§ 4.7.214 - L.R. 22 dicembre 2015, n. 39.
Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:22/12/2015
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Obiettivi e funzioni)
Art. 3.  (Direttore del Parco)
Art. 4.  (Forme di consultazione territoriale)
Art. 5.  (Piano territoriale del Parco)
Art. 6.  (Regolamento del Parco)
Art. 7.  (Sorveglianza sul territorio del Parco)
Art. 8.  (Proposte di modifica del perimetro del Parco)
Art. 9.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 10.  (Norma finanziaria)
Art. 11.  (Entrata in vigore)
Art. 12.  (Abrogazione)


§ 4.7.214 - L.R. 22 dicembre 2015, n. 39.

Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

(B.U. 24 dicembre 2015, n. 52, suppl.)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge recepisce e dà piena e intera esecuzione all'intesa raggiunta in data 11 febbraio 2015, di cui all'allegato A, fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

 

     Art. 2. (Obiettivi e funzioni)

1. La Regione, nella gestione della porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, di seguito denominato Parco, persegue i seguenti obiettivi:

a) proteggere e conservare l'integrità degli ecosistemi e della loro dinamica naturale, nonché degli elementi naturali rappresentativi per la loro importanza naturalistica, geologica e geomorfologica, paesaggistica, ecologica e genetica;

b) conservare l'armonica interazione tra natura e cultura anche attraverso una pianificazione paesaggistica e territoriale che tenga conto delle forme di sviluppo sostenibile, garantendo e sostenendo l'agricoltura di montagna e le altre economie compatibili;

c) promuovere iniziative di informazione e di educazione ambientale finalizzate allo sviluppo delle conoscenze e della sensibilità alla natura, nonché del rispetto del patrimonio naturale e culturale;

d) promuovere la ricerca scientifica e il rilevamento ambientale finalizzati a una migliore conoscenza degli ambienti naturali e antropizzati del Parco, anche come base per una gestione ecocompatibile delle risorse naturali e per la conservazione o ripristino della biodiversità;

e) favorire lo sviluppo di una fruizione ricreativa e turistico-sociale compatibile con le finalità prioritarie di tutela del Parco stesso.2. Le funzioni connesse alla gestione del Parco sono tutte quelle necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

3. Le funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco, incluse quelle relative all'omonima zona di protezione speciale (ZPS), ai siti di importanza comunitaria (SIC) e alla riserva naturale, di cui all'allegato B, sono affidate all'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), sulla base degli indirizzi della Giunta regionale di cui all'articolo 9 bis, comma 3, lettera c), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).

 

     Art. 3. (Direttore del Parco)

1. Le funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco sono esercitate da un direttore, individuato prioritariamente tra il personale dirigenziale in servizio presso la Giunta regionale o gli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007) in possesso di adeguati requisiti professionali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il direttore, indicato dalla Giunta regionale, è nominato dal consiglio di amministrazione dell'ERSAF. L'incarico è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa tra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce anche il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

3. In relazione alle funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco il Presidente dell'ERSAF delega la rappresentanza legale dell'ente al direttore di cui al presente articolo, fermo restando il ruolo istituzionale della Regione nella conduzione dei rapporti inerenti alla configurazione unitaria del Parco.

4. Il direttore del Parco esercita le funzioni di cui al comma 1 sulla base di un piano annuale delle attività e di un piano triennale degli investimenti approvati dalla Giunta regionale, su proposta dello stesso direttore, previa intesa con il Comitato dei comuni di cui all'articolo 4, nonché sulla base di altre attività specificate con deliberazione della stessa Giunta regionale. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni, il direttore trasmette comunque le proposte di piano alla Giunta regionale per la relativa approvazione.

5. Il direttore del Parco presenta annualmente alla Giunta regionale apposito rendiconto, corredato di una relazione sulle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e sullo stato di attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 3.

6. Al fine di assicurare la concreta attuazione degli obiettivi fissati dai piani di cui al comma 4, al direttore del Parco è riconosciuta autonomia finanziaria e contabile nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio dell'ERSAF per la gestione del Parco. La Giunta regionale verifica la corretta gestione delle risorse assegnate al direttore del Parco per l'attuazione dei piani di cui al comma 4.

