§ 4.6.37 - L.R. 20 dicembre 2019, n. 46.
Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche, protezione civile
Data:20/12/2019
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile.
Art. 2.  Funzioni dell'Agenzia.
Art. 3.  Organi dell'Agenzia.
Art. 4.  Direttore dell'Agenzia.
Art. 5.  Revisore legale dell'Agenzia.
Art. 6.  Organizzazione e personale dell'Agenzia.
Art. 7.  Centro Funzionale d'Abruzzo.
Art. 8.  Sala Operativa Regionale - SOR.
Art. 9.  Colonna Mobile regionale.
Art. 10.  Centri di Assistenza di Pronto Intervento.
Art. 11.  Struttura di Missione Emergenze di Protezione Civile.
Art. 12.  Programmazione dell'attività dell'Agenzia.
Art. 13.  Informazione e Formazione.
Art. 14.  Formazione permanente del volontariato di protezione civile.
Art. 15.  Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e l'emblema della Protezione Civile regionale.
Art. 16.  Risorse finanziarie e sistema contabile dell'Agenzia.
Art. 17.  Vigilanza e controllo.
Art. 18.  Dotazione di beni.
Art. 19.  Disposizioni transitorie.
Art. 20.  Abrogazioni.
Art. 21.  Norma di rinvio.
Art. 22.  Oneri finanziari.
Art. 23.  Entrata in vigore.


§ 4.6.37 - L.R. 20 dicembre 2019, n. 46. [1]

Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.

(B.U. 23 dicembre 2019, n. 167 speciale)

 

CAPO I

Agenzia regionale di protezione civile

 

Art. 1. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile.

1. Al fine di assicurare e garantire nel territorio regionale lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze ed al loro superamento, connesse agli eventi emergenziali come definiti dall'articolo 7 del medesimo decreto, è istituita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale e dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali), l'Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia, preposta ad attività specifiche di interesse pubblico.

2. L'Agenzia, con sede in L'Aquila, è dotata di piena autonomia organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità alle politiche ed agli obiettivi programmatici, agli indirizzi ed alle direttive della Giunta regionale che esercita su di essa poteri di vigilanza e controllo.

3. Il Presidente della Giunta regionale impartisce direttive specifiche in ordine alle attività dell'Agenzia in relazione ad eventuali stati di crisi o di emergenza.

4. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone un testo unico in materia di protezione civile regionale.

 

     Art. 2. Funzioni dell'Agenzia.

1. L'Agenzia è preposta allo svolgimento delle attività tecnico-operative, di coordinamento, controllo e vigilanza in materia di protezione civile nell'ambito delle funzioni di competenza regionale, provvedendo, altresì, alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle stesse.

2. L'Agenzia svolge, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, le attività di studio, elaborazione, proposizione, indagine, vigilanza e coordinamento necessarie per assicurare, in situazioni ordinarie, una preordinata ed efficiente organizzazione delle risorse disponibili finalizzata al soddisfacimento delle proprie competenze nella specifica materia e, in situazioni di emergenza e ferme restando le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento degli interventi e la massima efficacia e tempestività degli stessi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché dei beni e dell'ambiente naturale.

3. L'Agenzia svolge, in particolare, le seguenti funzioni in materia di protezione civile:

a) elaborazione dei piani e programmi regionali di previsione e prevenzione dei rischi, in armonia con gli indirizzi nazionali;

b) espletamento delle incombenze di carattere tecnico, amministrativo, professionale o organizzativo, indispensabili per realizzare l'insieme delle attività, degli impegni, degli obblighi a carico della Regione espressamente previsti nei predetti programmi e piani;

c) attuazione delle attività di previsione e prevenzione dei rischi;

d) attività connesse all'organizzazione, alla valorizzazione, all'impiego, alla formazione e all'addestramento del volontariato di protezione civile;

e) rapporti con il Dipartimento nazionale di protezione civile, con le Prefetture, con le strutture operative e con tutti i soggetti che costituiscono il Sistema regionale di Protezione civile;

f) azioni di supporto ai soggetti preposti all'attuazione degli interventi urgenti;

g) organizzazione e gestione dei turni di reperibilità;

