Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 cooperazione |
Data: | 20/04/1995 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Ambiti degli interventi. |
Art. 2. Attuazione degli interventi. |
Art. 3. Gemellaggio di solidarietà. |
Art. 4. Partecipazione cofinanziamento programmi. |
Art. 5. Conferenza Cooperazione. |
Art. 6. Osservatorio sulle attività decentrate di cooperazione allo sviluppo. |
Art. 9. Onere finanziario. |
Art. 10. (Omissis) - (Urgenza). |
§ 3.9.5 - L.R. 20 aprile 1995, n. 63. [1]
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 dicembre 1989, n. 105 riguardante lo svolgimento di attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.
(B.U. n. 11 del 12 maggio 1995).
Art. 1. Ambiti degli interventi.
1. La Regione avanza proposte alla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 10 della
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della
b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo «in loco», in altri paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della
d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.
2. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 105/89, approva progetti di attività di cooperazione allo sviluppo elaborati:
a) d'iniziativa propria, anche in collaborazione con forze economiche, sociali e culturali;
b) su proposta di Enti Locali o di organismi non governativi che abbiano ottenuto il ricorso di idoneità di cui all'art. 29 della
c) su richiesta della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri.
3. La Regione sostiene altresì le iniziative degli Enti Locali, e delle piccole e Medie imprese delle organizzazioni non governative operanti nel territorio anche fornendo ad esse l'assistenza tecnica, secondo gli indirizzi in merito espressi dagli organi nazionali della cooperazione allo sviluppo.
Art. 2. Attuazione degli interventi.
1. Agli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della
2. Alla realizzazione degli interventi provvede la Giunta Regionale - Settore Cooperazione con i paesi in via di sviluppo: direttamente attraverso i propri uffici o quelli degli enti dipendenti della Regione, nonché avvalendosi, previa convenzione o contratto, degli Enti Locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di comprovate esperienze in materia, delle università ed istituti di ricerca ed imprese aventi sede nella regione.
La Regione, sarà, comunque, responsabile dell'esecuzione degli interventi nei confronti del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo.
3. Le convenzioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo sono stipulate dal Presidente della Giunta Regionale previa deliberazione della Giunta.
4. Per la predisposizione dei progetti ed il sostegno delle iniziative di cui all'art. 2 della
5. Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta Regionale è autorizzata ad anticipare per conto della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.
Art. 3. Gemellaggio di solidarietà.
1. La Regione, nell'ambito della
a) promuove, anche in collaborazione con gli Enti Locali, iniziative di gemellaggio e solidarietà internazionale con i paesi in via di sviluppo, con le modalità indicate dall'art. 2, secondo comma DPR 31.3.1994;
b) partecipa, su richiesta della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, alle iniziative tese a fronteggiare particolari casi di emergenza, calamità naturali, situazioni di denutrizione e di carenza igienico-sanitaria fornendo anche direttamente beni ed attrezzature e personale specializzato, sia volontario che messi a disposizione degli enti territoriali della Regione;
c) contribuisce, d'intesa con le autorità statali e nel rispetto della normativa vigente all'attività di soccorso e delle opere di assistenza e solidarietà a favore degli sfollati dei teatri di guerra nella ex Jugoslavia, e Somalia e concorre alle iniziative di emergenza attivate per l'accoglienza e l'assistenza dei rifugiati sul proprio territorio;
d) incentiva e coordina le attività in tal senso attivate dalle autonomie locali abruzzesi, direttamente o con l'apporto delle organizzazioni di volontariato.
Art. 4. Partecipazione cofinanziamento programmi.
1. La Regione partecipa al cofinanziamento dei programmi comunitari nonché alle iniziative previste per i paesi dell'Europa Centrale ed Orientale (PECO) e (CSI) («Ouverture», «Interreg», «Pharu», «Tacis» Cooperazione scientifica e tecnologica ecc.) a quelle di cooperazione con i paesi del Mediterraneo (Avicenne, Med compus, Med urbs, Med urbs immigrazione, Med invest, Med-Plus, ecc....) ed ai programmi per i Paesi in via di sviluppo ritenuti prioritari dall'Italia e dall'Unione Europea.
Art. 5. Conferenza Cooperazione.
1. La Regione convoca ogni due anni la conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di confronto promozionale e verifica delle iniziative intraprese e momento di coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nella Regione nel campo della cooperazione, pubblici e privati.
Art. 6. Osservatorio sulle attività decentrate di cooperazione allo sviluppo.
1. Per lo svolgimento di funzioni sia di banca dati che di supporto operativo comune la Regione aderisce alla costituzione di un «Osservatorio Interregionale sulla cooperazione allo sviluppo» come struttura associativa tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i cui compiti, modalità di funzionamento ed oneri sono stabiliti da un apposito statuto approvato dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle Giunte Regionali.
2. L'Osservatorio con sede in Roma non ha scopo di lucro e in riferimento ai principi stabiliti dalla legge 27.2.1987 n. 49 ed agli indirizzi adottati dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo, l'Osservatorio persegue finalità connesse allo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo da parte di Regioni, Province Autonome, Enti Locali.
3. Per la finalità di cui al comma 2 la Regione concorre al finanziamento dell'Osservatorio Interregionale per la cooperazione allo sviluppo, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Osservatorio medesimo, con un contributo annuale.
4. La Giunta Regionale provvede con propria deliberazione ad assegnare i contributi ordinari annuali comprensivi, della quota associativa, i cui importi saranno determinati nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla presente legge.
Artt. 7. - 8. [2].
Art. 9. Onere finanziario.
1. Agli oneri per gli interventi previsti nella presente legge, valutati per l'anno 1995 in L. 500.000.000 si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità con il fondo globale iscritto al cap. 323000 - quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 3 - dello stato di previsione del bilancio per il 1994.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è iscritto nel cap. 61637 denominato: «Intervento regionale a favore della Cooperazione dei Paesi in via di sviluppo» con lo stanziamento, in termini di sola competenza di L. 500.000.000.
3. Per gli esercizi successivi al 1995, le leggi di bilancio determineranno gli stanziamenti, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, da iscrivere sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 10 della
Art. 10. (Omissis) - (Urgenza).
[1] Abrogata dall'art. 18 della
[2] Modificano gli artt. 5 e 7 della