§ 79.2.1488 - Ordinanza 23 agosto 2019, n. 603.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:23/08/2019
Numero:603


Sommario
Art. 1.  Ulteriori disposizioni finalizzate al ripristino e messa in sicurezza delle condotte idriche a scopo idropotabile e fontanili ad uso zootecnico.
Art. 2.  Ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare la continuità dell'attività didattica nel Comune di Foligno.
Art. 3.  Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del servizio nazionale della protezione civile in attuazione dell'art. 5, comma 5 dell'ordinanza n. 392/2016.
Art. 4.  Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuità delle attività didattiche
Art. 5.  Disposizioni finanziarie


§ 79.2.1488 - Ordinanza 23 agosto 2019, n. 603.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.

(G.U. 2 settembre 2019, n. 205)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

     della protezione civile

 

     Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

     Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

     Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

     Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, n. 502 del 26 gennaio 2018, n. 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, la n. 535 del 26 luglio 2018, la n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, nonchè n. 591 del 24 aprile 2019 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

     Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

     Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'art. 16-sexies, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

     Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che all'art. 1 ha stabilito che lo stato d'emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;

     Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

     Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Ulteriori disposizioni finalizzate al ripristino e messa in sicurezza delle condotte idriche a scopo idropotabile e fontanili ad uso zootecnico.

     1. Al fine di garantire la continuità dell'attività zootecnica e degli allevamenti al pascolo nel Comune di Norcia, nonchè per consentire il regolare funzionamento della condotta idrica a scopo idropotabile della sorgente San Lorenzo in località Castelluccio di Norcia, compromesse dai danni causati dagli eventi sismici di cui in premessa, la Regione Umbria è autorizzata, previa comunicazione al Dipartimento della protezione civile, a ripristinare e porre in sicurezza i fontanili necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica e gli interventi necessari all'adeguamento della condotta idrica, conseguente alle variazioni del regime della circolazione idrica nel territorio della confinante Regione Marche, per un importo massimo di euro 954.930,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 5 del presente provvedimento.

 

     Art. 2. Ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare la continuità dell'attività didattica nel Comune di Foligno.

     1. Nelle more della ricostruzione del plesso scolastico Carducci, il Comune di Foligno, previo assenso della Regione Umbria, è autorizzato ad implementare il servizio di trasporto scolastico con cui garantire la fruizione, da parte degli studenti temporaneamente collocati presso istituiti privi di palestra, degli impianti sportivi di Campo di Marte ove svolgere attività motoria.

     2. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5 del presente provvedimento nel limite di euro 9.600,00.

 

     Art. 3. Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del servizio nazionale della protezione civile in attuazione dell'art. 5, comma 5 dell'ordinanza n. 392/2016.

     1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza:

     a) le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettere b) e c) dell'ordinanza n. 396/2016, così come modificate dall'art. 7, comma 2 dell'ordinanza n. 400/2016 si applicano limitatamente al personale in servizio presso le strutture di protezione civile delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, presso le province e i comuni delle predette regioni e presso il Dipartimento della protezione civile e sono ridotte nella misura del 50%;

     b) le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7 dell'ordinanza n. 396/2016 così come modificate dall'art. 7, comma 5 dell'ordinanza n. 400/2016 sono ridotte nella misura del 50%;

     c) le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 4 e 5 dell'ordinanza n. 405/2016 sono ridotte nella misura del 50%;

     d) le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5 dell'ordinanza n. 396/2016 cessano di avere efficacia.

     2. Le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), ove riferite all'impiego sui territori interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, si applicano esclusivamente al personale ivi inviato in missione.

 

     Art. 4. Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuità delle attività didattiche

     1. Fermo restando quando previsto dall'art. 2, comma 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444/2017, e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la continuazione delle attività didattiche, la Provincia di Perugia, è autorizzata a realizzare la nuova struttura scolastica temporanea per sede provvisoria IIS «R. Battaglia» di Norcia.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Provincia di Perugia si avvale dei poteri di cui all'art. 3, comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016 ed è autorizzata a procedere in deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016:

     art. 36, comma 2, lettera b), al fine di consentire di ricorrere a procedure negoziate per importi fino ad euro 1.500.000, con invito ad almeno cinque operatori economici;

     art. 59, comma 1-bis, al fine di applicare tale disposizioni anche in fattispecie in cui non sia prevalente l'elemento tecnologico o innovativo;

     art. 23, commi 7 e 16, limitatamente alla possibilità di applicare prezzi unitari diversi da quelli contenuti nell'elenco regionale dei prezzi della Regione Umbria, purchè comunque ritenuti congrui;

     art. 24, comma 8, limitatamente alla possibilità di determinare l'importo per la progettazione esecutiva da porre a base di gara anche in deroga al decreto ministeriale 17 giugno 2016;

     art. 95 per procedere all'aggiudicazione sia in fase di progettazione che di esecuzione mediante aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso in deroga all'art. 95 del medesimo decreto legislativo.

     3. Alle misure disciplinate nel presente articolo, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo di euro 1.101.700,93 a valere sulle risorse stanziate dall'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 475/2016, che sono versate alla Provincia di Perugia.

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie

     1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo di euro 964.530,00 a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.