Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
Data: | 10/02/2017 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 8 e 15, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi |
Art. 4. Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 10 del regolamento in materia di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche |
Art. 5. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di altre informazioni diverse dall'obbligo di notifica |
Art. 6. Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento in materia di divieto di esportazione |
Art. 7. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di informazione sui movimenti di transito |
Art. 8. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 17 del regolamento in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate |
Art. 9. Attività di vigilanza |
Art. 10. Disposizioni di rinvio |
Art. 11. Disposizioni finanziarie |
Art. 12. Disposizioni finali |
§ 69.4.97 - D.Lgs. 10 febbraio 2017, n. 28.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
(G.U. 18 marzo 2017, n. 65)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
Vista la
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Visto il
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Visto l'Accordo 29 ottobre 2009, n. 181/CSR ai sensi dell'articolo 4 del
Ravvisata la necessità di fornire disposizioni per l'attuazione del
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento limitatamente ai termini effettivamente utilizzati.
2. Le Autorità nazionali designate di cui all'articolo 4 del regolamento sono il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico.
3. Il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, di seguito «Autorità designata nazionale coordinatrice», provvede a coordinare le Autorità nazionali designate di cui al comma 2, e costituisce il punto di contatto per gli esportatori, per la Commissione, per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di cui all'articolo 75 del
Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 8 e 15, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza chimica presente nella parte 1 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di un articolo contenente una sostanza elencata nella parte 2 o 3 dell'allegato I del regolamento in forma non reattiva o una miscela contenente tale sostanza in una concentrazione tale da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi dell'articolo 17, del
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza chimica presente nella parte 1, dell'allegato I, del regolamento o di una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del
Art. 4. Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 10 del regolamento in materia di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore o l'importatore che entro il 31 marzo di ogni anno, non comunica ovvero comunica in modo inesatto o incompleto all'Autorità designata nazionale coordinatrice di cui all'articolo 2, comma 3, il quantitativo esportato o importato nell'anno precedente, della sostanza, di una miscela o di un articolo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro.
Art. 5. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di altre informazioni diverse dall'obbligo di notifica
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore che non si conforma alle decisioni contenute nelle risposte del Paese importatore di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento, entro il termine stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti 2 o 3 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazione tale da poter far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza nei sei mesi che precedono la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprietà intrinseche della sostanza, di cui all'articolo 14, paragrafo 10, primo periodo, del regolamento lo consentano, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di un pesticida e non predispone l'etichetta secondo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 11, del regolamento, ovvero non conformemente a quanto stabilito dallo stesso articolo 14, paragrafo 11, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.
Art. 6. Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento in materia di divieto di esportazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza chimica o di un articolo elencati nell'allegato V, del regolamento in violazione al divieto di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del citato regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 120.000 euro.
Art. 7. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di informazione sui movimenti di transito
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nella parte 3 dell'allegato I del regolamento in favore di una parte della convenzione di Rotterdam, ratificata con
Art. 8. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 17 del regolamento in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore di sostanze chimiche che non adempie agli obblighi di etichettatura ed imballaggio di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. Alla stessa sanzione soggiace chiunque effettua un'operazione di esportazione di sostanze chimiche, non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto o incompleto all'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, di fornire una scheda informativa sulla sicurezza conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31 del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di sostanze chimiche e non ottempera all'obbligo di apporre sull'etichetta la data di scadenza e la data di fabbricazione delle sostanze chimiche, contemplate dall'articolo 17, paragrafo 2, o elencate nell'allegato 1 del regolamento, e se necessario la data di scadenza indicata in riferimento alla distinte zone climatiche di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
Art. 9. Attività di vigilanza
1. L'attività di vigilanza, nonchè di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto è esercitata dalle Autorità nazionali designate di cui all'articolo 2, comma 2, e, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. L'attività di cui al periodo precedente è esercitata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernenti il sistema dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo.
2. Al fine di permettere il coerente adeguamento del sistema di vigilanza, le «Autorità nazionali designate» di cui all'articolo 2, comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Corpo della Guardia di finanza e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuano le modalità operative idonee ad attuare il regolamento anche in coerenza con i principi dello sportello unico doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della
3. È disposto, a carico del trasgressore, il sequestro amministrativo della sostanza chimica o della miscela ovvero di un articolo, non conforme, secondo le prescrizioni del presente decreto, alle previsioni del regolamento. Le sostanze chimiche, le miscele o gli articoli sottoposti a sequestro non conformi al regolamento ed elencati negli allegati I e V dello stesso, sono distrutti a cura e spese del trasgressore.
4. I soggetti che svolgono l'attività di vigilanza di cui al presente articolo sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente, alle informazioni acquisite, in conformità alla legislazione vigente.
Art. 10. Disposizioni di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla
Art. 11. Disposizioni finanziarie
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dall'Autorità designata nazionale coordinatrice di cui all'articolo 2, comma 3, connessi all'espletamento della procedura di notifica di esportazione e di richiesta di consenso esplicito di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni con le medesime modalità.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 12. Disposizioni finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
2. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni, previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.