§ 4.4.104 - L.R. 18 luglio 2017, n. 16.
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:18/07/2017
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981
Art. 3.  Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981
Art. 4.  Disposizioni transitorie e abrogazioni
Art. 5.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995
Art. 6.  Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 36 del 1995
Art. 7.  Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 36 del 1995
Art. 8.  Modifiche all'articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999
Art. 9.  Modifiche all'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999
Art. 10.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 11.  Modifiche all'articolo 4 bis della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 12.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 13.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 14.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 15.  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 16.  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 17.  Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 18.  Modifiche all'articolo 15 bis della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 19.  Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 20.  Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 21.  Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 22.  Modifiche agli allegati della legge regionale n. 9 del 1999
Art. 23.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2005
Art. 24.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005
Art. 25.  Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005
Art. 26.  Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005
Art. 27.  Modifiche all'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005
Art. 28.  Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005
Art. 29.  Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 13 del 2015
Art. 30.  Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 13 del 2015
Art. 31.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2015
Art. 32.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015
Art. 33.  Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 7 del 2004
Art. 34.  Pianificazione ambientale di settore
Art. 35.  Contratti di fiume
Art. 36.  Disposizioni per l'utilizzo del reticolo idrografico naturale e artificiale
Art. 37.  Convezioni per la gestione del reticolo idrografico minore
Art. 38.  Strumenti di collaborazione per l'attuazione della riforma delle Autorità di bacino
Art. 39.  Integrazione istituzionale in materia di ecosistema marino e zone costiere
Art. 40.  Adempimenti relativi al Sistema informativo regionale sui rifiuti
Art. 41.  Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2015
Art. 42.  Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell'aria
Art. 43.  Partecipazione all'Associazione Sprecozero.net
Art. 44.  Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei periodi successivi
Art. 45.  Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012
Art. 46.  Entrata in vigore


§ 4.4.104 - L.R. 18 luglio 2017, n. 16.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici

(B.U. 18 luglio 2017, n. 206)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, detta norme:

a) volte al recepimento di disposizioni legislative statali e all'adeguamento delle norme regionali nelle materie relative all'ambiente e alla difesa del suolo e della costa, in particolare per quanto riguarda la forestazione, la procedura di valutazione di impatto ambientale, il ciclo dei rifiuti, le sanzioni relative al demanio idrico;

b) finalizzate all'aggiornamento della normativa regionale per quanto riguarda i piani di settore, i contratti di fiume, l'utilizzo del reticolo idrografico, il sistema informativo regionale sui rifiuti, le sanzioni connesse a misure previste dalla pianificazione regionale sulla qualità dell'aria, la collaborazione e l'integrazione istituzionale;

c) volte e a introdurre o a confermare misure a favore dei territori colpiti da eventi sismici negli anni 2012 e 2016.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DI NORME REGIONALI E IL RECEPIMENTO DI DISCIPLINE STATALI

Capo I

Disposizioni relative alla forestazione

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981

1. L'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18, e 24 gennaio 1975 n. 6) è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Regolamento forestale regionale

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma regionale in materia sono adottate le definizioni di bosco e di arboricoltura da legno di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001.

2. Il regolamento forestale recante le prescrizioni di massima e polizia forestale (PMPF) disciplina sull'intero territorio regionale la realizzazione degli interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale di cui al comma 3 del presente articolo, individuando disposizioni specifiche per:

a) i territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

b) le aree a rischio di incendio boschivo in conformità con la legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e in coerenza con il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

c) le aree protette e i siti della Rete natura 2000, per i quali apposite disposizioni del regolamento hanno il valore di misure di conservazione generali riguardo alle attività di cui al comma 3.

