergenza e della circostanza che tali informazioni vengono inserite nell'interfaccia unica nazionale e trasmesse al comandante prima della partenza della nave;
c) della circostanza che i dati personali vengono conservati solo per un brevissimo periodo e, in ogni caso, non oltre quanto indicato nell'articolo 12.
Art. 10. Controlli dell'autorità marittima
1. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto e l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni sono eseguiti dall'autorità marittima, al fine di garantire la veridicità e la coerenza delle informazioni richieste.
2. L'autorità marittima effettua controlli, anche a campione e non programmati, in banchina o a bordo delle navi, presso le società ovvero nelle biglietterie, nelle strutture portuali o attraverso i sistemi informatici.
Art. 11. Sanzioni
1. Chiunque non osserva le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1 e 5, comma 1, o omette di comunicare i dati con le modalità ivi previste o dichiara i dati oltre i termini ivi previsti ovvero comunica i dati in maniera errata o incompleta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000.
2. Il comandante della nave che non osserva le disposizioni sul numero massimo di persone di cui all'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 1224 del codice della navigazione.
3. La società che non dispone di una procedura di registrazione dei dati di cui all'articolo 8, comma 1 o che non designa un addetto alla registrazione passeggeri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000.
4. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12, il funzionario o l'agente di cui al comma 6 che ha accertato la violazione invia informativa all'autorità di controllo di cui all'articolo 2-bis del
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, in relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della
6. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle Capitanerie di porto, nonchè le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione.
Art. 12. Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono conservati dalla società solo per il tempo necessario per le finalità di cui al presente decreto e, in ogni caso, solo fino al momento in cui il viaggio della nave in questione è completato in sicurezza e i dati sono stati dichiarati nell'interfaccia unica nazionale, anche ai fini di cui al comma 4.
2. I dati personali di cui al comma 1 sono conservati dall'Amministrazione solo per il tempo necessario per le finalità di cui al presente decreto, e comunque in uno dei seguenti casi:
a) fino al momento in cui il viaggio della nave in questione è completato in sicurezza, ma in nessun caso oltre sessanta giorni dalla partenza della nave;
b) in caso di emergenza o in seguito a un incidente, fino al completamento di un'indagine o di un procedimento giudiziario.
3. Fatto salvo quanto previsto, anche per scopi statistici, dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle previsioni contenute nel
4. I dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono, altresì, utilizzati per i controlli di frontiera di cui al
Art. 13. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera a), il punto 13-bis) è sostituito dal seguente: «13.bis Risoluzione A.1106(29) dell'IMO: la Risoluzione A.1106(29) del 2 dicembre 2015 dell'Organizzazione marittima internazionale recante: «Linee guida aggiornate per l'utilizzo a bordo del sistema AIS»;»;
2) dopo la lettera n), è inserita la seguente: «n-bis) "stazione costiera": il servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS), l'impianto a terra incaricato di gestire un sistema di rapportazione obbligatorio approvato dall'IMO o l'organismo incaricato di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio o di lotta contro l'inquinamento dell'ambiente marino, designati dagli Stati membri in applicazione della
3) alla lettera t-duodecies), le parole «monitoraggio e controllo del traffico marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «monitoraggio e informazione del traffico marittimo»;
4) la lettera t-terdecies) è sostituita dalla seguente: «t-terdecies) "VTMIS nazionale": sistema in dotazione alle autorità competenti di cui alla lettera n) attraverso il quale vengono espletate le attività di cui alla lettera t-duodecies;»;
b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole «sistema di identificazione automatica (AIS)» sono inserite le seguenti: «di classe A»;
c) all'articolo 9-bis:
1) al comma 1, le parole «per finalità connesse alla sicurezza della navigazione» sono soppresse;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono fissate le procedure e le modalità per l'erogazione dei servizi AIS da parte della rete AIS nazionale.»;
3) al comma 5, le parole «, e purchè le stesse non costituiscano reti di monitoraggio del traffico aggregando le informazioni acquisite.» sono sostituite dalle seguenti: «. In ogni caso, potranno essere autorizzate le sole trasmissioni del messaggio 21, relative agli Aids-to-Navigation di tipo fisico, di cui alla raccomandazione ITU-R M. 1371, edita dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Le informazioni acquisite da stazioni non facenti parte della rete istituzionale AIS non potranno essere aggregate per costituire reti di monitoraggio del traffico marittimo.».
Art. 14. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 15. Disposizioni transitorie e finali
1. L'amministrazione stabilisce, con provvedimento da emanare, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del
2. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, le società comunicano le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 all'addetto alla registrazione dei passeggeri della società o al sistema a terra della società avente la stessa funzione.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999.