7. Nelle more dell'individuazione del direttore del Parco, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal direttore dell'ERSAF.

 

     Art. 4. (Forme di consultazione territoriale)

1. E' istituita la Consulta del Parco, composta da soggetti designati rispettivamente dalle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale e dal sistema produttivo e di promozione turistica locale, nonché da rappresentanti degli enti locali territorialmente interessati.

2. E', altresì, istituito il Comitato dei comuni, composto dai sindaci, o loro delegati, di tre comuni della provincia di Sondrio e dai sindaci, o loro delegati, di due comuni della provincia di Brescia territorialmente interessati.

3. La Consulta del Parco e il Comitato dei comuni sono costituiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, che ne definisce le modalità di funzionamento. La Giunta regionale definisce, altresì, la composizione della Consulta del Parco e i termini per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 e dei delegati di cui al comma 2. La Consulta del Parco e il Comitato dei comuni operano senza oneri a carico del bilancio regionale. Alle sedute partecipano un rappresentante della Giunta regionale e il direttore del Parco.

4. La Consulta del Parco si esprime in ordine alle politiche di conservazione e alle strategie di sviluppo del Parco.

 

     Art. 5. (Piano territoriale del Parco)

1. La tutela dei valori naturali e ambientali, nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali del Parco è perseguita attraverso lo strumento del piano territoriale del Parco, di seguito denominato piano.

2. Il piano suddivide il territorio del Parco in base al diverso grado di tutela.

3. La Giunta regionale avvia la procedura per la predisposizione del piano e della relativa procedura di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza. Il piano è predisposto dal direttore del Parco entro novanta giorni dall'approvazione delle linee guida e degli indirizzi da parte del Comitato di coordinamento e di indirizzo, previa intesa con il Comitato dei comuni, ed è adottato dalla Giunta regionale entro diciotto mesi dall'approvazione delle linee guida e degli indirizzi da parte del Comitato di coordinamento e di indirizzo in conformità alle linee guida e agli indirizzi medesimi. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro sessanta giorni dalla predisposizione del piano, il direttore trasmette comunque la proposta di piano alla Giunta regionale per la relativa adozione.

4. Il piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e negli albi pretori dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, chiunque può prendere visione del piano e presentare osservazioni scritte, sulle quali la Giunta regionale si esprime entro i successivi novanta giorni.

5. La Giunta regionale, conclusa la procedura di cui al comma 4, trasmette alla competente commissione del Consiglio regionale il piano integrato con le controdeduzioni, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine al rispetto degli atti di indirizzo, programmazione e pianificazione regionale.

6. Entro sessanta giorni dall'acquisizione del parere della commissione consiliare o dal decorso del termine per l'espressione del medesimo parere, la Giunta regionale delibera la proposta definitiva di piano e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'acquisizione del relativo parere vincolante circa la conformità alle linee guida e agli indirizzi di cui al comma 3.

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esprime il parere di cui al comma 6 entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di piano.

8. Acquisito il parere di cui al comma 7, la Giunta regionale approva il piano.

9. Il piano è modificato e aggiornato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione.

10. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti. Il piano si conforma e si adegua al piano paesaggistico regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e sostituisce a ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

11. Il piano è pubblicato sul BURL e sulla Gazzetta ufficiale ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

 

     Art. 6. (Regolamento del Parco)

1. Per garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco stesso e determina la localizzazione e la graduazione dei divieti. Il regolamento del Parco valorizza, altresì, gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria. Il direttore del Parco predispone il regolamento, previa intesa con il Comitato dei comuni. Il regolamento è adottato dalla Giunta regionale in conformità alle linee guida e agli indirizzi approvati dal Comitato di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 2 dell'intesa, anche contestualmente all'approvazione del piano di cui all'articolo 5 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro sessanta giorni dalla predisposizione del regolamento, il direttore trasmette comunque la proposta di regolamento alla Giunta regionale per la relativa adozione.