h) realizzazione di periodiche iniziative di formazione, informazione, diffusione della conoscenza e della cultura di Protezione civile rivolte ai cittadini, con particolare attenzione alle realtà scolastiche;

i) gestione delle attività di competenza regionale tecniche, amministrative e contabili, ivi comprese le contabilità speciali di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 1/2018, connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. 1/2018;

j) attività inerenti l'attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

4. L'Agenzia si avvale della collaborazione delle strutture tecniche regionali competenti, degli enti regionali, delle agenzie e delle aziende regionali che svolgono interventi o attività riconducibili nell'ambito della protezione civile. Detti soggetti sono tenuti a fornire alla stessa, a titolo gratuito, i dati in loro possesso. In particolare, per gli aspetti inerenti i rischi di cui all'articolo 7, comma 3, nonché per quelli inerenti eventuali rischi di tipo chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale e igienico-sanitario, l'Agenzia si avvale delle informazioni provenienti dall'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA Abruzzo), per l'eventuale assistenza alla popolazione in caso di emergenza.

5. L'Agenzia utilizza gli elementi conoscitivi disponibili ed acquisisce collaborazioni scientifiche od operative, ove non disponibili all'interno della Regione, attraverso la stipula di specifiche convenzioni con le Università, i centri di ricerca, gli enti locali, gli ordini professionali e le organizzazioni di volontariato abruzzesi.

 

     Art. 3. Organi dell'Agenzia.

1. Organi dell'Agenzia sono:

a) il Direttore;

b) il Revisore legale.

 

     Art. 4. Direttore dell'Agenzia.

1. L'incarico di Direttore dell'Agenzia è conferito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale e dell'articolo 5, comma 2, della L.R. 4/2009. L'incarico è conferito ai dirigenti di ruolo della Regione Abruzzo ovvero ai soggetti di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in ogni caso in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei);

b) comprovata professionalità ed esperienza in materia di protezione civile e nella direzione di organizzazioni complesse.

2. Il Direttore dirige le attività dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della sua conformità agli atti di indirizzo della Giunta regionale, con particolare riguardo al Programma annuale di attività dell'Agenzia e di cui all'articolo 12. In particolare al Direttore compete:

a) la rappresentanza legale dell'Agenzia;

b) l'attuazione delle attività previste nel Programma annuale di cui all'articolo 12;

c) il raccordo con le altre strutture regionali, ivi incluse quelle sanitarie di emergenza, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa;

d) di concerto con i dirigenti dei servizi competenti, la costituzione della colonna mobile regionale di protezione civile, anche articolala in colonne mobili provinciali;

e) di concerto con i dirigenti dei servizi competenti, l'istituzione e la localizzazione dei Centri di Assistenza di Pronto Intervento (CAPI) di cui all'articolo 10, unitamente all'indicazione delle specifiche modalità per la gestione e l'uso dei materiali e dei mezzi di pronto intervento;

f) la predisposizione della proposta del Programma annuale di attività dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 12;

g) l'adozione dei documenti contabili di cui al comma 3 dell'articolo 16;

h) la stipula di convenzioni con le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 13 del D.Lgs. 1/2018.

3. Al Direttore si applicano le disposizioni normative e amministrative applicabili ai direttori regionali in merito al conferimento ed alla durata dell'incarico, alle responsabilità, all'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico. Il trattamento economico del Direttore è parificato a quello degli altri Direttori regionali.

 

     Art. 5. Revisore legale dell'Agenzia.

1. La revisione legale dell'Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, della L.R. 4/2009. Il Revisore dura in carica tre anni.

2. Il Revisore vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamenti ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile. Il Revisore accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa, può chiedere notizie al Direttore sull'andamento dell'Agenzia in qualsiasi momento e procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

3. Qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione ed ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, il Revisore predispone una relazione da inviare alla Giunta regionale ed al Direttore, nella quale evidenzia, inoltre, possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate. Il Revisore ha l'obbligo di segnalare e comunicare le irregolarità riscontrate al Servizio regionale competente per il controllo di gestione.

4. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del Revisore, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato la revoca, previo parere della Commissione competente per materia, formulato con procedura d'urgenza.

5. Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6. comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Agenzia da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita nell'atto di organizzazione dell'Agenzia.

