Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 08/11/2004 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Caratteristiche del servizio di car sharing). |
Art. 3. (Interventi della Regione). |
Art. 4. (Modifica alla legge regionale 26 marzo 2003,n. 9 concernente l'istituzione dell' Agenzia regionale per la mobilità). |
Art. 5. (Disposizione finanziaria). |
§ 4.5.131 - L.R. 8 novembre 2004, n. 13.
Interventi a sostegno di iniziative di car sharing per la mobilità sostenibile. Modifica alla legge regionale 26 marzo 2003, n. 9 concernente l’istituzione dell’Agenzia regionale per la mobilità [1].
(B.U. 10 novembre 2004, n. 31 – S.O. n. 5).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione Lazio, nell’ambito delle proprie competenze, interviene a favore della mobilità sostenibile con contributi per la realizzazione di iniziative di car sharing in tutti i comuni ed in particolare in quelli ad alta intensità di traffico dei veicoli in circolazione, tutelando la salute dei cittadini, le condizioni ambientali ed intervenendo sul risparmio energetico e sui costi di gestione delle autovetture private.
Art. 2. (Caratteristiche del servizio di car sharing).
1. Ai fini della presente legge per servizio di car sharing si intende l’utilizzo condiviso da parte di più utenti di veicoli con combustibile a basso impatto ambientale, dei quali almeno il 30 per cento a trazione elettrica, messi a disposizione da enti pubblici e/o soggetti privati in aree di parcheggio prospicienti il centro urbano ed in prossimità di stazioni della metropolitana, degli autobus e ferroviarie.
Art. 3. (Interventi della Regione).
1. La Giunta regionale con propria delibera, previa intesa con gli assessori competenti delle province del Lazio, individua periodicamente i comuni da ritenersi ad alta densità di traffico e ad elevato rischio ambientale, tenendo conto dei parametri previsti dalla normativa vigente.
2. La Giunta regionale adotta un bando annuale per l’assegnazione di contributi ad enti pubblici singoli o associati e a soggetti privati, volti alla realizzazione di iniziative di car sharing con priorità di intervento nei comuni di cui al comma 1.
3. In relazione alle disponibilità di bilancio, i contributi di cui al comma 2 sono destinati a:
a) attrezzare aree destinate al parcheggio dei veicoli in car sharing;
b) acquistare o noleggiare veicoli con combustibile a basso impatto ambientale, dei quali almeno il 30 per cento a trazione elettrica;
c) acquistare tecnologie informatiche per la gestione di iniziative di car sharing.
Art. 4. (Modifica alla legge regionale 26 marzo 2003,n. 9 concernente l'istituzione dell' Agenzia regionale per la mobilità). [2]
1. Dopo la lettera u) del comma 1 dell’articolo 2 della
"u bis) programma e coordina la realizzazione degli interventi regionali a sostegno di iniziative di car sharing per la mobilità sostenibile.".
Art. 5. (Disposizione finanziaria).
1. L 'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato per l'anno 2004 in Euro 50.000,00 è posto a carico dell’U.P.B. D44 mediante istituzione di un apposito capitolo denominato “Interventi a sostegno di iniziative di car sharing per la mobilità sostenibile" alla cui copertura si provvede mediante riduzione per Euro 50.000,00 degli stanziamenti dell 'U.P.B. T22.
[1] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 10 marzo 2005, n. 7.
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della