Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 18/07/2017 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981 |
Art. 4. Disposizioni transitorie e abrogazioni |
Art. 5. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995 |
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 36 del 1995 |
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 36 del 1995 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 4 bis della legge regionale n. 9 del 1999 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 |
Art. 15. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999 |
Art. 16. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999 |
Art. 17. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999 |
Art. 18. Modifiche all'articolo 15 bis della legge regionale n. 9 del 1999 |
Art. 19. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 |
Art. 20. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999 |
Art. 21. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999 |
Art. 22. Modifiche agli allegati della legge regionale n. 9 del 1999 |
Art. 23. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2005 |
Art. 24. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005 |
Art. 25. Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005 |
Art. 26. Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 |
Art. 27. Modifiche all'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005 |
Art. 28. Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005 |
Art. 29. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 13 del 2015 |
Art. 30. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 13 del 2015 |
Art. 31. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2015 |
Art. 32. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015 |
Art. 33. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 7 del 2004 |
Art. 34. Pianificazione ambientale di settore |
Art. 35. Contratti di fiume |
Art. 36. Disposizioni per l'utilizzo del reticolo idrografico naturale e artificiale |
Art. 37. Convezioni per la gestione del reticolo idrografico minore |
Art. 38. Strumenti di collaborazione per l'attuazione della riforma delle Autorità di bacino |
Art. 39. Integrazione istituzionale in materia di ecosistema marino e zone costiere |
Art. 40. Adempimenti relativi al Sistema informativo regionale sui rifiuti |
Art. 41. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2015 |
Art. 42. Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell'aria |
Art. 43. Partecipazione all'Associazione Sprecozero.net |
Art. 44. Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei periodi successivi |
Art. 45. Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012 |
Art. 46. Entrata in vigore |
§ 4.4.104 - L.R. 18 luglio 2017, n. 16.
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici
(B.U. 18 luglio 2017, n. 206)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto e finalità
1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, detta norme:
a) volte al recepimento di disposizioni legislative statali e all'adeguamento delle norme regionali nelle materie relative all'ambiente e alla difesa del suolo e della costa, in particolare per quanto riguarda la forestazione, la procedura di valutazione di impatto ambientale, il ciclo dei rifiuti, le sanzioni relative al demanio idrico;
b) finalizzate all'aggiornamento della normativa regionale per quanto riguarda i piani di settore, i contratti di fiume, l'utilizzo del reticolo idrografico, il sistema informativo regionale sui rifiuti, le sanzioni connesse a misure previste dalla pianificazione regionale sulla qualità dell'aria, la collaborazione e l'integrazione istituzionale;
c) volte e a introdurre o a confermare misure a favore dei territori colpiti da eventi sismici negli anni 2012 e 2016.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DI NORME REGIONALI E IL RECEPIMENTO DI DISCIPLINE STATALI
Capo I
Disposizioni relative alla forestazione
Art. 2. Modifiche all'articolo 13 della
1. L'articolo 13 della
"Art. 13
Regolamento forestale regionale
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma regionale in materia sono adottate le definizioni di bosco e di arboricoltura da legno di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 5 e 6, del
2. Il regolamento forestale recante le prescrizioni di massima e polizia forestale (PMPF) disciplina sull'intero territorio regionale la realizzazione degli interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale di cui al comma 3 del presente articolo, individuando disposizioni specifiche per:
a) i territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del regio
b) le aree a rischio di incendio boschivo in conformità con la
c) le aree protette e i siti della Rete natura 2000, per i quali apposite disposizioni del regolamento hanno il valore di misure di conservazione generali riguardo alle attività di cui al comma 3.