 

     Art. 6. Organizzazione e personale dell'Agenzia.

1. L'organizzazione dell'Agenzia è rimessa ad apposito atto di organizzazione approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore, che stabilisce, nel rispetto della normativa regionale in materia:

a) il contingente complessivo del personale e la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative di cui al comma 2;

b) la definizione, il ruolo e le responsabilità degli operatori di protezione civile;

c) le modalità di svolgimento delle attività di protezione civile;

d) le relazioni esterne;

e) il logo dell'Agenzia.

2. L'Agenzia è articolata in:

a) Unità direzionale;

b) Unità organizzative complesse;

c) Unità organizzative semplici;

d) Centro Funzionale d'Abruzzo di cui all'articolo 7;

e) Sala Operativa regionale di cui all'articolo 8;

f) Struttura di Missione Emergenze di Protezione Civile di cui all'articolo 11.

3. L'Agenzia, per l'espletamento delle proprie attività, si avvale:

a) di personale assunto a tempo indeterminato appartenente al ruolo della Giunta regionale;

b) di personale assunto dalla Regione, tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;

c) di personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, di comando, di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

4. Le procedure per l'assunzione del personale di cui al precedente comma 3. lettera b) e le procedure per il reclutamento del personale di cui al precedente comma 3, lettera c) sono espletate dall'Agenzia e autorizzate dalla Giunta regionale, nel rispetto degli atti di programmazione del fabbisogno di cui al D.Lgs. 165/2001.

5. Il personale di cui al comma 3, lettera b) non supera, l'alti salvi trasferimenti specifici derivanti da norme statali e finalizzati all'assunzione di personale, il turn-over stabilito dalla normativa nazionale in materia di personale.

6. La dotazione organica iniziale dell'Agenzia, in considerazione degli obblighi derivami dall'attuazione del D.Lgs. 1/2018, è determinata in relazione al personale regionale già in forza alla Protezione Civile, che transita alle dipendenze dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 19. Al personale dell'Agenzia si applica il CCNL di riferimento per il personale regionale.

7. L'assunzione di personale da parte dell'Agenzia soggiace alla disciplina nazionale e regionale in materia. Il Direttore provvede, secondo quanto disposto dall'atto di organizzazione ed in conformità alla normativa statale e regionale in materia, al conferimento degli incarichi dirigenziali ed alla ripartizione del personale non dirigenziale nell'ambito delle strutture di cui al comma 2, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

8. In caso di soppressione dell'Agenzia, il relativo personale è riassorbito nell'organico regionale.

9. Al fine di favorire la crescila di competenze in materia di protezione civile, l'Agenzia, nel rispetto della normativa vigente in materia, può, in qualità di soggetto ospitante, stipulare convenzioni per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale e promuove l'incentivazione per la ricerca e per lo studio delle tematiche connesse alla protezione civile.

10. Con l'atto di organizzazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta del Direttore, provvede ad effettuare una ricognizione delle risorse umane e strumentali in dotazione, nonché alla determinazione della dotazione organica definitiva della stessa Agenzia. Con lo stesso atto si provvede alla stima dei fabbisogni finanziari necessari per l'efficiente funzionamento del Servizio e delle attività di protezione civile regionale, così come scaturenti dallo stesso atto di organizzazione e di ridefinizione della dotazione organica. Allo stanziamento delle risorse aggiuntive eventualmente necessarie si provvederà con la legge di bilancio.

 

     Art. 7. Centro Funzionale d'Abruzzo.

1. Presso l'Agenzia opera il Centro Funzionale d'Abruzzo, per il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 1/2018, istituito dalla legge regionale 1° ottobre 2007. n, 34(Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture).

2. Il Centro Funzionale d'Abruzzo è Struttura di alta specializzazione e svolge attività di accentramento e integrazione di tutti i dati strumentali e di monitoraggio su scala regionale, di previsione di scenari di rischio meteo-idrologico, ambientale, di allertamento e di supporto decisionale al Sistema di Protezione Civile regionale e nazionale per tutte le tipologie di rischio.

