§ 7.1.8 – D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7.
Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.1 accordi internazionali
Data:02/01/1997
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 


§ 7.1.8 – D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7. [1]

Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.

(G.U. 28 gennaio 1997, n. 22).

 

     Art. 1.

     1. Ai fini del presente decreto si intendono per esplosivi le materie e gli oggetti elencati nell'allegato I.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si provvede all'adeguamento dell'allegato I in conformità delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

     3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

     a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia;

     b) agli articoli pirotecnici;

     c) alle munizioni per uso civile, salvo quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12.

     4. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonché all'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per la commissione di reati.

 

          Art. 2.

     1. Gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato II.

     2. E' vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare esplosivi per uso civile che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato V.

     3. Le procedure di valutazione di conformità degli esplosivi sono:

     a) per gli esplosivi prodotti in serie, l'esame "CE del tipo" effettuato con le modalità indicate nell'allegato V, lettera A), nonché la valutazione della conformità al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate alle lettere B), C), D) ed E) dell'allegato V;

     b) per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalità indicate nell'allegato V, lettera F).

     4. L'attestato di esame "CE del tipo" e la valutazione della conformità di cui all'allegato V sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento e la classificazione di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

          Art. 3.

     1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri gli organismi, d'ora in avanti denominati "organismi notificati", autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi è stato autorizzato, nonché il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo" e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato V, lettere B), C), D), E) ed F). La relativa istanza è presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

 

          Art. 4.

     1. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi notificati.

     2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno, è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da due rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente, ovvero a dirigente di seconda fascia [2].

     3. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati non più di una volta. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14 [3].

     4. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per ciascuna procedura di valutazione della conformità, il comitato può richiedere ad ogni organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia o informazione occorrente.

     5. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa più i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarità nello svolgimento delle procedure di valutazione di conformità degli esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo notificato e può disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformità per le quali l'organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.

 

          Art. 5.

     1. La marcatura CE di conformità deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli esplosivi o su una targa di identificazione fissata su di essi, avente caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata.

     2. Con le stesse modalità si provvede all'apposizione sugli esplosivi del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato che ha autorizzato l'apposizione della marcatura CE.

     3. E' vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.

     4. La violazione dei divieti di cui al comma 3 equivale alla mancata apposizione dei marchi e delle iscrizioni.

 

          Art. 6.

     1. Il fabbricante o il suo rappresentante devono conservare, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame "CE del tipo", delle eventuali integrazioni e della relativa documentazione tecnica, nonché la documentazione, relativa alle valutazioni di conformità superate, prescritta nell'allegato V, lettere B), C), D) ed E).

     2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano residenti nell'Unione europea, l'obbligo di cui al comma 1 incombe su colui che importa gli esplosivi in vista di una loro utilizzazione o cessione a qualsiasi titolo nel territorio comunitario.

     3. Al secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è aggiunta alla fine la seguente frase: "e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.".

 

          Art. 7.

     1. Alle procedure relative all'esame "CE del tipo" e alle procedure di valutazione di cui all'allegato V, a quelle finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati, alla vigilanza sugli stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

 

          Art. 8.

     1. Gli esplosivi per uso civile possono essere introdotti nel territorio nazionale da uno Stato membro dell'Unione europea, previa autorizzazione del prefetto della provincia di destinazione, ovvero della provincia di ingresso ove si tratti di mero transito verso un altro Stato membro dell'Unione europea.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al destinatario, che sia provvisto delle vigenti autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli esplosivi, quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 2.

     3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere:

     a) le generalità e la residenza o sede del destinatario e della persona o ente che fornisce gli esplosivi;

     b) l'indirizzo del luogo di destinazione degli esplosivi;

     c) la specie, il numero e la quantità degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento, compreso il numero di identificazione delle Nazioni unite;

     d) le indicazioni relative all'attestato di esame "CE del tipo" e alle valutazioni di conformità riguardanti gli esplosivi oggetto del trasferimento;

     e) le modalità del trasferimento e l'itinerario;

     f) le date previste di partenza e di arrivo;

     g) il punto di entrata nello Stato e, ove si tratti di mero transito, quello di uscita;

     h) gli estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il deposito degli esplosivi.

     4. L'autorizzazione deve accompagnare gli esplosivi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

     5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data dell'arrivo, il titolare dell'autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di destinazione e, su richiesta di quest'ultimo, esibiscono copia della medesima. Nel caso in cui gli esplosivi siano soltanto transitati nel territorio nazionale, il titolare della relativa autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione alla stessa prefettura che l'ha rilasciata entro cinque giorni dalla data del transito.

 

          Art. 9.

     1. Gli esplosivi per uso civile possono essere trasferiti verso un altro Stato membro dell'Unione europea previa autorizzazione dell'autorità competente del luogo di destinazione e di apposito nulla osta del prefetto del luogo ove si trovano gli esplosivi.

     2. Il nulla-osta viene rilasciato quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché quelli previsti per il rilascio della licenza di trasporto di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

     3. Nel nulla osta devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione di cui al comma 1.

     4. L'autorizzazione e il nulla osta devono accompagnare gli esplosivi durante il trasporto nel territorio nazionale e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

 

          Art. 10.

     1. L'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni per uso civile provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea è subordinata ad autorizzazione delle competenti autorità dello Stato di partenza, previo apposito nulla osta del prefetto della provincia di destinazione.

     2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato quando sussistono le condizioni ed i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

     3. La domanda per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 11, comma 3, del presente decreto legislativo.

     4. L'autorizzazione ed il nulla osta di cui al comma 1 devono accompagnare le munizioni fino al luogo di destinazione e devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

 

          Art. 11.

     1. Il trasferimento di munizioni per uso civile verso un altro Stato membro della Unione europea è subordinato ad apposita autorizzazione del prefetto della provincia di partenza.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio della licenza di trasporto, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché, ove prevista, quando è stata rilasciata l'autorizzazione della competente autorità nazionale dello Stato di destinazione.

     3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere:

     a) le generalità e la residenza o sede del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;

     b) l'indirizzo del luogo di partenza e di quello in cui verranno spedite o trasportate le munizioni;

     c) la specie e la quantità di munizioni che fanno parte della spedizione o del trasporto;

     d) i dati che consentono l'identificazione delle munizioni nonché l'indicazione che esse hanno formato oggetto di controllo in base alle disposizioni dellaconvenzione 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;

     e) l'indicazione del mezzo di trasferimento;

     f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.

     4. Le informazioni di cui al comma 3, lettere e) ed f), non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.

     5. L'autorizzazione deve accompagnare le munizioni fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

 

          Art. 12.

     1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio può, con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni od imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale.

     2. Il Ministro dell'interno può in qualsiasi momento disporre la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonché la consegna per essere custoditi in depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare, degli esplosivi per uso civile che, pur muniti della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza o l'incolumità pubblica.

 

          Art. 13.

     1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione restano ferme le vigenti disposizioni penali e di pubblica sicurezza.