3. Il regolamento forestale stabilisce le norme tecniche delle attività di seguito elencate:
a) gestione dei boschi e delle aree ad essi assimilate ai sensi della normativa statale;
b) coltivazione dei castagneti da frutto;
c) arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve, tartufaie coltivate e tutte le aree oggetto di interventi di imboschimento realizzati con finanziamento pubblico ancorché non rientranti nella definizione di bosco;
d) gestione di siepi e formazioni vegetali lineari, dei terreni arbustati, di sistemi agroforestali funzionali al ripristino di spazi aperti in abbandono a seguito della colonizzazione spontanea da parte di specie forestali;
e) gestione dei terreni saldi, dei terreni pascolivi, e dei terreni agricoli limitatamente ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del regio
f) comportamenti a rischio di incendio boschivo nelle aree boscate, cespugliate o arborate e nelle relative aree limitrofe ai sensi della
g) uso dei mezzi motorizzati nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, nonché nelle piste e strade forestali, nelle strade poderali e interpoderali, nelle mulattiere e nei sentieri;
h) produzione di legno e prodotti da esso derivati da terreni con vegetazione forestale, ancorché non compresi nella definizione giuridica di bosco anche per difetto di superficie.
4. Il regolamento forestale individua gli interventi forestali e le altre attività soggetti ad autorizzazione e quelli soggetti a comunicazione.
5. La gestione delle procedure autorizzative, da parte degli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a), della
6. Gli interventi selvicolturali eseguiti in conformità al regolamento forestale sono riconducibili ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del
7. Gli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 possono integrare le prescrizioni del regolamento forestale, attraverso i propri regolamenti di settore o le misure di conservazione sito specifiche o i piani di gestione dei siti, quando sia dimostrato che le stesse risultino insufficienti per la tutela dei territori interessati e di particolari habitat e specie presenti.
8. La presente legge e il regolamento forestale di cui al presente articolo costituiscono in ambito regionale i riferimenti normativi a supporto dell'applicazione del
Art. 3. Modifiche all'articolo 15 della
1. L'articolo 15 della
"Art.15
Vigilanza e sanzioni
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento forestale e dalla
2. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento forestale di cui all'articolo 13 della presente legge si applicano, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da 30,00 euro a 100,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, in caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento relative all'allestimento e sgombero delle tagliate;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci volte il valore delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione o comunicazione o in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale, dagli strumenti di pianificazione, dal progetto approvato o dalle prescrizioni imposte dall'ente competente ovvero delle piante sradicate, o danneggiate nei boschi e negli altri ambiti di interesse forestale di cui all'articolo 13 della presente legge;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da 20,00 euro a 50,00 euro ogni 10 metri lineari, con un minimo di 100,00 euro per l'apertura di vie di esbosco terrestri o aeree in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale o per il mancato ripristino della viabilità permanente danneggiata a causa del trasporto del legname esboscato;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro per il transito non autorizzato o in difformità della autorizzazione rilasciata nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, sulle piste forestali, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi e nei terreni agrari e negli altri ambiti di interesse forestale;
e) la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro per violazioni alle norme del regolamento diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d).
3. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi o di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato, ove possibile. In caso di inadempimento a tale obbligo e di inottemperanza all'ordinanza di ripristino emessa dagli enti competenti, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore.
4. Restano ferme le disposizioni relative al danno ambientale previste dalla normativa statale.".
Art. 4. Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento forestale recante le PMPF in attuazione dell'articolo 13 della
2. Le sanzioni di cui all'articolo 15 della
3. I terreni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano rimboschiti da almeno cinque anni per effetto di atti di occupazione temporanea o di sottomissione di cui al regio
4. Gli articoli 6, 7, 11 e 14 della
Capo II
Disposizioni relative alla Sacca di Goro
Art. 5. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
2. Il comma 2 dell'articolo 1 della
"2. Le attività di conduzione e manutenzione delle apparecchiature per il monitoraggio della Sacca di Goro e degli ambienti marini e di acqua dolce ad essa connessi sono svolte dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in attuazione della
3. Al comma 3 dell'articolo 1 della
4. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 1 della
5. Il comma 4 dell'articolo 1 della
"4. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione, da parte del Comune di Goro, di un programma triennale delle attività, con la specificazione di quelle a cui si intende dare attuazione in ciascuna annualità. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, controllo tecnico, rendicontazione e revoca dei finanziamenti.".
