§ 5.4.268 - L.R. 21 febbraio 2011, n. 4.
Istituzione della Giornata degli Abruzzesi nel Mondo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:21/02/2011
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Istituzione della Giornata degli Abruzzesi nel Mondo
Art. 2.  Conferimento dell’onorificenza di Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 5.4.268 - L.R. 21 febbraio 2011, n. 4.

Istituzione della Giornata degli Abruzzesi nel Mondo.

(B.U. 18 marzo 2011, n. 19)

 

Art. 1. Istituzione della Giornata degli Abruzzesi nel Mondo

1. La Regione Abruzzo dichiara il 5 agosto "Giornata degli Abruzzesi nel mondo", a ricordo annuale dell’emigrazione regionale e al fine di rafforzare l’identità degli abruzzesi nel mondo e rinsaldare i rapporti con la terra di origine.

2. In occasione della "Giornata degli Abruzzesi nel mondo" di cui al comma 1, il Consiglio Regionale d’Abruzzo promuove l'organizzazione di cerimonie commemorative ufficiali e momenti di approfondimento, anche in collaborazione con i Consigli Provinciali, i Comuni abruzzesi e le scuole della Regione, per ricordare il fenomeno dell’emigrazione abruzzese nei suoi vari aspetti, per celebrare gli abruzzesi emigrati e per mantenere saldi e vivi i rapporti fra le comunità di origine abruzzese esistenti fuori dai confini regionali, con la terra e le tradizioni d’origine.

 

     Art. 2. Conferimento dell’onorificenza di Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo

1. In occasione della "Giornata degli Abruzzesi nel mondo" la Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo, d’intesa con la Conferenza dei Capigruppo, conferisce annualmente l’onorificenza di "Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo" a quelle persone di origine abruzzese che, per meriti accademici, culturali, politici, sociali, professionali, si siano positivamente distinte nei paesi stranieri, o nelle Regioni italiane diverse dall’Abruzzo, in cui sono emigrate in passato o dove attualmente vivono stabilmente. Le indicazioni delle persone proposte per il conferimento, sono effettuate dai Consiglieri regionali.

2. I Consiglieri regionali della Regione Abruzzo indicano i nominativi da proporre per l’onorificenza. Tra tutti i nominativi proposti vengono designati, con le modalità di cui al comma 1, due emigrati in paesi esteri e due emigrati in altre Regioni italiane, nel rispetto della parità di genere.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.