§ 6.1.279 - L.R. 12 dicembre 2018, n. 38.
Provvedimenti di carattere urgente.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:12/12/2018
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Norma finanziaria)
Art. 3.  (Disposizioni urgenti in favore dei Centri di ricerca del settore agricolo)
Art. 4.  (Modifiche a leggi regionali e variazioni di bilancio)
Art. 5.  (Modifiche al Capo I del Titolo VIII della l.r. 46/2014)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.279 - L.R. 12 dicembre 2018, n. 38.

Provvedimenti di carattere urgente.

(B.U. 14 dicembre 2018, n. 122 Speciale)

 

Art. 1. (Finalità)

1. Al fine di ridurre i disagi sulla viabilità del territorio regionale, la Regione Abruzzo interviene finanziariamente a favore delle Province a supporto dell'attuazione del "Piano neve 2018/2019" con un contributo, per l'anno 2018, pari ad euro 400.000,00, da ripartire mediante apposito provvedimento di Giunta regionale.

2. Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico presente nella regione Abruzzo, è autorizzata la spesa per l'anno 2018 di euro 1.742.000,00 per la realizzazione di interventi di somma urgenza in dipendenza di calamità naturali.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 1, quantificati per l'anno 2018 in complessivi euro 400.000,00, si fa fronte con lo stanziamento appostato sul capitolo 171402.1 denominato "Intervento regionale a favore delle Province per il Piano neve" nell'ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 1.

2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata, per l'anno 2018, con la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

a) nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2018 è iscritta, nella competenza e nella cassa, al capitolo 171402.1, nell'ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 1, la maggiore somma di euro 400.000,00;

b) nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2018 è diminuita, nella competenza e nella cassa, al capitolo 151306.1, denominato "Spesa per supporto tecnico-scientifico ai servizi di Genio Civile regionali", nell'ambito della Missione 11, Programma 01, Titolo 1, la somma di euro 400.000,00.

3. Agli oneri finanziari di cui al comma 2 dell'articolo 1, quantificati per l'anno 2018 in complessivi euro 1.742.000,00, si provvede mediante la reiscrizione - nell'ambito della Missione 09, Programma 01, Titolo 02 - capitolo di spesa n. 152108, articoli 1, 2 e 3, delle economie vincolate sussistenti alla data del 31.12.2017 e destinate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, comma 8, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), agli interventi di tutela dell'assetto idraulico ed idrogeologico.

 

     Art. 3. (Disposizioni urgenti in favore dei Centri di ricerca del settore agricolo)

1. Per l'anno 2018, per le finalità e nei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 38 (Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni) è concesso un contributo straordinario aggiuntivo in favore dei Centri di ricerca del settore agricolo esistenti suddiviso rispettivamente: CRUA euro 10.000,00 e COTIR euro 90.000,00 per uno stanziamento complessivo di euro 100.000,00 [1].

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020 è apportata, per l'anno 2018, la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01 per euro 100.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, capitolo 32107/2 "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico a seguito di accertamento e controllo" per euro 100.000,00.

 

     Art. 4. (Modifiche a leggi regionali e variazioni di bilancio)

1. Le autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, di cui alla "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - Allegato 1" dell'articolo 1 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la formazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018)), sono integrate nei termini che seguono:

 

Legge regionale 

Oggetto

Miss.

Progr.

Importo

N.

Anno

Articolo

2018

2019

2020

38

2016

11

Interventi a sostegno dei Comuni colpiti da avversita' atmosferiche e per adeguamento delle infrastrutture urbane

11

02

1.100.000,00

-----------

-----------

42

2015

8

Contributi ai comuni abruzzesi per opere infrastrutturali

08

01

1.030.000,00

-----------

-----------

95

1999

/

Contributi alle Associazioni ANFFAS

12

08

40.000,00

-----------

-----------

 

2. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 è assicurata dalla variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018/2020 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.

3. Alla "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - Allegato 1" dell'articolo 1 della l.r. 6/2018 il rifinanziamento della legge regionale di spesa 7 marzo 2000, n. 20 in materia di sport ed impiantistica sportiva pari ad euro 530.000,00 per l'esercizio finanziario 2018 è ridotto nei termini che seguono:

 

Legge regionale 

Oggetto

Miss.

Progr.

Importo

N.

Anno

Articolo

2018

2019

2020

20

2000

 

Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva

06

01

490.000,00

530.000,00

530.000,00

 

4. La diminuzione della spesa pari ad euro 40.000,00 derivante dalla modifica di cui al comma 3 è compresa nella variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.

5. Alla "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno - Allegato 2" di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2018 lo stanziamento continuativo della legge regionale di spesa 3 aprile 1990, n. 30 (Provvidenze per la sezione provinciale dell'Unione italiana dei ciechi di Teramo) pari ad euro 30.000,00 per ogni esercizio finanziario 2018, 2019 e 2020, è modificato nei termini che seguono:

 

Legge regionale 

Oggetto

Miss.

Progr.

Importo

N.