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
"Art. 2
1. I progetti e gli interventi di cui all'articolo 1, se compresi nel territorio dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, devono inserirsi nel quadro delle iniziative previste dall'Ente. In ogni caso il Comune deve acquisire tutti i pareri e gli atti di assenso necessari ai sensi della normativa vigente.".
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
"Art. 3
1. Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento, del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del
Capo III
Disposizioni relative a infrastrutture
Art. 8. Modifiche all'articolo 164 bis della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 164 bis della
Art. 9. Modifiche all'articolo 167 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 167 della
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 167 della
"c) opere, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi, volte alla sistemazione della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;".
Capo IV
Disposizioni relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale
Art. 10. Modifiche all'articolo 4 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della
2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 11. Modifiche all'articolo 4 bis della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 bis
"2 bis. In caso di procedura di V.I.A. effettuata ai sensi del comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, per quanto riguarda il termine di realizzazione del progetto.".
Art. 12. Modifiche all'articolo 5 della
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della
2. Al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 della
Art. 13. Modifiche all'articolo 6 della
1. Il comma 3 dell'articolo 6 della
"3. Alle procedure di V.I.A. relative ad attività produttive si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della
2. Il comma 5 dell'articolo 6 della
Art. 14. Modifiche all'articolo 7 della
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della
"1. Alle procedure di V.I.A. relative ad opere pubbliche o di pubblica utilità si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990.".
Art. 15. Modifiche all'articolo 9 della
1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della
2. Al comma 3 dell'articolo 9 della
3. Al comma 7 dell'articolo 9 della
Art. 16. Modifiche all'articolo 12 della
1. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 12 della
Art. 17. Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della
Art. 18. Modifiche all'articolo 15 bis della
1. Al termine del comma 1 dell'articolo 15 bis della
Art. 19. Modifiche all'articolo 17 della
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della
2. Il comma 2 dell'articolo 17 della
"2. Il provvedimento di V.I.A. positivo, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della
3. L'alinea del comma 4 dell'articolo 17 della
4. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 17 della
"b) bis l'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui all'articolo 23 del
5. Al comma 5 dell'articolo 17 della
6. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 17 della
7. Il comma 7 dell'articolo 17 della
Art. 20. Modifiche all'articolo 18 della
1. Il comma 1 dell'articolo 18 della
"1. Nell'ambito della procedura di V.I.A. l'autorità competente indice, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della
Art. 21. Modifiche all'articolo 23 della
1. Il comma 1 dell'articolo 23 della
Art. 22. Modifiche agli allegati della
1. Agli Allegati della
a) al punto A.1.6 dell'Allegato A.1, le parole "Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche sulla terraferma" sono sostituite dalle seguenti: "Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche sulla terraferma";
b) al punto B.1.2 dell'Allegato B.1, le parole "Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie" sono sostituite dalle seguenti: "Attività di ricerca di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie";
c) al punto B.1.3 dell'Allegato B.1, le parole "Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi" sono sostituite dalle seguenti: "Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi";
d) il punto B.1.5 dell'Allegato B.1, "Impianti per il trattamento di residui radioattivi" è abrogato;
e) al punto B.1.12 dell'Allegato B.1, le parole "Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale" sono sostituite dalle seguenti: "Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua";
f) al punto B.2.59 dell'Allegato B.2, le parole "Depositi di fanghi, diversi da quelli disciplinati dal
g) al punto B.3.7 dell'Allegato B.3, le parole "Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri" sono sostituite dalle seguenti: "Costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri".
Capo V
Disposizioni procedimentali relative al piano regionale sugli incendi boschivi
Art. 23. Modifiche all'articolo 7 della
1. Il comma 3 dell'articolo 7 della
"3 Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in ordine al programma e ai piani di cui agli articoli 11 e 12.".