2. Il regolamento è pubblicato sul BURL e sugli albi pretori dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può prendere visione del regolamento e presentare osservazioni scritte, sulle quali la Giunta regionale si esprime entro i successivi novanta giorni.

3. La Giunta regionale, conclusa la procedura di cui al comma 2, trasmette alla competente commissione del Consiglio regionale il regolamento integrato con le controdeduzioni, ai fini dell'acquisizione del parere consiliare in ordine al rispetto degli atti di indirizzo, programmazione e pianificazione regionale.

4. Entro sessanta giorni dall'acquisizione del parere della commissione consiliare o dal decorso del termine per l'espressione del medesimo parere, la Giunta regionale delibera la proposta definitiva di regolamento e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'acquisizione del relativo parere vincolante circa la conformità alle linee guida e agli indirizzi di cui al quarto periodo del comma 1.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esprime il parere di cui al comma 4 entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di regolamento.

6. Acquisito il parere di cui al comma 5, la Giunta regionale approva il regolamento con deliberazione soggetta a pubblicazione sul BURL.

7. Il regolamento è modificato e aggiornato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione.

 

     Art. 7. (Sorveglianza sul territorio del Parco)

1. Ai sensi dell'articolo 7 dell'intesa, la sorveglianza sul territorio lombardo del Parco è esercitata dal Corpo forestale dello Stato, previa convenzione tra la Regione e il Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

     Art. 8. (Proposte di modifica del perimetro del Parco)

1. La Giunta regionale, sentito il direttore del Parco, delibera le proposte di modifica del perimetro del Parco, previa consultazione del Comitato dei comuni.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta le proposte di cui al comma 1 e le trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'espressione del parere di cui all'articolo 3 dell'intesa.

3. Acquisito il parere di cui al comma 2, le modifiche del perimetro del Parco sono approvate con legge regionale.

 

     Art. 9. (Disposizioni transitorie e finali)

1. La Giunta regionale determina le modalità per gli adempimenti, anche di carattere organizzativo di cui all'articolo 5 dell'intesa, conseguenti alla soppressione del Consorzio del Parco.

2. Per l'attività di manutenzione del territorio compreso nel Parco, l'ERSAF può avvalersi dei consorzi forestali insistenti sul territorio di riferimento, riconosciuti ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

3. In fase di prima applicazione della presente legge, l'incarico di direttore del Parco termina con la conclusione della legislatura regionale.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della normativa statale in materia di aree protette.

5. L'ERSAF provvede agli adeguamenti di competenza in relazione alle funzioni attribuite dalla presente legge, con particolare riguardo allo statuto anche per gli aspetti inerenti alla delega della rappresentanza legale di cui all'articolo 3, comma 3 e, ove necessario, alla dotazione organica.

6. Alla modifica delle disposizioni sull'ERSAF di cui al Titolo V della l.r. 31/2008 si provvede nell'ambito dell'adeguamento delle discipline di settore di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)).

 

     Art. 10. (Norma finanziaria)

1. La copertura finanziaria degli oneri connessi alla gestione del Parco è assicurata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'intesa.

2. Nelle more della sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 2, dell'intesa, alle spese per la gestione del Parco si fa fronte con le risorse finanziarie in disponibilità del bilancio del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 10, comma 2, se successiva a quella di pubblicazione sul BURL della legge stessa. In caso di accordo sottoscritto prima della pubblicazione della presente legge, la stessa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL. In mancanza di sottoscrizione, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

2. L'efficacia della presente legge decorre dalla data di cui all'articolo 12, se successiva a quella della sua entrata in vigore.

 

     Art. 12. (Abrogazione)

1. La legge regionale 10 giugno 1996, n. 12 (Norme per la costituzione del Consorzio di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio) è abrogata dalla data di efficacia dell'intesa di cui all'allegato A.