Anno

2018

2019

2020

30

1990

Provvidenze per la sezione Provinciale dell'Unione Italiana Ciechi di Teramo - L.R. 3 aprile 1990, n. 30.

12

02

60.000,00

30.000,00

30.000,00

 

6. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento dello stanziamento di spesa pari ad euro 30.000,00, così come previsto dal comma 5, è assicurata dalla variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.

7. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2018 è sostituito dal seguente:

"1. Vista la valenza sociale della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) e la volontà della Regione per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari, si destina l'importo di euro 160.000,00, per competenza e cassa per l'anno 2018, nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Titolo 1, Programma 02, alla predetta legge.".

8. La diminuzione della spesa pari ad euro 240.000,00 derivante della modifica di cui al comma 7 è compresa nella variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) al comma 24.

9. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 6/2018 è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo costituisce un fondo straordinario per l'anno 2018 di euro 5.000,00, per il 2019 di euro 100.000,00 e per il 2020 di euro 100.000,00, e quindi per complessivi euro 205.000,00, per l'erogazione di contributi volti all'acquisto di giochi inclusivi da installarsi nei parchi giochi pubblici, nella misura massima di un parco per Comune, dei singoli comuni abruzzesi richiedenti.".

10. La diminuzione della spesa pari ad euro 95.000,00 derivante della modifica del comma 9 è compresa nella variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.

11. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili) è sostituita dalla seguente:

"a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", per euro 110.000,00 dello stanziamento del Capitolo 91472, macroaggregato 04 "Trasferimento per iniziative sportive di carattere nazionale ed internazionale;".

12. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento dello stanziamento pari ad euro 60.000,00, così come previsto dal comma 11, è assicurata dalla variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.

13. A seguito della correzione applicata dalla Commissione Europea - DG Occupazione, affari sociali e inclusione in sede di chiusura definitiva del programma operativo regionale POR FSE Abruzzo 2000-2006, si procede all'istituzione di un fondo nell'ambito della Missione 15, Programma 04, Titolo 2 per un importo pari ad euro 848.648,26 necessario per la copertura della prima rata degli oneri derivanti dalla urgente correzione finanziaria accertata in sede di chiusura.

14. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13 è assicurata dalla variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.

15. Nel rispetto di quanto disposto nel paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) e in deroga a quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonchè per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)) e dall'articolo 3 del DPGR 2/2014, è concesso per l'anno 2018 un contributo pari ad euro 100.000,00 per spese di funzionamento in favore della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti quale "Teatro Lirico di Tradizione", al fine di garantire gli equilibri economici di bilancio.

16. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 15 è assicurata con lo stanziamento di nuova istituzione nell'ambito della Missione 05, Programma 01, Titolo 1 così come riportato nella variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.

17. Al fine di far fronte a spese indifferibili ed urgenti relative ad oneri previdenziali ed assistenziali pendenti maturati dai dipendenti del Consorzio per la Divulgazione e la Sperimentazione delle Tecniche Irrigue - COTIR è istituito apposito stanziamento di spesa per l'importo di euro 60.000,00.

18. In ragione della natura della spesa di cui al comma 17 è costituito apposito vincolo di utilizzo di detta somma che sarà liquidata direttamente agli istituti previdenziali ed assistenziali dal Dipartimento regionale competente per materia nel termine massimo del 31 dicembre 2018.

19. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 17 è assicurata con lo stanziamento di nuova istituzione nell'ambito della Missione 16, Programma 01, Titolo 1 così come riportato nella variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.

20. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato "Piano", si concede per l'esercizio 2018 un contributo pari complessivamente ad euro 200.000,00 ai Comuni per l'elaborazione di progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonchè al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale ai sensi dall'articolo 1, comma 431 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

21. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 20 è assicurata con lo stanziamento di nuova istituzione nell'ambito della Missione 08, Programma 01, Titolo 2 così come riportato nella variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.

22. Al fine di dare copertura finanziaria nell'anno 2018 a necessarie variazioni di spesa si autorizza l'aumento degli stanziamenti nelle missioni e programmi di seguito riportate:

 

miss/progr.

titolo

capitolo

descrizione capitolo

variazione in aumento 2018

variazione in aumento 2019

variazione in aumento 2020

04.06

1

41516

trasferimento alle province per il trasporto e l'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole medie superiori ed universita'

1.835.510,10

-

-

13.05

2

82323

assegnazione alle ausl dei mutui destinati ad edilizia sanitaria (quota 5% a carico della regione) - art. 20 l. 11.3.1988, n. 67 - accordo di progr.

