§ 4.5.109 - L.R. 27 luglio 2017, n. 38.
Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:27/07/2017
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Concessione contributo)
Art. 3.  (Norma finanziaria)
Art. 4.  (Modifiche alle missioni e programmi punti 3.6.9 del DEFR 2017/2019)
Art. 5.  (Contributo al Parco regionale Sirente-Velino per risarcimento danni fauna selvatica)
Art. 6.  (Integrazione all'articolo 6 della L.R. 18/2001)
Art. 7.  (Norme sui comandi, distacchi e trasferimenti dei dipendenti dei consorzi di bonifica)
Art. 8.  (Disposizioni a sostegno delle attività del genio civile regionale e del servizio di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee)
Art. 9.  (Disposizioni urgenti in favore dei Centri di ricerca del settore agricolo)
Art. 10.  (Modifiche e integrazioni alla L.R. 62/1983)
Art. 11.  (Modifica all'articolo 2 della L.R. 4/2011)
Art. 12.  (Sospensione dei termini di cui all'articolo 3, comma 1, della L.R. 32/2007 a seguito di inagibilità delle strutture oggetto di interventi a seguito degli eventi sismici 2016 e 2017)
Art. 13.  (Misure per i comuni ricadenti all'interno dei Parchi naturali nazionali)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 4.5.109 - L.R. 27 luglio 2017, n. 38.

Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni.

(B.U. 27 luglio 2017, n. 81 Speciale)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, per la valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo, definito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 (Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione) come aeroporto di interesse nazionale, con la presente legge promuove un intervento finanziario a favore della società di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo SAGA S.p.A.

 

     Art. 2. (Concessione contributo)

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, e per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della SAGA S.p.A., sulla base del piano industriale 2014-2020, come aggiornato con proiezioni economiche per il periodo 2017-2038, è concesso alla medesima società, quale misura di finanziamento pubblico in applicazione del principio di operatore in un'economia di mercato, un contributo pari ad euro 4.094.696,00 a valere per il periodo 2017 - 2020 nel rispetto di quanto stabilito dal paragrafo 3.4 della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 99/03).

2. La Giunta regionale, con atto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Dipartimento competente in materia di Trasporti, stabilisce le modalità di concessione del contributo alla società di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo SAGA S.p.A..

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Il contributo finanziario determinato per l'intero periodo transitorio 2017 - 2020 è di euro 4.094.696,00.

2. Gli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, quantificati in euro 2.500.000,00 per l'esercizio 2017, trovano copertura nelle somme rinvenienti dalle refluenze FIRA nel rispetto della DGR n. 359/2017 e ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 33 (Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie) e sono oggetto delle seguenti variazioni da apportare per competenza e cassa allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2017- 2019:

a) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2017 è iscritta al Titolo 3, tipologia 500, Cat. 99 la maggiore somma di euro 2.500.000,00;

b) nello stato di previsione delle spese per l'esercizio 2017 è iscritta nella Missione 10, Programma 04, Titolo 01 la somma di euro 2.500.000,00 da destinare all'assegnazione del contributo alla SAGA S.p.A. di cui all'articolo 2.

3. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal contributo finanziario concesso di cui al comma 1 per le successive annualità 2018, 2019 e 2020 quantificate in euro 540.824,00 per l'anno 2018, in euro 536.046,00 per l'anno 2019, in euro 517.826,00 per l'anno 2020, si provvederà mediante lo stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 04 "Altre modalità di trasporto", Titolo 01.

4. Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all'articolo stesso.

 

     Art. 4. (Modifiche alle missioni e programmi punti 3.6.9 del DEFR 2017/2019)

1. Ai fini del concorso della Regione Abruzzo al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale per l'anno 2017/2019 (DEFR) approvato dal Consiglio regionale in data 27 dicembre 2016, ed in particolare al punto 3.6.9. "Portualità, Logistica, Intermodalità e Trasporto Aereo" con riferimento all'acquisizione, nel rispetto della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di un piano strategico integrato di promozione e comunicazione da parte di compagnie aeree nazionali o estere e/o propri concessionari di spazi pubblicitari, per la realizzazione di una campagna comune di "advertising" finalizzata a valorizzare turisticamente l'aeroporto d'Abruzzo e ad affermare, veicolare e promo-commercializzare il "Brand Abruzzo" nei mercati di riferimento, le missioni e i programmi di spesa sono modificati come da Allegato "A" alla presente legge, negli importi ivi indicati in termini di competenza e di cassa.

