Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 02/05/2017 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Riconoscimento dello stato patologico |
Art. 2. Contributo economico |
Art. 3. Attuazione dell’articolo 2 |
Art. 4. Banca dei capelli — Costituzione |
Art. 5. Attuazione dell’articolo 4 |
Art. 6. Clausola valutativa |
Art. 7. Norma finanziaria |
§ III.1.155 - L.R. 2 maggio 2017, n. 8.
Contributo a sostegno dell’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia
(B.U. 2 maggio 2017, n. 52)
Art. 1. Riconoscimento dello stato patologico
1. La Regione Puglia riconosce a pazienti affetti da patologie oncologiche lo stato patologico della perdita dei capelli (alopecia) in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie.
Art. 2. Contributo economico
1. Ogni paziente oncologico residente in Puglia, affetto da alopecia a seguito di chemioterapia ha diritto a ottenere dalla azienda sanitaria locale (ASL) territoriale di riferimento un contributo di euro 300 per l’acquisto di una parrucca.
1 bis. In caso di alopecia iatrogena transitoria, il paziente oncologico può chiedere la concessione del contributo di cui al comma 1 per una sola volta. In caso di alopecia iatrogena definitiva, il paziente oncologico già beneficiario può chiedere la concessione di ulteriori contributi non prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla precedente istanza [1].
Art. 3. Attuazione dell’articolo 2
1. La richiesta del contributo di cui all’articolo 1 è formulata sulla base di documentazione medica. Con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce gli indirizzi operativi alle aziende sanitarie locali (AASSLL) per la concessione del contributo.
2. Gli indirizzi operativi adottati dalla Giunta regionale, di cui al comma 1, definiscono:
a) i criteri di riparto dei fondi tra le AASSLL pugliesi;
b) le modalità di presentazione delle domande da parte dei pazienti;
c) requisiti di accesso e criteri di priorità per l’accesso al contributo;
d) le modalità di erogazione del contributo;
e) le modalità per la costituzione della “Banca dei capelli” di cui all’articolo 4 e per la verifica degli esiti della sperimentazione.
Art. 4. Banca dei capelli — Costituzione
1. Per due anni, e in via sperimentale, è promosso il progetto “Banca dei capelli” con la funzione di radicare la cultura della donazione, così da sopperire al contributo economico previsto dall’articolo 2.
2. La “Banca dei capelli” è costituita dalle AASSLL pugliesi, con la collaborazione delle associazioni di volontariato di rilievo regionale che operano per l’assistenza ai pazienti oncologici e di enti di diritto privato non aventi scopo di lucro che svolgano da almeno un anno, anche a livello locale, attività di sostegno o assistenza in favore di soggetti affetti da alopecia in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie.
Art. 5. Attuazione dell’articolo 4
1. Con lo stesso regolamento previsto dall’articolo 3, la Giunta regionale provvede ad adottare norme attuative per la sperimentazione del progetto previsto dagli articoli 3 e 4.
2. Le disposizioni emanate in esecuzione di quanto previsto dal precedente comma 1, determinano inoltre l’indicazione dei criteri e del procedimento di verifica sulla fattibilità al termine della sperimentazione.
Art. 6. Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dalle AASSLL territoriali, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge regionale e i risultati degli interventi effettuati.
Art. 7. Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dalla presente legge è assegnata la dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 600 mila, con prelevamento del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento delle leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, esercizio finanziario 2017, di cui all’articolo 55 della
2. Per gli esercizi successivi al 2017, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29 della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della
[1] Comma aggiunto dall'art. 50 della