 

 

Allegato A [1]

OGGETTO: Intesa concernente l’attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell’articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Premesso che il Parco nazionale dello Stelvio si estende su parte dei territori della provincia di Trento, della provincia di Bolzano e della Regione Lombardia e che, al fine di conservarne la configurazione unitaria, l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e l’articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, hanno disposto che la sua gestione sia attuata mediante la costituzione di un apposito Consorzio fra lo Stato e gli Enti territorialmente competenti. Tale Consorzio è stato costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993, sulla base di apposita intesa tra i predetti Enti territoriali, configurandone l’ordinamento e l’organizzazione quale Ente pubblico strumentale dello Stato;

visto l’articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tenore del quale mediante intese tra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio;

considerato che il precitato articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che, con apposite norme di attuazione, si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell’intesa, precisando che – laddove non già attribuiti – l’assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508 del medesimo articolo e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma;

visto l’articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale dispone che «Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la Regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge»;

visto l’articolo 11, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale dispone che «In armonia con le finalità e i princìpi dell’ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla Regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all’intesa relativa al predetto Parco, di cui all’articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per l’attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si provvede con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima ai sensi dell’articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Fino alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni demandate agli organi centrali del consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte dal direttore del Parco in carica e dal presidente in carica o operante in regime di prorogatio; i mandati relativi sono prorogati fino alla predetta data. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui all’articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni, nomina un Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante di ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia. Ove non si riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della Regione Lombardia. Ai componenti del Comitato paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

tra:

– il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

– la Provincia autonoma di Trento;

– la Provincia autonoma di Bolzano;

– la Regione Lombardia;

si conviene di procedere alla sottoscrizione della presente

INTESA

Articolo 1

1. Le parti sottoscriventi convengono sull’esigenza di procedere all’attuazione delle disposizioni statali citate in premessa, provvedendo con la presente intesa a promuovere nuove forme organizzative nella gestione del Parco nazionale dello Stelvio, finalizzate a:

a) il superamento del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993;

b) l’attribuzione delle funzioni di tutela e di gestione del Parco nazionale alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione

Lombardia, assicurando in ogni caso la configurazione unitaria del Parco stesso.

2. La presente intesa sarà recepita nell’ordinamento delle Province autonome di Trento e di Bolzano mediante le norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige/Südtirol richiamate dall’articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e nell’ordinamento della Regione Lombardia mediante apposita legge regionale.

Articolo 2

1. La configurazione unitaria del Parco nazionale dello Stelvio è assicurata mediante la costituzione di un apposito Comitato di coordinamento e di indirizzo, composto da un rappresentante della Provincia autonoma di Trento, un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, un rappresentante della Regione Lombardia, un rappresentante del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché da tre rappresentanti dei comuni il cui territorio amministrativo rientri nel Parco, di cui uno per i comuni della Provincia autonoma di Trento, uno per i comuni della Provincia autonoma di Bolzano e uno per i comuni della Regione Lombardia, da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, designato dal predetto Ministro sulla base del criterio della maggiore rappresentatività, nonché da un rappresentante designato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o emolumento comunque denominato, fatti salvi gli eventuali rimborsi spese e gli oneri di missione a carico dell’ente rappresentato.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione della presente intesa e si considera validamente costituito con i rappresentanti designati dagli enti territoriali di cui al comma 1 e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni. Il Comitato medesimo, in sede di prima applicazione della presente intesa, sarà operativo dalla data di entrata in vigore dell’ultimo degli atti di recepimento di cui all’articolo 1, comma 2.

3. Il Comitato di coordinamento e di indirizzo esercita le funzioni di raccordo istituzionale tra la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione Lombardia, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché i Comuni il cui territorio rientri nei confini del Parco, in collegamento con le associazioni di protezione ambientale e con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I compiti specifici e le modalità di funzionamento del Comitato sono stabiliti dal regolamento di cui all’allegato A della presente intesa, che ne costituisce parte integrante. Il medesimo regolamento potrà essere successivamente sostituito o modificato con deliberazione del Comitato stesso, approvata con il voto favorevole di sette componenti.