     2. Il fabbricante o il suo rappresentante o l'importatore nel territorio dello Stato che viola l'obbligo di conservazione di cui all'articolo 6 è punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.

 

          Art. 14.

     1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato il regolamento di esecuzione, recante in particolare l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

     2. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento, da parte degli organismi notificati, della sussistenza dei requisiti di sicurezza di cui all'allegato II.

 

          Art. 15.

     1. Allo scambio delle informazioni relative all'applicazione del presente decreto con gli Stati membri dell'Unione europea provvede il Ministero dell'interno.

 

          Art. 16.

     1. Gli esplosivi per uso civile, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, possono essere prodotti, detenuti, utilizzati, posti in vendita o ceduti a qualsiasi titolo, trasportati, importati o esportati fino al 31 dicembre 2002.

 

 

Allegato I

Elenco delle materie e degli oggetti esplodenti

 

Numero di identificazione

Denominazione della materia o dell'oggetto

Codice di classificazione

0004

Picrato di ammonio, secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua

1.1 D

0005

Munizioni con carica di scoppio

1.1 F

0006

Munizioni con carica di scoppio

1.1 E

0007

Munizioni con carica di scoppio

1.2 F

0009

Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 G

0010

Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 G

0012

Cartucce a proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro

1.4 S

0014

Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro

1.4 S

0015

Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 G

0016

Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 G

0018

Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 G

0019

Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 G

0020

Munizioni tossiche con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 K

0021

Munizioni tossiche con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 K

0027

Polvere nera sotto forma di grani o polverino

1.1 D

0028

Polvere nera compressa o polvere nera in compresse

1.1 D

0029

Detonatori da mina non elettrici

1.1 B

0030

Detonatori da mina elettrici

1.1 B

0033

Bombe con carica di scoppio

1.1 F

0034

Bombe con carica di scoppio

1.1 D

0035

Bombe con carica di scoppio

1.2 D

0037

Bombe foto-illuminanti

1.1 F

0038

Bombe foto-illuminanti

1.1 D

0039

Bombe foto-illuminanti

1.2 G

0042

Cariche di rinforzo senza detonatore

1.1 D

0043

Cariche di dispersione

1.1 D

0044

Capsule innescanti a percussione

1.4 S

0048

Cariche di demolizione

1.1 D

0049

Cartucce illuminanti

1.1 G

0050

Cartucce illuminanti

1.3 G

0054

Cartucce da segnalazione

1.3 G

0055

Bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti

1.4 S

0056

Cariche di profondità

1.1 D

0059

Cariche cave senza detonatore per attività industriali

1.1 D

0060

Cariche di collegamento esplosive

1.1 D

0065

Miccia detonante flessibile

1.1 D

0066

Miccia a combustione rapida

1.4 G

0070

Dispositivi taglia-cavi

1.4 S

0072

Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua

1.1 D

0073

Detonatori per munizioni

1.1 B

0074

Diazodinitrofenolo, umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

0075

Dinitrato di dietilenglicol desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua

1.1 D

0076

Dinitrofenolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

0077

Dinitrofenolati dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua

1.3 C

0078

Dinitroresorcinolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

0079

Esanitrodifenilammina (dipicrilammina, esile)

1.1 D

0081

Esplosivo di tipo A

1.1 D

0082

Esplosivo di tipo B

1.1 D

0083

Esplosivo di tipo C

1.1 D

0084

Esplosivo di tipo D

1.1 D

0092

Dispositivi illuminanti di superficie

1.3 G

0093

Dispositivi illuminanti aerei

1.3 G

0094

Polvere illuminante

1.1 G

0099

Cariche esplosive di fratturazione per pozzi petroliferi senza detonatore

1.1 D

0101

Miccia istantanea non detonante

1.3 G

0102

Miccia detonante a involucro metallico

1.2 D

0103

Miccia di accensione a rivestimento metallico

1.4 G

0104

Miccia detonante a carica ridotta con rivestimento metallico

1.4 D

0105

Miccia a lenta combustione, di sicurezza

1.4 S

0106

Spolette detonanti

1.1 B

0107

Spolette detonanti

1.2 B

0110

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.4 S

0113

Guanil nitrosamminoguanilidene idrazina, umidificata con almeno il 30% (massa) di acqua

1.1 A

0114

Guanil nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

0118

Esolite (Esotolo) secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

0121

Accenditori

1.1 G

0124

Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore

1.1 D

0129

Azoturo di piombo, umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

0130

Stifnato di piombo (trinitroresorcinato di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

0131

Accenditori per miccia di sicurezza

1.4 S

0132

Sali metallici deflagranti di derivati nitrati armatici, n.a.s.

1.3 C

0133

Esanitrato di mannitolo (nitromannite) umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 D

0135

Fulminato di mercurio, umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

0136

Mine con carica di scoppio

1.1 F

0137

Mine con carica di scoppio

1.1 D

0138

Mine con carica di scoppio

1.2 D

0143

Nitroglicerina desensibilizzata con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua

1.1 D

0144

Nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina

1.1 D

0146

Nitroamido secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua

1.1 D

0147

Nitrourea

1.1 D

0150

Tetranitrato di pentacritrite (tetranitrato di pentacritrolo, pentrite, PETN) umidificato con almeno il 25% (massa) di acqua, o desensibilizzato con almeno il 15% (massa) di flemmatizzante

1.1 D

0151

Pentolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

0153

Trinitroanilina (pierammide)

1.1 D

0154

Trinitrofenolo (acido pierico, melignite) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua

1.1 D

0155

Trinitroclorobenzene (cloruro di pierile)

1.1 D

0159

Galletta umidificata con almeno il 25% (massa) di acqua

1.3 C

0160

Polvere senza fumo

1.1 C

0161

Polvere senza fumo

1.3 C

0167

Proiettili con carica di scoppio

1.1 F

0168

Proiettili con carica di scoppio

1.1 D

0169

Proiettili con carica di scoppio

1.2 D

0171

Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 G

0173

Dispositivi di sgancio

1.4 S

0174

Rivetti esplosivi

1.4 S

0180

Razzi con carica di scoppio

1.1 F

0181

Razzi con carica di scoppio

1.1 E

0182

Razzi con carica di scoppio

1.2 E

0183

Razzi a testa inerte

1.3 C

0186

Motori per razzi

1.3 C

0191

Artifizi da segnalazione a mano

1.4 G

0192

Petardi per ferrovia

1.1 G

0193

Petardi per ferrovia

1.4 S

0194

Segnali di pericolo per navi

1.1 G

0195

Segnali di pericolo per navi

1.3 G

0196

Segnali fumogeni

1.1 G

0197

Segnali fumogeni

1.4 G

0204

Cariche esplosive di scandaglio

1.2 F

0207

Tetranitroanilina

1.1 D

0208

Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrile)

1.1 D

0209

Trinitroluene (tritolo, tolite, TNT) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua

1.1 D

0212

Traccianti per munizioni

1.3 G

0213

Trinitroanisolo

1.1 D

0214

Trinitrobenzene secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua

1.1 D

0215

Acido trinitrobenzoico secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua

1.1 D

0216

Trinitro-m-cresolo

1.1 D

0217

Trinitronaftalene

1.1 D

0218

Trinitrofenetolo

1.1 D

 

0219

Trinitroresorcinolo (trinitroresorcina, acido stifnico) secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 D

0220

Nitrato di urea secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua

1.1 D

0221

Teste di guerra per siluri con carica di scoppio

1.1 D

0222

Nitrato di ammonio contenente più dello 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia

1.1 D

0223

Fertilizzanti a base di nitrato ammonico aventi una sensibilità superiore a quella del nitrato di ammonio contenente lo 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia

1.1 D

0224

Azoturo di bario, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua

1.1 A

0225

Carica di rinforzo con detonatore

1.1 B

0226

Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua

1.1 D

0234

Dinitro-o-cresato di sodio secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua

1.3 C

0235

Picrammato di sodio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua

1.3 C

0236

Picrammato di zirconio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua

1.3 C

0237

Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili

1.4 D

0238

Razzi lancia sagole

1.2 G

0240

Razzi lancia sagole

1.3 G

0241

Esplosivo di tipo E

1.1 D

0242

Cariche di lancio per cannone

1.3 C

0243

Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 H

0244

Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 H

0245

Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 H

0246

Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 H

0247

Munizioni incendiarie con liquido o gel, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 J

0248

Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 L

0249

Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 L

0250

Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione

1.3 L

0254

Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 G

0255

Detonatori da mina elettrici

1.4 B

0257

Spolette detonanti

1.4 B

0266

Ottolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

0267

Detonatori da mina non elettrici

1.4 B

0268

Cariche di rinforzo con detonatore

1.2 B

0271

Cariche propulsive

1.1 C

0272

Cariche propulsive

1.3 C

0275

Cartucce per piromeccanismi

1.3 C

0276

Cartucce per piromeccanismi

1.4 C

0277

Cartucce per pozzi petroliferi

1.3 C

0278

Cartucce per pozzi petroliferi

1.4 C

0279

Cariche di lancio per cannone

1.1 C

0280

Motori per razzi

1.1 C

0281

Motori per razzi

1.2 C

0282

Nitroguanidina (guanite, picrite, NIGU) secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua

1.1 D

0283

Cariche di rinforzo senza detonatore

1.2 D

0284

Granate a mano o per fucile con carica di scoppio

1.1 D

0285

Granate a mano o per fucile con carica di scoppio

1.2 D

0286

Teste di guerra per razzi con carica di scoppio

1.1 D

0287

Teste di guerra per razzi con carica di scoppio

1.2 D

0288

Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili

1.1 D

0289

Miccia detonante flessibile

1.4 D

0290

Miccia detonante con rivestimento metallico

1.1 D

0291

Bombe con carica di scoppio

1.2 F

0292

Granate a mano o per fucile con carica di scoppio

1.1 F

0293

Granate mano o per fucile con carica di scoppio

1.2 F

0294

Mine con carica di scoppio

1.2 F

0295

Razzi con carica di scoppio

1.2 F

0296

Cariche esplosive di scandaglio

1.1 F

0297

Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.4 G

0299

Bombe foto-illuminanti

1.3 G

0300

Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.4 G

0301

Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.4 G

0303

Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.4 G

0305

Polvere illuminante

1.3 G

0306

Traccianti per munizioni

1.4 G

0312

Cartucce da segnalazione

1.4 G

0313

Segnali fumogeni

1.2 G

0314

Accenditori

1.2 G

0315

Accenditori

1.3 G

0316

Spolette-accenditori

1.3 G

0317

Spolette-accenditori

1.4 G

0318

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.3 G

0319

Cannelli per artiglieria

1.3 G

0320

Cannelli per artiglieria

1.4 G

0321

Munizioni con carica di scoppio

1.2 E

0322

Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione

1.2 L

0323

Cartucce per piromeccanismi

1.4 S

0324

Proiettili con carica di scoppio

1.2 F

0325

Accenditori

1.4 G

0326

Cartucce a salve

1.1 C

0327

Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro

1.3 C

0328

Cartucce con proiettile inerte per armi

1.2 C

0329

Siluri con carica di scoppio

1.1 E

0330

Siluri con carica di scoppio

1.1 F

0331

Esplosivo da mina di tipo B

1.5 D

0332

Esplosivo da mina di tipo E

1.5 D

0333

Fuochi pirotecnici

1.1 G

0334

Fuochi pirotecnici

1.2 G

0335

Fuochi pirotecnici

1.3 G

0336

Fuochi pirotecnici

1.4 G

0337

Fuochi pirotecnici

1.4 S

0338

Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro

1.4 C

0339

Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro

1.4 C

0340

Nitrocellulosa secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o alcool)

1.1 D

0341

Nitrocellulosa non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) o di plastificante

1.1 D

0342

Nitrocellulosa umidificata con almeno il 25% (massa) di alcool

1.3 C

0343

Nitrocellulosa plastificata con almeno il 18% (massa) di plastificante

1.3 C

0344

Proiettili con carica di scoppio

1.4 D

0345

Proiettili inerti con traccianti

1.4 S

0346

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.2 D

0347

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.4 D

0348

Munizioni con carica di scoppio

1.4 F

0349

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 S

0350

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 B

0351

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 C

0352

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 D

0353

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 G

0354

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 L

0355

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 L

0356

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.3 L

0357

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 L

0358

Materie esplosive, n.a.s.

1.2 L

0359

Materie esplosive, n.a.s.

1.3 L

0360

Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione

1.1 B

0361

Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione

1.4 B

0362

Munizioni da esercitazione

1.4 G

0363

Munizioni per prove

1.4 G

0364

Detonatori per munizioni

1.2 B

0365

Detonatori per munizioni

1.4 B

0366

Detonatori per munizioni

1.4 S

0367

Spolette detonanti

1.4 S

0368

Spolette accenditori

1.4 S

0369

Teste di guerra per razzi con carica di scoppio

1.1 F

 

0370

Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione

1.4 D

0371

Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione

1.4 F

0372

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.2 G

0373

Artifizi da segnalazione a mano

1.4 S

0374

Cariche esplosive di scandaglio

1.1 D

0375

Cariche esplosive di scandaglio

1.2 D

0376

Cannelli per artiglieria

1.4 S

0377

Capsule innescanti a percussione

1.1 B

0378

Capsule innescanti a percussione

1.4 B

0379

Bossoli di cartucce vuoti con capsula innescante

1.4 C

0380

Oggetti piroforici

1.2 L

0381

Cartucce per piromeccanismi

1.2 C

0382

Componenti di catena esplosiva, n.a.s.

1.2 B

0383

Componenti di catena esplosiva, n.a.s.

1.4 B

0384

Componenti di catena esplosiva, n.a.s.

