Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 03/01/1960 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, nella misura di lire [...] |
Art. 2. All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso, per l'esercizio finanziario 1959-60, un contributo straordinario di lire 5.000.000.000 |
Art. 3. Agli oneri di lire 1.500.000.000 e lire 5.000.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione, rispettivamente, degli [...] |
§ 45.1.26 – L. 3 gennaio 1960, n. 3.
Aumento del contributo annuale e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
(G.U. 27 gennaio 1960, n. 21).
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'art. 1 della
All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso, per l'esercizio finanziario 1959-60, un contributo straordinario di lire 5.000.000.000.
Agli oneri di lire 1.500.000.000 e lire 5.000.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli di parte ordinaria e straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-60, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.