§ 6.1.226 - L.R. 13 gennaio 2014, n. 8.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:13/01/2014
Numero:8


Sommario
Art. 1 . (Entrate)
Art. 2 . (Residui attivi)
Art. 3 . (Accertamento, riscossione e versamento)
Art. 4 . (Spese)
Art. 5 . (Residui passivi)
Art. 6 . (Unità Previsionali di Base)
Art. 7 . (Contabilità Speciali)
Art. 8 . (Autonomia del Consiglio regionale)
Art. 9 . (Autorizzazione per impegni e pagamenti)
Art. 10 . (Quadro generale riassuntivo)
Art. 11 . (Saldo finanziario)
Art. 12 . (Termini di perenzione dei residui passivi)
Art. 13 . (Residui passivi spese in conto capitale)
Art. 14 . (Residui passivi spese correnti)
Art. 15 . (Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione)
Art. 16 . (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 17 . (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 18 . (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
Art. 19 . (Variazioni al bilancio)
Art. 20 . (Variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B.)
Art. 21 . (Codifica dei capitoli)
Art. 22 . (Garanzie prestate dalla Regione)
Art. 23 . (Variazioni relative alle contabilità speciali)
Art. 24 . (Restituzioni di importi a destinazione vincolata)
Art. 25 . (Eliminazione dei capitoli)
Art. 26 . (Pubblicità degli atti)
Art. 27 . (Annullamento dei diritti di credito)
Art. 28 . (Limite per gli impegni)
Art. 29 . (Erogazione delle spese)
Art. 30 . (Disposizioni per i pagamenti)
Art. 31 . (Bilancio pluriennale)
Art. 32 . (Allegati al bilancio)
Art. 33 . (Aziende regionali per il diritto agli studi universitari)
Art. 34 . (Agenzia Sanitaria Regionale - ASR)
Art. 34  bis. (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente ARTA)
Art. 34  ter. (Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - ARIT)
Art. 35 . (Entrata in vigore)


§ 6.1.226 - L.R. 13 gennaio 2014, n. 8.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016.

(B.U. 17 gennaio 2014, n. 6 Speciale)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI INERENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE

 

Art. 1. (Entrate)

1. E' approvato in Euro 5.950.614.500,17 il totale generale dell'entrata del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

2. E' approvato in Euro 6.362.811.625,57 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2014, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di Euro 315.000.000,00 risultante al 1° gennaio 2014.

 

     Art. 2. (Residui attivi)

1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2013 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 è di Euro 2.148.982.011,93.

 

     Art. 3. (Accertamento, riscossione e versamento)

1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2014 giusta lo stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 4. (Spese)

1. E' approvato in Euro 5.950.614.500,17 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

2. E' approvato in Euro 6.362.811.625,57 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

 

     Art. 5. (Residui passivi)

1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2013 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 è di Euro 1.353.804.411,93.

 

     Art. 6. (Unità Previsionali di Base)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), sono approvate le singole unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa come indicato nel bilancio di previsione.

 

     Art. 7. (Contabilità Speciali)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 9 della legge regionale 3/2002, sono approvate, nel loro complesso, le contabilità speciali iscritte nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa di competenza, per complessivi Euro 1.541.010.500,00.

 

     Art. 8. (Autonomia del Consiglio regionale)

1. L'unità previsionale di base riferita all'autonomia e organizzazione del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è la 01.01.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale".

2. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 3/2002, al bilancio annuale di previsione è allegato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 del Consiglio regionale.

 

     Art. 9. (Autorizzazione per impegni e pagamenti)

1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.

2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.

 

     Art. 10. (Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 previsto dall'articolo 17 della legge regionale 3/2002.

 

     Art. 11. (Saldo finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 3/2002, è approvato il saldo finanziario positivo presunto di Euro 1.110.177.600,00, riportato nello stato di previsione dell'entrata, che è destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa nei capitoli dei fondi di riserva 15.01.003 - 323600 denominato "Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate" e 15.01.003 - 323700, denominato "Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui", a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria e dall'eliminazione dei residui passivi perenti delle spese in conto capitale e delle spese correnti relative a risorse recanti vincolo di destinazione di spesa.

 

     Art. 12. (Termini di perenzione dei residui passivi)

1. Le somme impegnate a norma dell'articolo 33 della legge regionale 3/2002, e non pagate entro il termine dell'esercizio, possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale.