3. Il Centro Funzionale d'Abruzzo opera nell'ambito della rete dei Centri Funzionali di cui alla Direttiva del 27 febbraio 2004 del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo gli standard tecnici e operativi dettati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile come centro funzionale multirischio di protezione civile, svolgendo Funzioni tecnico-scienti fiche di accentramento e integrazione di tutti i dati strumentali, di osservazione e monitoraggio disponibili sul territorio regionale e utili alla elaborazione di scenari di previsione, di rischio e di danno per le seguenti tipologie di rischio/evento:

a) rischio meteorologico;

b) rischio idrologico ed idraulico;

c) rischio nivologico e valanghivo;

d) rischio incendi boschivi.

4. L'organizzazione del Centro Funzionale è disciplinata dall'atto di organizzazione di cui all'articolo 6, comma 1.

 

     Art. 8. Sala Operativa Regionale - SOR.

1. Presso l'Agenzia è istituita la "Sala Operativa Regionale (SOR)" con sede centrale a L'Aquila e un presidio operativo di supporto a Pescara, quale centro tecnico di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini dell'attività di protezione civile di competenza della Regione. È presidiala h12 tutti i giorni della settimana, salvo passare in configurazione h24 in caso di eventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. 1/2018 oppure, su decisione del Dirigente del Servizio competente, sentito il Direttore, in previsione o in fase di manifestazione di complessi eventi emergenziali di protezione civile. La SOR è presidiala da personale interno all'Agenzia e da personale volontario appartenente alle organizzazioni regionali di volontariato, anche mediante la sottoscrizione di specifiche forme di collaborazione o convenzionamento.

2. La SOR è collegata con i sistemi regionali di comunicazione, informazione e rilevamento dati ed è dotala delle opportune strumentazioni tecnologiche. La stessa assicura; in particolare:

a) l'organizzazione di una propria banca dati mediante l'acquisizione ed il costante aggiornamento dei dati inerenti la pianificazione di emergenza in collaborazione con il Centro Funzionale d'Abruzzo;

b) il collegamento in tempo reale con le sedi della Presidenza della Giunta e delle Prefetture, con la Sala Situazione Italia del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con il Centro Funzionale d'Abruzzo, e, in base alle necessità, con le Strutture, anche periferiche, dei Dipartimenti della Giunta regionale prioritariamente interessati alle attività di protezione civile, con gli uffici e le sedi delle amministrazioni locali, con le strutture del Comando regionale dei Carabinieri Forestali e dei Vigili del Fuoco, con le sedi delle Aziende sanitarie locali, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITC), in modo da consentire, in qualsiasi momento, l'afflusso e la trasmissione di dati e segnalazioni rilevanti ai fini degli interventi di Protezione Civile.

3. La Sala operativa è altresì fornita delle attrezzature necessarie per il collegamento di banche dati idonee al reperimento e alla diffusione di informazioni di specifica utilità.

4. In situazioni di emergenza, la SOR assicura il necessario supporto tecnico ed organizzativo per la concreta diramazione delle decisioni e delle direttive assunte dal Presidente della Regione o dal Direttore dell'Agenzia quale suo delegato e per il controllo sullo stato dei conseguenti adempimenti. Può avvalersi del personale delle strutture tecniche regionali competenti, degli enti, delle agenzie e delle aziende regionali, nonché del personale delle strutture ed liuti coinvolti nelle emergenze di protezione civile, in apposite postazioni nella SOR attivabili mediante protocolli di intesa.

5. In attuazione delle specifiche direttive nazionali, al fine di garantire l'integrazione, in situazioni di emergenza, del Servizio sanitario regionale all'interno del Sistema regionale di protezione civile, il Referente Sanitario regionale per le emergenze assicura la propria presenza presso la SOR.

6. L'attività della SOR è finalizzata principalmente:

a) al coordinamento operativo delle forze di livello regionale e delle Organizzazioni di volontariato che operano sul territorio della regione ed al coordinamento delle disponibilità di mezzi e materiali e della Colonna Mobile Regionale;

b) all'analisi e valutazione in tempo reale di tutte le informazioni raccolte tramite la propria attività di presidio e dal Centro Funzionale d'Abruzzo per i rischi di cui all'articolo 7.

c) al coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi e situazioni di emergenza di competenza regionale, e, ove se ne ravvisi la necessità, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai comuni.

