Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 30/11/2019 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale |
Art. 2. Risultato di amministrazione dell’esercizio precedente |
Art. 3. Stato di previsione delle entrate |
Art. 4. Stato di previsione delle spese |
Art. 5. Gestione di cassa |
Art. 6. Allegati |
Art. 7. Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2019 |
Art. 8. Spese per sostegno alle famiglie dei malati oncologici |
Art. 9. Finanziamento Scuole di specializzazione |
Art. 10. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 |
Art. 11. Contributo agli utilizzatori dei servizi irrigui di ARIF |
Art. 12. Riconoscimento di contributi per le imprese di pesca che hanno effettuato un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio |
Art. 13. Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 67/2018 |
Art. 14. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 |
Art. 15. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 |
Art. 16. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 |
Art. 17. Norma di interpretazione autentica in materia di spese di funzionamento delle Commissioni provinciali espropri |
Art. 18. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 |
Art. 19. Fondo per piano di ristrutturazione dell’Ente autonomo Fiera di Foggia |
Art. 20. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 |
Art. 21. Proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle Soluzioni innovative e/o dei DPI rivenienti da appalti pubblici pre commerciali |
Art. 22. Contribuito progetti di ricerca scientifica innovativi di elevato standard internazionale |
Art. 23. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 |
Art. 24. Disposizioni in favore degli adolescenti |
Art. 25. Disposizioni in materia di demanio e patrimonio. Modifiche alla l.r. 67/2018 |
Art. 26. Disposizione per la ricostituzione dell’attività agricola nelle aree colpite da xylella |
Art. 27. Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 |
Art. 28. Fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio di strutture territoriali d’assistenza |
Art. 29. Contributo straordinario per maggiori oneri da contenzioso per la realizzazione di opere di depurazioni comunali |
Art. 30. Contributi alle emittenti televisive |
Art. 31. Piano regionale per la qualità dell’aria |
Art. 32. Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 |
Art. 33. Agibilità di opere pubbliche |
Art. 34. Contributi per l’impiantistica sportiva |
Art. 35. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2004, n. 14 |
Art. 36. Disposizioni attuative della legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 e dell’articolo 45 del PPTR |
Art. 37. Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 |
Art. 38. Fondo di solidarietà in favore di familiari di cittadini pugliesi colpiti e/o deceduti per neoplasie da asbesto contratte per motivi non riconducibili all’ambiente di lavoro |
Art. 39. Sostegno ai comuni per le attività di comunicazione e informazione ambientale |
Art. 40. Riconoscimento di contributi in favore dei centri di servizio per il volontariato |
Art. 41. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 |
Art. 42. Accreditamento dei consultori familiari |
Art. 43. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 |
Art. 44. Disposizioni in materia di rapporto dei dirigenti sanitari alle dipendenze del Servizio sanitario regionale |
Art. 45. Modifica e integrazione dell’articolo 10 della l.r. 14/2004 |
Art. 46. Disposizioni in materia di clownterapia |
Art. 47. Rimborso spese pazienti fuori regione |
Art. 48. Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 |
Art. 49. Disposizioni in materia di fabbisogno di Risonanza magnetica nucleare (RMN) grandi macchine e RMN a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione” |
Art. 50. Integrazioni alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 8 |
Art. 51. Disposizioni in materia di fabbisogno dei Centri di procreazione medicalmente assistita (Centri PMA) |
Art. 52. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del |
§ VI.3.255 - L.R. 30 novembre 2019, n. 52.
Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021.
(B.U. 30 novembre 2019, n. 139)
CAPO I
Assestamento del bilancio di previsione 2019 – 2021
Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2019 approvato con
Art. 2. Risultato di amministrazione dell’esercizio precedente
1. Il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2018 già iscritto in via presuntiva per euro 3.110.888.511,62 nella parte entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 approvato con
Art. 3. Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per gli esercizi finanziari 2019 - 2021 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato 3.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 2019 risulta diminuito di euro 2.288.970.000,00 quanto alla previsione di competenza, e di euro 2.511.130.896,76 quanto alla previsione di cassa. Per l’esercizio finanziario 2020 l’ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di euro 17 milioni 280 mila e per l’esercizio finanziario 2021 l’ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di euro 17 milioni 230 mila.
Art. 4. Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per gli esercizi finanziari 2019 - 2021 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato 5.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 2019 risulta diminuito di euro 2.288.970.000,00 quanto alla previsione di competenza, e di euro 2.511.156.738,08 quanto alla previsione di cassa. Per l’esercizio finanziario 2020 l’ammontare dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di euro 17 milioni 280 mila e per l’esercizio finanziario 2021 l’ammontare dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di euro 17 milioni 230 mila.