1.4 S

0385

5-Nitrobenzotriazolo

1.1 D

0386

Acido trinitrobenzensolfonico

1.1 D

0387

Trinitrofluorenone

1.1 D

0388

Miscela di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esanitrostilbene

1.1 D

0389

Miscele di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene ed esanitrostilbene

1.1 D

0390

Tritonal

1.1 D

0391

Ciclotrimetilentrinitroammina (esogeno, ciclonite, RDX, T4) in miscela con cilotetrametilentrinitroammina (ottogene, HMX), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua, oppure desensibilizzata con almeno il 10% (massa) di flemmatizzante

1.1 D

0392

Esanitrostilbene (HSN)

1.1 D

0393

Esatonal colato

1.1 D

0394

Trinitroresorcinolo (acido stifnico) umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 D

0395

Motori per razzi a combustibile liquido

1.2 J

0396

Motori per razzi a combustibile liquido

1.3 J

0397

Razzi a propergolo liquido, con carica di scoppio

1.1 J

0398

Razzi a propergolo liquido, con carica di scoppio

1.2 J

0399

Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio

1.1 J

0400

Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio

1.2 J

0401

Solfuro di dipicrile secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua

1.1 D

0402

Perclorato di ammonio

1.1 D

0403

Dispositivi illuminanti aerei

1.4 G

0404

Dispositivi illuminanti aerei

1.4 S

0405

Cartucce da segnalazione

1.4 S

0406

Dinitrosobenzene

1.3 C

0407

Acido-I-tetrazolacetico

1.4 C

0408

Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza

1.1 D

0409

Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza

1.2 D

0410

Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza

1.4 D

0411

Tetranitrato di pentacritrite (PETN, pentrite) con almeno il 7% (massa) di paraffina

1.1 D

0412

Munizioni con carica di scoppio

1.4 E

0413

Cartucce a salve per armi

1.2 C

0414

Cariche di lancio per cannoni

1.2 C

0415

Cariche propulsive

1.2 C

0417

Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo taglio

1.3 C

0418

Dispositivi illuminanti di superficie

1.1 G

0419

Dispositivi illuminanti di superficie

1.2 G

0420

Dispositivi illuminanti aerei

1.1 G

0421

Dispositivi illuminanti aerei

1.2 G

0424

Proiettili inerti con traccianti

1.3 G

0425

Proiettili inerti con traccianti

1.4 G

0426

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.2 F

0427

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.4 F

0428

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.1 G

0429

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.2 G

0430

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.3 G

0431

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.4 G

0432

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.4 S

0433

Galletta umidificata con almeno il 17% (massa) di alcool

1.1 C

0434

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.2 G

0435

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.4 G

0436

Razzi con carica di espulsione

1.2 C

0437

Razzi con carica di espulsione

1.3 C

0438

Razzi con carica di espulsione

1.4 C

0439

Cariche cave senza detonatore per attività industriali

1.2 D

0440

Cariche cave senza detonatore per attività industriali

1.4 D

0441

Cariche cave senza detonatore per attività industriali

1.4 S

0442

Cariche senza detonatore per attività industriali

1.1 D

0443

Cariche senza detonatore per attività industriali

1.2 D

0444

Cariche senza detonatore per attività industriali

1.4 D

0445

Cariche senza detonatore per attività industriali

1.4 S

0446

Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante

1.4 C

0447

Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante

1.3 C

0448

Acido-5-mercato-I-tetrazolacetico

1.4 C

0449

Siluri a combustibile liquido con o senza carica di scoppio

1.1 J

0450

Siluri a combustibile liquido con testa inerte

1.3 J

0451

Siluri con carica di scoppio

1.1 D

0452

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.4 G

0453

Razzi lancia sagole

1.4 G

0454

Accenditori

1.4 S

0455

Detonatori da mina non elettrici

1.4 S

0456

Detonatori da mina non elettrici

1.4 S

0457

Cariche di scoppio con legante plastico

1.1 D

0458

Cariche di scoppio con legante plastico

1.2 D

0459

Cariche di scoppio con legante plastico

1.4 D

0460

Cariche di scoppio con legante plastico

1.4 S

0461

Componenti di catene pirotecniche, n.a.s.

1.1 B

0462

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 C

0463

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 D

0464

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 E

0465

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 F

0466

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 C

0467

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 D

0468

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 E

0469

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 F

0470

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.3 C

0471

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 E

0472

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 F

0473

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 A

0474

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 C

0475

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 D

0476

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 G

0477

Materie esplosive, n.a.s.

1.3 C

0478

Materie esplosive, n.a.s.

1.3 G

0479

Materie esplosive, n.a.s.

1.4 C

0480

Materie esplosive, n.a.s.

1.4 D

0481

Materie esplosive, n.a.s.

1.4 S

0482

Materie esplosive molto insensibili (EIDS, EVI, MURAT), n.a.s.

1.5 D

0483

Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogeno, RDX, T4) desensibilizzata

1.1 D

0484

Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) desensibilizzata

1.1 D

0485

Materie esplosive, n.a.s.

1.4 G

0486

Oggetti esplosivi estremamente insensibili (EEI), n.a.s.

1.6 N

0487

Segnali fumogeni

1.3 G

0488

Munizioni da esercitazione

1.3 G

0489

Dinitroglicolurile (DINGU)

1.1 D

0490

Ossinitrotriazolo (ONTA, NTO)

1.1 D

0491

Cariche propulsive

1.4 C

0492

Petardi per ferrovia

1.3 G

0493

Petardi per ferrovia

1.4 G

0494

Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore

1.4 D

0495

Propergolo, liquido

1.3 C

0496

Octonal

1.1 D

 

0497

Propergolo, liquido

1.1 C

0498

Propergolo, solido

1.1 C

0499

Propergolo, solido

1.3 C

0500

Sistemi detonatori, non elettrici, per volate di mine

1.4 S

 

DIVISIONI DI RISCHIO

1.1

Materie e oggetti comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico).

1.2

Materie e oggetti comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa.

1.3

Materie e oggetti comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione oppure dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione in massa,

 

a) la cui combustione dà luogo ad un irraggiamento termico considerevole, oppure

 

b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione oppure dell'uno e dell'altro.

1.4

Materie e oggetti presentanti un pericolo minore di esplosione in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di taglia o ad una distanza notevoli. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo

1.5

Materie molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa, la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizioni minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno

1.6

Oggetti estremamente insensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa.

 

GRUPPI DI COMPATIBILITA' DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI ESPLODENTI

A

Materia esplosiva primaria

B

Oggetto contenente una materia esplosiva primaria e avente meno di due efficaci dispositivi di sicurezza

C

Materia esplosiva propulsiva o altra materia esplosiva secondaria deflagrante o oggetto contenente una tale materia esplosiva

D

Materia esplosiva secondaria detonante o polvere nera o oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, in tutti i casi senza mezzi di innesco né carica propulsiva, o oggetto contenente una una materia esplosiva primaria e avente almeno due efficaci dispositivi di sicurezza

E

Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, senza mezzi di innesco, con carica propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici)

F

Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, con i suoi propri mezzi di innesco, con carica propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici) o senza carica propulsiva

G

Composizione pirotecnica o oggetto contenente una composizione pirotecnica o oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e una composizione illuminante, incendiaria, lacrimogena o fumogena (diversa da un oggetto idroattivo o contenente fosforo bianco, fosfuri, una materia piroforica, un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici)

H

Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e fosforo bianco

J

Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un liquido o un gel infiammabili

K

Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un agente chimico tossico

L

Materia esplosiva o oggetto contenente una materia esplosiva e presentante un rischio particolare (per esempio in ragione della sua idroattività o della presenza di liquidi ipergolici, di fosfuri o di una materia piroforica) e richiedente l'isolamento di ogni tipo

N

Oggetto contenente soltanto sostanze detonanti estremamente insensibili

S

Materia o oggetto imballato o concepito in modo da limitare all'interno del collo ogni effetto pericoloso dovuto ad un funzionamento accidentale a meno che l'imballaggio non sia stato deteriorato dal fuoco, nel qual caso tutti gli effetti di spostamento d'aria o di proiezione sono sufficientemente ridotti per non complicare in modo apprezzabile o impedire la lotta contro l'incendio e l'applicazione di altre misure di urgenza nell'immediata vicinanza del collo.