7. Nel periodo individuato di "grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi" la SOR svolge anche le funzioni di "Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)", secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, della legge 353/2000. La SOUP svolge attività di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, avvalendosi del personale e delle strumentazioni della SOR, nonché del contributo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando regionale dei Carabinieri Forestali e delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, secondo specifiche intese.

 

     Art. 9. Colonna Mobile regionale.

1. Per una adeguata risposta alle situazioni di crisi e di emergenza e costituita la Colonna Mobile regionale di protezione civile, composta da personale e mezzi appartenenti alle strutture operative di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. 1/2018, operanti sul territorio regionale.

2. La Colonna Mobile è una struttura modulare di pronto impiego la cui composizione e le modalità d'impiego in ambito regionale sono determinate, su proposta del Dirigente preposto alla SOR, dal Direttore dell'Agenzia con proprio atto, ovvero da suo delegato.

3. La Colonna Mobile può operare anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, previa intesa tra il Presidente della Regione, o Assessore delegato, ed i competenti organi dello Stato e delle regioni interessate, oppure su richiesta del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

 

     Art. 10. Centri di Assistenza di Pronto Intervento.

1. Per lo svolgimento delle attività di protezione civile la Regione si dota di uno o più Centri di Assistenza di Pronto Intervento (CAPI) nei quali sono custoditi e mantenuti in efficienza materiali e mezzi per gli interventi in emergenza.

 

     Art. 11. Struttura di Missione Emergenze di Protezione Civile.

1. Presso l'Agenzia è organizzata la "Struttura di Missione Emergenze di Protezione Civile", quale struttura temporanea, per la gestione delle seguenti attività:

a) supporto al Commissario delegato eventualmente nominato ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del D.Lgs. 1/2018, per la gestione delle attività relative alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 del D.Lgs. 1/2018;

b) attività relative all'attuazione delle misure previste dall'articolo 24, comma 9, del D.Lgs. 1/2018 in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo.

2. L'organizzazione della Struttura di Missione Emergenze di Protezione Civile è disciplinata dall'atto di organizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, ivi compresa la commisurazione di una percentuale delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), per il funzionamento della Struttura medesima.

 

     Art. 12. Programmazione dell'attività dell'Agenzia.

1 La Giunta regionale approva, su proposta del Direttore dell'Agenzia, il programma annuale di attività dell'Agenzia, contenente gli obiettivi e le relative priorità ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali. La proposta di programma è redatta dal Direttore in coerenza con il programma di governo regionale e nel rispetto dei principi contabili generali di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e trasmessa al Presidente della Regione o all'Assessore regionale delegato alla protezione civile, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del programma.

2. L'approvazione di cui al comma 1 è subordinata all'acquisizione da parte della Giunta del necessario parere del Revisore legale e del parere, non vincolante, della competente commissione consiliare.

3. Il programma annuale è pubblicalo sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in via telematica (BURAT) e costituisce atto di indirizzo per l'Agenzia, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico.

 

     Art. 13. Informazione e Formazione.

1. L'Agenzia promuove e organizza una permanente attività di formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle principali problematiche degli eventi calamitosi, con particolare riferimento alle popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio di rilievo regionale e locale, portando a conoscenza della collettività, degli enti pubblici e privati e dei tecnici interessati, i comportamenti necessari per ridurre gli effetti dannosi degli eventi calamitosi, nonché sollecitando una fattiva e generalizzata collaborazione all'attività di soccorso e di assistenza.

2. Per le medesime finalità di formazione, l'Agenzia, di concerto e previa convenzione con i soggetti competenti quali i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, può organizzare periodiche esercitazioni, relative sia all'intero territorio regionale che a porzioni di esso.

3. L'attività formativa è prevista nel programma annuale di attività dell'Agenzia e a tal fine la Giunta regionale può autorizzare la stipula di convenzioni con esperti, istituti, centri specializzati ed organi di informazione, ivi inclusi gli ordini professionali.

4. L'Agenzia promuove le più opportune iniziative editoriali mediante pubblicazioni divulgative e specialistiche.

 

     Art. 14. Formazione permanente del volontariato di protezione civile.