Art. 5. Gestione di cassa
1. La giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2019 è determinato in euro 1.498.345.183,92 in conformità di quanto disposto con l’articolo 9 della
Art. 6. Allegati
1. Sono approvati i seguenti allegati:
a) allegato 1 – Assestamento al bilancio di previsione – Residui Entrate;
b) allegato 2 – Assestamento al bilancio di previsione – Residui Spese;
c) allegato 3 – Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2019 e variazioni al bilancio di competenza 2020 e 2021 - Entrate per titolo e tipologia;
d) allegato 4 – Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2019 e variazioni al bilancio di competenza 2020 e 2021 - Entrate per titolo;
e) allegato 5 – Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2019 e variazioni al bilancio di competenza 2020 e 2021 - Spese per missioni, programma e titolo;
f) allegato 6 – Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2019 e variazioni al bilancio di competenza 2020 e 2021-Spese per titolo;
g) allegato 7 – Quadro generale riassuntivo;
h) allegato 8 – Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
i) allegato 9 – Equilibri di bilancio;
j) allegato 10 – Verifica di congruità dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
k) allegato 11 – Nota integrativa all’assestamento e variazione al bilancio di previsione 2019- 2021.
2. La nota integrativa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021, approvato con
CAPO II
Disposizioni varie di carattere finanziario
Art. 7. Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2019
1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2019 al Servizio sanitario regionale per le spese in conto capitale sostenute nel corso dell’esercizio, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 13, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 9 milioni.
Art. 8. Spese per sostegno alle famiglie dei malati oncologici
1. Allo scopo di assicurare la continuità assistenziale ai malati oncologici della Regione Puglia, in fase di gravità avanzata e avanzatissima, e alle loro famiglie, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.
Art. 9. Finanziamento Scuole di specializzazione
1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso di medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria delle università pugliesi per rispondere in modo efficace al fabbisogno regionale di medici specialisti, si prevede di integrare il finanziamento statale dei contratti per la formazione medica specialistica di cui all’articolo 35 del
Art. 10. Modifiche alla
1. L’articolo 72 della
“Art. 72
Disposizioni in materia di inquadramento
1. Le aziende sanitarie, per far fronte alle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 - allegato 1 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del
2. Rientrano nelle previsioni di cui al comma 1 coloro che, alla data del 31 dicembre 2018, siano titolari da almeno cinque anni d’incarico convenzionale a tempo indeterminato non inferiore a trentotto ore settimanali nella disciplina messa a bando.
3. L’ingresso nei ruoli determina l’automatica eliminazione dei relativi rapporti convenzionali e pertanto non comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio dell’ente.”.
Art. 11. Contributo agli utilizzatori dei servizi irrigui di ARIF
1. In considerazione delle condizioni di grave difficoltà in cui versa l’agricoltura pugliese, alle aziende agricole utilizzatrici dei servizi irrigui dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) negli anni 2018 e 2019 è concesso, per ciascuna delle annualità in questione, un contributo nella forma di differenza tra il corrispettivo, IVA inclusa, derivante dall’applicazione della tariffa adottata nell’anno 2017 e quanto calcolato in base alle tariffe previste dalla deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 2013, n. 858.
2. L’aiuto in questione è erogato in regime di de minimis.
3. L’aiuto regionale alle aziende agricole interessate, così come stabilito ai sensi del comma 1, è erogato direttamente ad ARIF a compensazione della differenza tra il corrispettivo, IVA inclusa, derivante dall’applicazione della tariffa adottata nell’anno 2017 e quanto calcolato in base alle tariffe previste dalla
4. L’ARIF procederà all’espletamento di tutte le verifiche previste per l’applicazione del regime de minimis del comparto agricolo ai beneficiari del contributo di cui trattasi, con la contestuale registrazione degli stessi sull’apposita sezione del Registro Nazionale Aiuti (RNA).
5. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 1 milione 500 mila.
Art. 12. Riconoscimento di contributi per le imprese di pesca che hanno effettuato un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio
1. La Regione contribuisce alla tutela delle risorse alieutiche del basso Adriatico sostenendo la riduzione della mortalità da pesca, che incide negativamente sulla condizione dei principali stock oggetto di prelievo, mediante il prolungamento del periodo di fermo pesca obbligatorio previsto dalla normativa statale.