Articolo 3

1. Tutte le funzioni di tutela e di gestione del Parco nazionale dello Stelvio sono trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Lombardia secondo le forme, nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente intesa e dal regolamento di cui all’allegato A della stessa intesa. Le predette funzioni sono comunque esercitate in armonia con le finalità e i principi dell’ordinamento statale in materia di aree protette, nonché con la disciplina dell’Unione europea relativa alla rete Natura 2000.

2. Il piano e il regolamento del Parco sono predisposti e approvati, per le parti di rispettiva competenza territoriale, da ciascuna Provincia autonoma e dalla Regione Lombardia, in conformità alle linee guida e agli indirizzi approvati dal Comitato di coordinamento e di indirizzo di cui all’articolo 2 secondo il modello previsto dalla normativa nazionale in materia di aree protette. A tal fine le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, provvedono con proprie leggi a disciplinare la procedura di formazione e approvazione delle rispettive proposte di piano e di regolamento, assicurando adeguate forme di partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

3. Al fine di garantire l’effettività della configurazione unitaria del Parco nazionale e della relativa tutela, le proposte di piano e di regolamento sono sottoposte al preventivo parere vincolante del Ministero dell’ambiente, e della tutela del territorio e del mare, da esprimere entro 90 giorni dalla richiesta, per la verifica di conformità alle linee guida e agli indirizzi approvati dal Comitato di coordinamento e di indirizzo di cui all’articolo 2. In sede di espressione del parere, il Ministero dell’ambiente può suggerire modifiche e integrazioni delle proposte pervenute per assicurare le finalità del presente comma. Fino all’approvazione del piano e del regolamento del Parco, continua ad applicarsi la disciplina di tutela e salvaguardia del Parco vigente alla data di sottoscrizione della presente intesa.

4. Tutte le funzioni di gestione del Parco sono esercitate - in conformità alle previsioni del piano e del regolamento e dall’ultimo periodo del comma 3 - dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Lombardia per le parti di rispettiva competenza territoriale, anche per il tramite di appositi enti disciplinati con legge provinciale o regionale.

5. Le proposte di modifica del piano e del regolamento, nonché le proposte di modifica della perimetrazione del Parco, sono predisposte e approvate dalle Province autonome e dalla Regione Lombardia, per le parti di rispettiva competenza territoriale, con le medesime procedure di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 4

1. In attesa della revisione dei rapporti finanziari tra le Province autonome e lo Stato, gli oneri relativi alla gestione del Parco nazionale dello Stelvio, compresi quelli per il funzionamento del Comitato di coordinamento e di indirizzo, sono assunti in capo alle Province autonome, anche con riferimento al territorio della Regione Lombardia, nel quadro delle risorse individuate ai sensi dell’articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e nel limite di euro 5.555.244,34, corrispondente agli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2013. In alternativa, la Provincia autonoma di Trento assume i relativi oneri di competenza, scomputandoli da eventuali accantonamenti legittimamente disposti dalla normativa statale. Il predetto onere è ripartito tra le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri definiti mediante apposita intesa.

2. Con specifico accordo tra le Province autonome, la Regione Lombardia e le Amministrazioni statali competenti sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti alla Regione Lombardia. Le parti si impegnano a sottoscrivere l’accordo entro il 31 dicembre 2015.

3. Ogni ulteriore spesa è assunta dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché dalla Regione Lombardia per la rispettiva parte di territorio, senza che ne possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 5

1. Per l’esercizio delle funzioni trasferite, i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio alla data di sottoscrizione della presente intesa, sono inquadrati nei ruoli, rispettivamente, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Lombardia, o dell’ente dalla stessa individuato, tenuto conto dell’ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l’attività lavorativa e sulla base della tabella di corrispondenza di cui all’allegato B) della presente intesa, riferita distintamente a ciascuno dei predetti enti. Al personale trasferito si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell’ente di inquadramento. I dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale in godimento all’atto dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza e quello di destinazione è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico. È comunque fatta salva la retribuzione individuale di anzianità. Il personale trasferito non concorre a determinare il contingente previsto dall’art. 3, comma 5, primo periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, o gli enti di gestione dalle stesse individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, subentrano nei contratti relativi a rapporti di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato e a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza, sulla base dell’ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l’attività lavorativa dei dipendenti interessati.

3. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, o gli enti di gestione dalle stesse individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, provvedono, entro un anno dalla sottoscrizione della presente intesa, ad attivare procedure concorsuali pubbliche disciplinate dal rispettivo ordinamento e comunque nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell’esperienza maturata da parte del personale già dipendente a tempo determinato al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale.

4. Dalle procedure di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il personale assunto in esito alla predetta procedura concorre a determinare il contingente previsto all’art. 3, comma 5, primo periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Articolo 6

1. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e immobili connessi all’esercizio delle funzioni di gestione del Parco sono trasferiti,

per il rispettivo territorio, alle Province con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

2. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e immobili connessi all’esercizio delle funzioni di gestione del Parco sono trasferiti, relativamente al territorio ricadente nella Regione Lombardia, alla Regione stessa mediante apposito accordo con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con esclusione dei beni assegnati in dotazione al Corpo forestale dello Stato. Il predetto accordo include inoltre il trasferimento alla Regione Lombardia della sede centrale in Bormio. I rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla medesima sede centrale e derivanti dall’esercizio delle funzioni demandate agli organi centrali del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio sono regolati dal predetto accordo, al quale partecipano a questo fine anche le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 7

1. La sorveglianza sul territorio del Parco, per la parte ricadente nella regione Lombardia, è esercitata, previa convenzione tra la Regione Lombardia e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dal Corpo forestale dello Stato; per la parte ricadente nel territorio delle Province di Trento e di Bolzano, la sorveglianza è esercitata dal rispettivo Corpo forestale provinciale.

Articolo 8

1. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è soppresso dalla data di efficacia della presente intesa.

2. Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 11, comma, 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, fino al termine di scadenza di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 116, le funzioni demandate agli organi centrali del Consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte dal direttore del Parco in carica e dal presidente in carica o operante in regime di prorogatio; i mandati relativi sono prorogati fino alla predetta data.

Articolo 9

1. L’efficacia della presente intesa è subordinata all’entrata in vigore delle norme di attuazione dello Statuto per il Trentino Alto-Adige previste dall’articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, per la Regione Lombardia, del relativo atto legislativo di recepimento, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2. In ogni caso l’efficacia dell’intesa decorre dalla data di entrata in vigore dell’ultimo, in ordine di tempo, dei predetti atti normativi.

 

ALLEGATO A DELL’INTESA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO E DI INDIRIZZO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Comitato di coordinamento e di indirizzo del Parco Nazionale dello Stelvio

(di seguito Parco) anche con riguardo gli aspetti inerenti la sede e il supporto di segreteria.

Articolo 2

Composizione del Comitato

1. Il Comitato è composto da:

a) un rappresentante della Provincia di Trento;

b) un rappresentante della Provincia di Bolzano;

c) un rappresentante della Regione Lombardia;

d) un rappresentante del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) tre rappresentanti dei comuni il cui territorio amministrativo rientri nel Parco, di cui uno per i comuni della Provincia di Trento,

uno per i comuni della Provincia di Bolzano e uno per i comuni della Regione Lombardia;

f) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, designato

dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base del criterio della maggiore rappresentatività;

g) un rappresentante designato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o emolumento comunque denominato,

fatti salvi gli eventuali rimborsi spese e gli oneri di missione a carico dell’Ente rappresentato.

3. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni.

Articolo 3

Funzioni del Comitato di coordinamento e di indirizzo

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’intesa, spettano al Comitato, in particolare, i seguenti compiti specifici:

a) la definizione delle linee guida e degli indirizzi per il piano e il regolamento del Parco;

b) la formulazione di indirizzi e di proposte comuni, nonché di linee guida per la ricerca scientifica, la conservazione e il monitoraggio

della biodiversità, l’educazione e la didattica, le comunicazioni e le pubblicazioni, il potenziamento delle iniziative

con la rete internazionale dei parchi, la valorizzazione del capitale naturale e culturale, la promozione del turismo sostenibile

mediante iniziative volte a garantire la configurazione unitaria del Parco nazionale.

