Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
Data: | 27/10/2011 |
Numero: | 200 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 14, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi |
Art. 4. Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 9 del regolamento in materia di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche |
Art. 5. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 13 del regolamento in materia di altre informazioni diverse dall'obbligo di notifica |
Art. 6. Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento in materia di divieto di esportazione |
Art. 7. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 15 del regolamento in materia di informazione sui movimenti di transito |
Art. 8. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate |
Art. 9. Pagamento sanzioni pecuniarie |
Art. 10. Attività di vigilanza |
Art. 11. Norme finali |
Art. 12. Disposizioni finanziarie |
§ 69.4.72 - D.Lgs. 27 ottobre 2011, n. 200. [1]
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
(G.U. 5 dicembre 2011, n. 283)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 luglio 1992, con il quale il Ministero della sanità, è stato indicato quale autorità competente in materia di procedure di notifica e di informazione previste dal
Ritenuto necessario fornire disposizioni per l'attuazione del
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 22 settembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sostanza chimica: una sostanza ai sensi del
1) pesticidi, compresi formulati pesticidi altamente pericolosi;
2) sostanze chimiche industriali;
b) miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
c) articolo: un prodotto finito che contiene o include una sostanza chimica il cui impiego, in quel particolare prodotto finito, è vietato o soggetto a rigorose restrizioni in forza del diritto comunitario;
d) sostanze chimiche industriali: appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:
1) sostanze chimiche ad uso professionale;
2) sostanze chimiche destinate all'uso da parte del consumatore finale;
e) esportazione: esportazione permanente o temporanea di una sostanza chimica in base alle condizioni specificate all'articolo 28, (ex art. 23) del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;
f) importazione: l'introduzione fisica nel territorio doganale dell'Unione europea di una sostanza chimica cui si applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito comunitario esterno per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione europea;
g) importatore: la persona fisica o giuridica che, al momento dell'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea, è destinataria della sostanza chimica;
h) esportatore: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche:
1) la persona a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una parte o di un altro Paese e che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica venga spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione europea;
2) qualora non sussista un contratto di esportazione o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, la persona che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica venga spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione europea;
3) se il diritto di smaltimento della sostanza chimica spetta ad una persona stabilita al di fuori dell'Unione europea in base al contratto cui fa riferimento l'esportazione, la parte contraente stabilita nel territorio comunitario;
i) Convenzione: la Convenzione di Rotterdam, conclusa a Rotterdam il 10 settembre 1998, concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale;
l) Segretariato: il Segretariato della Convenzione di Rotterdam, di cui all'articolo 19 della medesima Convenzione;
m) circolare: il documento per l'attuazione della Convenzione di Rotterdam, emesso dal Segretariato di cui alla lettera l);
n) parte della convenzione o parte: qualsiasi Stato od organizzazione di integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato dalla convenzione;
o) altro Paese: un Paese che non è una parte della Convenzione;
p) OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
q) pesticidi: le sostanze chimiche appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:
1) i pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui al
2) altri pesticidi, quali i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE.
2. L'Autorità nazionale designata di cui all'articolo 4 del regolamento è il Ministero della salute.
Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 14, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione per la prima volta o successivamente nell'anno civile a seguire di una sostanza presente nella parte 1 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da fare sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza presente nella parte 1 dell'allegato I del regolamento o di una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da fare sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi del
Art. 4. Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 9 del regolamento in materia di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore o l'importatore che entro il 31 marzo di ogni anno non comunica ovvero comunica in modo inesatto o incompleto all'Autorità nazionale designata il quantitativo esportato o importato nell'anno precedente, attraverso le dogane nazionali, della sostanza chimica in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
Art. 5. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 13 del regolamento in materia di altre informazioni diverse dall'obbligo di notifica
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore che non si conforma alle decisioni riportate nelle risposte della Commissione europea di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento, entro il termine stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti 2 o 3 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazione tale da poter far sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi del
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti 2 o 3 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazione tale da poter far sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi del
4. La sanzione di cui al comma 2 non si applica:
a) quando l'ultima circolare emessa dal Segretariato dimostri che la parte importatrice ha acconsentito all'importazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento;
b) nel caso di sostanza elencata nella parte 2 dell'allegato I del regolamento da esportare verso Paesi OCSE qualora la sostanza è registrata ovvero autorizzata nel Paese OCSE in questione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento;
c) nel caso di esonero al consenso concesso dalla Commissione, di durata massima di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 7 e 8, lettera b), del regolamento.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza nei sei mesi che precedono la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprietà intrinseche della sostanza, di cui all'articolo 13, paragrafo 10, primo periodo, del regolamento lo consentano, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di un pesticida e non predispone l'etichetta secondo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. Alla stessa sanzione soggiace chiunque effettua un'operazione di esportazione di un pesticida non conforme alle norme in materia di purezza previste dal
Art. 6. Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento in materia di divieto di esportazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza chimica o di un articolo elencati nell'allegato V del regolamento in violazione al divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del citato regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
Art. 7. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 15 del regolamento in materia di informazione sui movimenti di transito
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nella parte 3 dell'allegato I del regolamento in favore di una parte della Convenzione di Rotterdam elencata nell'allegato VI del medesimo regolamento che non comunica ovvero comunica in modo inesatto o incompleto all'Autorità nazionale designata le informazioni di cui all'allegato VI richieste dalla parte della convenzione entro i termini stabiliti dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
Art. 8. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore di sostanze chimiche o miscele disciplinate dal regolamento che non adempie agli obblighi di etichettatura ed imballaggio di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di sostanze di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto o incompleto all'obbligo di fornire una scheda informativa sulla sicurezza conformemente alle disposizioni del
Art. 9. Pagamento sanzioni pecuniarie
1. Per le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto non è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta.
Art. 10. Attività di vigilanza
1. L'attività di vigilanza è esercitata dall'Autorità nazionale designata e, nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza.
2. E' disposto il sequestro amministrativo, a carico del trasgressore della sostanza chimica in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, non conforme alle previsioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto.
3. La sostanza importata elencata nella parte 3 dell'allegato 1 del regolamento in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, non conforme alle previsioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto, deve essere distrutta a cura e comunque a spese dell'importatore o del detentore.
4. I soggetti che svolgono l'attività di vigilanza di cui al presente articolo sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente, alle informazioni acquisite, in conformità alla legislazione vigente.
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, allo scopo di incrementare eventualmente le attività ispettive, nonchè di predisporre eventualmente un piano di iniziative atte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico, al fine di promuovere una responsabilità condivisa nel commercio internazionale di prodotti chimici pericolosi a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, anche attraverso convenzioni stipulate con l'università ed enti di ricerca.
Art. 11. Norme finali
1. Salvo quanto previsto all'articolo 9, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della
Art. 12. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
[1] Abrogato dall'art. 12 del