     Riferimento “UN Recommendations on transport of dangerous goods (doc. ST/SG/AC.10/1/Rev.9)”

 

 

Allegato II

Requisiti essenziali in materia di sicurezza

 

     I. REQUISITI GENERALI.

     1. Gli esplosivi devono essere progettati, fabbricati e forniti in modo da presentare un rischio minimo per la sicurezza e la salute delle persone, nonché da evitare danni alla proprietà o all'ambiente in base a condizioni normali e prevedibili, segnatamente per quanto concerne le normative relative alla sicurezza pubblica e le regole d'arte, fino al momento in cui vengono utilizzati.

     2. Gli esplosivi devono presentare le caratteristiche di prestazione specificate dal produttore per garantire la massima sicurezza ed affidabilità.

     3. Gli esplosivi devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere smaltiti in maniera tale da ridurre al minimo gli effetti sull'ambiente se vengono impiegate tecniche adeguate.

     II. REQUISITI SPECIALI.

     1. Occorre, ove la loro applicazione sia pertinente, tenere conto e controllare le seguenti informazioni e proprietà. I controlli devono essere effettuati in condizioni rispondenti alla realtà. Qualora ciò non sia possibile a livello di laboratorio, questi controlli vanno effettuati in condizioni reali corrispondenti alle condizioni d'impiego previste.

     a) La concezione e le proprietà specifiche, compresi la composizione chimica, il grado di miscela eventualmente, le dimensioni e la distribuzione dei grani secondo la dimensione.

     b) La stabilità fisica e chimica dell'esplosivo in tutte le condizioni ambientali a cui può essere esposto.

     c) La sensibilità agli urti e alle frizioni.

     d) La compatibilità di tutti i componenti per quanto riguarda la loro stabilità chimica e fisica.

     e) La purezza chimica dell'esplosivo.

     f) La resistenza dell'esplosivo all'acqua ove questo debba essere impiegato in condizioni di umidità o di bagnato e qualora l'acqua possa pregiudicarne la sicurezza e l'affidabilità.

     g) La resistenza alle alte e basse temperature ove l'esplosivo sia destinato ad essere immagazzinato o impiegato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere compromesse dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o di tutto l'esplosivo.

     h) L'idoneità dell'esplosivo ad essere utilizzato in ambienti pericolosi (per esempio ambienti a rischio per la presenza di grisù, di masse calde, ecc.) ove sia destinato ad essere impiegato in tali condizioni.

     i) La sicurezza in caso di innesco o accensione prematuri.

     j) Il corretto caricamento e funzionamento dell'esplosivo quando è impiegato per lo scopo a cui è destinato.

     k) Le istruzioni e, se necessario, le indicazioni appropriate nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato ricevente per la manipolazione, il deposito, l'uso e lo smaltimento dell'esplosivo in condizioni di sicurezza.

     l) La capacità dell'esplosivo, del suo rivestimento o di altri componenti di resistere al deterioramento durante il deposito fino alla "data di scadenza" indicata dal produttore.

     m) L'indicazione di tutti i dispositivi e gli accessori necessari per il funzionamento affidabile e sicuro dell'esplosivo.

     2. Le varie categorie di esplosivi devono inoltre rispondere almeno ai seguenti requisiti:

     A) Esplosivi detonanti.

     a) Il metodo proposto per l'innesco deve garantire la detonazione sicura, affidabile e completa dell'esplosivo e deve condurre alla decomposizione completa di questo. Nel caso particolare delle polveri nere, viene verificata l'attitudine alla deflagrazione.

     b) Gli esplosivi detonanti sotto forma di cartucce devono trasmettere la detonazione in condizioni di sicurezza e affidabilità lungo tutta la colonna di cartucce.

     c) I gas prodotti dagli esplosivi detonanti destinati all'uso sotterraneo possono contenere monossido di carbonio, gas nitrosi, altri gas, vapori o residui solidi sospesi nell'aria solo in quantità tali da non danneggiare la salute in condizioni d'uso normali.

     B) Micce detonanti, micce di sicurezza e micce di accensione.

     a) Il rivestimento delle micce detonanti, delle micce di sicurezza e delle micce di accensione devono avere una resistenza meccanica adeguata e proteggere adeguatamente l'interno esplosivo quando sono esposte ad una sollecitazione meccanica normale.

     b) I parametri per la velocità di combustione delle micce di sicurezza devono essere indicati e debitamente soddisfatti.

     c) Le micce detonanti selezionate devono poter essere innescate in condizioni di affidabilità, avere una capacità di innesco sufficiente e soddisfare i requisiti per quanto riguarda il deposito anche in condizioni climatiche particolari.

     C) Detonatori (inclusi detonatori a scoppio ritardato).

     a) I detonatori devono innescare in condizioni di affidabilità lo scoppio degli esplosivi detonanti destinati ad essere impiegati con loro in tutte le condizioni di uso prevedibili.

     b) I detonatori a scoppio ritardato devono poter essere innescati in condizioni di affidabilità.

     c) La capacità di innesco non deve essere compromessa dall'umidità.

     d) I tempi di ritardo dei detonatori a scoppio ritardato devono essere sufficientemente uniformi affinché sia insignificante il rischio che i ritardi di raccordi vicini si sovrappongano.

     e) Le caratteristiche elettriche dei detonatori elettrici devono essere indicate sull'imballaggio (ossia corrente che non provoca incendi, resistenza, ecc.).

     f) I fili dei detonatori elettrici devono avere una sufficiente isolazione e resistenza meccanica, anche a livello di connessione con il detonatore, tenuto conto dell'impiego previsto.

     D) Propellenti e propellenti per endoreattori.

     a) Questi materiali non devono detonare quando sono impiegati per lo scopo a cui sono destinati.

     b) Se necessario, i propellenti (ad esempio quelli a base di nitrocellulosa) devono essere stabilizzati contro la decomposizione.

     c) I propellenti per endoreattori non devono contenere bolle di gas o fessure involontarie che possono renderne pericoloso il funzionamento quando sono in forma compressa o in blocchi.

 

 

Allegato III

Principi e criteri per la determinazione dei requisiti dei centri e dei laboratori di cui all'art. 3 del decreto.