2. Per gli anni successivi è autorizzata la spesa nell'ambito della Missione 07, Programma 01, Titolo 01 per l'importo di euro 2.500.000,00 per l'esercizio 2020, di euro 2.500.000,00 per l'esercizio 2021 e di euro 1.250.000,00 per l'esercizio 2022.

 

     Art. 5. (Contributo al Parco regionale Sirente-Velino per risarcimento danni fauna selvatica)

1. La Regione Abruzzo conferisce, per l'anno 2017, un contributo di euro 215.000,00 in favore del Parco regionale Sirente-Velino finalizzato al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture all'interno del perimetro dell'area protetta citata.

2. Gli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 215.000,00 per l'esercizio 2017, trovano copertura nelle somme rinvenienti dalle refluenze FIRA nel rispetto della DGR n. 359/2017 e ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 33 (Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie).

3. Al bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Abruzzo sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2017 è iscritta al Titolo 3, tipologia 500, Cat. 99, la maggiore somma di euro 215.000,00;

b) nello stato di previsione delle spese per l'esercizio 2017 è iscritta nella Missione 9, Programma 05, Titolo 01 la somma di euro 215.000,00, quale stanziamento di nuova istituzione denominato "Contributo Parco regionale Sirente Velino per risarcimento danni fauna selvatica", da destinare all'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all'articolo stesso.

 

     Art. 6. (Integrazione all'articolo 6 della L.R. 18/2001)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato e funzionalmente assegnato ai gruppi consiliari è di natura privatistica in caso di assunzione diretta da parte del gruppo.".

 

     Art. 7. (Norme sui comandi, distacchi e trasferimenti dei dipendenti dei consorzi di bonifica) [1]

1. Al fine di razionalizzazione degli organici e per motivate esigenze, i dipendenti dei consorzi di bonifica possono essere trasferiti, su domanda, presso un altro consorzio operante sul territorio regionale. La cessione del contratto di lavoro in essere si perfeziona con il consenso dei due consorzi di bonifica e del dipendente interessato al trasferimento. Il dipendente trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza.

2. I dipendenti dei consorzi di bonifica operanti nel territorio regionale possono essere distaccati o comandati a prestare servizio presso le strutture della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti strumentali della regione di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto della Regione.

3. Il provvedimento di autorizzazione al distacco o comando è assunto dal direttore del consorzio di bonifica presso il quale presta servizio il dipendente da distaccare o da porre in comando, previa espressa e motivata richiesta formulata dal dirigente apicale della struttura organizzativa presso la quale il dipendente presterà il temporaneo servizio e del medesimo dipendente.

4. Gli oneri restano a carico del consorzio di bonifica in caso di distacco autorizzato in ragione dell'interesse dello stesso consorzio; sono a carico dell'amministrazione che richiede il comando tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro del quale giuridicamente è titolare il consorzio, nonchè quelli ulteriori eventualmente spettanti in applicazione di vigenti contratti collettivi di lavoro o disposizioni legislative.

5. Sia il distacco che il comando hanno durata prestabilita e sono revocabili in ogni tempo su disposizione del consorzio di bonifica in caso di distacco o dell'amministrazione che utilizza il dipendente in caso di comando. Alla cessazione il dipendente del consorzio riassume le funzioni precedentemente svolte o viene assegnato a diverso incarico in ragione delle esperienze professionali maturate.

6. Gli oneri relativi al comando di personale dal consorzio di bonifica ad una delle amministrazioni di cui al comma 2 rientrano nei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e degli ulteriori limiti eventualmente disposti da normative nazionali e regionali.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari. A tal fine il personale trasferito, comandato o distaccato non può essere rimpiazzato, temporaneamente o definitivamente. Nel caso di trasferimento, è consentita la sostituzione solo con le risorse umane eventualmente previste nell'ambito delle programmazioni per il reclutamento approvate nel rispetto e nei limiti della normativa vincolistica vigente per tempo.

 

     Art. 8. (Disposizioni a sostegno delle attività del genio civile regionale e del servizio di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto della DGR n. 359/2017 e ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 33 (Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie), sono disposte le seguenti variazioni da apportare per competenza e cassa allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2017- 2019:

a) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2017 è iscritta nel Titolo 3, tipologia 500, Cat. 99 la maggiore somma di euro 400.000,00;

b) nello stato di previsione delle spese per l'esercizio 2017 è iscritta nella Missione 09, Programma 01, Titolo 01 "Attività di Monitoraggio acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrologico" la somma di euro 400.000,00.