2. Al fine di sostenere le imprese armatrici che hanno osservato l’ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio di cui al comma 1, in conformità al regolamento (UE) n. 717 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2020 in termini di competenza di euro 450 mila.
3. Con l’avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico di cui al comma 2 sono specificati i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere il contributo, la sua determinazione e ammontare nel massimo e i titoli di preferenza.
4. Tra i titoli di preferenza previsti dal comma 3, assumono priorità le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari e autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, a esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, che hanno osservato un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio dal 28 agosto all’8 settembre 2019, successivo a quello obbligatorio previsto dall’articolo 2, comma 3, del
Art. 13. Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla
1. All’articolo 26 della
Art. 14. Modifiche all’articolo 22 della
1. All’articolo 22 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. In ciascun ATO, l’Organo di governo procede agli affidamenti dei servizi di trasporto in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.”;
b) dopo il comma 1, come sostituito dalla presente legge, sono introdotti i seguenti:
“1 bis. Nel rispetto della normativa vigente in materia di estensione territoriale degli ambiti o bacini di mobilità, l’Organo di governo delega, ai comuni che ne facciano richiesta, l’esercizio della funzione di affidamento in-house della gestione dei servizi di trasporto urbani di competenza, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo, punto 2, del
“1 ter. La delega di cui al comma 1 bis si perfeziona mediante l’adozione di apposita convenzione da sottoscriversi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine previsto si prescinde dalla sottoscrizione della convenzione e la delega si intende concessa nei limiti e alle condizioni previste in sede di ripartizione delle risorse e determinazione dei servizi minimi di cui agli articoli 4 e 5 della
Art. 15. Modifiche e integrazioni alla
1. Alla
a) al comma 2, dell’articolo 2, dopo le parole: “nocive e inquinanti,” sono inserite le seguenti: “contribuiti e non contribuiti”;
b) al comma 7, dell’articolo 2, dopo il punto 2), è aggiunto il seguente:
“2 bis) in relazione agli oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione in:
a) servizi di linea contribuiti: servizi di linea esercitati con oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione;
b) servizi di linea non contribuiti: servizi di linea esercitati senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione.”;
c) il comma 3, dell’articolo 4, è sostituito dal seguente:
“3. La Giunta regionale, a decorrere dal 1 gennaio 2020, anche tenendo conto della capienza del Fondo regionale trasporti, dei criteri statali di riparto dello stesso, nonché delle eventuali sanzioni comminate dallo Stato alla Regione, provvede annualmente a definire le modalità di ripartizione del Fondo regionale trasporti con propria deliberazione, dopo avere acquisito il parere della commissione consiliare competente, su proposta dell’assessore alle infrastrutture e mobilità e di concerto con l’assessore al bilancio, anche tenendo conto delle previsioni dell’articolo 16-bis del
d) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
“Art. 14
Gestione dei servizi
1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza, i servizi di TPRL sono affidati in conformità alla normativa europea e nazionale e i rapporti con i gestori sono disciplinati da appositi contratti di servizio redatti in conformità alla normativa vigente.”;
e) l’articolo 16 è abrogato;
f) al comma 1 dell’articolo 18, le parole: “e non concorrenziale nei confronti dei” sono sostituite con le seguenti: “rispetto ai”;
g) al comma 1 dell’articolo 19, dopo le parole: “fatta eccezione” sono aggiunte le seguenti: “per i servizi non contribuiti di cui al comma 8 bis. e”;
h) dopo il comma 8 dell’articolo 19, è aggiunto il seguente:
“8 bis. I servizi pubblici di trasporto di linea non contribuiti sono assentiti mediante autorizzazione amministrativa rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per esercitare servizi di trasporto di persone su strada, sulla base delle modalità definite dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, libera prestazione dei servizi, divieto di abuso di posizione dominante e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi di coerenza, compatibilità e integrazione nonché di non sovrapposizione o interferenza con la rete dei servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico.”;
Art. 16. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 17. Norma di interpretazione autentica in materia di spese di funzionamento delle Commissioni provinciali espropri
1. La lettera b) del comma 7 dell’articolo 17 della
Art. 18. Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 2 dell’articolo 9, le parole: “entro il giorno 5” sono sostituite dalle seguenti: “entro il giorno 10”;
b) il comma 4 dell’articolo 9, è sostituito dal seguente:
“4. L’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione provvede entro la seconda decade di giugno, per il quadrimestre gennaio – aprile, di ottobre per il quadrimestre maggio – agosto, e di febbraio, per il quadrimestre settembre – dicembre, all’estrazione dal Sistema telematico dell’elenco delle strutture inadempienti all’obbligo di trasmissione, con riferimento alla data del giorno 10 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente.”;
c) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“Art. 10
Sanzioni amministrative
“1. La violazione dell’obbligo di trasmissione dei dati sul movimento turistico comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) da euro 200 a euro 600 per l’omessa trasmissione mensile dei dati sul movimento turistico;
b) da euro 100 a euro 300 in caso di ritardata trasmissione mensile dei dati sul movimento turistico;
c) da euro 200 a euro 600 per le ipotesi in cui la trasmissione mensile, nei contenuti, risulti difforme dai dati desumibili presso i registri della struttura.
