§ 1.4.232 - Decreto Presidenziale 16 novembre 2018, n. 29.
Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:16/11/2018
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali.
Art. 3.  Ufficio di Gabinetto.
Art. 4.  Segreteria tecnica.
Art. 5.  Segreteria particolare del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
Art. 6.  Personale degli Uffici di diretta collaborazione.
Art. 7.  Norme finali.


§ 1.4.232 - Decreto Presidenziale 16 novembre 2018, n. 29.

Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del Decreto Presidenziale 10 maggio 2001, n. 8.

(G.U.R. 18 gennaio 2019, n. 3)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, recante: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche e integrazioni";

Visto il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, recante: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni" come modificato dal Decreto Presidenziale 3 agosto 2017, n. 18;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, l'art. 4, comma 6;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20;

Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e, in particolare l'art. 11;

Visto l'articolo 11, commi 11 e 18, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;

Visto il Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52, ed in particolare, l'art. 16;

Vista la legge regionale 2 agosto 2012, n. 43 e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Presidenziale 10 maggio 2001, n. 8, recante: "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali";

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione prot. n. 17570/332.04 del 3 agosto 2018/pos. n. 2;

Vista la nota prot. 10730 del 9 agosto 2018 del Presidente della Regione di trasmissione dello schema di Regolamento al Consiglio di giustizia amministrativa con la relativa documentazione;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa - sezione consultiva n. 281/2018 reso nell'adunanza di sezione in data 11 settembre 2018, con la quale si è disposta la sospensione della procedura consultiva e la richiesta di ulteriori chiarimenti all'Amministrazione;

Vista la nota prot. n. 12736 del 28 settembre 2018 del Presidente della Regione con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti, corredati dalla pertinente documentazione;

Udito il parere n. 310/2018 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - sezione consultiva, reso nell'adunanza di sezione in data 16 ottobre 2018;

Ritenuto di dovere recepire integralmente le osservazioni del Consiglio di giustizia amministrativa, fatta eccezione per quella consistente nella suggerita riscrittura dell'art. 2, comma 2, ultimo periodo, con la quale si prevede che al personale degli Uffici di diretta collaborazione "sarà riconosciuto un trattamento economico di livello dirigenziale rapportato al contenuto delle funzioni di supporto dell'attività politico-istituzionale convenuto". Si ritiene, in particolare, di dovere cassare le parole "di livello dirigenziale", posto che a detto personale può anche essere riconosciuto un trattamento economico meno oneroso, corrispondente a quello del comparto non dirigenziale, sempre in ragione delle attività convenute, nonché dei requisiti posseduti;

Vista la D.G.R. n. 446 dell'8 novembre 2018;

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto.

1. Il presente regolamento, che sostituisce il Decreto Presidenziale 10 maggio 2001, n. 8, disciplina, in attuazione dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'organizzazione, le competenze e la composizione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, nonché il trattamento economico del personale degli stessi Uffici.

 

     Art. 2. Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali.

1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, ciascuno negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano funzioni e compiti di supporto all'Organo di indirizzo politico e di raccordo tra questo e le strutture dell'Amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, di competenza esclusiva, rispettivamente, del Presidente e degli Assessori regionali.

2. Gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali sono costituiti con provvedimento rispettivamente del Presidente della Regione e dell'Assessore competente. Il provvedimento di costituzione individua con criterio fiduciario il personale assegnato all'Ufficio tra il personale dipendente della Regione o tra il personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche ex articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa comunicazione alla struttura di appartenenza del medesimo. Il personale così individuato deve essere in possesso dei titoli di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica cui corrispondono le funzioni contrattualmente convenute e affidate. Ad esso sarà riconosciuto un trattamento economico rapportato al contenuto delle funzioni di supporto dell'attività politico-istituzionale convenuto.

3. Gli uffici sono i seguenti:

a) Ufficio di Gabinetto;

b) Segreteria particolare.

 

     Art. 3. Ufficio di Gabinetto.

1. L'Ufficio di Gabinetto supporta l'organo di indirizzo politico, coordinando le attività degli Uffici di diretta collaborazione ed assicurando il necessario raccordo tra l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali svolte dalle strutture dipartimentali, in coerenza col principio di separazione delle stesse. Esso, altresì, cura i rapporti con gli Organi istituzionali dello Stato, nonché con quelli di enti, organizzazioni ed organismi sia pubblici che privati riconducibili alle competenze dei rispettivi rami di amministrazione.

2. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione si compone complessivamente di non più di otto unità di personale; quello degli Assessori regionali di non più di sei unità.

3. All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori è preposto il Capo di Gabinetto, nominato tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale, anche in quiescenza, ovvero tra soggetti esterni all'Amministrazione. Se la nomina è rivolta a soggetto esterno, questi deve essere in possesso dei requisiti normalmente previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e di esperienze connotate dalla partecipazione a processi decisionali complessi, ovvero dallo svolgimento di attività professionale. Il Capo di Gabinetto collabora con l'organo politico nello svolgimento delle attività di indirizzo politico- amministrativo; cura l'organizzazione interna degli Uffici di diretta collaborazione e ne coordina le attività, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni di supporto all'organo politico e degli Uffici di diretta collaborazione [1].

4. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto il Presidente della Regione e gli Assessori regionali possono nominare, scegliendolo, su base esclusivamente fiduciaria, tra i componenti con qualifica dirigenziale o tra i soggetti esterni di cui al successivo articolo 6, comma 1, un Capo di Gabinetto vicario, che sostituisce il Capo di Gabinetto in caso di assenza od impedimento. Se la nomina è rivolta a soggetto esterno, questi deve essere in possesso dei requisiti normalmente previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e di esperienze connotate dalla partecipazione a processi decisionali complessi, ovvero dallo svolgimento di attività professionale.

5. L'Ufficio di Gabinetto cura, altresì, le funzioni in materia di ciclo di gestione della performance allo stesso attribuite dalle disposizioni del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni. Presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica opera altresì, in posizione di autonomia ed indipendenza, l'Organismo indipendente di valutazione, di cui all'articolo 9 del Decreto Presidenziale n. 52/2012 [2].

 

     Art. 4. Segreteria tecnica.

1. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, alle dipendenze del Capo di Gabinetto, opera la Segreteria tecnica che svolge attività di supporto tecnico all'organo politico. La Segreteria tecnica cura l'esame o la predisposizione di schemi di disegni di legge e di regolamenti nonché degli atti amministrativi di competenza degli Uffici di diretta collaborazione. Cura, inoltre, le attività connesse all'istruttoria, all'esame ed al riscontro degli atti ispettivi parlamentari, l'istruttoria relativa ai procedimenti di designazione e di nomina di competenza dei rispettivi organi politici, nonché gli atti amministrativi rientranti esclusivamente nell'ambito degli affari di indirizzo politico del Presidente o dell'Assessore.

2. La Segreteria tecnica del Presidente della Regione è costituita complessivamente da non più di sei unità di personale, mentre quella degli Assessori regionali da non più di quattro unità.

3. Fra i componenti dell'Ufficio di Gabinetto, ad una delle unità con qualifica dirigenziale, o ad uno dei soggetti esterni di cui al successivo articolo 6, comma 1, viene attribuito, su base esclusivamente fiduciaria, l'incarico di coordinamento della Segreteria tecnica. Se la nomina è rivolta a soggetto esterno, questi deve essere in possesso dei requisiti normalmente previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e di esperienze connotate dalla partecipazione a processi decisionali complessi, ovvero dallo svolgimento di attività professionale.

 

     Art. 5. Segreteria particolare del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

1. La Segreteria particolare del Presidente della Regione opera alle dirette dipendenze del Presidente ed è composta dal Capo della Segreteria, dal Segretario particolare e da ulteriori due unità di personale. Il Capo della Segreteria sovrintende alla cura dell'Ufficio di Segreteria, provvede al coordinamento degli impegni, alla corrispondenza e alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Presidente. Il Segretario particolare cura l'agenda, nonché i rapporti del Presidente con soggetti pubblici e privati, connessi al suo incarico istituzionale, assicurando altresì, in relazione al tipo di iniziative pubbliche, l'intervento dell'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale e le relative modalità.

2. La Segreteria particolare dei singoli Assessori opera alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale di riferimento ed è composta dal Segretario particolare, preposto alla stessa, e da ulteriori tre unità di personale.