3. Il regolamento forestale stabilisce le norme tecniche delle attività di seguito elencate:

a) gestione dei boschi e delle aree ad essi assimilate ai sensi della normativa statale;

b) coltivazione dei castagneti da frutto;

c) arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve, tartufaie coltivate e tutte le aree oggetto di interventi di imboschimento realizzati con finanziamento pubblico ancorché non rientranti nella definizione di bosco;

d) gestione di siepi e formazioni vegetali lineari, dei terreni arbustati, di sistemi agroforestali funzionali al ripristino di spazi aperti in abbandono a seguito della colonizzazione spontanea da parte di specie forestali;

e) gestione dei terreni saldi, dei terreni pascolivi, e dei terreni agricoli limitatamente ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del regio decreto legislativo n. 3267 del 1923;

f) comportamenti a rischio di incendio boschivo nelle aree boscate, cespugliate o arborate e nelle relative aree limitrofe ai sensi della legge n. 353 del 2000;

g) uso dei mezzi motorizzati nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, nonché nelle piste e strade forestali, nelle strade poderali e interpoderali, nelle mulattiere e nei sentieri;

h) produzione di legno e prodotti da esso derivati da terreni con vegetazione forestale, ancorché non compresi nella definizione giuridica di bosco anche per difetto di superficie.

4. Il regolamento forestale individua gli interventi forestali e le altre attività soggetti ad autorizzazione e quelli soggetti a comunicazione.

5. La gestione delle procedure autorizzative, da parte degli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), è effettuata mediante un sistema telematico regionale la cui regolamentazione è disciplinata con atti della Giunta regionale. Gli enti competenti, ai fini dell'utilizzo dell'applicativo, devono offrire il supporto tecnico a tutti i cittadini e alle imprese operanti sul territorio regionale che ne fanno richiesta.

6. Gli interventi selvicolturali eseguiti in conformità al regolamento forestale sono riconducibili ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

7. Gli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 possono integrare le prescrizioni del regolamento forestale, attraverso i propri regolamenti di settore o le misure di conservazione sito specifiche o i piani di gestione dei siti, quando sia dimostrato che le stesse risultino insufficienti per la tutela dei territori interessati e di particolari habitat e specie presenti.

8. La presente legge e il regolamento forestale di cui al presente articolo costituiscono in ambito regionale i riferimenti normativi a supporto dell'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati limitatamente alla parte relativa alla materia forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità. Il sistema telematico regionale di cui al comma 5 costituisce uno strumento di supporto all'applicazione del medesimo regolamento relativamente all'applicazione delle regole sulla tracciabilità e sulla dovuta diligenza degli operatori del settore.".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981 è sostituito dal seguente:

"Art.15

Vigilanza e sanzioni

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento forestale e dalla legge n. 353 del 2000, spettanti agli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 13 del 2015, la Regione promuove le forme di collaborazione di cui all'articolo 42 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) con l'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle relative competenze in materia di tutela forestale e ambientale, e con gli altri soggetti preposti dalla legge, nel rispetto della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Analoghe forme di collaborazione, per le medesime finalità, possono essere attivate dagli enti competenti in materia forestale e dagli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000.

2. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento forestale di cui all'articolo 13 della presente legge si applicano, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria da 30,00 euro a 100,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, in caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento relative all'allestimento e sgombero delle tagliate;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci volte il valore delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione o comunicazione o in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale, dagli strumenti di pianificazione, dal progetto approvato o dalle prescrizioni imposte dall'ente competente ovvero delle piante sradicate, o danneggiate nei boschi e negli altri ambiti di interesse forestale di cui all'articolo 13 della presente legge;

c) la sanzione amministrativa pecuniaria da 20,00 euro a 50,00 euro ogni 10 metri lineari, con un minimo di 100,00 euro per l'apertura di vie di esbosco terrestri o aeree in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale o per il mancato ripristino della viabilità permanente danneggiata a causa del trasporto del legname esboscato;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro per il transito non autorizzato o in difformità della autorizzazione rilasciata nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, sulle piste forestali, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi e nei terreni agrari e negli altri ambiti di interesse forestale;

e) la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro per violazioni alle norme del regolamento diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d).

3. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi o di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato, ove possibile. In caso di inadempimento a tale obbligo e di inottemperanza all'ordinanza di ripristino emessa dagli enti competenti, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore.

4. Restano ferme le disposizioni relative al danno ambientale previste dalla normativa statale.".

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento forestale recante le PMPF in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, si applicano alle violazioni accertate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento forestale. Fino a tale data si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).

3. I terreni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano rimboschiti da almeno cinque anni per effetto di atti di occupazione temporanea o di sottomissione di cui al regio decreto legislativo n. 3267 del 1923 sono riconsegnati, dagli enti che ne erano entrati in possesso o da quelli ad essi succeduti nell'esercizio delle funzioni, ai legittimi proprietari.