2. La trasmissione si ritiene omessa ove effettuata con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto a quello fissato per la scadenza.
3. La sanzione amministrativa è ridotta alla metà del minimo edittale se il soggetto sanzionato, entro 15 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, provvede spontaneamente a regolarizzare la propria posizione producendo le omesse trasmissioni mensili o regolarizzando il contenuto di quelle eventualmente difformi dandone contestuale comunicazione, tramite pec, al comune territorialmente competente. In tal caso il pagamento della sanzione deve essere effettuato entro trenta giorni dalla trasmissione dei dati.”.
Art. 19. Fondo per piano di ristrutturazione dell’Ente autonomo Fiera di Foggia
1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 34 della
2. L’accesso al fondo è subordinato all’aggiornamento del piano di ristrutturazione aziendale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2014, n. 1731.
3. Il Piano di ristrutturazione attualizzato sarà trasmesso alla Giunta regionale per la presa d’atto e la definizione delle modalità e dei criteri per la rotazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere finalizzate alla realizzazione del Piano di ristrutturazione e non possono, in ogni caso, essere utilizzate per operazioni di mero ripiano dei debiti derivanti dalla gestione corrente.
5. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.
Art. 20. Modifiche all’articolo 4 della
1. All’articolo 4 della
a) alla lettera d) del comma 2, le parole: ”non inferiore a euro 5,00” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore a euro 50,00”;
b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
“3. L’importo delle fideiussioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c) e d) è rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni. In sede di conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto proponente, la Regione può motivatamente stabilire differenti importi per le predette fideiussioni parametrati in ragione della tipologia di impianto e in relazione alla sua particolare localizzazione, previa acquisizione del parere favorevole dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente, nonché di un computo metrico estimativo asseverato degli interventi di dismissione, delle opere di rimessa in pristino e delle misure di reinserimento o recupero ambientale.”.
Art. 21. Proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle Soluzioni innovative e/o dei DPI rivenienti da appalti pubblici pre commerciali
1. Al fine di garantire la regolare esecuzione dei contratti aventi a oggetto l’attribuzione e/o gestione e/o sfruttamento commerciale di diritti di proprietà intellettuale rivenienti da appalti pre commerciali, gli introiti spettanti alla Regione Puglia e derivanti da sfruttamento commerciale di diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono destinati alla realizzazione di nuovi interventi a sostegno della domanda pubblica di innovazione.
2. A tal fine, per il triennio 2019-2021 è previsto, nel bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell’ambito del titolo 4, tipologia 400 e parte spesa, nell’ambito della missione 14, programma 3, titolo 2, uno stanziamento pari a euro 30 mila, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019 e di sola competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art. 22. Contribuito progetti di ricerca scientifica innovativi di elevato standard internazionale
1. Al fine di incentivare i progetti di ricerca scientifica che, presentati dai ricercatori e ricercatrici dei dipartimenti delle università pubbliche pugliesi in risposta a bandi competitivi europei, abbiano ottenuto il “Seal of Excellence” o riconoscimenti analoghi ma non siano stati finanziati dalla Unione europea per carenza di fondi, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 3, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione e la successiva rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 23. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 8 dell’articolo 9 della
Art. 24. Disposizioni in favore degli adolescenti
1. Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la somma di euro 210 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di misure regionali in favore degli adolescenti (atto consiliare n.1036).
Art. 25. Disposizioni in materia di demanio e patrimonio. Modifiche alla
1. L’articolo 113 della
Art. 26. Disposizione per la ricostituzione dell’attività agricola nelle aree colpite da xylella [1]
1. In conformità con le procedure e i limiti previsti dall’articolo 149, comma 1, lettera b), del
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può motivatamente deliberare l’esclusione, in tutto o in parte, delle aree in cui non è applicabile la deroga di cui al comma 1.