2. I residui passivi delle contabilità speciali non sono soggetti a termini di perenzione.

 

     Art. 13. (Residui passivi spese in conto capitale)

1. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 323500 (U.P.B. 15.02.003) denominato "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori", ai sensi dell'articolo 34, comma 7, lettera a), della legge regionale 3/2002, con lo stanziamento per competenza di Euro 5.000.000,00.

2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determinazione, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma 1, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al comma 2 sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:

- della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;

- dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione nell'esercizio originario di competenza;

- dell'impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.

 

     Art. 14. (Residui passivi spese correnti)

1. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321920 (U.P.B. 15.01.002) denominato "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori", ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 3/2002, con lo stanziamento per competenza di Euro 4.000.000,00.

2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determinazione, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma 1, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al comma 2 sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:

- della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;

- dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione nell'esercizio originario di competenza;

- dell'impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.

 

     Art. 15. (Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione)

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 7, lettera b), della legge regionale 3/2002, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323700 (U.P.B. 15.01.003) denominato "Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui" con lo stanziamento per competenza di Euro 150.000.000,00.

2. Ai sensi dell'articolo 34, comma 7, lettera c), della legge regionale 3/2002, è autorizzata, altresì, l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323600 (U.P.B. 15.01.003) denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" con lo stanziamento per competenza di Euro 960.177.600,00.

3. Gli stanziamenti dei capitoli di cui ai commi 1 e 2, costituiscono le riassegnazioni delle risorse vincolate eliminate dal conto del bilancio e pari complessivamente ad Euro 1.110.177.600,00. Tali stanziamenti sono coperti dal saldo finanziario positivo di cui all'articolo 11.

4. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare dai fondi di cui ai commi 1 e 2, con propria determinazione, su richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 16. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del capitolo 321940 (U.P.B. 15.01.002) denominato "Fondo di riserva per le spese obbligatorie", ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge regionale 3/2002, con uno stanziamento pari ad Euro 3.000.000,00.

2. Al bilancio di previsione è allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di base, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 3/2002.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi nell'elenco allegato al bilancio di cui al comma precedente.

 

     Art. 17. (Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del capitolo 321930 (U.P.B. 15.01.002) denominato "Fondo di riserva per le spese impreviste", ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 3/2002, con uno stanziamento pari ad Euro 5.000,00.

2. I prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro trenta giorni dall'adozione.

 

     Art. 18. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 3/2002 è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 321910 (U.P.B. 15.01.002) denominato "Fondo di riserva per fare fronte a maggiori pagamenti di spese correnti" con uno stanziamento di cassa di Euro 70.000.000,00.

2. Nello stato di previsione della spesa, è autorizzata, altresì, l'iscrizione del capitolo 322910 (U.P.B. 15.02.003) denominato "Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per pagamenti in conto capitale", con uno stanziamento di cassa di Euro 70.000.000,00, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3/2002.

3. I prelevamenti dai predetti fondi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 2, dell'articolo 20 della legge regionale 3/2002.

 

     Art. 19. (Variazioni al bilancio)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge regionale 3/2002, ad introdurre variazioni al bilancio per l'incremento di unità previsionali di base presenti o per l'istituzione di nuove unità previsionali di base per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni.

 

     Art. 20. (Variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B.)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3/2002, ad apportare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

2. Le variazioni di bilancio di cui al comma 1 sono disposte su proposta del competente Direttore regionale e, qualora le variazioni riguardino più Direzioni, la proposta viene formulata di concerto fra i Direttori interessati.

3. I relativi provvedimenti sono sottoposti a verifica da parte del Servizio Bilancio prima dell'approvazione e, nell'ipotesi prevista al comma 7, dell'articolo 25, della legge regionale 3/2002, successivamente comunicati al Consiglio regionale dal Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta regionale, Legislativo, BURA e Delegazione di Roma.

 

     Art. 21. (Codifica dei capitoli)

1. La Giunta regionale può procedere nel corso dell'esercizio finanziario alla ricodifica dei capitoli di bilancio, ferma restando l'appartenenza degli stessi alle relative U.P.B..

 

     Art. 22. (Garanzie prestate dalla Regione)

1. Nello stato di previsione della spesa, è iscritto il capitolo 312600 (U.P.B. 16.03.003) ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3/2002.

2. Lo stanziamento relativo è destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie fidejussorie pregresse fatte salve le garanzie fidejussorie concesse con specifiche leggi e gravanti su ulteriori individuati capitoli.

 

     Art. 23. (Variazioni relative alle contabilità speciali)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, variazioni relative alle contabilità speciali, strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali.

 

     Art. 24. (Restituzioni di importi a destinazione vincolata)

1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 3/2002, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa riguardanti la restituzione di somme a destinazione vincolata.

