§ 4.4.21 - Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 36.
Interventi a sostegno delle attività di gestione della Sacca di Goro .


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:14/04/1995
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Ferrara finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere di valorizzazione e sviluppo e del sistema di [...]
Art. 2.      1. I progetti di cui al comma 1 e gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 1 della presente legge devono essere finalizzati agli obiettivi indicati dalla programmazione regionale e devono [...]
Art. 3.      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nel seguente modo:


§ 4.4.21 - Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 36.

Interventi a sostegno delle attività di gestione della Sacca di Goro [1].

(B.U. n. 75 del 19 aprile 1995).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Ferrara finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere di valorizzazione e sviluppo e del sistema di monitoraggio del complesso denominato "Sacca di Goro", sito in provincia di Ferrara, sulla base di progetti esecutivi approvati dalla Giunta stessa, previa istruttoria tecnico-economica [2].

     2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene come segue:

     a) un primo acconto nella misura del venti per cento all'inizio dei lavori, da recuperare in percentuale su ogni singolo stato di avanzamento;

     b) le erogazioni successive sulla base degli stati di avanzamento dei lavori di entità non inferiori al venticinque per cento dell'importo complessivo dei lavori;

     c) il saldo o il conguaglio ad omologazione degli atti di collaudo.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Ferrara finanziamenti per interventi volti ai seguenti fini:

     a) manutenzione, ordinaria e straordinaria, e conduzione di opere, strutture, installazioni per la difesa, la valorizzazione e la gestione della Sacca di Goro;

     b) gestione idraulica della Sacca di Goro, anche ai fini della valorizzazione delle attività produttive nella Sacca stessa;

     c) custodia e vigilanza del patrimonio ambientale e paesaggistico e dei relativi impianti e manufatti, anche in rapporto con l'Ente di gestione del Parco Delta del Po;

     d) conduzione e manutenzione delle apparecchiature per il monitoraggio della Sacca di Goro e degli ambienti marini e di acqua dolce ad essa connessi [2].

     4. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 è subordinata all'approvazione, da parte della Provincia di Ferrara, del programma annuale operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, comprensivo degli oneri per il personale; la Giunta regionale fissa le modalità di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti [3].

     5. [4].

     6. [4].

 

     Art. 2.

     1. I progetti di cui al comma 1 e gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 1 della presente legge devono essere finalizzati agli obiettivi indicati dalla programmazione regionale e devono inserirsi per le aree comprese nel Parco regionale del Delta del Po nel quadro delle iniziative previste dall'Ente gestore del Parco stesso.

     2. Nell'istruttoria per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 deve essere acquisito il parere favorevole espresso dall'Ente gestore del Parco del Delta del Po sui singoli progetti ed interventi proposti dal Consorzio.

 

     Art. 3.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nel seguente modo:

     a) per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 5, mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni;

     b) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 31/77 e successive modificazioni.

 

 


[1] Titolo così modificato dall'art. 56 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9.

[3] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 3 luglio 1998, n. 23 e così modificato dall'art. 56 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9.

[4] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9.

[4] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9.