Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 03/04/1990 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. Nello stato di previsione della spesa lo stanziamento del Cap. 71628, UPB 13.01.005 denominato: Provvidenze per la sezione provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi di Teramo, è incrementato [...] |
§ 5.2.53 – L.R. 3 aprile 1990, n. 30.
Provvidenze per la Sezione Provinciale della Unione Italiana dei Ciechi di Teramo.
(B.U. 23 maggio 1990, n. 12).
La Regione al fine di porre gli alunni non vedenti e gli alunni ipovedenti (soggetti con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione di lenti) nelle condizioni di poter proficuamente partecipare, insieme con gli alunni vedenti, al normale svolgimento dei programmi scolastici e disporre dei testi in versione braille, in versione ingrandita ed in formato elettronico all’inizio dell’anno scolastico, concede all’Unione Italiana Ciechi - sezione provinciale di Teramo un contributo annuo, che a decorrere dall’esercizio finanziario 2004 è elevato a € 136.151,00 finalizzato per il funzionamento del Centro regionale di Trascrizione Braille e per la fornitura gratuita dei testi a caratteri ingranditi ed in formato elettronico agli studenti aventi diritto.
Il contributo viene erogato con delibera della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni esercizio finanziario e la sezione provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi di Teramo deve presentare annualmente al Servizio che dispone l’erogazione dei contributi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di erogazione.
Nello stato di previsione della spesa lo stanziamento del Cap. 71628, UPB 13.01.005 denominato: Provvidenze per la sezione provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi di Teramo, è incrementato in termini di competenza e cassa di € 100.000,00 [3].
Negli esercizi successivi l’onere graverà sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci [4].
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Articolo sostituito dall'art. 2 della
[3] Comma così modificato dall’art. 219 della
[4] Comma così modificato dall’art. 219 della