§ 1.4.231 - Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.
Modifiche al Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:05/09/2019
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Ciclo di gestione della performance.
Art. 3.  Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
Art. 4.  Programmazione.
Art. 5.  Monitoraggio della performance e relazione sulla performance.
Art. 6.  Funzioni di programmazione.
Art. 7.  Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.
Art. 8.  Soggetti preposti alla misurazione ed alla valutazione della performance.
Art. 9.  Organismo indipendente di valutazione.
Art. 10.  Procedura di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione.
Art. 11.  Funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione.
Art. 12.  Utilizzo dei sistemi premianti.
Art. 13.  Disposizioni finali.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 1.4.231 - Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.

Modifiche al Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance".

(G.U.R. 11 ottobre 2019, n. 46 - S.O. n. 1)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, recante: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni" come modificato dal Decreto Presidenziale 3 agosto 2017, n. 18;

Visto il Decreto Presidenziale 16 novembre 2018, n. 29, recante: "Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del Decreto Presidenziale 10 maggio 2001, n. 8";

Visto il Decreto Presidenziale 12 febbraio 2019, n. 4, recante: "Regolamento attuativo dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 ed in particolare l'articolo 11;

Visto il Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance";

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

Ritenuto di dover apportare al citato Decreto Presidenziale n. 52/2012 talune, mirate, modifiche al fine di allinearne l'impianto alle disposizioni ed ai principi adottati a livello nazionale ed in particolare delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 74/2017;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa - Sezione consultiva n. 49/2019 reso nell'Adunanza di sezione 7 maggio 2019;

Vista la D.G.R. n. 295 dell'8 agosto 2019;

Emana

il seguente regolamento

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

1. All'articolo 1 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150" sono aggiunte le parole "e successive modifiche ed integrazioni";

b) al comma 1, le parole "nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come richiamati dal citato articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "nel citato decreto legislativo".

 

     Art. 2. Ciclo di gestione della performance.

1. All'articolo 2 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole "nonché ai competenti organi" sono inserite le parole "di controllo interni ed".

 

     Art. 3. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

1. All'articolo 3 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "dettati dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150" sono sostituite dalle parole "e delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

 

     Art. 4. Programmazione.

1. All'articolo 4 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c) le parole "contenente le direttive annuali assessoriali" sono soppresse;

b) al secondo periodo del terzo comma, le parole "ai Dipartimenti e/o strutture equiparate" sono sostituite dalle parole "alle strutture di massima dimensione e agli uffici speciali di ciascun ramo di amministrazione";

c) al terzo periodo del terzo comma, le parole "dei Dipartimenti e/o strutture equiparate" sono sostituite dalle parole "delle predette strutture e uffici" e la parola "settembre" è sostituita dalla parola "ottobre";

d) al quarto comma, le parole "e monitoraggio" sono soppresse; dopo le parole "rispetto alla direttiva annuale" sono aggiunte le parole "di cui al comma 1, lettera b)"; le parole "e provvede all'acquisizione del parere dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al successivo articolo 11" sono soppresse;

e) al comma 7 le parole "di aree e servizi" sono sostituite dalle parole "delle strutture intermedie e loro articolazioni organizzative".

 

     Art. 5. Monitoraggio della performance e relazione sulla performance.

1. All'articolo 5 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito: "1. L'Organismo indipendente di valutazione avvalendosi della struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 13, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verifica l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnala la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo";

b) al comma 3, le parole "entro il 30 aprile" sono soppresse; dopo le parole "e il bilancio di genere realizzato," sono aggiunte le parole "evidenziando le eventuali variazioni degli obiettivi e degli indicatori, verificatesi durante l'esercizio cui la relazione medesima si riferisce.";

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "5. La relazione annuale sulla performance, che è adottata dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e validata dall'Organismo indipendente di valutazione, è pubblicata entro il 30 giugno sul sito istituzionale della Regione.".

 

     Art. 6. Funzioni di programmazione.

1. All'articolo 6 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica le parole "e monitoraggio" sono soppresse;

b) ai commi 1, 2 e 3 le parole "e monitoraggio" sono soppresse;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Per la stesura finale dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 5, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si avvalgono del supporto della Segreteria generale della Presidenza.".