1. L'Agenzia, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, lettera d), promuove interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento dei soggetti aderenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

2. Con il programma annuale di attività dell'Agenzia di cui all'articolo 12 sono disciplinate le modalità di realizzazione della formazione permanente di protezione civile che deve svolgersi nell'ambito degli obiettivi individuali dalla Regione e all'interno dei percorsi e delle politiche formative regionali.

3. Gli ambiti di rischio e i settori di intervento che costituiscono oggetto della formazione sono i seguenti:

a) rischio sismico;

b) rischio idrogeologico;

c) rischio incendi boschivi;

d) rischio ambientale e sanitario;

e) comunicazioni in emergenza;

f) gestione emergenza e assistenza alla popolazione.

 

     Art. 15. Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e l'emblema della Protezione Civile regionale.

1. Al line di porre il personale in servizio presso l'Agenzia in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui alla presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso, nel rispetto della disciplina statale di attuazione dell'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 1/2018.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono altresì determinate le caratteristiche dell'emblema d'istituto della Protezione Civile regionale, nonché le relative modalità d'uso e custodia.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 16. Risorse finanziarie e sistema contabile dell'Agenzia.

1. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da:

a) risorse ordinarie regionali per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;

b) risorse straordinarie regionali per fronteggiare emergenze connesse con eventi calamitosi di rilevanza regionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 1/2018;

c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;

d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 1/2018 lo stato di emergenza nel territorio regionale;

e) risorse dell'Unione europea, statali e regionali, per il finanziamento o cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo;

f) risorse derivanti da contributi, donazioni e liberalità di soggetti privali secondo lo specifico regolamento approvato dal Direttore.

2. All'Agenzia si applica il sistema contabile di cui al D.Lgs. 118/2011.

3. Il Direttore adotta il bilancio di previsione annuale, il conto consuntivo e il rendiconto generale e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione. Il Direttore approva l'assestamento di bilancio e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1. Il Bilancio di previsione e il conto consuntivo sono sottoposti altresì all'approvazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 17. Vigilanza e controllo.

1. La Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell'Agenzia. A tal fine la Giunta regionale può acquisire dall'Agenzia provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e disporre ispezioni e controlli. All'Agenzia si applicano gli strumenti di controllo di cui al Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo, approvato con D.G.R. 14 marzo 2017, n. 109.

2. La Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti del Direttore in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti urgenti da cui possa derivare pregiudizio per l'interesse pubblico ovvero in caso di grave inadempimento o inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali.

3. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta che provvede agli adempimenti previsti, previa diffida al Direttore dell'Agenzia ad adempiere entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'inerzia, ritardo o inadempimento di cui al comma 2.

 

     Art. 18. Dotazione di beni.

1. La Giunta regionale assegna in uso gratuito all'Agenzia i beni mobili ed immobili e le attrezzature in dotazione alla Protezione Civile regionale, al Centro Funzionale d'Abruzzo ed alla SOR.

 

CAPO II

Disposizioni finali e finanziarie

 

     Art. 19. Disposizioni transitorie.

1. In sede di prima applicazione:

a) la Giunta regionale provvede alla nomina del direttore dell'Agenzia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il Direttore dell'Agenzia redige l'atto di organizzazione dell'Agenzia entro novanta giorni dalla nomina e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione. In caso di inutile decorso del termine, l'atto è redatto dalla competente struttura della Giunta regionale. In ogni caso l'approvazione dell'atto di organizzazione è subordinato all'acquisizione del preventivo parere, non vincolante, della competente commissione consiliare;

c) a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAT dell'atto di organizzazione dell'Agenzia, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla soppressione della struttura regionale competente in materia di protezione civile; l'Agenzia subentra nell'esercizio dei compiti e delle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza della struttura soppressa ed il relativo personale regionale in servizio alla data della soppressione, ivi incluso il personale in servizio presso il Centro Funzionale d'Abruzzo e la Sala Operativa regionale istituiti ai sensi rispettivamente dell'articolo 22 della L.R. 34/2007 e dell'articolo 14 della L.R. 72/1993, transita alle dipendenze dell'Agenzia secondo quanto disposto dall'articolo 31 del D.Lgs. 165/2001 ed alle condizioni ivi previste, conservando i diritti giuridici ed economici acquisiti.