Art. 27. Modifiche alla
1. Alla
“Art. 23 bis. Costituzione di servitù d’allagamento e regime indennitario per la realizzazione di interventi strutturali idraulici volti alla mitigazione del rischio
1. Per la realizzazione di interventi strutturali idraulici volti alla mitigazione del rischio e alla salvaguardia della pubblica incolumità, i soggetti competenti alla realizzazione dell’opera pubblica, possono disporre la costituzione di servitù ambientale “servitù d’allagamento” sulle aree interessate dal deflusso superficiale di piena. La servitù d’allagamento può essere disposta nei casi in cui l’opera da realizzare risponda ad un interesse generale.
2. I provvedimenti di costituzione della servitù d’allagamento di cui al comma 1 devono essere trascritti senza indugio presso gli uffici competenti.
3. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione della servitù d’allagamento di cui al comma 1, deve essere corrisposta una indennità dovuta al peso imposto alla proprietà e legata alla ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. L’indennità da corrispondere una tantum non può superare la metà dell’indennità spettante per la medesima area in caso di esproprio con riferimento ai criteri indennitari stabiliti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di calcolo dell’indennità di cui al comma 3 con riferimento in particolare alla differenza di pericolosità idraulica, sulle aree da asservire, ante e post intervento. Le impronte allagabili ante e post intervento e i relativi tiranti sono definiti sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica valutato dall’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET).
5. Eventuali danni subiti dai proprietari delle aree asservite per effetto degli allagamenti trova giusto ristoro con quanto riconosciuto come indennità di asservimento.
6. L’ente competente alla realizzazione dell’opera pubblica che dispone il provvedimento di asservimento di cui al comma 1, sarà tenuto alla progettazione e realizzazione di opportuni sistemi di allerta meteo.”.
Art. 28. Fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio di strutture territoriali d’assistenza
1. Al fine di consentire alle aziende sanitarie la progettazione e realizzazione di interventi di ampliamento e sopraelevazione delle strutture territoriali socio-sanitarie, finanziate con fondi FESR, la cui attuazione risulta oggettivamente preclusa da insufficiente viabilità d’accesso e di servizio, nonché dalla mancata dotazione di aree a parcheggio ritenute necessarie, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza, pari ad euro 500 mila.
2. Le risorse di cui al comma 1 destinate alle opere di urbanizzazione necessarie, saranno assegnate al comune interessato in funzione di stazione appaltante, sino alla concorrenza della somma disponibile e in misura proporzionata tra le diverse richieste, sulla base di istanza da presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e corredata di attestazione rilasciata dalla ASL interessata sulla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, di fattibilità tecnica e congruità economica.
3. Il rilascio dell’attestazione di cui al comma 2 comporta l’obbligo della ASL ad avviare il procedimento di progettazione e realizzazione dell’opera socio sanitaria finanziata.
Art. 29. Contributo straordinario per maggiori oneri da contenzioso per la realizzazione di opere di depurazioni comunali
1. Al fine di contribuire al pagamento di oneri derivanti dalla soccombenza in procedimenti giudiziali o arbitrali per la costruzione di impianti di depurazioni avviata in epoca antecedente il trasferimento della funzione in capo al gestore unico del Servizio idrico integrato, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza, pari ad euro 250 mila.
2. Le risorse di cui al comma 1 saranno assegnate al comune interessato, sino alla concorrenza della somma disponibile e in misura proporzionata tra le diverse richieste, sulla base di istanza motivata da presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 30. Contributi alle emittenti televisive
1. Al fine di garantire il pluralismo dell’informazione per le emittenti televisive pugliesi in base alle finalità del Fondo per il pluralismo dell’informazione, alle emittenti televisive locali pugliesi che risultino essersi utilmente collocate nella graduatoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali), a partire dalla posizione 101 e che abbiano indicato la Puglia quale regione nella domanda per l’accesso alla graduatoria, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2019, di euro 400 mila.
2. Le risorse saranno ripartite tra le emittenti che ne facciano richiesta alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al punteggio relativo all’area A dipendenti, come pubblicato per ciascuna emittente dal MISE - DGSCERP nella graduatoria definita TV commerciali - annualità 2016 - allegato A - decreto direttoriale 1° ottobre 2018.