Art. 24. Modifiche all'articolo 13 della
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della
Capo VI
Disposizioni relative a procedimenti in materia di paesaggi protetti e aree di riequilibrio ecologico
Art. 25. Modifiche all'articolo 50 della
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 50 della
"1. All'istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità su proposta dei Comuni territorialmente interessati, in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all'articolo 12, anche sulla base di processi partecipativi delle comunità interessate.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, valuta le proposte di istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti non compresi nel Programma regionale vigente verificandone la coerenza con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione nonché la sostenibilità finanziaria sulla base di appositi accordi tra gli enti territorialmente interessati, e autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità alla loro istituzione.".
Art. 26. Modifiche all'articolo 51 della
1. Il comma 7 dell'articolo 51 della
"7. Gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità comunicano le informazioni sullo stato di gestione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto e in programma.".
Art. 27. Modifiche all'articolo 53 della
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 53 della
1. All'istituzione delle aree di riequilibrio ecologico provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all'articolo 12, anche su proposta delle comunità interessate sulla base di processi partecipativi.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, valuta la proposta di istituzione delle aree di riequilibrio ecologico non comprese nel Programma regionale vigente verificandone la coerenza con altri gli strumenti di programmazione e pianificazione, e autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità alla loro istituzione.".
Art. 28. Modifiche all'articolo 54 della
1. Il comma 6 dell'articolo 54 della
"6. Gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità comunicano le informazioni sullo stato di gestione delle aree di riequilibrio ecologico, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto e in programma.".
Capo VII
Disposizioni relative all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile
Art. 29. Modifiche all'articolo 14 della
1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 14 della
Art. 30. Modifiche all'articolo 19 della
1. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 19 della
Capo VIII
Disposizioni relative al ciclo dei rifiuti
Art. 31. Modifiche all'articolo 3 della
1. Il secondo e il terzo periodo del comma 8 dell'articolo 3 della
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della
"8 bis. Il concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora previsto dal bando di gara, svolge anche l'attività di recupero della frazione organica negli impianti propri o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio o di imprese ad esso collegate o controllate, fermo restando l'obbligo di subaffidamento di una quota non inferiore al 30 per cento dei rifiuti destinati al recupero entro la quota complessiva stabilita dal bando, in conformità a quanto previsto al comma 8. Qualora nel mercato non siano presenti imprese idonee per lo svolgimento di tale attività, Atersir provvede a pianificare la realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica.".
Art. 32. Modifiche all'articolo 4 della
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della
"1. Il Fondo è destinato:
a) a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei Comuni che nell'anno precedente l'applicazione hanno prodotto quantitativi di rifiuti procapite per abitante equivalente, come definito dal comma 8, non inviati a riciclaggio inferiori al 70 per cento della media regionale registrata; l'incentivo ai Comuni è calcolato in maniera progressiva ed automatica rispetto ai quantitativi non inviati a riciclaggio;
b) a ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei Comuni che intendono applicare una raccolta porta a porta che comprenda almeno il rifiuto urbano indifferenziato e il rifiuto organico o sistemi equipollenti che portino allo stesso risultato in quantità e qualità di riduzione di rifiuti non destinati a riciclaggio, finalizzati anche all'implementazione di sistemi di tariffazione puntuale;
c) alla realizzazione dei centri comunali per il riuso ed a progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti.
Detratta la quota destinata alla lettera c) del comma 4, il Fondo restante è ripartito a metà tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4 fino al 31 dicembre 2019. A partire dal 1° gennaio 2020 il Fondo, al netto della quota di cui alla lettera c), è ripartito tra le lettere a) e b) rispettivamente per due terzi ed un terzo.".
Capo IX
Disposizioni relative alle sanzioni in materia di demanio idrico
Art. 33. Modifiche all'articolo 21 della
1. Il comma 6 dell'articolo 21 della
TITOLO III
DISPOSIZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
Art. 34. Pianificazione ambientale di settore
1. Ai fini della formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione di competenza della Regione previsti dalle normative in materia ambientale, si applica la procedura disciplinata nei titoli I e II della parte II del
2. La Giunta regionale presenta gli obiettivi strategici che si intendono perseguire e le scelte generali di piano all'Assemblea legislativa, che su di essi si esprime attraverso l'approvazione di un ordine del giorno.