 

     Art. 7. Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.

1. All'articolo 7 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "dei parametri e modelli di riferimento elaborati nelle linee guida a tal fine adottate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)" sono sostituite dalle parole ", ove compatibili, degli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; dopo le parole "predisposto dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, è adottato" sono aggiunte le parole "e aggiornato annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione";

b) al comma 3, dopo le parole "La valutazione dei dirigenti" sono aggiunte le parole "è collegata agli indicatori di performance della struttura operativa di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva ed"; le parole "l'accertamento del contributo individuale ai risultati complessivi dell'Amministrazione, " sono soppresse;

c) al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: "e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali";

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "5. La valutazione negativa, rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed ai fini del licenziamento disciplinare".

 

     Art. 8. Soggetti preposti alla misurazione ed alla valutazione della performance.

1. All'articolo 8 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole "compete la" sono aggiunte le parole "misurazione e", e le parole "dei Dipartimenti e degli" sono sostituite dalle parole "della performance organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso, delle strutture di massima dimensione e degli".

 

     Art. 9. Organismo indipendente di valutazione.

1. All'articolo 9 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "dei Dipartimenti e/o Uffici equiparati" sono sostituite dalle parole "dell'Amministrazione nel suo complesso, delle strutture di massima dimensione e degli Uffici speciali di ciascun ramo dell'Amministrazione" e dopo le parole "nonché della performance" è aggiunta la parola "individuale";

b) il comma 4 è così sostituito: "4. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono scelti secondo le procedure di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, in attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.".

 

     Art. 10. Procedura di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione.

1. All'articolo 10 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "dell'Amministrazione regionale", le parole "e previo accertamento" sono soppresse e, dopo le parole "Segreteria generale", le parole ", dei requisiti e delle competenze specifiche di cui al precedente articolo 9, comma 4, lettere a) e b)" sono soppresse;

b) al comma 4 le parole "5 anni ed il relativo incarico non è rinnovabile" sono sostituite dalle parole "3 anni ed il relativo incarico è rinnovabile una sola volta, anche se non completato";

c) al comma 5 sono aggiunte le seguenti parole ", ovvero, per ogni altra causa prevista dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di cui all'articolo 9, comma 4".

2. La disposizione di cui al precedente comma 1, lettera b), non si applica ai componenti dell'Organismo indipendente di valutazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 11. Funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione.

1. All'articolo 11 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è così sostituito: "1. L'Organismo indipendente di valutazione esercita le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e svolge, altresì, le seguenti funzioni:

a) riferisce direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo sugli esiti del controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1999;

b) propone all'organo di indirizzo la valutazione annuale dei dirigenti responsabili di strutture di massima dimensione e degli Uffici speciali, nonché l'attribuzione agli stessi delle indennità di risultato e/o premialità;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 5 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione. Tale validazione costituisce presupposto necessario per l'erogazione di ogni tipo di premialità;

d) garantisce la congruità dei processi di misurazione e valutazione della performance, nonché dell'erogazione delle premialità secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni dell'Amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) verifica il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, accertando la trasparenza e l'integrità dei controlli interni;

f) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi di governo ed ai vertici dell'Amministrazione, nonché alla Corte dei conti;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione della pari opportunità;

i) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese, le relative organizzazioni rappresentative, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali, le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche e gli organismi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione.".

 

     Art. 12. Utilizzo dei sistemi premianti.

1. All'articolo 14 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: "e alla validazione da parte dell'Organismo indipendente di valutazione della Relazione di cui all'articolo 5, comma 3";

b) il comma 3 è soppresso.

 

     Art. 13. Disposizioni finali.

1. L'articolo 15 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52 è soppresso.

2. All'articolo 16 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da "; a decorrere" fino alle parole "articolo 6" sono soppresse.

3. Al comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Presidenziale 16 novembre 2018, n. 29, il primo periodo è così sostituito: "l'Ufficio di Gabinetto cura, altresì, le funzioni in materia di ciclo di gestione della performance allo stesso attribuite dalle disposizioni del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni".

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. Il presente decreto non comporta maggiori oneri sul bilancio della Regione e sarà sottoposto a visto della Corte dei conti.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.