§ 5.2.162 - R.R. 10 luglio 2002, n. 2.
Norme per l’adozione e l’utilizzo dell’emblema distintivo di Protezione civile della Regione Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:10/07/2002
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Emblema.
Art. 2.  Utilizzo dell’emblema.
Art. 3.  Utilizzo dell’emblema sugli automezzi della Protezione Civile regionale.
Art. 4.  Tessera di qualificazione.
Art. 5.  Enti locali.
Art. 6.  Volontariato.
Art. 7.  Utilizzazione dell’emblema nelle attività di volontariato.
Art. 8.  Uso non consentito dell’emblema.
Art. 9.  Dimensioni dell’Emblema.
Art. 10.  Abrogazione di regolamenti.
Art. 11.  Oneri finanziari.
Art. 12.  Applicazione del regolamento.
Art. 13.  Emanazione e pubblicazione.


§ 5.2.162 - R.R. 10 luglio 2002, n. 2. [1]

Norme per l’adozione e l’utilizzo dell’emblema distintivo di Protezione civile della Regione Abruzzo.

(B.U. n. 19 del 25 settembre 2002).

 

Art. 1. Emblema.

     Per favorire l’espletamento delle attività di protezione civile disciplinate dalla L.R. 14.12.1992 n. 72 ed assicurare lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni dall’art. 108, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 112/98, è adottato quale contrassegno distintivo di Protezione civile della Regione Abruzzo l’emblema di forma circolare così composto: un triangolo blu in campo arancione alla base del quale è apposto il simbolo della Regione e circoscritto da un cerchio di colore blu recante la scritta “Regione Abruzzo Protezione Civile” di colore giallo fosforescente corrispondente al grafico contenuto nell’allegato “A” del presente regolamento.

 

     Art. 2. Utilizzo dell’emblema.

     L’emblema è apposto o riprodotto:

     a) sugli automezzi in dotazione alla struttura di Protezione Civile della Regione Abruzzo, anche se conferiti in comodato agli Enti locali e loro organizzazioni strumentali nonché su altri automezzi temporaneamente impegnati nelle attività di protezione civile coordinate dalla Regione;

     b) sulle tessere di qualificazione del personale addetto alle attività di protezione civile coordinate dalla Regione;

     c) sui distintivi e/o documenti di riconoscimento del personale, anche volontario, addetto alle attività di protezione civile;

     d) sulle apparecchiature ed impianti di rilevamento e comunicazione, attrezzature e mezzi operativi utilizzati per le finalità della protezione civile;

     e) su bracciali, torce, pettorali, caschi, tute e simili consegnati al personale di protezione civile;

     f) sul materiale cartaceo, quale carta intestata, manifesti, materiale di documentazione e informazione, prodotto dalla struttura di protezione civile della Regione Abruzzo.

 

     Art. 3. Utilizzo dell’emblema sugli automezzi della Protezione Civile regionale.

     Gli automezzi di colore bianco in dotazione alla Struttura della Protezione Civile regionale portano al centro degli sportelli anteriori e al centro del tetto l’emblema di cui all’art. 1 al fine di facilitarne il riconoscimento anche a distanza.

 

     Art. 4. Tessera di qualificazione.

     1. Al personale in servizio continuativo presso la Protezione Civile è fornita apposita tessera di qualificazione intestata Regione Abruzzo - Protezione Civile, recante, oltre alla foto dell’interessato ed all’emblema, i seguenti dati personali: cognome, nome qualifica, numero di matricola.

     2. Al personale messo temporaneamente a disposizione per le attività di protezione civile coordinate dalla Regione è fornita la tessera di qualificazione recante in sostituzione della foto la scritta “Temporaneo”.

     3. La tessera di qualificazione è realizzata secondo il grafico contenuto nell’allegato “B” del presente regolamento.

     4. Il personale provvisoriamente incaricato, è tenuto, entro dieci giorni dal completamento dell’attività di protezione civile, a riconsegnare alla Protezione Civile la tessera di qualificazione e ogni altro mezzo di distinzione fornitogli per l’espletamento del servizio.

