Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.13 periti |
Data: | 02/02/1990 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 59.13.5 - Legge 2 febbraio 1990, n. 17.
Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali.
(G.U. 12 febbraio 1990, n. 35).
1. Il titolo di perito industriale spetta a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al
2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.
1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità [2];
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c) essere di ineccepibile condotta morale;
d) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta [3];
e) essere in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al
f) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della
3. [Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del
c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'art. 3, comma 14, del
d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del
4. [Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio] [6].
4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del
5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonchè la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della
1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. [Hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del
[1] Comma così modificato dall'art. 1 septies del
[2] Lettera così modificata dall'art. 62 del
[3] Lettera così modificata dall'art. 62 del
[4] Lettera così modificata dall'art. 1 septies del
[5] Comma abrogato dall'art. 1 septies del
[6] Comma abrogato dall'art. 1 septies del
[7] Comma inserito dall'art. 62 del
[8] Comma inserito dall'art. 62 del
[9] Comma abrogato dall'art. 1 septies del