Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.2 organizzazione |
Data: | 09/08/1954 |
Numero: | 632 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione dell'Opera nazionale per i ciechi civili - Scopo - Controllo - Agevolazioni fiscali. |
Art. 2. Organi dell'Opera. |
Art. 3. Contributo dello Stato. |
Art. 4. Assegno a vita e sua misura. |
Art. 5. Abrogazione del primo comma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626. |
Art. 6. Copertura. |
Art. 7. Norme regolamentari, esecutive e d'attuazione - Statuto dell'Opera. |
Art. 8. Inizio dell'attività dell'Opera. |
Art. 9. Disposizione finale. |
§ 42.2.40 - Legge 9 agosto 1954, n. 632.
Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita.
(G.U. 16 agosto 1954, n. 186).
Art. 1. Istituzione dell'Opera nazionale per i ciechi civili - Scopo - Controllo - Agevolazioni fiscali.
E' istituita l'Opera nazionale per i ciechi civili.
L'Opera, oltre al compito di cui al successivo art. 4, ha quello di coordinare e sviluppare, nel campo della qualificazione e riqualificazione professionale dei ciechi civili e della organizzazione di lavoro, le analoghe attività svolte da istituzioni ed enti pubblici e privati.
L'Opera ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.
Essa è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, i quali lo eserciteranno nei limiti e con le modalità da stabilirsi con le norme previste dal successivo art. 7.
Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.
Art. 2. Organi dell'Opera.
L'Opera è retta da un Consiglio di amministrazione, composto di un presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, e di sei consiglieri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'interno, uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro, e tre in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi.
I sei consiglieri di cui al precedente comma saranno nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri: di essi i tre rappresentanti dei Ministeri, col concerto dei Ministri interessati; i tre rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, su designazione di nove nomi da parte dell'Unione stessa.
I poteri del presidente dell'Opera, del Consiglio di amministrazione e degli altri organi esecutivi e di controllo sono stabiliti con le norme previste dall'art. 7.
Art. 3. Contributo dello Stato.
Per il conseguimento dei suoi scopi, è assegnato all'Opera nazionale per i ciechi civili un contributo annuo di lire 4.200.000.000 da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 [1].
Art. 4. Assegno a vita e sua misura.
E' stabilito un assegno a vita a favore dei cittadini affetti da cecità congenita o contratta, che siano inabili a proficuo lavoro e comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile.
L'Opera ha il compito della erogazione di detto assegno, stabilito nella misura variabile da lire 10.000 a lire 14.000 mensili, secondo le norme di cui al successivo art. 7.
L'assegno è corrisposto, dal compimento del 18° anno di età, a tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o da riduzione visiva non inferiore al 90 per cento.
Art. 5. Abrogazione del primo comma dell'art. 1 della
E' abrogato il primo comma dell'art. 1 della
L'abrogazione ha effetto dal giorno 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. Copertura.
Alla copertura della spesa prevista nel precedente art. 3 sarà provveduto, per lire 1.440.000.000, con le somme derivanti dalla abrogazione del primo comma dell'art. 1 della
Art. 7. Norme regolamentari, esecutive e d'attuazione - Statuto dell'Opera.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge.
Entro lo stesso termine sarà altresì approvato lo statuto dell'Opera.
Art. 8. Inizio dell'attività dell'Opera.
L'attività dell'Opera avrà inizio entro il mese successivo a quello della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 9. Disposizione finale.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
[1] Per modifiche al presente comma vedi l'art. 1 della