Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 09/03/2020 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivi e finalità della legge |
Art. 2. Destinatari |
Art. 3. Misure di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro |
Art. 4. Finanziamenti straordinari per il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali |
Art. 5. Priorità negli avvisi pubblici |
Art. 6. Aiuti straordinari per l'attivazione di percorsi di formazione continua |
Art. 7. Strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito per le micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna |
Art. 8. Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato |
Art. 9. Norma finanziaria |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 2.10.59 - L.R. 9 marzo 2020, n. 8.
Interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna
(B.U. 9 marzo 2020, n. 11)
Art. 1. Obiettivi e finalità della legge
1. La Regione nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento nazionale, dell'Unione europea e dello Statuto speciale di cui alla
Art. 2. Destinatari
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati alle imprese e ai relativi addetti della filiera turistica intesa come l'insieme delle unità locali site nel territorio regionale che offrono beni o servizi prevalentemente ai turisti o che svolgono attività legate alla produzione e alla commercializzazione di servizi turistici ed operanti con i codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 riportati nella tabella A allegata.
2. Ai fini della presente legge per tutti i riferimenti alle dimensioni delle imprese si rinvia ai contenuti della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422] pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003.
Art. 3. Misure di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro [1]
1. Per far fronte alle esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna, per i lavoratori colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro in relazione alle gravi situazioni di cui all'articolo 1, possono essere utilizzate le risorse ancora in capo a SFIRS Spa per le finalità e secondo le modalità attuative previste dall'articolo 6, comma 3, della
2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro il termine di venti giorni, decorso il quale se ne prescinde, sono definite le modalità attuative e i criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 1 previa ricognizione delle risorse in capo alla SFIRS Spa da parte dell'Assessorato competente in materia di lavoro.
Art. 4. Finanziamenti straordinari per il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali
1. A valere sulle risorse già in capo all'INPS, destinate a misure di sostegno al reddito di lavoratori della Sardegna e non utilizzate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari con interessi a tasso zero a favore delle micro e piccole imprese appartenenti al sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna, a copertura dei fabbisogni finanziari relativi al tempestivo versamento degli oneri previdenziali e assistenziali che, per l'imprevedibile crisi di liquidità causata dalla contingente grave situazione economica di cui all'articolo 1, non sono versate dagli imprenditori. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro il termine di venti giorni, decorso il quale se ne prescinde, sono definiti i criteri e le modalità attuative per la concessione dei finanziamenti straordinari, previa ricognizione e quantificazione delle suddette risorse presso l'INPS.
Art. 5. Priorità negli avvisi pubblici [2]
1. Per l'annualità 2020 l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere nelle procedure di evidenza pubblica attinenti a misure volte a favorire e salvaguardare l'occupazione e la professionalità dei lavoratori della Sardegna, una priorità per le imprese appartenenti alla filiera turistica della Sardegna.
Art. 6. Aiuti straordinari per l'attivazione di percorsi di formazione continua
1. Per l'annualità 2020, al fine di salvaguardare il patrimonio pluriennale di competenze professionali degli addetti del sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti straordinari per l'attivazione di percorsi di formazione continua. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro il termine di venti giorni, decorso il quale se ne prescinde, sono definiti i criteri, le modalità attuative e le risorse finanziarie per la concessione degli aiuti straordinari da parte dell'Assessorato competente in materia di lavoro.
Art. 7. Strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito per le micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna
1. È autorizzata la costituzione di strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e lavoratori autonomi con partita IVA della filiera turistica della Sardegna [3].
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 sono finalizzati alla concessione di finanziamenti chirografari alle micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e lavoratori autonomi con partita IVA , in proporzione ai costi per gli addetti per l'annualità 2020, in misura non superiore ad euro 70.000 [4].
3. I beneficiari degli interventi devono essere in regola con gli adempimenti previdenziali.
4. I finanziamenti erogati sulla base del presente articolo sono infruttiferi di interessi e sono rimborsati in un periodo non superiore a sei anni dalla data di erogazione, di cui almeno ventiquattro mesi a titolo di preammortamento. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in conformità alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19) e successive modifiche ed integrazioni, e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 concernente la notifica del regime quadro Covid-19, di cui al
5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro d'intesa con l'Assessore competente in materia di programmazione, approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro il termine di venti giorni, decorso il quale se ne prescinde, sono definite le risorse, i criteri, le modalità e le specifiche tecniche di attuazione del presente intervento.
Art. 8. Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato
1. La concessione dei contributi, dei benefici e dei vantaggi economici di cui alla presente legge avviene in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali ed europee in materia di aiuti di Stato.
Art. 9. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'anno 2020 in euro 21.801.000, si fa fronte con le seguenti modalità:
a) quanto agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a euro 3.590.000 e all'articolo 4 pari a euro 1.711.000, mediante le risorse già nella disponibilità del bilancio della SFIRS, allocate presso l'INPS, rinvenute da economie derivanti dall'attuazione della
b) quanto agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, pari a euro 1.500.000, mediante le risorse programmate per le medesime finalità nel PO FSE, Asse III, Obiettivo tematico 10;
c) quanto agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, pari a euro 15.000.000, mediante le risorse già nella disponibilità del bilancio della SFIRS di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 45/6 del 14 novembre 2019.
Art. 10. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Tabella A - Codici ATECO della filiera turistica [6]
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
50.10.00 Trasporto marittimo e costiero passeggeri "Traffico locale"
55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
77.21.01 Noleggio di biciclette
77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da riporto (inclusi i pedalò)
77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
79.90.19 Altri servizi di prenotazione ed altre attività di assistenza turistica non svolte delle agenzie di viaggio
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
49.39.09 Noleggio autobus
[1] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[3] Comma così modificato dall'art. 13 della
[4] Comma così modificato dall'art. 13 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[6] Tabella così modificata dall'art. 4 della