4. Gli articoli 6, 7, 11 e 14 della legge regionale n. 30 del 1981 sono abrogati.

Capo II

Disposizioni relative alla Sacca di Goro

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 36 (Interventi a sostegno delle attività di gestione della Sacca di Goro) le parole "alla Provincia di Ferrara" sono sostituite dalle seguenti: "al Comune di Goro" e le parole "sulla base di progetti esecutivi approvati dalla Giunta stessa, previa istruttoria tecnico-economica" sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:

"2. Le attività di conduzione e manutenzione delle apparecchiature per il monitoraggio della Sacca di Goro e degli ambienti marini e di acqua dolce ad essa connessi sono svolte dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), nell'ambito del relativo programma annuale di attività.".

3. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995 le parole "alla Provincia di Ferrara" sono sostituite dalle seguenti: "al Comune di Goro".

4. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995 è abrogata.

5. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:

"4. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione, da parte del Comune di Goro, di un programma triennale delle attività, con la specificazione di quelle a cui si intende dare attuazione in ciascuna annualità. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, controllo tecnico, rendicontazione e revoca dei finanziamenti.".

 

     Art. 6. Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 36 del 1995

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

1. I progetti e gli interventi di cui all'articolo 1, se compresi nel territorio dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, devono inserirsi nel quadro delle iniziative previste dall'Ente. In ogni caso il Comune deve acquisire tutti i pareri e gli atti di assenso necessari ai sensi della normativa vigente.".

 

     Art. 7. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 36 del 1995

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

1. Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento, del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).".

Capo III

Disposizioni relative a infrastrutture

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 164 bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) le parole "la riqualificazione," sono soppresse.

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo le parole "standard tecnici e funzionali sulla stessa", sono inserite le seguenti: "o di risolvere specifiche criticità sulla rete provinciale".

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituita dalla seguente:

"c) opere, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi, volte alla sistemazione della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;".

Capo IV

Disposizioni relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) le parole "i progetti elencati" sono sostituite dalle seguenti: "i progetti di nuova realizzazione elencati";

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole "i progetti" sono inserite le seguenti: "di nuova realizzazione".

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 4 bis della legge regionale n. 9 del 1999

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 bis legge regionale n. 9 del 1999 è inserito il seguente:

"2 bis. In caso di procedura di V.I.A. effettuata ai sensi del comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, per quanto riguarda il termine di realizzazione del progetto.".

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogata.

2. Al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999, le parole "La convenzione è onerosa per le province ed i comuni" sono sostituite dalle seguenti: "La convenzione è onerosa per i Comuni".

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

"3. Alle procedure di V.I.A. relative ad attività produttive si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).".

2. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

"1. Alle procedure di V.I.A. relative ad opere pubbliche o di pubblica utilità si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990.".

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserito il seguente: "La domanda è presentata secondo le modalità informatiche definite dalla Giunta regionale con le direttive di cui all'articolo 8.".

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole "di cui al comma 1, lettera c)" sono inserite le seguenti: ", nonché le osservazioni presentate e le eventuali controdeduzioni del proponente";

3. Al comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999 le parole "preliminare con finalità istruttorie" sono sostituite dalle seguenti: "istruttoria di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990.".

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999

1. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999, la parola "decommissiong" è sostituita con la seguente: "decommissioning".

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999, le parole ", le province" sono soppresse.

 

     Art. 18. Modifiche all'articolo 15 bis della legge regionale n. 9 del 1999

1. Al termine del comma 1 dell'articolo 15 bis della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole "corso della valutazione." è aggiunto il seguente periodo: "È facoltà del proponente presentare per una sola volta integrazioni volontarie nel rispetto del termine e delle modalità di cui al comma 2.".

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

"2. Il provvedimento di V.I.A. positivo, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990, comprende ed acquisisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli atti di assenso comunque necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto in base alla vigente normativa.".

3. L'alinea del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: "La procedura di V.I.A., effettuata ai sensi della presente legge, acquisisce e sostituisce in particolare:".

4. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserita la seguente:

"b) bis l'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui all'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35). A tal fine il S.I.A. e gli elaborati progettuali contengono anche i documenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 ed il provvedimento finale di V.I.A. contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli atti che l'AUA sostituisce ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013;".

5. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 le parole "Le proposte di variante alla pianificazione territoriale provinciale possono attenere unicamente a specifiche modifiche cartografiche degli strumenti stessi." sono sostituite dalle seguenti: "Le proposte di variante alla pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti le previsioni relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di V.I.A..".

6. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 le parole "In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione ai fini dell'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione qualora la variante sia relativa alla pianificazione territoriale provinciale e la Provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica comunale, ai fini dell'intesa".

7. Il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito della procedura di V.I.A. l'autorità competente indice, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990, per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto di cui all'articolo 17. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.".

 

     Art. 21. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.

 

     Art. 22. Modifiche agli allegati della legge regionale n. 9 del 1999

1. Agli Allegati della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto A.1.6 dell'Allegato A.1, le parole "Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche sulla terraferma" sono sostituite dalle seguenti: "Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche sulla terraferma";

b) al punto B.1.2 dell'Allegato B.1, le parole "Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie" sono sostituite dalle seguenti: "Attività di ricerca di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie";

c) al punto B.1.3 dell'Allegato B.1, le parole "Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi" sono sostituite dalle seguenti: "Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi";

d) il punto B.1.5 dell'Allegato B.1, "Impianti per il trattamento di residui radioattivi" è abrogato;

e) al punto B.1.12 dell'Allegato B.1, le parole "Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale" sono sostituite dalle seguenti: "Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua";

f) al punto B.2.59 dell'Allegato B.2, le parole "Depositi di fanghi, diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo n. 152 del 2006, con capacità superiore a 10.000 metri cubi" sono sostituite dalle seguenti: "Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi";

g) al punto B.3.7 dell'Allegato B.3, le parole "Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri" sono sostituite dalle seguenti: "Costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri".

Capo V

Disposizioni procedimentali relative al piano regionale sugli incendi boschivi

 

     Art. 23. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2005

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) è sostituito dal seguente:

"3 Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in ordine al programma e ai piani di cui agli articoli 11 e 12.".

 

     Art. 24. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole "sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7," sono soppresse.

Capo VI

Disposizioni relative a procedimenti in materia di paesaggi protetti e aree di riequilibrio ecologico

 

     Art. 25. Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 50 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) sono sostituiti dai seguenti:

"1. All'istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità su proposta dei Comuni territorialmente interessati, in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all'articolo 12, anche sulla base di processi partecipativi delle comunità interessate.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, valuta le proposte di istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti non compresi nel Programma regionale vigente verificandone la coerenza con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione nonché la sostenibilità finanziaria sulla base di appositi accordi tra gli enti territorialmente interessati, e autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità alla loro istituzione.".

 

     Art. 26. Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005

1. Il comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

"7. Gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità comunicano le informazioni sullo stato di gestione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto e in programma.".

 

     Art. 27. Modifiche all'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005 sono sostituiti dai seguenti:

1. All'istituzione delle aree di riequilibrio ecologico provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all'articolo 12, anche su proposta delle comunità interessate sulla base di processi partecipativi.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, valuta la proposta di istituzione delle aree di riequilibrio ecologico non comprese nel Programma regionale vigente verificandone la coerenza con altri gli strumenti di programmazione e pianificazione, e autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità alla loro istituzione.".

 

     Art. 28. Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005

1. Il comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

"6. Gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità comunicano le informazioni sullo stato di gestione delle aree di riequilibrio ecologico, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto e in programma.".

Capo VII

Disposizioni relative all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile

 

     Art. 29. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) sono aggiunte le parole "e minerarie relative a minerali solidi".

 

     Art. 30. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale n. 13 del 2015 è aggiunto il seguente: "L'Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente comma, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.".

Capo VIII

Disposizioni relative al ciclo dei rifiuti

 

     Art. 31. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2015

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) sono sostituiti dai seguenti: "L'attività di avvio al recupero, prevista dall'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 tra le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani, che comprende tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo, è svolta dal concessionario del servizio. Il concessionario può svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva. In ogni caso l'attività di avvio al recupero per una quota non inferiore al 30 per cento del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della frazione organica, raccolte separatamente, è gestita in subaffidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti di Atersir ai sensi della normativa vigente. Il bando per l'affidamento della concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani deve prevedere la percentuale massima di attività complessivamente oggetto di subaffidamento del servizio, tenendo conto anche dell'attività di cui al presente comma. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto stabilito nel contratto di servizio.".