Art. 31. Piano regionale per la qualità dell’aria
1. Il Piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA) è lo strumento con il quale la Regione Puglia persegue una strategia regionale integrata ai fini della tutela della qualità dell’aria nonché ai fini della riduzione delle emissioni dei gas climalteranti. Conformemente alle previsioni della normativa comunitaria e statale di settore lo stesso:
a) contiene l’individuazione e la classificazione delle zone e degli agglomerati di cui al
b) individua le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione e misurazione della qualità dell’aria ambiente e ne stabilisce le modalità di gestione;
c) definisce le modalità di realizzazione, gestione e aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera;
d) definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell’aria ambiente ed alle sorgenti di emissione;
e) stabilisce obiettivi generali, indirizzi e direttive per l’individuazione e per l’attuazione delle azioni e delle misure per il risanamento, il miglioramento ovvero il mantenimento della qualità dell’aria ambiente, anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto previsto dal
f) individua criteri, valori limite, condizioni e prescrizioni finalizzati a prevenire o a limitare le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività antropiche in conformità di quanto previsto dall’articolo 11 del
g) individua i criteri e le modalità per l’informazione al pubblico dei dati relativi alla qualità dell’aria ambiente nel rispetto del
h) definisce il quadro delle risorse attivabili in coerenza con gli stanziamenti di bilancio;
i) assicura l’integrazione e il raccordo tra gli strumenti della programmazione regionale di settore.
2. Alla approvazione del PRQA provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, previo invio alla competente commissione consiliare.
Art. 32. Modifica alla
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera realizzano entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, perimetralmente e all’interno della superficie coltivata, una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno. Sono esenti da detto obbligo i conduttori che attuano la semina su sodo.”.
Art. 33. Agibilità di opere pubbliche
1. L’agibilità delle opere pubbliche d’interesse regionale è attestata dal responsabile del procedimento acquisito il parere dell’organo di collaudo, qualora previsto, ovvero il parere del direttore dei lavori.
Art. 34. Contributi per l’impiantistica sportiva
1. Al fine di consentire l’integrazione delle istanze per i contributi in conto capitale per l’impiantistica sportiva, formalmente assegnati in favore dei soggetti beneficiari (comuni e parrocchie), ai sensi dell’articolo 8, lettera a), della
2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, al fine della concessione formale dei contributi, devono integrare l’istanza, attualizzando i progetti e la documentazione presentata, entro e non oltre il termine di cui al comma 1, pena la revoca definitiva del beneficio assegnato.
Art. 35. Modifiche alla
1. All’articolo 10 della
Art. 36. Disposizioni attuative della
1. A integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali sono consentite le attività previste dalla
Art. 37. Modifiche alla
1. Al comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente) le parole: “fino al 30 aprile 2019”, sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 novembre 2019”.
Art. 38. Fondo di solidarietà in favore di familiari di cittadini pugliesi colpiti e/o deceduti per neoplasie da asbesto contratte per motivi non riconducibili all’ambiente di lavoro
1. Al fine di assicurare un sostegno ai familiari di soggetti deceduti per mesotelioma dovuto ad esposizione extra lavorativa, in linea con quanto previsto dal Piano regionale definitivo di protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto in Puglia (PRA) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 908, è istituito un Fondo di solidarietà in favore di familiari di cittadini pugliesi colpiti e/o deceduti per neoplasie da asbesto contratte per motivi non riconducibili all’ambiente di lavoro. I soggetti beneficiari sono individuati a opera del Centro di osservazione e monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali (COMIMP), il quale adotterà i criteri di classificazione per l’origine della neoplasia in uso presso il RENAM.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 1 nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 20, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art. 39. Sostegno ai comuni per le attività di comunicazione e informazione ambientale
1. Al fine di sostenere i comuni nelle attività di comunicazione e informazione ambientale, la Regione, previa pubblicazione di avviso pubblico, concede contributi ai comuni per la realizzazione di campagne di comunicazione che, in collaborazione sinergica con le attività già poste in essere dai gestori del servizio di igiene urbana, contribuiscano a diffondere una maggiore cultura ambientale e l’uso consapevole da parte dei cittadini dei nuovi servizi offerti, a promuovere le buone pratiche di separazione, recupero e riciclo e a fornire informazioni sui benefici, economici e ambientali, della raccolta differenziata.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 1 nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art. 40. Riconoscimento di contributi in favore dei centri di servizio per il volontariato
1. Al fine di incentivare lo svolgimento di attività di volontariato è concesso in favore di ciascun centro di servizio per il volontariato pugliese un contributo straordinario pari a euro 15 mila da destinare, a scelta di ciascun centro, alla patrimonializzazione del fondo sociale volta al riconoscimento della personalità giuridica o al cofinanziamento di progetti in risposta a bandi europei e nazionali a elevata ricaduta sociale sul territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 75 mila.
