Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 20/02/1958 |
Numero: | 103 |
Sommario |
Art. 1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, nella misura di lire [...] |
Art. 2. All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso, per l'esercizio finanziario 1958-59, un contributo straordinario di lire 3.700.000.000 |
Art. 3. All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge sull'esercizio finanziario 1956-57 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle [...] |
Art. 4. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio |
§ 45.1.23 - L. 20 febbraio 1958, n. 103.
Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
(G.U. 8 marzo 1958, n. 59).
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'art. 3 della
All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso, per l'esercizio finanziario 1958-59, un contributo straordinario di lire 3.700.000.000.
All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge sull'esercizio finanziario 1956-57 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio stesso, ed a quello di lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Il contributo annuo di cui al presente comma è stato elevato a L. 10.400.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, per effetto dell'art. 1 della