Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 edilizia residenziale |
Data: | 04/12/2017 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14/2009 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 14/2009 |
Art. 4. Entrata in vigore |
Art. 5. Norma d’interpretazione autentica |
Art. 6. Produzione di energia da fonti rinnovabili in zona “A” |
Art. 7. Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 |
§ V.2.55 - L.R. 4 dicembre 2017, n. 51.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica
(B.U. 4 dicembre 2017, n. 136)
Art. 1. Modifiche all’articolo 4 della
1. All’articolo 4 della
a) il comma 3, come modificato dall’articolo 8 della
“3. Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. E’ consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti limitatamente alla sagoma preesistente. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, e nel caso di ricostruzione di edifici nella stessa sagoma planimetrica dell’esistente, le volumetrie in ampliamento sono consentite nel rispetto delle altezze massime della strumentazione urbanistica comunale vigente e delle distanze minime previste dal
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Al fine di ripristinare la conformità degli edifici esistenti con le disposizioni del codice della strada, la ricostruzione può avvenire su diverso sedime all'interno dell'area di pertinenza, fermo restando il rispetto delle distanze di cui al d.m. 1444/1968.”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della
1. All’articolo 5 della
a) al comma 1, come modificato dall’articolo 1 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 7 della
1. All’articolo 7 della
a) al comma 1, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della
Art. 4. Entrata in vigore
1. L’articolo 2, comma 1, e l’articolo 3 della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2018.
Art. 5. Norma d’interpretazione autentica
1. L’articolo 7, comma 1, della I.r. 14/2009 si interpreta nel senso che la data di presentazione dell’istanza per permesso di costruire, purché completa in ogni suo elemento, costituisce anche riferimento temporale per la determinazione della normativa edilizia regionale applicabile ai fini del rilascio del titolo.
Art. 6. Produzione di energia da fonti rinnovabili in zona “A”
1. Sugli edifici rientranti nella zona territoriale di tipo “A” degli strumenti urbanistici vigenti è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici definiti dal codice di impianto F.1 a e F.1 b, ai sensi e alle condizioni previste dalla vigente regolamentazione regionale.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e amministrative incompatibili con la disposizione di cui al comma 1.
Art. 7. Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 2 dell’articolo 1, lettera c), dopo le parole: “uso terziario e/o commerciale” sono aggiunte le seguenti: “, nonché a usi strettamente connessi con le residenze ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del
b) al comma 3 dell’articolo 1, alla lettera a), come modificata dall’articolo 1 della
c) al comma 1 dell’articolo 4, come modificato dall’articolo 1 della
d) al comma 1 dell’articolo 8, dopo le parole: “uso terziario e/o commerciale” sono aggiunte le seguenti:
“, nonché agli usi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c)”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della