3. A seguito dell'adozione da parte della Giunta regionale la proposta di piano completa di tutti gli elaborati costitutivi è sottoposta alla fase di consultazione prevista dagli articoli 13, commi 5 e 6 e 14 del
4. Dalla data di adozione della proposta di piano trovano applicazione le norme di salvaguardia previste dalla disciplina regionale generale in materia di pianificazione territoriale.
5. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 14, comma 3, del
6. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione.
Art. 35. Contratti di fiume
1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 68-bis del
2. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali e gli altri soggetti istituzionali negli ambiti delle rispettive competenze, adotta iniziative e interventi volti a promuovere la diffusione di una cultura dell'acqua caratterizzata da sostenibilità sociale, ambientale ed economica, favorire la partecipazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati che operano e interagiscono nella gestione dell'acqua e dei sistemi paesistico-ambientali ad essa connessi, incentivare la divulgazione dei principi, delle metodologie e dei risultati ottenuti con i contratti di fiume, anche attraverso il coinvolgimento di Università ed Istituti di ricerca. La Regione assicura inoltre la coerenza tra le azioni previste nei contratti di fiume con i propri strumenti di pianificazione e programmazione e verifica il rispetto degli impegni assunti anche nella pianificazione e programmazione locale.
3. Ai fini del presente articolo la Regione attiva, in via sperimentale, una fase di monitoraggio delle esperienze in corso di realizzazione con lo scopo di valutare l'efficacia delle nuove modalità gestionali, improntate a criteri di partecipazione ed integrazione territoriali.
Art. 36. Disposizioni per l'utilizzo del reticolo idrografico naturale e artificiale
1. Al fine di ottimizzare l'approvvigionamento, il trasporto e la distribuzione della risorsa idrica è consentito utilizzare per il vettoriamento della stessa i corsi d'acqua naturali e artificiali appartenenti al demanio idrico e di bonifica, da considerarsi nel complesso quale rete di interconnessione, atta a raggiungere gli utenti riducendo la necessità di nuove opere.
2. L'autorità procedente al rilascio del titolo concessorio è competente anche per il vettoriamento di cui al comma 1, previo parere dell'ente che ha in gestione il corso d'acqua se soggetto diverso. Per il vettoriamento è di norma corrisposto un canone, determinato tenendo conto degli effetti dello stesso sul corso d'acqua.
3. La risorsa vettoriata è riservata all'utente al quale è concessa. I concessionari della risorsa idrica che utilizzano opere di derivazione insistenti sul tratto di corso d'acqua interessato dal vettoriamento non possono prelevare qualora la portata dello stesso, al netto della risorsa vettoriata, sia inferiore al deflusso minimo vitale.
Art. 37. Convezioni per la gestione del reticolo idrografico minore
1. In coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 5 della
2. Ai fini del presente articolo la Regione attiva, in via sperimentale, una fase di monitoraggio delle esperienze in corso di realizzazione con lo scopo di valutare l'efficacia delle nuove modalità gestionali, improntate a criteri di partecipazione e condivisione con le comunità locali.
Art. 38. Strumenti di collaborazione per l'attuazione della riforma delle Autorità di bacino
1. La Giunta regionale è autorizzata a concludere intese o accordi con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, istituita ai sensi dell'articolo 63 del
Art. 39. Integrazione istituzionale in materia di ecosistema marino e zone costiere
1. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'esercizio integrato delle funzioni per la tutela dell'ecosistema marino e delle zone costiere attraverso il coordinamento dei soggetti del sistema regionale che agiscono a tale fine, in particolare l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) in relazione alle attività ad essa riconosciute dalla
2. Al fine di garantire l'esercizio coordinato delle attività di cui al comma 1, la Regione può sottoscrivere accordi e protocolli con i soggetti indicati nel medesimo comma.
