Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 05/09/2019 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. |
Art. 2. Ciclo di gestione della performance. |
Art. 3. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. |
Art. 4. Programmazione. |
Art. 5. Monitoraggio della performance e relazione sulla performance. |
Art. 6. Funzioni di programmazione. |
Art. 7. Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. |
Art. 8. Soggetti preposti alla misurazione ed alla valutazione della performance. |
Art. 9. Organismo indipendente di valutazione. |
Art. 10. Procedura di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione. |
Art. 11. Funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione. |
Art. 12. Utilizzo dei sistemi premianti. |
Art. 13. Disposizioni finali. |
Art. 14. Entrata in vigore. |
§ 1.4.231 - Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.
Modifiche al Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance".
(G.U.R. 11 ottobre 2019, n. 46 - S.O. n. 1)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste la
Visto il D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
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Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Ritenuto di dover apportare al citato
Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa - Sezione consultiva n. 49/2019 reso nell'Adunanza di sezione 7 maggio 2019;
Vista la
Emana
il seguente regolamento
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. All'articolo 1 del
a) dopo le parole "articoli 8 e 9 del
b) al comma 1, le parole "nel
Art. 2. Ciclo di gestione della performance.
1. All'articolo 2 del
a) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole "nonché ai competenti organi" sono inserite le parole "di controllo interni ed".
Art. 3. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
1. All'articolo 3 del
a) al comma 1, le parole "dettati dall'articolo 11 del
Art. 4. Programmazione.
1. All'articolo 4 del
a) al comma 1, lettera c) le parole "contenente le direttive annuali assessoriali" sono soppresse;
b) al secondo periodo del terzo comma, le parole "ai Dipartimenti e/o strutture equiparate" sono sostituite dalle parole "alle strutture di massima dimensione e agli uffici speciali di ciascun ramo di amministrazione";
c) al terzo periodo del terzo comma, le parole "dei Dipartimenti e/o strutture equiparate" sono sostituite dalle parole "delle predette strutture e uffici" e la parola "settembre" è sostituita dalla parola "ottobre";
d) al quarto comma, le parole "e monitoraggio" sono soppresse; dopo le parole "rispetto alla direttiva annuale" sono aggiunte le parole "di cui al comma 1, lettera b)"; le parole "e provvede all'acquisizione del parere dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al successivo articolo 11" sono soppresse;
e) al comma 7 le parole "di aree e servizi" sono sostituite dalle parole "delle strutture intermedie e loro articolazioni organizzative".
Art. 5. Monitoraggio della performance e relazione sulla performance.
1. All'articolo 5 del
a) il comma 1 è così sostituito: "1. L'Organismo indipendente di valutazione avvalendosi della struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 13, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verifica l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnala la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo";
b) al comma 3, le parole "entro il 30 aprile" sono soppresse; dopo le parole "e il bilancio di genere realizzato," sono aggiunte le parole "evidenziando le eventuali variazioni degli obiettivi e degli indicatori, verificatesi durante l'esercizio cui la relazione medesima si riferisce.";
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "5. La relazione annuale sulla performance, che è adottata dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e validata dall'Organismo indipendente di valutazione, è pubblicata entro il 30 giugno sul sito istituzionale della Regione.".
Art. 6. Funzioni di programmazione.
1. All'articolo 6 del
a) alla rubrica le parole "e monitoraggio" sono soppresse;
b) ai commi 1, 2 e 3 le parole "e monitoraggio" sono soppresse;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Per la stesura finale dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 5, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si avvalgono del supporto della Segreteria generale della Presidenza.".
Art. 7. Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.
1. All'articolo 7 del
a) al comma 2, le parole "dei parametri e modelli di riferimento elaborati nelle linee guida a tal fine adottate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)" sono sostituite dalle parole ", ove compatibili, degli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; dopo le parole "predisposto dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, è adottato" sono aggiunte le parole "e aggiornato annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione";
b) al comma 3, dopo le parole "La valutazione dei dirigenti" sono aggiunte le parole "è collegata agli indicatori di performance della struttura operativa di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva ed"; le parole "l'accertamento del contributo individuale ai risultati complessivi dell'Amministrazione, " sono soppresse;
c) al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: "e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali";
d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "5. La valutazione negativa, rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed ai fini del licenziamento disciplinare".
Art. 8. Soggetti preposti alla misurazione ed alla valutazione della performance.
1. All'articolo 8 del
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole "compete la" sono aggiunte le parole "misurazione e", e le parole "dei Dipartimenti e degli" sono sostituite dalle parole "della performance organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso, delle strutture di massima dimensione e degli".
Art. 9. Organismo indipendente di valutazione.
1. All'articolo 9 del
a) al comma 1, le parole "dei Dipartimenti e/o Uffici equiparati" sono sostituite dalle parole "dell'Amministrazione nel suo complesso, delle strutture di massima dimensione e degli Uffici speciali di ciascun ramo dell'Amministrazione" e dopo le parole "nonché della performance" è aggiunta la parola "individuale";
b) il comma 4 è così sostituito: "4. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono scelti secondo le procedure di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, in attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.".
Art. 10. Procedura di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione.
1. All'articolo 10 del
a) al comma 2, dopo le parole "dell'Amministrazione regionale", le parole "e previo accertamento" sono soppresse e, dopo le parole "Segreteria generale", le parole ", dei requisiti e delle competenze specifiche di cui al precedente articolo 9, comma 4, lettere a) e b)" sono soppresse;
b) al comma 4 le parole "5 anni ed il relativo incarico non è rinnovabile" sono sostituite dalle parole "3 anni ed il relativo incarico è rinnovabile una sola volta, anche se non completato";
c) al comma 5 sono aggiunte le seguenti parole ", ovvero, per ogni altra causa prevista dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di cui all'articolo 9, comma 4".
2. La disposizione di cui al precedente comma 1, lettera b), non si applica ai componenti dell'Organismo indipendente di valutazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 11. Funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione.
1. All'articolo 11 del
il comma 1 è così sostituito: "1. L'Organismo indipendente di valutazione esercita le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del
a) riferisce direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo sugli esiti del controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del
b) propone all'organo di indirizzo la valutazione annuale dei dirigenti responsabili di strutture di massima dimensione e degli Uffici speciali, nonché l'attribuzione agli stessi delle indennità di risultato e/o premialità;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 5 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione. Tale validazione costituisce presupposto necessario per l'erogazione di ogni tipo di premialità;
d) garantisce la congruità dei processi di misurazione e valutazione della performance, nonché dell'erogazione delle premialità secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni dell'Amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) verifica il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, accertando la trasparenza e l'integrità dei controlli interni;
f) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi di governo ed ai vertici dell'Amministrazione, nonché alla Corte dei conti;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione della pari opportunità;
i) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese, le relative organizzazioni rappresentative, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali, le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche e gli organismi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione.".
Art. 12. Utilizzo dei sistemi premianti.
1. All'articolo 14 del
a) al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: "e alla validazione da parte dell'Organismo indipendente di valutazione della Relazione di cui all'articolo 5, comma 3";
b) il comma 3 è soppresso.
Art. 13. Disposizioni finali.
1. L'articolo 15 del
2. All'articolo 16 del
a) al comma 2, le parole da "; a decorrere" fino alle parole "articolo 6" sono soppresse.
3. Al comma 5 dell'articolo 3 del
Art. 14. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Il presente decreto non comporta maggiori oneri sul bilancio della Regione e sarà sottoposto a visto della Corte dei conti.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.