2. A decorrere dalla soppressione della struttura organizzativa regionale di protezione civile, ogni riferimento alla medesima contenuto in leggi regionali, regolamenti e deliberazioni regionali si intende riferito all'Agenzia regionale di Protezione Civile di cui alla presente legge.

 

     Art. 20. Abrogazioni.

1. A decorrere dall'adozione dell'atto di organizzazione dell'Agenzia sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

a) l'articolo 22 della L.R. 34/2007;

b) la legge regionale 27 dicembre 2002, n. 34 (Interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio della Regione Abruzzo e interventi di somma urgenza relativi alle varie ipotesi di rischio).

2. La L.R. 72/1993 è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico di cui al comma 4 dell'articolo 1, ad eccezione degli articoli 10, 11, 12 e 13 che sono abrogati a decorrere dall'entrata in vigore del presente comma.

3. A decorrere dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 15 è abrogato il R.R. 10 luglio 2002, n. 2 (Norme per l'adozione e l'utilizzo dell'emblema distintivo di Protezione civile della Regione Abruzzo).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

 

     Art. 21. Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 1/2018 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 22. Oneri finanziari.

1. Per l'anno 2019, dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Per gli anni 2020 e 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 stimati in euro 135.000,00 per ciascuna annualità, si fa fronte con la rimodulazione delle risorse allocate e disponibili nella parte spesa del bilancio regionale nell'ambito del Titolo 1 "Spese correnti" relative alla spesa per il personale. Per gli anni 2020-2021, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, stimati in euro 30.000,00 per ciascuna annualità, si fa fronte con le risorse allocate e disponibili nell'ambito del Titolo 1 "Spese correnti", Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", capitolo n. 151300 "Fondo regionale di solidarietà per la protezione civile" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2019-2021.

2. Per le annualità 2020 e 2021, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, quantificati in complessivi euro 3.770.076,19, trovano copertura finanziaria nei limiti delle seguenti risorse finanziarie:

a) per complessivi euro 1.982.374,96 allocate per il personale:

- al Titolo 1 della Missione 1, Programma 10 per euro 60.895,15;

- al Titolo 1 della Missione 11, Programma 01 per euro 1.593.456,06;

- al Titolo 1 della Missione 16, Programma 01 per euro 328.023.75;

b) nei limiti delle seguenti risorse finanziarie, per complessivi euro 1.787.701,23 allocate per le altre voci di spesa:

- al Titolo 1 della Missione 11, Programma 01, capitolo 151300 per euro 1.550.000,00;

- al Titolo 1 della Missione 9, Programma 01, capitolo 151402/9 per euro 84.000,00;

- al Titolo 1 della Missione 01, Programma 10, capitolo 11209 per euro 33.701,23;

- al Titolo 2 della Missione 11, Programma 01, capitolo 152188 per euro 120.000,00.

3. Per le annualità 2020 e 2021, gli oneri derivanti dall'attività di antincendio boschivo, quantificati in euro 1.739.000,00, trovano copertura finanziaria nell'ambito del Titolo 1, Missione 11, Programma 01 - capitoli 151300/9, 151300/14 e 151300/16. Al bilancio di previsione per gli esercizi 2020 e 2021 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in aumento

parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per complessivi euro 1.739.000,00 così ripartiti:

1) euro 1.100.000.00 capitolo di spesa 151300/9;

2) euro 550.000,00 capitolo di spesa 151300/14;

3) euro 89.000.00 capitolo di spesa 151300/16;

b) in diminuzione

parte Spesa:

Titolo II, missione 09, programma 01, capitolo di spesa 152108/2 per euro 739.000,00;

Titolo I, missione 20, programma 01, capitolo di spesa 321940/1 denominato "fondo di riserva per le spese obbligatorie" per euro 1.000.000.00.

4. Con la legge di stabilità 2020-2022 si procederà ad apposita variazione di bilancio, previa istituzione di nuovi capitoli relativi alla gestione corrente e alla gestione c/capitale, per il trasferimento delle risorse indicate nei precedenti commi 2 e 3.

5. Per gli esercizi successivi si provvede attraverso stanziamenti previsti dalla legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

     Art. 23. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (RURAT).


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 2 marzo 2020, n. 8.