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2015 è inserito il seguente:

"8 bis. Il concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora previsto dal bando di gara, svolge anche l'attività di recupero della frazione organica negli impianti propri o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio o di imprese ad esso collegate o controllate, fermo restando l'obbligo di subaffidamento di una quota non inferiore al 30 per cento dei rifiuti destinati al recupero entro la quota complessiva stabilita dal bando, in conformità a quanto previsto al comma 8. Qualora nel mercato non siano presenti imprese idonee per lo svolgimento di tale attività, Atersir provvede a pianificare la realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica.".

 

     Art. 32. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015 è sostituito dal seguente:

"1. Il Fondo è destinato:

a) a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei Comuni che nell'anno precedente l'applicazione hanno prodotto quantitativi di rifiuti procapite per abitante equivalente, come definito dal comma 8, non inviati a riciclaggio inferiori al 70 per cento della media regionale registrata; l'incentivo ai Comuni è calcolato in maniera progressiva ed automatica rispetto ai quantitativi non inviati a riciclaggio;

b) a ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei Comuni che intendono applicare una raccolta porta a porta che comprenda almeno il rifiuto urbano indifferenziato e il rifiuto organico o sistemi equipollenti che portino allo stesso risultato in quantità e qualità di riduzione di rifiuti non destinati a riciclaggio, finalizzati anche all'implementazione di sistemi di tariffazione puntuale;

c) alla realizzazione dei centri comunali per il riuso ed a progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti.

Detratta la quota destinata alla lettera c) del comma 4, il Fondo restante è ripartito a metà tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4 fino al 31 dicembre 2019. A partire dal 1° gennaio 2020 il Fondo, al netto della quota di cui alla lettera c), è ripartito tra le lettere a) e b) rispettivamente per due terzi ed un terzo.".

Capo IX

Disposizioni relative alle sanzioni in materia di demanio idrico

 

     Art. 33. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 7 del 2004

1. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è abrogato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

 

     Art. 34. Pianificazione ambientale di settore

1. Ai fini della formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione di competenza della Regione previsti dalle normative in materia ambientale, si applica la procedura disciplinata nei titoli I e II della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativa alla valutazione ambientale strategica (VAS). La medesima disciplina si applica anche per la modifica dei piani.

2. La Giunta regionale presenta gli obiettivi strategici che si intendono perseguire e le scelte generali di piano all'Assemblea legislativa, che su di essi si esprime attraverso l'approvazione di un ordine del giorno.

3. A seguito dell'adozione da parte della Giunta regionale la proposta di piano completa di tutti gli elaborati costitutivi è sottoposta alla fase di consultazione prevista dagli articoli 13, commi 5 e 6 e 14 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURERT) e comunicato agli enti territoriali regionali.

4. Dalla data di adozione della proposta di piano trovano applicazione le norme di salvaguardia previste dalla disciplina regionale generale in materia di pianificazione territoriale.

5. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'Assemblea legislativa, esaminate e decise le osservazioni presentate, approva il piano.

6. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione.

 

     Art. 35. Contratti di fiume

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 68-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Regione Emilia-Romagna promuove i contratti di fiume quali strumenti di pianificazione a scala di bacino e sottobacino idrografico che perseguono la tutela delle risorse idriche unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico e alla valorizzazione dei territori perifluviali, contribuendo allo sviluppo locale delle relative aree, e ne riconosce l'importanza nell'ambito della strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.

2. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali e gli altri soggetti istituzionali negli ambiti delle rispettive competenze, adotta iniziative e interventi volti a promuovere la diffusione di una cultura dell'acqua caratterizzata da sostenibilità sociale, ambientale ed economica, favorire la partecipazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati che operano e interagiscono nella gestione dell'acqua e dei sistemi paesistico-ambientali ad essa connessi, incentivare la divulgazione dei principi, delle metodologie e dei risultati ottenuti con i contratti di fiume, anche attraverso il coinvolgimento di Università ed Istituti di ricerca. La Regione assicura inoltre la coerenza tra le azioni previste nei contratti di fiume con i propri strumenti di pianificazione e programmazione e verifica il rispetto degli impegni assunti anche nella pianificazione e programmazione locale.