Art. 41. Modifiche alla
1. All’articolo 24 della
“1 bis. I centri diurni di cui all’articolo 4 del
Art. 42. Accreditamento dei consultori familiari
1. La Regione procede all’accreditamento dei consultori familiari privati no-profit che assicurano prestazioni consultoriali regolarmente documentate.
2. Sono accreditabili i consultori familiari che da almeno dieci anni documentano attività di prestazioni socio-sanitarie e/o progettuali in rete con le istituzioni pubbliche e/o private accreditate e realizzate negli ultimi cinque anni.
3. Nelle more del completamento della procedura di accreditamento, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, procede a ripartire le risorse finanziarie quali misure di sostegno alla struttura destinate alle finalità di cui al comma 1 a favore delle strutture in possesso dei requisiti di cui al comma 2 [3].
4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art. 43. Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 6 dell’articolo 30, le parole: “di età non superiore a sessantacinque anni”, sono soppresse;
b) al comma 6 bis dell’articolo 30 le parole: “ed è rinnovabile una sola volta”, sono soppresse;
c) al comma 6 dell’articolo 31 ter, le parole: ”di età non superiore a sessantacinque anni”, sono soppresse;
d) al comma 7 dell’articolo 31 ter, le parole: “ed è rinnovabile una sola volta”, sono soppresse.
Art. 44. Disposizioni in materia di rapporto dei dirigenti sanitari alle dipendenze del Servizio sanitario regionale
1. La Giunta regionale riordina e disciplina le modalità di utilizzo dell’istituto dell’esclusività del rapporto dei dirigenti sanitari, di cui agii articoli 15 quater e 15 quinquies del
2. Viene garantita la possibilità di scelta tra esclusività e non esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario regionale ai fini della titolarità dell’incarico dirigenziale di direttore di struttura semplice e complessa.
Art. 45. Modifica e integrazione dell’articolo 10 della
1. All’articolo 10 della
“3 bis. Gli specialisti ambulatoriali transitati alla dipendenza sono equiparati, a tutti gli effetti, agli specialisti convenzionati, ciò ai fini della legittimazione della nomina e della partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi dì rappresentanza previsti dal quadro normativa e regolamentare vigente.”.
Art. 46. Disposizioni in materia di clownterapia
1. La Regione promuove la conoscenza, lo studio e l’utilizzo della clownterapia quale trattamento umanizzante a supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove iniziative conoscitive, formative e di sostegno per il personale delle strutture sanitarie e delle organizzazioni di volontariato e non che operano nell’ambito della clownterapia, senza che ciò determini la istituzione di una nuova figura professionale.
3. La Regione, al fine di promuovere progetti di clownterapia, da attuare presso le strutture sanitarie della Regione, provvede ogni anno a emanare un bando al quale possono partecipare le organizzazioni di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività di sostegno alla clownterapia.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 20 mila.
Art. 47. Rimborso spese pazienti fuori regione [4]
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della
“1. Il riconoscimento dei rimborsi previsti dall’articolo 1, commi 1 e 2, della
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo. Nell’ambito della missione 13, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila.
Art. 48. Modifica alla
1. Alla
a) il comma 1 bis dell’articolo 7, come inserito dall’articolo 11 della
b) al comma 4 dell’articolo 7, dopo la parola: “assetto”, inserire le seguenti: “con le sue varianti e rettifiche”;
c) dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:
“Art. 7 bis. Procedimento di modifica del Quadro di assetto dei tratturi
1. Le modifiche e le rettifiche al Quadro di assetto seguono la procedura semplificata descritta nel presente articolo.
2. La Regione, anche su richiesta del comune interessato, convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della
3. Le determinazioni della Regione, per il tramite del Servizio competente in materia, sono vincolanti.
4. Il parere della soprintendenza e da ritenersi vincolante solo nel caso di riclassificazione delle aree tratturali da sub a) a sub b) o sub c) del comma 1 dell’articolo 6 del presente testo di legge.
5. La Giunta regionale approva la modifica del Quadro di assetto che acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.”.