 

     1. Il centro o il laboratorio, il loro direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'utilizzatore degli esplosivi oggetto del controllo, né il loro rappresentante. Essi non possono intervenire né direttamente, né come mandatari, nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali esplosivi. E' tuttavia ammesso lo scambio di informazioni tecniche tra il costruttore ed il centro o laboratorio.

     2. Il centro o il laboratorio ed il personale incaricato del controllo eseguono le operazioni di verifica in condizioni di autonomia, indipendenza e integrità professionale, nonché con la necessaria competenza tecnica.

     3. Il centro o il laboratorio devono disporre di personale sufficiente e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici ed amministrativi connessi all'esecuzione delle verifiche; esso deve altresì poter accedere al materiale occorrente per le verifiche eccezionali.

     4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di adeguata formazione tecnica e professionale, comprensiva sia della conoscenza delle prescrizioni relative ai particolari controlli che esegue, che di una sufficiente pratica degli stessi, nonché della capacità necessaria per redigere con chiarezza e precisione gli attestati, i processi verbali e le relazioni sui controlli effettuati.

     5. La retribuzione di ciascun agente non deve dipendere dal numero dei controlli eseguiti, né dai risultati di questi ultimi.

     6. Il personale è tenuto al segreto professionale salvo che nei confronti dell'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

 

 

Allegato IV

Marcatura di conformità

 

     La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo la seguente rappresentanzione grafica:

 

 

     In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura devono essere rispettate le proporzioni risultanti dalla rappresentazione grafica di cui sopra.

 

 

Allegato V

 

A) Procedura per il rilascio dell'attestato «CE del tipo» e delle sue integrazioni.

     Tale procedura è relativa all'accertamento ed alla certificazione della conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II di un campione rappresentativo della produzione di un prodotto esplosivo.

     1. La procedura è avviata su domanda del fabbricante, di un suo rappresentante ovvero del responsabile dell'introduzione del prodotto nel territorio dell'Unione europea (richiedente) ad un organismo notificato di sua scelta abilitato alla esecuzione della medesima.

     La domanda deve contenere:

     a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se diverso, del richiedente;

     b) una dichiarazione scritta dalla quale risulti che la stessa domanda non è stata presentata ad altri organismi notificati;

     c) la documentazione tecnica di cui al paragrafo 2.

     Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione rappresentativo della produzione considerata, di seguito denominato "tipo". L'organismo notificato può chiedere e selezionare altri esemplari dello stesso prodotto esplosivo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

     2. La documentazione tecnica, deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II. Essa deve comprendere ogni informazione relativa al progetto, alla fabbricazione ed al funzionamento del prodotto e deve contenere:

     a) una descrizione generale dell'esplosivo;

     b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ove rilevanti;

     c) la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;

     d) la descrizione delle soluzioni adottate per soddifare i requisiti essenziali;

     e) i risultati dei calcoli di progetto e degli esami;

     f) i rapporti sulle prove effettuate.

     3. L'organismo notificato:

     a) esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione;

     b) concorda con il richiedente il luogo e i tempi in cui gli esami e le prove saranno effettuati;

     c) effettua o fa effettuare gli esami e le prove necessari per verificare che esso sia conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo;

     d) la conformità a tali requisiti è presunta ove l'organismo notificato accerti il rispetto delle prescrizioni comunitarie, recepite dall'ordinamento nazionale, che disciplinano la relativa produzione.

     4. Se il tipo è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame "CE del tipo".

     L'attestato contiene il nome o la denominazione e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame ed i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. All'attestato è allegato un elenco della documentazione tecnica, che l'organismo notificato conserva in copia.

     5. Se il tipo non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, l'organismo notificato nega il rilascio dell'attestato e rilascia al richiedente una relazione tecnica dettagliata che ne espone i motivi.

     Il richiedente può presentare, entro un mese dal ricevimento della relazione, motivata richiesta di revisione, eventualmente con la partecipazione di un proprio consulente tecnico, previo pagamento della somma corrispondente al costo della revisione richiesta. Delle operazioni di revisione degli esami è data comunicazione al richiedente almeno dieci giorni prima del loro inizio.

     6. Il soggetto che ha presentato la domanda di cui al paragrafo 1 deve informare l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame "CE del tipo" di qualsiasi modifica che si intende apportare alla struttura, alla composizione, alle modalità di produzione e confezionamento del prodotto esplosivo oggetto del medesimo. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e accerta se esse possono influire sulla conformità ai requisiti assenziali di sicurezza o sulle modalità di uso prescritte per il prodotto. Ove ritenga necessaria una nuova verifica, l'organismo notificato comunica la sua decisione al soggetto che ha effettuato la comunicazione, esponendone, le ragioni. La nuova verifica viene svolta nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti paragrafi. La ulteriore approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento dell'attestato originale di esame "CE del tipo".

     7. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, una relazione sui prodotti esplosivi oggetto della presente procedura di verifica.

     L'organismo notificato comunica altresì agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame "CE del tipo" ed i complementi rilasciati e ritirati, e tiene a disposizione degli stessi gli allegati degli attestati. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia di tali attestati e dei loro complementi.

     B) Procedura per la verifica della conformità al tipo.

     Tale procedura è relativa alla certificazione di conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

     1. La procedura è avviata dal fabbricante, da un suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea o dal responsabile dell'introduzione del prodotto esplosivo nel territorio nazionale (richiedente), che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione.

     2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità di ciascun prodotto al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai pertinenti requisiti di sicurezza. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità e appone il marchio CE su ciascun prodotto esplosivo.

     3. Il richiedente trasmette tale dichiarazione all'organismo notificato prescelto e conserva copia della medesima e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

     4. L'organismo notificato effettua o fa effettuare, ad intervalli aleatori, su un campione rappresentativo del prodotto finito prelevato dallo stesso organismo notificato, le prove e gli esami necessari a verificarne la conformità al tipo oggetto dell'attestato CE del tipo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo.

     5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni eseguite, degli esami e delle prove effettuate, dei loro risultati e dell'esito finale della verifica. Copia del verbale è rilasciata al richiedente.

     6. In caso di esito positivo degli esami, il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, nel corso del processo di fabbricazione del prodotto esplosivo, il simbolo di identificazione dell'organismo notificato che li ha eseguiti.

     7. Ove il richiedente abbia dichiarato di prescegliere la presente procedura di verifica al momento della domanda di rilascio dell'attestato "CE del tipo", l'organismo notificato che procede al rilascio di quest'ultimo autorizza l'apposizione del proprio contrassegno di identificazione su ciascun prodotto fino al successivo controllo di altro organismo notificato.

     8. Qualora uno o più esemplari dei prodotti esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato considera negativo l'esito degli esami e ne dà immediata comunicazione all'interessato. Ove sia possibile procedere immediatamente a nuove prove e queste abbiano esito positivo, il responsabile dell'organismo notificato ne fa menzione nel verbale di cui al paragrafo 5.