3. Ai fini del presente articolo la Regione attiva, in via sperimentale, una fase di monitoraggio delle esperienze in corso di realizzazione con lo scopo di valutare l'efficacia delle nuove modalità gestionali, improntate a criteri di partecipazione ed integrazione territoriali.

 

     Art. 36. Disposizioni per l'utilizzo del reticolo idrografico naturale e artificiale

1. Al fine di ottimizzare l'approvvigionamento, il trasporto e la distribuzione della risorsa idrica è consentito utilizzare per il vettoriamento della stessa i corsi d'acqua naturali e artificiali appartenenti al demanio idrico e di bonifica, da considerarsi nel complesso quale rete di interconnessione, atta a raggiungere gli utenti riducendo la necessità di nuove opere.

2. L'autorità procedente al rilascio del titolo concessorio è competente anche per il vettoriamento di cui al comma 1, previo parere dell'ente che ha in gestione il corso d'acqua se soggetto diverso. Per il vettoriamento è di norma corrisposto un canone, determinato tenendo conto degli effetti dello stesso sul corso d'acqua.

3. La risorsa vettoriata è riservata all'utente al quale è concessa. I concessionari della risorsa idrica che utilizzano opere di derivazione insistenti sul tratto di corso d'acqua interessato dal vettoriamento non possono prelevare qualora la portata dello stesso, al netto della risorsa vettoriata, sia inferiore al deflusso minimo vitale.

 

     Art. 37. Convezioni per la gestione del reticolo idrografico minore

1. In coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 7 (Disposizioni per la bonifica. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)), la Regione Emilia-Romagna promuove la stipula di apposite convenzioni con i Consorzi di bonifica finalizzate alla gestione del reticolo idrografico minore demaniale connesso con la rete di bonifica.

2. Ai fini del presente articolo la Regione attiva, in via sperimentale, una fase di monitoraggio delle esperienze in corso di realizzazione con lo scopo di valutare l'efficacia delle nuove modalità gestionali, improntate a criteri di partecipazione e condivisione con le comunità locali.

 

     Art. 38. Strumenti di collaborazione per l'attuazione della riforma delle Autorità di bacino

1. La Giunta regionale è autorizzata a concludere intese o accordi con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di accompagnare il processo di trasferimento delle funzioni delle Autorità di bacino regionali e interregionali, in attuazione di quanto previsto dal medesimo articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e di assicurare, anche attraverso disposizioni organizzative, il presidio del territorio emiliano-romagnolo nella fase transitoria di tale processo.

 

     Art. 39. Integrazione istituzionale in materia di ecosistema marino e zone costiere

1. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'esercizio integrato delle funzioni per la tutela dell'ecosistema marino e delle zone costiere attraverso il coordinamento dei soggetti del sistema regionale che agiscono a tale fine, in particolare l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) in relazione alle attività ad essa riconosciute dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) e dalla legge regionale n. 13 del 2015 e la Fondazione Centro Ricerche Marine, a cui la Regione partecipa per lo svolgimento delle attività di ricerca, studio, analisi e monitoraggio in materia.

2. Al fine di garantire l'esercizio coordinato delle attività di cui al comma 1, la Regione può sottoscrivere accordi e protocolli con i soggetti indicati nel medesimo comma.

 

     Art. 40. Adempimenti relativi al Sistema informativo regionale sui rifiuti

1. I gestori degli impianti che trattano rifiuti sono tenuti a fornire le informazioni relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti tramite il Sistema informativo regionale sui rifiuti adottato dalla Regione, nel rispetto delle modalità previste con deliberazione della Giunta. La violazione dell'obbligo di fornire le suddette informazioni comporta l'applicazione da parte della Regione di una sanzione pecuniaria non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00, commisurata alla gravità dell'inadempienza.

2. 2. Sono fatti salvi gli adempimenti relativi agli altri flussi informativi previsti a carico dei concessionari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei gestori degli impianti inclusi nella regolazione pubblica del servizio, e le sanzioni ad essi applicabili ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente).