 

     Art. 25. (Eliminazione dei capitoli)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare i capitoli di Entrata e di Spesa che non sono più utili ai fini della gestione ed a procedere alla relativa eliminazione dal bilancio.

2. Gli atti di eliminazione sono comunicati alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale.

 

     Art. 26. (Pubblicità degli atti)

1. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA FINANZIARIA E GIUSCONTABILE

 

     Art. 27. (Annullamento dei diritti di credito)

1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.

2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in Euro 10,00.

 

     Art. 28. (Limite per gli impegni)

1. Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell'ordinamento vigente, limiti insuperabili nell'assunzione degli impegni da parte dei competenti Organi.

2. L'operatività di tutte le leggi regionali di autorizzazione di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.

3. Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse sono proporzionalmente ridotti in rapporto all'entità degli stanziamenti iscritti per competenza.

 

     Art. 29. (Erogazione delle spese) [1]

1. L'erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, di norma, l'andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29 ottobre1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici).

 

     Art. 30. (Disposizioni per i pagamenti)

1. L'invio dei documenti contabili di spesa alla Tesoreria regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

2. Sono comunque inviati alla Tesoreria regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.

3. Le eventuali anticipazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono concesse nel corso dell'esercizio nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'art. 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni ed integrazioni e della legislazione statale vigente in materia.

 

     Art. 31. (Bilancio pluriennale)

1. E' approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 3/2002, il bilancio relativo al triennio 2014 - 2016 quale allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2014.

 

     Art. 32. (Allegati al bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al bilancio di previsione per l'esercizio 2014 è allegata la Nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

2. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 20, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), al bilancio di previsione per l'esercizio 2014 è allegato l'elaborato concernente la perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio Sanitario regionale. La Giunta regionale procede con provvedimento amministrativo alle modifiche e alle integrazioni dei capitoli di entrata e di spesa oggetto di perimetrazione di cui al presente comma.

3. Ai sensi dell'articolo 17, della legge regionale 3/2002, al bilancio di previsione per l'esercizio 2014 è allegato il Quadro generale riassuntivo e il Prospetto che mette a raffronto le entrate dell'Unione Europea e dello Stato con le correlate spese, nonché il Prospetto che mette a raffronto le entrate regionali vincolate, per legge, alle specifiche destinazioni di spesa.

4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge regionale 3/2002, al bilancio di previsione per l'esercizio 2014 sono allegati l'elenco degli Enti, delle Agenzie e delle Aziende Regionali e l'elenco delle Società partecipate.

 

     Art. 33. (Aziende regionali per il diritto agli studi universitari)

1. Ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 3/2002 sono approvati gli allegati bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2014 delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di Chieti, Teramo, L'Aquila.

2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende per il diritto agli studi Universitari di Chieti, Teramo, L'Aquila:

- Euro 4.500.000,00 al capitolo 10.01.002 - 41511 per spese correnti;

- Euro 0,00 al capitolo 10.02.001 - 42322 per spese in conto capitale.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende le quali, entro i trenta giorni successivi, adottano i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.

 

     Art. 34. (Agenzia Sanitaria Regionale - ASR)

1. Ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 3/2002 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2014 dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR).

2. Ai sensi della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - piano sanitario regionale 2008-2010), è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore della ASR:

- Euro 1.400.000,00 al capitolo 12.01.001 - 81509 per il finanziamento dell'Agenzia.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la ASR adotta i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.

 

     Art. 34 bis. (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente ARTA) [2]

1. Ai sensi dell'articolo 47 della L.R. 3/2002, è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2014 dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - (ARTA).

2. Ai sensi dell'articolo 29 della L.R. 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - ARTA), è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell' ARTA:

a) Euro 1.100.000,00 sul capitolo 05.01.020 - 291550 per il funzionamento dell'Agenzia.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - ARTA è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione di bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.

 

     Art. 34 ter. (Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - ARIT) [3]

1. Ai sensi dell'articolo 47 della L.R. 3/2002 è approvato l'allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2014 dell'Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica - ARIT.

2. Ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informatici e telematici), è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - ARIT:

a) Euro 975.000,00 sul capitolo 02.01.013 - 11517 per le spese di funzionamento;

b) Euro 0,00 sul capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese d'investimento.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica - ARIT adotta i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.

 

     Art. 35. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

 

Allegati

(Omissis(


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 aprile 2014, n. 31.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 29 aprile 2014, n. 29.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 29 aprile 2014, n. 30.