3. Il capo della Segreteria del Presidente e il Segretario particolare del Presidente e degli Assessori sono scelti tra il personale dell'Amministrazione regionale appartenente al comparto dirigenziale e non dirigenziale, o tra i soggetti esterni di cui al successivo articolo 6, comma 1, su base esclusivamente fiduciaria.

4. La Segreteria particolare svolge compiti di supporto all'attività dell'organo politico, coordinandone gli impegni e curandone i rapporti con altri soggetti pubblici e privati. Cura, inoltre, attraverso il necessario raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'agenda e la corrispondenza indirizzata all'organo politico e provvede all'istruttoria o alla predisposizione degli atti relativi agli incontri ed agli interventi dello stesso.

 

     Art. 6. Personale degli Uffici di diretta collaborazione.

1. Degli Uffici di Gabinetto, delle Segreterie tecniche e delle Segreterie particolari, oltre a dipendenti dell'Amministrazione regionale, possono fare parte, nel limite di un terzo delle rispettive dotazioni, i soggetti esterni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Per il personale di cui al precedente comma 1, assunto tramite contratto privatistico di lavoro subordinato a tempo determinato, al fine dell'individuazione delle relative qualifiche, pur in considerazione del carattere fiduciario di tali incarichi, deve tenersi conto del possesso del titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno alle corrispondenti qualifiche del personale regionale. Per il conferimento di un incarico di natura dirigenziale occorre comprovare il possesso del diploma di laurea nonché di una particolare specializzazione professionale o di una consolidata professionalità desumibile dalla formazione post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da esperienze lavorative maturate in precedenza.

3. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali possono, inoltre, avvalersi dei soggetti di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

4. Le assegnazioni agli Uffici di diretta collaborazione di cui al presente regolamento ed i relativi incarichi, ivi compresi quelli conferiti al personale esterno all'Amministrazione regionale, ferma restando la natura strettamente fiduciaria degli stessi, cessano di avere efficacia, fatta salva la possibilità di revoca anticipata, con il venir meno della preposizione del Presidente della Regione e degli Assessori.

5. Gli incarichi di responsabili delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 10/2000, non sono cumulabili con quelli di Capo Gabinetto e di dirigenti addetti agli Uffici di diretta collaborazione.

6. Per esigenze organizzative il numero di dipendenti assegnati a ciascuno degli Uffici di cui al comma 1, ferma restando la dotazione complessiva risultante dalla somma delle unità assegnate ai medesimi uffici, può essere modificato, con un limite di aumento di un terzo, con provvedimento motivato del Capo di Gabinetto.

7. In sede di costituzione dei singoli Uffici di diretta collaborazione è individuata, al di fuori del personale posto alle esclusive dipendenze del Presidente e degli Assessori regionali ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale n. 10/2000, la ulteriore dotazione di personale dipendente della Regione, addetto alla guida delle vetture di servizio del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, operante a supporto dell'Ufficio stesso.

8. Il trattamento economico accessorio da corrispondere ai componenti degli Uffici di diretta collaborazione appartenenti all'Amministrazione regionale è quello previsto dalle vigenti norme contrattuali e da eventuali atti e accordi attuativi delle norme stesse.

9. Per il trattamento economico da corrispondere al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione esterno all'Amministrazione regionale si farà riferimento, sia per il trattamento fondamentale che per quello accessorio, a quello spettante alle corrispondenti qualifiche del personale regionale.

10. Al Capo della Segreteria del Presidente ed al Segretario particolare del Presidente e degli Assessori, di cui all'articolo 5, comma 3, spetta un trattamento economico, determinato in sede di stipula del contratto individuale, rapportato al trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dirigenti preposti alle strutture intermedie della Regione, ferma restando l'applicazione delle vigenti norme contrattuali per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

11. Per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni il trattamento economico complessivo non può, comunque, essere inferiore a quello in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza.

12. Per il personale con qualifica dirigenziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 10/2000.

 

     Art. 7. Norme finali.

Il presente decreto, oltre ad essere pubblicato nel sito istituzionale della Regione, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e sarà sottoposto a visto della Corte dei conti.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del Decreto Presidenziale 4 ottobre 2022, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 13 Decreto Presidenziale 5 settembre 2019, n. 16.