§ 45.1.41 – L. 13 luglio 1967, n. 576.
Aumento del contributo annuo dello Stato e concessione di un contributo straordinario a favore dell'opera nazionale per i ciechi civili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:13/07/1967
Numero:576


Sommario
Art. 1.      Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, determinato in lire 12 miliardi e 100 milioni per effetto delle disposizioni di cui [...]
Art. 2.      E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi a favore della predetta opera nazionale per i ciechi civili
Art. 3.      All'onere di lire 3 miliardi di cui all'art. 2 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro [...]


§ 45.1.41 – L. 13 luglio 1967, n. 576.

Aumento del contributo annuo dello Stato e concessione di un contributo straordinario a favore dell'opera nazionale per i ciechi civili.

(G.U. 28 luglio 1967, n. 188).

 

 

     Art. 1.

     Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, determinato in lire 12 miliardi e 100 milioni per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 3, e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è aumentato, a partire dall'anno finanziario 1967, di lire 1 miliardo.

 

          Art. 2.

     E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi a favore della predetta opera nazionale per i ciechi civili.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 3 miliardi di cui all'art. 2 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 ed a quello di lire 1 miliardo di cui all'art. 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento dello stesso capitolo del predetto stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967.

     II Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.