     9. Nel caso in cui le prove abbiano esito negativo e non sia possibile ripeterle immediatamente con esito positivo, salvi gli effetti previsti dall'art. 2, del decreto legislativo, l'organismo notificato trasmette immediatamente al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza una dettagliata relazione sulle prove eseguite. Su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante l'organismo notificato esegue con priorità nuove prove al fine di accertare che siano state adottate misure idonee a rendere la produzione conforme all'esemplare oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo".

     10. In tutti i casi nei quali risulti che possono essere stati prodotti e ceduti o immessi sul mercato esemplari della produzione considerata non rispondenti ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II, l'organismo notificato trasmette immediatamente al prefetto del luogo, per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, una dettagliata relazione sulla situazione di pericolo venutasi a creare.

     11. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicità stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sui prodotti esplosivi oggetto della presente procedura di verifica.

     C) Procedura di garanzia di qualità della tecnologia produttiva.

     Tale procedura è relativa alla certificazione della conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, in base ad un sistema di controllo della qualità della tecnologia produttiva approvato ai sensi del successivo paragrafo 5.

     1. La procedura è avviata dal fabbricante o da un suo rappresentante residente nel territorio dell'Unione europea (richiedente); che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione.

     2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità della tecnologia produttiva approvato, deve adempiere agli obblighi da esso derivanti e fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace, deve eseguire le ispezioni e le prove secondo quanto specificato al paragrafo 5.

     3. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità della produzione al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai pertinenti requisiti di sicurezza e appone su ciascun prodotto esplosivo il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 6.

     4. Il fabbricante trasmette tale dichiarazione all'organismo notificato prescelto e conserva copia della medesima e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

     Il fabbricante conserva altresì per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto ai fini degli eventuali controlli dell'autorità di pubblica sicurezza:

     1) la documentazione di cui al punto 5.1, lettera b);

     2) la documentazione inerente agli adeguamenti di cui al punto 5.7;

     3) i verbali e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 5.7 e 6.3;

     5. Sistema di qualità della tecnologia produttiva.

     5.1. Il richiedente presenta ad un organismo notificato di sua scelta, abilitato all'esecuzione della presente procedura, una domanda di valutazione del suo sistema di qualità della tecnologia della produzione di esplosivi. La domanda deve contenere:

     a) tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;

     b) la documentazione relativa al sistema di qualità;

     c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame "CE del tipo".

     5.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II. Tutti i criteri, le indicazioni e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati e verificabili attraverso istruzioni e atti scritti. La documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere una interpretazione uniforme ed univoca di programmi, schemi manuali e rapporti riguardanti la qualità.

     5.3. La documentazione del sistema di qualità deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione:

     1) degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità degli esplosivi;

     2) dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo a garanzia della qualità;

     3) degli esami e delle prove che vengono effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

     4) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, sulle tarature, le qualifiche del personale, ecc.;

     5) dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta degli esplosivi e dell'efficacia di funzionamento del sistema di qualità.

     5.4. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 5.2. La conformità a tali requisiti è presunta ove l'organismo notificato accerti la rispondenza del sistema di qualità alle prescrizioni comunitarie, recepite dall'ordinamento nazionale, che disciplinano i sistemi di qualità medesimi.

     Tra le persone incaricate di effettuare la valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione.

     La procedura di valutazione deve comprendere almeno una visita presso gli impianti di produzione.

     5.5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni e dei controlli eseguiti, degli esami e delle prove effettuate, dei loro risultati e dell'esito finale della verifica. Copia del verbale è rilasciata al fabbricante.

     5.6. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 5.4 sia positiva, l'organismo notificato approva il sistema di qualità della tecnologia produttiva ed appone o autorizza il fabbricante ad apporre, nel corso del processo di fabbricazione del prodotto esplosivo, il simbolo di identificazione dell'organismo stesso.

     5.7. Il fabbricante o il suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea devono informare l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema stesso. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e accerta se il sistema modificato è in grado di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 5.2 o se è necessaria una nuova verifica. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante e, ove ritenga necessaria una nuova verifica, ne espone le ragioni. La nuova verifica viene svolta nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti paragrafi.

     6. Vigilanza e responsabilità dell'organismo notificato.

     6.1. L'organismo notificato vigila affinché il fabbricante adempia a tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

     6.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito, fornendo tutte le necessarie informazioni e, in particolare, consentendo l'accesso:

     a) alla documentazione relativa al sistema di qualità;

     b) ad altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

     6.3. L'organismo notificato svolge visite periodiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, al fine di accertare che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità approvato. L'organismo notificato può svolgere tali visite anche senza preavviso e al di fuori della periodicità stabilita.

     In tali occasioni può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. Esso rilascia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, sull'esito delle stesse.

     6.4. Qualora le prove e i controlli di cui al paragrafo 6.3 abbiano esito negativo, l'organismo notificato ritira l'approvazione del sistema di qualità e l'autorizzazione di cui al paragrafo 5.6. In tal caso, salvi gli effetti previsti dall'art. 2, del decreto legislativo, l'organismo notificato trasmette immediatamente al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza una dettagliata relazione sulle prove e i controlli eseguiti.

     Su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante l'organismo notificato esegue con priorità una nuova valutazione del sistema di qualità al fine di accertare che siano state adottate misure idonee a renderlo conforme ai requisiti di cui al paragrafo 5.2. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5.

     6.5. In tutti i casi nei quali risulti che possono essere stati prodotti e ceduti o immessi sul mercato esemplari della produzione considerata non rispondenti ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II, l'organismo notificato trasmette immediatamente al prefetto del luogo, per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, una dettagliata relazione sulla situazione di pericolo venutasi a creare.

     6.6. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicità stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sulle verifiche eseguite in applicazione della presente procedura e comunica agli altri organismi notificati le approvazioni dei sistemi di qualità della tecnologia produttiva rilasciate o ritirate.

     D) Procedura di garanzia di qualità del prodotto.

     Tale procedura è relativa alla certificazione della conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e quindi ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, in base ad un sistema di controllo della qualità del prodotto approvato ai sensi del successivo paragrafo 5.

     1. La procedura è avviata dal fabbricante o da un suo rappresentante residenti nel territorio dell'Unione europea (richiedente), che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione.

     2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità della tecnologia produttiva approvato, deve adempiere agli obblighi da esso derivanti e fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace, nonché eseguire le ispezioni e le prove secondo quanto specificato al paragrafo 5.

     3. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità della produzione al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai pertinenti requisiti di sicurezza e appone su ciascun prodotto esplosivo il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 6.

     4. Il fabbricante o un suo rappresentante con residenza o sede nel territorio dell'Unione europea trasmettono tale dichiarazione all'organismo notificato prescelto e conservano copia della medesima e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

     Il fabbricante conserva altresì per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, ai fini degli eventuali controlli dell'autorità di pubblica sicurezza:

     1) la documentazione di cui al punto 5.1, lettera b);

     2) la documentazione inerente agli adeguamenti di cui al punto 5.7;

     3) i verbali e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 5.7 e 6.3;

     5. Sistema di qualità del prodotto.

     5.1. Il richiedente presenta ad un organismo notificato di sua scelta, abilitato all'esecuzione della presente procedura, una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per i prodotti esplosivi. La domanda deve contenere:

     a) tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;

     b) la documentazione relativa al sistema di qualità;

     c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame "CE del tipo".