 

     Art. 5. Enti locali.

     Gli enti locali territoriali della regione, nell’esercizio delle funzioni conferite dall’articolo 108 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fanno uso dell’emblema distintivo di protezione civile della Regione Abruzzo, con apposta la denominazione dell’ente stesso, secondo il grafico contenuto nell’allegato “C” del presente regolamento.

 

     Art. 6. Volontariato.

     1. Le associazioni di volontariato di protezione civile iscritte all’Albo regionale di cui alla legge regionale n. 25 del 13 giugno 1991, i gruppi comunali di protezione civile fanno uso dell’emblema distintivo di protezione civile della Regione Abruzzo, con apposta la specifica “Volontariato”, secondo il grafico contenuto nell’allegato “D” del presente regolamento.

     2. L’emblema distintivo viene consegnato a cura della Protezione Civile regionale, al legale rappresentante delle Associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni di volontariato per la protezione civile nella quantità idonea a garantire la distribuzione a tutti i componenti l’associazione.

     3. La struttura di protezione civile può autorizzare, a richiesta, l’organizzazione di volontariato a riprodurre più esemplari.

     4. L’emblema è apposto su:

     a) distintivo da apporre in modo temporaneo su tute, uniformi o altro equipaggiamento da lavoro per l’espletamento delle attività istituzionali;

     b) accessori da indossare in occasione di effettivo impiego o di eventuali esercitazioni;

     c) vetrofanie da apporre sui mezzi in dotazione anche a titolo di comodato alle associazioni;

     d) su altri automezzi temporaneamente assegnati al personale addetto alle associazioni limitatamente al periodo di effettivo impiego in attività di protezione civile.

 

     Art. 7. Utilizzazione dell’emblema nelle attività di volontariato.

     Le Associazioni di volontariato devono usare l’emblema distintivo solo nei periodi di svolgimento delle attività di protezione civile e devono riconsegnare allo scadere di validità dell’iscrizione all’albo regionale i mezzi di distinzione forniti per le specifiche attività.

 

     Art. 8. Uso non consentito dell’emblema.

     1. L’uso dell’emblema per attività estranee alla protezione civile comporta per le organizzazioni di volontariato, la diffida e la revoca dell’autorizzazione a fregiarsi dello stesso e il ritiro unilaterale e discrezionale della tessera di qualificazione al personale da parte della Protezione Civile regionale.

     2. Il reiterato uso improprio dell’emblema da parte di una organizzazione di volontariato comporta la cancellazione dall’Albo delle associazioni di volontariato di protezione civile.

 

     Art. 9. Dimensioni dell’Emblema.

     Le dimensioni dell’emblema di cui agli allegati A, B, C, e D possono variare; devono però essere rispettate fra le varie parti che lo compongono le proporzioni e le modalità riportate nei modelli allegati.

 

     Art. 10. Abrogazione di regolamenti.

     Sono abrogati il regolamento di cui al Verbale Consiliare n. 26/11 del 29 luglio 1986 recante “Norme per l’adozione e l’utilizzo dell’Emblema distintivo del Servizio di Protezione Civile e della Tessera di qualificazione del personale addetto” ed il regolamento di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 46/14 del 18 giugno 1992 recante “Norme per l’utilizzo dell’emblema distintivo per il volontariato di Protezione Civile nella Regione Abruzzo”.

 

     Art. 11. Oneri finanziari.

     All’onere derivante dall’applicazione del presente regolamento si provvede con i fondi iscritti nel capitolo 152188 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l’esercizio 2002 e per gli esercizi successivi sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 12. Applicazione del regolamento.

     La struttura di protezione civile cura l’esatta applicazione di quanto disposto nel presente regolamento.

 

     Art. 13. Emanazione e pubblicazione.

     1. Il presente regolamento è emanato dal Presidente della Giunta Regionale.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Abruzzo.

     3. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 20 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 46, con la decorrenza ivi prevista.