2. Al fine di garantire la continuità delle attività di supporto ai Geni civili regionali, sono disposte le seguenti variazioni da apportare per competenza e cassa allo stato di previsione delle spese di cui alla legge di bilancio 2017- 2019:

a) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2017 è iscritta nel Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo 151306/1, la somma di euro 162.000,00;

b) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2017 è apportata nel Titolo 2, Missione 11, Programma 01, capitolo 152240/4, la diminuzione di euro 162.000,00.

3. Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all'articolo stesso.

 

     Art. 9. (Disposizioni urgenti in favore dei Centri di ricerca del settore agricolo)

1. Al fine di rafforzare il processo di razionalizzazione e per favorire la continuità delle attività dei Centri regionali di ricerca del settore agricolo esistenti, è concesso un contributo straordinario, a copertura prioritaria dei costi di funzionamento, pari a euro 450.000,00 in ragione dello svolgimento di attività non economiche ai sensi del paragrafo 2.11 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 che reca la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. In caso di svolgimento di attività economiche e non economiche, i relativi costi, finanziamenti ed entrate sono separati.

2. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1, nel rispetto della DGR n. 359/2017 e ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 33 "Modifiche alla L.R. n. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alla L.R. 15/2000, alla L.R. 41/2012, alla L.R. 8/2014, alla L.R. 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie" , trovano copertura mediante le seguenti variazioni da apportare per competenza e cassa allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2017- 2019:

a) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2017 è iscritta nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 99, la maggiore somma di euro 450.000,00;

b) nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2017 è iscritta nella Missione 16, Programma 01, Titolo 1, la somma di euro 450.000,00.

3. Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all'articolo stesso.

 

     Art. 10. (Modifiche e integrazioni alla L.R. 62/1983)

1. Alla legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 (Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) l'articolo 49, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 20, comma 5, della L.R. 23 dicembre 1998 n. 152, è modificato come segue:

1) al primo alinea, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) il congruo utile, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007, determinato sul valore del servizio inteso quale prodotto tra il costo economico standardizzato di cui alla precedete lettera a) e le percorrenze riconosciute dai provvedimenti amministrativi regionali di attuazione degli atti di concessione";

2) al primo alinea la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) l'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare è determinato dalla Giunta regionale sulla base della differenza tra i costi, i ricavi e il congruo utile di cui alle precedenti lettere a), b), b-bis)";

b) all'articolo 56 dopo il terzo alinea è aggiunto il seguente: "Il conguaglio di cui sopra è decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle riferite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri".

2. [Gli articoli 49 e 56 della L.R. 62/1983, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai rapporti pendenti con le aziende concessionarie del trasporto pubblico locale] [2].

3. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati per l'anno 2017 in euro 7.400.000,00, si provvede mediante la reiscrizione - nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 01 - delle economie vincolate e dei residui passivi perenti sussistenti e riferibili al pagamento dei saldi relativi alla contribuzione di esercizio del TPL di cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 01.

4. [La reiscrizione di cui al precedente comma 3 è subordinata all'avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale del rendiconto 2016] [3].

5. Per gli anni successivi al 2017, la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo è garantita mediante lo stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 01.

 

     Art. 11. (Modifica all'articolo 2 della L.R. 4/2011)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 21 febbraio 2011, n. 4 (Istituzione della Giornata degli Abruzzesi nel Mondo) le parole "emigrati in altre Regioni italiane" sono sostituite con le seguenti: "residenti in Italia".

 

     Art. 12. (Sospensione dei termini di cui all'articolo 3, comma 1, della L.R. 32/2007 a seguito di inagibilità delle strutture oggetto di interventi a seguito degli eventi sismici 2016 e 2017)

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie parere di compatibilità programmatoria regionale, è sospeso nel caso in cui l'autorizzazione alla realizzazione delle strutture abbia per oggetto un immobile dichiarato inagibile con ordinanza comunale emessa a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato porzioni del territorio regionale.

2. Tale termine riprenderà a decorrere dalla data di revoca dell'ordinanza di cui al comma 1.

 

     Art. 13. (Misure per i comuni ricadenti all'interno dei Parchi naturali nazionali)

1. I comuni della regione Abruzzo i cui territori, in tutto o in parte, ricadono all'interno dei Parchi naturali nazionali, che hanno sottoscritto le intese, nella fase di approvazione del Piano del Parco, limitatamente alle zone "d", aree di promozione economica e sociale, non sono dovuti a richiedere il nulla osta previsto per gli interventi da realizzare in dette zone.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

Allegato A

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 64.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 64.