     5.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

     Ciascun prodotto esplosivo viene esaminato dal fabbricante e su di esso devono essere effettuate opportune prove per verificarne la conformità a tali requisiti. Tutti i criteri, le indicazioni e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati e verificabili per iscritto. La documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere una interpretazione uniforme ed univoca di programmi, schemi manuali e rapporti riguardanti la qualità.

     5.3. La documentazione del sistema di qualità deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione:

     1) degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità degli esplosivi;

     2) degli esami e delle prove che vengono effettuati dopo la fabbricazione;

     3) dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta degli esplosivi e dell'efficacia di funzionamento del sistema di qualità;

     4) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, sulle tarature, le qualifiche del personale, ecc.

     5.4. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 5.2. Presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità di cui accerti la rispondenza alle prescrizioni comunitarie, recepite dall'ordinamento nazionale, che disciplinano i sistemi di qualità medesimi.

     Tra le persone incaricate di effettuare la valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia del prodotto oggetto della valutazione.

     La procedura di valutazione deve comprendere almeno una visita presso gli impianti di produzione.

     5.5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni e dei controlli eseguiti, degli esami e delle prove effettuate, dei loro risultati e dell'esito finale della verifica. Copia del verbale è rilasciata al fabbricante.

     5.6. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 5.4 sia positiva, l'organismo notificato approva il sistema di qualità del prodotto ed appone o autorizza il fabbricante ad apporre, nel corso del processo di fabbricazione del prodotto esplosivo, il simbolo di identificazione dell'organismo stesso.

     5.7. Il fabbricante o il suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea devono informare l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema stesso. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e accerta se il sistema modificato è in grado di soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza o se è necessaria una nuova verifica. L'organismo notificato comunica la sua decisione al richiedente, e, ove ritenga necessaria una nuova verifica, ne espone le ragioni. La nuova verifica viene svolta nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti paragrafi.

     6. Vigilanza e responsabilità dell'organismo notificato.

     6.1. L'organismo notificato vigila affinché il fabbricante adempia a tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

     6.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito, fornendo tutte le necessarie informazioni e, in particolare, consentendo l'accesso:

     a) alla documentazione relativa al sistema di qualità;

     b) alla documentazione tecnica;

     c) ad altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, etc.

     6.3. L'organismo notificato svolge visite periodiche, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, al fine di accertare che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità approvato. L'organismo notificato può svolgere tali visite anche senza preavviso e al di fuori della periodicità stabilita.

     In tali occasioni può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. Esso rilascia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, sull'esito delle stesse.

     6.4. Qualora le prove e i controlli di cui al paragrafo 6.3 abbiano esito negativo, l'organismo notificato ritira l'approvazione del sistema di qualità e l'autorizzazione di cui al paragrafo 5.6. In tal caso, salvi gli effetti previsti dell'art. 2 del decreto legislativo, l'organismo notificato trasmette immediatamente al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza una dettagliata relazione sulle prove e i controlli eseguiti.

     Su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante l'organismo notificato esegue con proprietà una nuova valutazione del sistema di qualità al fine di accertare che siano state adottate misure idonee a renderlo conforme ai requisiti di cui al paragrafo 5.2. Si applicano le disposizioni di cui paragrafo 5.

     6.5. In tutti i casi nei quali risulti che possono essere stati prodotti e ceduti o immessi sul mercato esemplari della produzione considerata non rispondenti ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II, l'organismo notificato trasmette immediatamente al prefetto del luogo, per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, una dettagliata relazione sulla situazione di pericolo venutasi a creare.

     6.6. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicità stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sulle verifiche eseguite in applicazione della presente procedura e comunica agli altri organismi notificati le approvazioni rilasciate o ritirate dei sistemi di qualità del prodotto.

     E) Procedura per la verifica su prodotto

     Tale procedura è relativa alla certificazione della conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, in base alla verifica di cui al paragrafo 3 da parte di un organismo notificato.

     1. La procedura è avviata su domanda del fabbricante, di un suo rappresentante ovvero del responsabile dell'introduzione del prodotto nel territorio dell'Unione europea (richiedente) ad un organismo notificato di sua scelta abilitato alla esecuzione della medesima.

     2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità di ciascun prodotto al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e redige una dichiarazione di conformità; appone inoltre su ciascun prodotto esplosivo il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato responsabile della verifica secondo quanto stabilito dal paragrafo 3.

     Il fabbricante, un suo rappresentante con residenza o sede nel territorio dell'Unione europea ovvero, in mancanza, il responsabile della introduzione del prodotto nello stesso territono, conservano copia della dichiarazione di conformità e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

     3. Verifica mediante controllo e prova di ogni prodotto esplosivo.

     3.1. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove occorrenti per verificare singolarmente per ciascun prodotto esplosivo la conformità al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai pertinenti requisiti di cui all'allegato II, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo.

     3.2. L'organismo notificato autorizza la apposizione del suo contrassegno di identificazione su ciascun prodotto del quale riscontri la conformità a tali requisiti essenziali di sicurezza e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate. Il richiedente conserva copia dell'attestato di conformità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'esplosivo.

     3.3. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicità stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sulle verifiche eseguite in applicazione della presente procedura.

     F) Procedura per la verifica di un unico prodotto

     Tale procedura è relativa alla certificazione della conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in unico esemplare ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

     1. La procedura è avviata dal fabbricante, da un suo rappresentante o dal responsabile dell'introduzione del prodotto esplosivo nel territorio dell'Unione europea (richiedente), che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione.

     2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II e redige una dichiarazione di conformità. Il richiedente conserva la dichiarazione di conformità e la relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione del prodotto.

     3. Il richiedente mette a disposizione dello stesso organismo notificato la documentazione tecnica necessaria per consentire di valutare la conformità dell'esemplare ai requisiti di cui all'allegato II, nonché di comprenderne il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento.

     Tale documentazione comprende, se necessario ai fini della valutazione:

     una descrizione generale del prodotto;

     i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ed ogni altra indicazione utile al riguardo;

     le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento dell'esplosivo o il sistema di protezione;

     la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato II;

     i risultati dei calcoli di progetto e degli esami effettuati;

     i rapporti sulle prove effettuate.

     4. L'organismo notificato, in relazione alle caratteristiche dell'esemplare e nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo effettua o fa effettuare le opportune prove, per verificarne la conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II.

     5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni, degli esami e delle prove eseguiti e, ove l'esito sia positivo, rilascia un attestato di conformità dell'esplosivo ed autorizza il richiedente ad apporre sul medesimo il proprio contrassegno di identificazione. Copia del verbale è rilasciata al richiedente. Il richiedente conserva copia dell'attestato di conformità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'esplosivo.

     Il responsabile dell'organismo notificato comunica la conclusione della procedura al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

     6. Il fabbricante appone sull'esemplare prodotto il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato che ha eseguito con esito positivo il controllo di cui alla presente procedura.


[1] Abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81.

[2] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58.

[3] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58.