§ 45.1.26 – L. 3 gennaio 1960, n. 3.
Aumento del contributo annuale e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:03/01/1960
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, nella misura di lire [...]
Art. 2.      All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso, per l'esercizio finanziario 1959-60, un contributo straordinario di lire 5.000.000.000
Art. 3.      Agli oneri di lire 1.500.000.000 e lire 5.000.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione, rispettivamente, degli [...]


§ 45.1.26 – L. 3 gennaio 1960, n. 3.

Aumento del contributo annuale e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

(G.U. 27 gennaio 1960, n. 21).

 

 

     Art. 1.

     Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, nella misura di lire 8.900.000.000, è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, a lire 10.400.000.000.

 

          Art. 2.

     All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso, per l'esercizio finanziario 1959-60, un contributo straordinario di lire 5.000.000.000.

 

          Art. 3.

     Agli oneri di lire 1.500.000.000 e lire 5.000.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli di parte ordinaria e straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-60, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.