Art. 40. Adempimenti relativi al Sistema informativo regionale sui rifiuti
1. I gestori degli impianti che trattano rifiuti sono tenuti a fornire le informazioni relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti tramite il Sistema informativo regionale sui rifiuti adottato dalla Regione, nel rispetto delle modalità previste con deliberazione della Giunta. La violazione dell'obbligo di fornire le suddette informazioni comporta l'applicazione da parte della Regione di una sanzione pecuniaria non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00, commisurata alla gravità dell'inadempienza.
2. 2. Sono fatti salvi gli adempimenti relativi agli altri flussi informativi previsti a carico dei concessionari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei gestori degli impianti inclusi nella regolazione pubblica del servizio, e le sanzioni ad essi applicabili ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della
3. 3. Per le finalità di cui all'articolo 14 della
Art. 41. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 9 della
"Art. 9 bis. Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani
1. La violazione delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della
2. L'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 sono effettuate dai Comuni tramite il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito delle relative funzioni. A tale fine i dipendenti del gestore sono nominati agenti accertatori con le modalità stabilite da Atersir con regolamento.".
Art. 42. Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell'aria
1. La violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio.
2. La violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.
Art. 43. Partecipazione all'Associazione Sprecozero.net
1. Al fine di perseguire il corretto utilizzo delle risorse, lo scambio di informazioni e l'accesso a iniziative di prevenzione e recupero degli sprechi da parte degli enti territoriali, in continuità con gli obiettivi della
2. L'Associazione Sprecozero.net ha come finalità statutarie la condivisione, promozione e diffusione delle migliori iniziative utili nella lotta agli sprechi, in particolare alimentari.
3. La partecipazione della Regione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative dell'Associazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che l'Associazione non persegua fini di lucro.
4. La Regione aderisce all'Associazione Sprecozero.net quale socio ordinario, e a tale fine è autorizzata a corrispondere all'Associazione una quota associativa annuale pari a 250,00 euro, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Associazione, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte nell'ambito della Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla
6. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del
7. Il Presidente della Regione, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione all'Associazione e ad esercitare i diritti inerenti alla qualità di associato.
TITOLO IV
MISURE A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI
Art. 44. Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei periodi successivi
1. In riferimento agli eventi sismici che il 24 agosto 2016, il 26 ottobre 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 hanno colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, per i quali con le rispettive deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della
2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia la realizzazione di strutture ed infrastrutture sia l'acquisizione di beni o servizi volti al superamento dell'emergenza e al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate dagli eventi sismici nonché l'erogazione, per le suddette finalità, di contributi a soggetti pubblici aventi sede in tali aree.
3. Le risorse versate sul conto corrente di cui al comma 1 sono introitate periodicamente dall'Agenzia regionale ed iscritte nel bilancio della stessa in appositi capitoli di entrata e di spesa, all'uopo istituiti, con determinazione del direttore dell'Agenzia medesima.
4. All'approvazione dei programmi delle attività e degli interventi di cui al comma 1 provvede, con proprio atto, la Giunta regionale.
5. Per l'attuazione dei programmi degli interventi, definiti come specificato al comma 4, l'Agenzia regionale provvede nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai soggetti pubblici nonché, in caso di interventi o attività da realizzare direttamente quale soggetto attuatore, del
6. L'Agenzia regionale è tenuta ad informare costantemente la Giunta regionale sull'entità delle somme acquisite e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, nonché a fornire, a seguito della chiusura del conto corrente bancario di cui trattasi, una dettagliata rendicontazione delle somme impiegate ed una relazione sugli interventi realizzati, per la successiva pubblicazione sul sito internet della Regione e su quello dell'Agenzia medesima.
Art. 45. Modifiche all'articolo 34 della
1. Al comma 2 dell'articolo 34 della
2. Al comma 3 dell'articolo 34 della
TITOLO V
ENTRATA IN VIGORE
Art. 46. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) ad eccezione dell'articolo 44, il quale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sul BURERT, in conformità all'articolo 55 dello Statuto regionale.