§ 67.4.444 - D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 164.
Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:06/09/2011
Numero:164


Sommario
Art. 1.  Finalità ed ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Verifiche preliminari svolte all'atto del rilascio dell'autorizzazione a battere la bandiera
Art. 4.  Misure da adottarsi in caso di fermo di una nave battente bandiera nazionale
Art. 5.  Accesso alle informazioni sulle navi di bandiera nazionale
Art. 6.  Procedura di valutazione e controllo da parte dell'IMO
Art. 7.  Sistema di gestione della qualità e valutazione interna
Art. 7 bis.  (Adeguamento alle disposizioni dell'IMO).
Art. 8.  Disposizioni finanziarie


§ 67.4.444 - D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 164.

Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.

(G.U. 5 ottobre 2011, n. 232)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009, e in particolare gli articoli da 1 a 5 e l'allegato B;

     Vista la direttiva n. 2009/21/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

     Vista la decisione n. 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

     Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, concernente l'attuazione della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

     1. Il presente decreto, avente ad oggetto il miglioramento della sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi nazionali, introduce procedure finalizzate ad assicurare che lo Stato italiano ottemperi con efficacia e coerenza ai propri obblighi nei confronti delle navi mercantili autorizzate a battere la bandiera nazionale.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) nave: una nave battente bandiera di uno stato membro che rientra nell'ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni di cui l'Organizzazione marittima internazionale - IMO è depositaria e per la quale è richiesto un certificato;

     b) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

     c) organismo riconosciuto: un organismo riconosciuto conformemente al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

     d) certificati: i certificati previsti dalla legge e rilasciati in relazione alle pertinenti convenzioni IMO;

     e) audit IMO: attività di controllo, consulenza e verifica condotta in conformità alle disposizioni della risoluzione A. 974 (24) adottata dall'Assemblea dell'IMO il 1° dicembre 2005.

 

     Art. 3. Verifiche preliminari svolte all'atto del rilascio dell'autorizzazione a battere la bandiera

     1. Prima di consentire l'esercizio di una nave cui è stato concesso il diritto di battere la bandiera nazionale, l'Amministrazione verifica che l'armatore ovvero esercente abbia ottemperato alle norme ed alle regolamentazioni internazionali e nazionali applicabili.

     2. L'attività di verifica di cui al comma 1, comprende:

     a) l'acquisizione di copia dei certificati di sicurezza e dei rapporti di visita ispettiva effettuati da quando la nave è in esercizio;

     b) il controllo dei precedenti rapporti di visita condotti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di controllo da parte dello stato di approdo;

     c) se necessario, la consultazione della precedente Amministrazione per accertare se sussistano ancora anomalie o deficienze già individuate.

     3. L'Amministrazione, per le navi che abbiano in precedenza battuto la bandiera nazionale, fornisce tempestivamente, allo Stato di cui la nave batte bandiera che ne faccia richiesta, i dettagli riguardanti le deficienze già accertate e non risolte all'atto del cambio di nazionalità ed ogni altra pertinente informazione connessa alla sicurezza.

 

     Art. 4. Misure da adottarsi in caso di fermo di una nave battente bandiera nazionale

     1. Quando l'Amministrazione è informata che una nave di bandiera nazionale è stata sottoposta a fermo da parte di uno Stato di approdo, fatte salve le attività di indagine finalizzate ad accertare eventuali responsabilità, adotta le procedure di seguito indicate, finalizzate a verificare che la nave sia tempestivamente resa conforme alle pertinenti convenzioni IMO:

     a) per fermo dovuto a deficienze concernenti i certificati per i quali l'Amministrazione ha autorizzato gli organismi riconosciuti all'esecuzione dei compiti stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, l'Amministrazione provvederà affinchè l'organismo riconosciuto effettui una visita addizionale a bordo per la rettifica delle deficienze rilevate;

     b) per fermo dovuto a deficienze concernenti i certificati per i quali l'Amministrazione ha affidato agli organismi riconosciuti l'esecuzione dei compiti stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, l'Amministrazione provvederà affinchè l'organismo riconosciuto, effettui, per conto dell'Amministrazione, una visita addizionale a bordo per la rettifica delle deficienze rilevate.

     2. L'Amministrazione ha, in ogni caso, facoltà di partecipare con propri qualificati funzionari all'effettuazione delle visite di cui al comma 1.

 

     Art. 5. Accesso alle informazioni sulle navi di bandiera nazionale

     1. Ai fini del presente decreto l'Amministrazione rende disponibili alle amministrazioni omologhe degli Stati membri le seguenti informazioni concernenti le navi di bandiera nazionale:

     a) elementi di identificazione e riconoscimento della nave;

     b) date delle visite di controllo, comprese eventualmente quelle addizionali e supplementari e date degli audit;

     c) identificazione degli organismi riconosciuti cui è demandata l'attività di certificazione e classificazione della nave;

     d) identificazione dell'autorità competente che ha ispezionato la nave conformemente alle disposizioni in materia di controllo da parte dello Stato di approdo e date delle ispezioni;

     e) esiti delle ispezioni svolte dagli Stati di approdo;

     f) informazioni sui sinistri marittimi;

     g) identificazione delle navi che hanno cessato di battere la bandiera nazionale negli ultimi dodici mesi.

 

     Art. 6. Procedura di valutazione e controllo da parte dell'IMO

     1. Con frequenza almeno settennale, a seguito di richiesta formulata all'IMO, l'Amministrazione si sottopone ad una attività di auditing da parte di ispettori dell'IMO. I risultati dell'attività di auditing sono pubblicati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di tutela della privacy e delle informazioni riservate.

     2. Non si applica quanto previsto dal comma 1 a decorrere dal 17 giugno 2017, ovvero prima di tale data, qualora sia entrato in vigore un sistema obbligatorio di audit degli Stati membri dell'IMO.

 

     Art. 7. Sistema di gestione della qualità e valutazione interna

     1. Entro il 17 giugno 2012 l'Amministrazione sviluppa, attua e mantiene un sistema di gestione della qualità per le parti operative delle sue attività in quanto Stato di bandiera. Tale sistema è certificato conformemente alle norme di qualità internazionali applicabili.

     2. Qualora, sulla base dei resoconti delle attività ispettive svolte nei confronti delle navi di bandiera pubblicati nella relazione annuale del protocollo di intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, l'Amministrazione figuri nella «lista nera» ovvero, per due anni consecutivi, nella «lista grigia», entro i quattro mesi successivi alla pubblicazione del resoconto annuale del MOU di Parigi, presenta una relazione alla Commissione con la quale si individuano ed analizzano le cause e le ragioni principali delle deficienze e delle non conformità rilevate a bordo delle navi di bandiera.

 

     Art. 7 bis. (Adeguamento alle disposizioni dell'IMO). [1]

     1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si dà attuazione alle disposizioni di ordine tecnico contenute in risoluzioni, circolari, interpretazioni e raccomandazioni dell'IMO aventi carattere non obbligatorio o subordinate alla preventiva valutazione da parte dell'Amministrazione.

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie

     1. L'Amministrazione provvede all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


[1] Articolo inserito dall'art. 3 del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.