Art. 49. Disposizioni in materia di fabbisogno di Risonanza magnetica nucleare (RMN) grandi macchine e RMN a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione”
1. Il comma 3 dell’articolo 19 della
“3. L’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale, salvo che:
3.1. in ipotesi di autorizzazione all’esercizio per l’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.);
3.2. in ipotesi di autorizzazione all’esercizio per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per l’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.);
3.3. in ipotesi di autorizzazione all’esercizio di PET rilasciata a struttura già accreditata per l’attività di medicina nucleare in vivo (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.6.5,).
Nelle soprariportate ipotesi l’autorizzazione all’esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale a condizione che, nell’ambito comunale di riferimento, non insista struttura pubblica o privata già accreditata per la medesima attività.” [5].
2. [II fabbisogno di RMN grandi macchine è stabilito come segue: n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti e frazione con riferimento al territorio della ASL o di aree interprovinciali e interaziendali nelle quali ricadono presidi ospedalieri di riferimento, escluse quelle delle A.O. e IRCCS e dei P.T.A.. Per i PTA tale deroga opera nella misura di n. 1 RMN per ciascuna ASL. Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche o private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga ai parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN “dedicata” o “open di nuova generazione”, la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione. Le richieste di verifica di compatibilità presentate alla Regione dai comuni appartenenti al medesimo distretto socio-sanitario nell’arco temporale del bimestre maturato in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto socio-sanitario, applicando i parametri e i relativi punteggi previsti dalla sopramenzionata deliberazione di Giunta regionale. Fermo restando che l’autorizzazione alla installazione/realizzazione di n. 1 RMN grande macchina presuppone che la struttura sia in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e di autorizzazione all’esercizio per attività di diagnostica per immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest’ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest’ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione di RMN grande macchina deve stabilire accordi, sulla base di protocolli preordinati, con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell’ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio] [6].
3. Nelle more della definizione di uno specifico fabbisogno per il rilascio dei parere di compatibilità finalizzato alla realizzazione e all’esercizio delle RMN a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione”, il fabbisogno di prestazioni da erogare in regime di autorizzazione deve ritenersi corrispondente al numero delle RMN “dedicate” installate e in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le strutture solo autorizzate per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine. Nelle more della definizione di uno specifico fabbisogno per il rilascio dell’accreditamento istituzionale alle RMN a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione”, il fabbisogno di prestazioni da erogare per conto e a carico del Servizio sanitario regionale deve ritenersi corrispondente al numero delle RMN “dedicate” installate e in uso alla data alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le strutture accreditate per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine.
Art. 50. Integrazioni alla
1. All’articolo 2 della
“1 bis. In caso di alopecia iatrogena transitoria, il paziente oncologico può chiedere la concessione del contributo di cui al comma 1 per una sola volta. In caso di alopecia iatrogena definitiva, il paziente oncologico già beneficiario può chiedere la concessione di ulteriori contributi non prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla precedente istanza.”.
Art. 51. Disposizioni in materia di fabbisogno dei Centri di procreazione medicalmente assistita (Centri PMA)
1. Il fabbisogno di prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) ai fini del rilascio del parere di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di un centro PMA è stabilito come segue: 1 centro PMA ogni 200 mila abitanti, con esclusione degli ospedali di II livello, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS.
2. Tenuto conto del fatto che i centri PMA di II e di III livello ricomprendono le funzioni previste per i centri, rispettivamente, di l e II livello, il dimensionamento territoriale deve garantire:
a) 1 centro PMA di III livello per ognuna delle macroaree, area del Salento, area di Bari e area Puglia nord, come individuate dalla
b) 1 centro PMA di II livello ogni 400 mila abitanti (o frazione superiore a 200 mila) per ASL;
c) 1 centro PMA di I livello ogni 400 mila abitanti (o frazione superiore a 200 mila) per ASL.
3. Con deliberazione di Giunta regionale viene definita la rete dei centri PMA della Regione Puglia.
CAPO III
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del
Art. 52. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del
d.lgs.118/2011, come modificato dal
1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
b) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della
Allegato
(Omissis)
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 21 aprile 2021, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 21 aprile 2021, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente alle parole: «, salvo che il comune interessato non esprima la volontà di non avvalersene con delibera del consiglio comunale».
[3] Comma così modificato dall'art. 10 della
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 12 marzo 2021, n. 36, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 12 marzo 2021, n. 36, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall’art. 9 della
[6] Comma abrogato dall'art. 1 della