§ IV.7.26 - L.R. 22 luglio 1998, n. 20.
Turismo rurale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:22/07/1998
Numero:20


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis.  Ristrutturazione e ampliamenti strutturali


§ IV.7.26 - L.R. 22 luglio 1998, n. 20.

Turismo rurale.

(B.U. 27 luglio 1998, n. 69).

 

Art. 1.

     1. La Regione considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-rurale.

     2. Nell'ambito di tutto il territorio regionale sono consentite e fatte salve le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano, rientranti nel regime giuridico della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o suscettibili di essere assoggettati a tale regime per essere stati eseguiti da oltre cinquant'anni, al fine della trasformazione dell'immobile in strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 [1].

     3. L'eventuale ampliamento, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati, deve assicurare la conservazione e il recupero di manufatti sotterranei preesistenti quali ipogei, trappeti, cisterne, granai, cavità naturali, etc [2].

     4. Il progetto è approvato con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere favorevole della Commissione edilizia comunale. Deve essere, in ogni caso, acquisito il preventivo nulla-osta della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, e, per le aree sottoposte al vincolo paesaggistico, il preventivo nulla-osta previsto dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche e integrazioni.

     5. La deliberazione, da pubblicarsi nei modi di legge, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico vigente c/o adottato ed è trasmessa, in uno con gli atti progettuali, pareri e nulla-osta, agli Assessorati regionali all'urbanistica e al turismo, che esprimono, entro sessanta giorni, il proprio motivato parere. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, approva la variante. Il Comune inserisce la relativa previsione nell'ambito del proprio piano fabbricazione c/o piano regolatore generale vigente c/o adottato.

     6. [La presente legge si applica anche ai progetti, presentati alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3, che non hanno conseguito il finanziamento POP, con esclusione degli ampliamenti fuori terra previsti] [3].

     7. [Le aree previste per il finanziamento POP sono da considerarsi quelle inserite nella legge regionale sulle Comunità Montane e quelle inserite dalla delibera del Consiglio regionale per l'eleggibilità aree PIM] [4].

 

     Art. 1 bis. Ristrutturazione e ampliamenti strutturali [5]

     1. I locali e gli alloggi destinati al turismo rurale devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e della tipologia rurale dell’edificio esistente.

     2. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire a turismo rurale devono consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi a esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici.

     3. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2019, n. 43.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2019, n. 43.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2019, n. 43.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2019, n. 43.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2019, n. 43.