Articolo 4

Presidente del Comitato

1. Il Presidente viene eletto dal Comitato nell’ambito dei componenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), secondo

il principio della rotazione.

Articolo 5

Funzionamento del Comitato di coordinamento e di indirizzo

1. Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o su

richiesta dei rappresentanti di ciascuna Provincia autonoma o della Regione Lombardia.

2. Il Comitato è convocato dal Presidente per posta elettronica o fax e, facoltativamente, anche mediante lettera indirizzata ai componenti,

con indicazione dell’ordine del giorno proposto e della sede in cui lo stesso si riunisce. La convocazione deve avvenire con un

preavviso di almeno dieci giorni. In caso di particolare urgenza motivata il Comitato è convocato ogniqualvolta ne sia dato avviso ai suoi

componenti con i mezzi sopra citati almeno ventiquattro ore prima della seduta. La documentazione allegata all’ordine del giorno è resa

disponibile con i medesimi strumenti di comunicazione o in alternativa indicando l’ufficio o il sito telematico in cui è possibile reperirla.

3. La prima seduta del Comitato è convocata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti e comunque dei

rappresentanti di ciascuna Provincia autonoma, della Regione Lombardia e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare. La partecipazione alle sedute può avvenire anche attraverso videoconferenza.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in ogni caso con il voto favorevole dei rappresentanti di ciascuna Provincia

autonoma, della Regione Lombardia e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di parità prevale il voto

del Presidente.

Articolo 6

Segreteria del Comitato

1. L’Amministrazione alla quale spetta la presidenza del Comitato assicura le attività di supporto e di segreteria per lo svolgimento

dei compiti del Comitato, individuando in particolare il segretario competente alla verbalizzazione delle decisioni.

2. La Segreteria del Comitato ha sede presso l’Amministrazione a cui spetta la presidenza del Comitato. Tale Amministrazione provvede

a mettere a disposizione le necessarie risorse organizzative e strumentali, anche ai fini dell’archiviazione degli atti.

3. La Regione Lombardia provvede alla conservazione e gestione dell’archivio storico del Parco nazionale dello Stelvio presente

nella sede originaria di Bormio; a tale archivio affluiscono gli atti di cui al comma 2 al decorso di dieci anni.

Articolo 7

Disposizione transitoria

1. Per il primo quinquennio è Presidente del Comitato il rappresentante della Regione Lombardia, per il secondo quinquennio è

Presidente del Comitato il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, per il terzo quinquennio è Presidente del Comitato il

rappresentante della Provincia autonoma di Trento.

2. Per il primo quinquennio la Segreteria del Comitato opera avvalendosi delle risorse organizzative e strumentali della sede di Bormio,

compreso il funzionario che ha esercitato le funzioni di direttore del Parco e che con l’approvazione del presente regolamento

continua a svolgere la funzione di coordinamento amministrativo, agevolando in tal modo il passaggio delle attività e il subentro delle

Amministrazioni di cui all’articolo 6.

3. In sede di prima applicazione della presente intesa, la Segreteria del Comitato di cui al comma 2 può fornire prestazioni e supporto

tecnico a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto da apposito accordo tra le Province

stesse e la Regione Lombardia.

 

ALLEGATO B DELL’INTESA

 

Allegato B

ZPS Parco nazionale dello Stelvio - IT2040044

Elenco dei SIC:

▪ Val Viera e Cime di Fopel – IT 2040001

▪ Motto di Livigno - Val Saliente –IT 2040002

▪ Valle Alpisella - IT 2040004

▪ Cime di Plator e Monte delle Scale - IT 2040008

▪ Valle di Fraele - IT 2040009

▪ Valle del Braulio - Cresta Di Di Reit - IT 2040010

▪ Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale IT 2040013

▪ Valle e Ghiacciaio dei Forni – Val Cedec - Gran Zebrù - Cevedale IT 2040014

Riserva naturale Tresero Dosso del Vallon


[1] Così corretto con Errata Corrige pubblicato nel B.U. 30 dicembre 2015, n. 53, suppl.