3. 3. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 2011 Atersir mette a disposizione della Commissione assembleare competente la rendicontazione dei costi consuntivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati - prevista dalla normativa regionale - ed i piani economico-finanziari dei Comuni.

 

     Art. 41. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2015

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 05 ottobre 2015, n. 16 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 9 bis. Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani

1. La violazione delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 500,00.

2. L'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 sono effettuate dai Comuni tramite il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito delle relative funzioni. A tale fine i dipendenti del gestore sono nominati agenti accertatori con le modalità stabilite da Atersir con regolamento.".

 

     Art. 42. Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell'aria

1. La violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio.

2. La violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.

 

     Art. 43. Partecipazione all'Associazione Sprecozero.net

1. Al fine di perseguire il corretto utilizzo delle risorse, lo scambio di informazioni e l'accesso a iniziative di prevenzione e recupero degli sprechi da parte degli enti territoriali, in continuità con gli obiettivi della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) la Regione, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto, è autorizzata a partecipare all'Associazione Sprecozero.net-Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco.

2. L'Associazione Sprecozero.net ha come finalità statutarie la condivisione, promozione e diffusione delle migliori iniziative utili nella lotta agli sprechi, in particolare alimentari.

3. La partecipazione della Regione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che lo statuto e le iniziative dell'Associazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

b) che l'Associazione non persegua fini di lucro.

4. La Regione aderisce all'Associazione Sprecozero.net quale socio ordinario, e a tale fine è autorizzata a corrispondere all'Associazione una quota associativa annuale pari a 250,00 euro, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Associazione, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte nell'ambito della Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), a valere sulla legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio.

6. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

7. Il Presidente della Regione, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione all'Associazione e ad esercitare i diritti inerenti alla qualità di associato.

TITOLO IV

MISURE A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

 

     Art. 44. Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei periodi successivi

1. In riferimento agli eventi sismici che il 24 agosto 2016, il 26 ottobre 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 hanno colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, per i quali con le rispettive deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) la Giunta regionale, con proprio atto, autorizza l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di seguito Agenzia regionale, a gestire un apposito conto corrente bancario finalizzato a raccogliere le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati, destinate al finanziamento di un programma di attività urgente di soccorso alle popolazioni colpite, nonché di interventi di realizzazione, ripristino o ricostruzione di strutture ed infrastrutture pubbliche strategiche o di strutture ed infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nei territori dei comuni colpiti.

2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia la realizzazione di strutture ed infrastrutture sia l'acquisizione di beni o servizi volti al superamento dell'emergenza e al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate dagli eventi sismici nonché l'erogazione, per le suddette finalità, di contributi a soggetti pubblici aventi sede in tali aree.

3. Le risorse versate sul conto corrente di cui al comma 1 sono introitate periodicamente dall'Agenzia regionale ed iscritte nel bilancio della stessa in appositi capitoli di entrata e di spesa, all'uopo istituiti, con determinazione del direttore dell'Agenzia medesima.

4. All'approvazione dei programmi delle attività e degli interventi di cui al comma 1 provvede, con proprio atto, la Giunta regionale.

5. Per l'attuazione dei programmi degli interventi, definiti come specificato al comma 4, l'Agenzia regionale provvede nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai soggetti pubblici nonché, in caso di interventi o attività da realizzare direttamente quale soggetto attuatore, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e delle successive disposizioni attuative, e dei provvedimenti dei competenti organi dello Stato.

6. L'Agenzia regionale è tenuta ad informare costantemente la Giunta regionale sull'entità delle somme acquisite e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, nonché a fornire, a seguito della chiusura del conto corrente bancario di cui trattasi, una dettagliata rendicontazione delle somme impiegate ed una relazione sugli interventi realizzati, per la successiva pubblicazione sul sito internet della Regione e su quello dell'Agenzia medesima.

 

     Art. 45. Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) le parole "negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni dal 2012 al 2017".

2. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole "quindici milioni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto milioni".

TITOLO V

ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 46. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) ad eccezione dell'articolo 44, il quale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sul BURERT, in conformità all'articolo 55 dello Statuto regionale.