Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 28/01/2016 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio e dei piani di ambito. Inserimento dell'articolo 26 bis nella l.r. 61/2014 |
Art. 2. Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio. Abrogazione dell'articolo 27 bis della l.r. 61/2007 |
§ 5.4.256 - L.R. 28 gennaio 2016, n. 8.
Disposizioni per l’aggiornamento dei piani di ambito e dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio. Modifiche alla l.r. 61/2014 e alla l.r. 61/2007.
(B.U. 5 febbraio 2016, n. 3)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell’8 gennaio 2016;
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 27 della
2. L’articolo 27 della
3. L’articolo 26 della
- l’adeguamento del piano regionale ai nuovi contenuti introdotti dalla
- la validità ed efficacia dei piani interprovinciali già approvati alla data di entrata in vigore della
- la validità ed efficacia dei piani provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della
- l’approvazione dei nuovi piani di ambito entro centottanta giorni dall’adeguamento del piano regionale;
- la validità ed efficacia dei piani di ambito già approvati alla data di entrata in vigore della
4. Nelle more dell’approvazione del nuovo piano regionale e per sopravvenute esigenze legate al sistema di gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale, allo stato attuale, è necessario introdurre una disciplina transitoria specifica che consenta l’aggiornamento dei piani di ambito e dei piani straordinari, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali o nei piani interprovinciali vigenti;
5. Si prevede inoltre l’abrogazione dell’articolo 27 bis della
Approva la presente legge
Art. 1. Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio e dei piani di ambito. Inserimento dell'articolo 26 bis nella
1. Dopo l’articolo 26 della
“ Art. 26 bis. Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio e dei piani di ambito
1. Fino all’adeguamento del piano regionale ai sensi dell’articolo 26, comma 2, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani possono aggiornare il piano di ambito o il piano straordinario vigenti ai sensi del medesimo articolo 26, comma 6, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali o nei piani interprovinciali vigenti ai sensi del medesimo articolo 26, comma 4, secondo il procedimento di cui al presente articolo.
2. La proposta di aggiornamento del piano è depositata per trenta giorni consecutivi presso le sedi dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei comuni compresi nel territorio dell'ambito ottimale interessato, ed è pubblicata sul sito istituzionale dei medesimi enti e della Regione. Durante tale termine chiunque può presentare all’autorità osservazioni.
3. Contestualmente al deposito di cui al comma 2, l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani trasmette la proposta di aggiornamento del piano alla Regione che, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, esprime, con deliberazione della Giunta regionale, un parere vincolante sulla coerenza delle previsioni contenute nella proposta di aggiornamento rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti. La proposta di aggiornamento è trasmessa altresì alle province interessate che, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento, possono formulare proposte o osservazioni sugli aspetti di competenza relativi alle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
4. L’aggiornamento del piano straordinario e l’aggiornamento del piano di ambito sono approvati con proprio atto dall’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e sono trasmessi alla Giunta regionale che provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. L’aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione.
5. L’aggiornamento del piano straordinario e l’aggiornamento del piano di ambito sono resi accessibili ai cittadini anche in via telematica mediante pubblicazione sul sito istituzionale della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di riferimento e della Regione. L’avviso di cui al comma 4 contiene l’indicazione del sito istituzionale su cui il piano è consultabile. ”.
Art. 2. Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio. Abrogazione dell'articolo 27 bis della
1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l’articolo 27 bis della
2. I procedimenti di modifica dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio già avviati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge si svolgono e si concludono secondo il procedimento di cui all'articolo 27 bis della