193.737,48

-

-

19.01

1

61637

intervento regionale a favore della cooperazione dei paesi in via di sviluppo - l.r. 14.12.1989, n. 105 e l.r. 20.4.1995, n. 63

8.042,76

-

-

12.04

1

71528

erogazione contributi per il sostegno alimentare delle persone in stato di poverta' - l.r. 25.8.2006, n. 29 art. 23

95.000,00

-

-

12.02

1

71520

fondo sociale regionale per l'espletamento di servizi e di interventi in materia sociale e socioassistenziale

350.000,00

-

-

05.02

1

61665/1

fondo unico regionale per la cultura

393.922,23

-

-

05.02

1

61665/3

fondo unico regionale per la cultura

159.358,10

-

-

05.02

1

61620/1

fondo unico regionale per la cultura - articolo 24 della LR 46/2014

247.530,30

-

-

05.02

1

61620/2

fondo unico regionale per la cultura - articolo 24 della LR 46/2014

52.469,70

-

-

05.02

1

61430/5

contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura

200.000,00

-

-

05.02

1

61679

Contributo all'Universita' di Teramo per progetto "Universitaly wolf tour" - L.R. 31.11.2017, n. 57 art. 5

20.000,00

-

-

06.01

1

91470/1

contributo al CIP e alle societa' sportive ad esse affiliate per la partecipazione di persone disabili alla pratica sportiva

40.000,00

-

-

01.07

1

11495/7

Spese per l'espletamento delle elezioni regionali 2019 - altri servizi

29.000,00

-

-

01.11

1

321900

Spese per liti, arbitraggi e oneri connessi

165.000,00

-

-

 

23. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 22 è assicurata dalla variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.

24. Al fine di dare copertura finanziaria a tutti gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, e al fine di contabilizzare le maggiori e minori entrate per gli esercizi 2018/2020, allo stato di previsione dell'entrata e della spesa si apportano, nel rispetto degli equilibri di bilancio, le variazioni in termini di competenza e di cassa riportate nel prospetto Allegato A) al presente articolo con i seguenti totali:

a) Parte Spesa - in aumento per euro 4.804.218,93

b) Parte Entrata - in aumento per euro 4.804.218,93.

25. La Giunta regionale è autorizzata a dare esecuzione al Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Abruzzo in attuazione al Piano Multiregionale, di cui al paragrafo 5 del "Piano a Stralcio Space Economy" nell'ambito del programma Mirror GovSatCom, volto a sostenere la realizzazione del sistema satellitare per telecomunicazioni istituzionali Ital-GovSatCom, e a favorire la ricaduta ed i benefici dei relativi sviluppi tecnologici sui territori delle regioni e delle province autonome firmatarie del suddetto protocollo.

26. Gli oneri derivanti dal comma 25 pari ad euro 10.000.000,00 sono previsti per la somma di euro 5.000.000,00 a valere sul POR FESR Abruzzo 2014/2020 già iscritti nell'ambito del Titolo 2 della Missione 01, Programma 12 e per la somma di euro 5.000.000,00 con apposita variazione di cui al successivo comma 28 nell'ambito del Titolo 2 della Missione 01, Programma 12 - cofinanziamento regionale.

27. Al fine di finanziare la maggiore previsione di spesa di cui al comma 26, nello stato di previsione dell'entrata è contabilizzata nell'ambito del Titolo 3, Tipologia 500, categoria 99 la maggiore entrata pari ad euro 5.000.000,00 derivante dalla restituzione da parte della FIRA Spa di economie disponibili, attestate e certificate dalla medesima società.

28. Allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale 2018/2020 sono apportate le seguenti variazioni per competenze e per cassa:

a) Parte Spesa - in aumento: Titolo 2, Missione 01, Programma 12 per euro 5.000.000,00;

b) Parte Entrata - in aumento: Titolo 3, Tipologia 500, categoria 99 per euro 5.000.000,00 per la contabilizzazione delle nuove entrate.

29. Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all'articolo stesso.

 

     Art. 5. (Modifiche al Capo I del Titolo VIII della l.r. 46/2014)

1. La rubrica del Capo I del Titolo VIII della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonchè per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)) è sostituita con la seguente: "Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo".

2. All'articolo 18, comma 1, della l.r. 46/2014 e ovunque ricorrano all'interno dell'articolo stesso, le parole "spettacolo dal vivo" sono sostituite con le parole "spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo".

3. L'articolo 19 della l.r.. 46/2014 è sostituito con il seguente:

"Art. 19 (Definizioni)

1. Ai fini delle presente legge per spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo si intende l'attività teatrale, musicale e coreutica, cinematografica e audiovisiva, nonchè di spettacolo viaggiante.''.

4. All'articolo 20, comma 2, lettera a) della l.r. 46/2014, dopo le parole "Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS)" sono inserite le parole "e dal Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo".

5. All'articolo 22, comma 1, della l.r. 46/2014, le parole "spettacolo dal vivo" sono sostituite con le parole "spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo".

6. All'articolo 24, comma 1, della l.r. 46/2014, dopo le parole "spettacolo dal vivo" sono inserite le seguenti ", del cinema e dell'audiovisivo".

7. All'articolo 24, comma 2, della l.r. 46/2014, dopo le parole "beneficiano del FUS" sono inserite le seguenti "e del Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo".

8. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

Allegato A

Riepilogo variazione per capitoli

(art. 4, comma 24)

(Omissis)


[1] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2018, n. 39.