§ 4.7.138 - L.R. 10 giugno 1996, n. 12.
Norme per la costituzione del Consorzio di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:10/06/1996
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Attuazione dell'intesa).
Art. 2.  (Efficacia della legge).
Art. 3.  (Costituzione del consorzio).
Art. 4.  (Denominazione e sede).
Art. 5.  (Organi del consorzio).
Art. 6.  (Il presidente del Parco).
Art. 7.  (Il consiglio direttivo).
Art. 8.  (Comitati di gestione).
Art. 9.  (Direttore del Parco).
Art. 10.  (Dirigenti degli uffici periferici).
Art. 11.  (Il collegio dei revisori dei conti).
Art. 12.  (Personale).
Art. 13.  (Sorveglianza).
Art. 14.  (Entrate del consorzio).
Art. 15.  (Disposizione finale).
Art. 16.  (Forme e modi di partecipazione degli enti locali).
Art. 17.  (Iniziative per la promozione economica e sociale).
Art. 18.  (Convenzioni per funzioni tecnico-amministrative).
Art. 19.  (Contributi a favore del consorzio).
Art. 20.  (Norma transitoria).
Art. 21.  (Designazioni di competenza della regione).
Art. 22.  (Norma finanziaria).
Art. 23.  (Clausola d'urgenza).


 § 4.7.138 - L.R. 10 giugno 1996, n. 12. [1]

Norme per la costituzione del Consorzio di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio.

(B.U. 15 giugno 1996, n. 24 - 1° suppl. ord.).

 

Titolo I

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

 

Capo I

Finalità della legge

 

 

Art. 1. (Attuazione dell'intesa).

     1. In conformità all'intesa raggiunta tra lo Stato, le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Lombardia ai sensi dell'art. 3, comma 4. del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste» e dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «legge quadro sulle aree protette», la regione Lombardia provvede a disciplinare la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio secondo le norme della presente legge.

 

     Art. 2. (Efficacia della legge).

     1. L'efficacia della disciplina oggetto dell'intesa, inserita nel capo II della presente legge, è subordinata all'approvazione, da parte dello Stato e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, degli atti normativi e legislativi di corrispondente contenuto, che avranno effetto dal momento in cui avrà acquistato efficacia l'ultimo, in ordine di tempo, dei predetti atti normativi o legislativi.

 

Capo II

Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio

 

     Art. 3. (Costituzione del consorzio).

     1. Al fine di assicurare la gestione unitaria del Parco nazionale dello Stelvio viene costituito, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 279/74 e dell'art. 35 della legge n. 394/91, il consorzio tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia.

     2. Il consorzio di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del ministero dell'ambiente ed è articolato in organi ed uffici aventi competenza su tutto il territorio del parco ed in organi ed uffici aventi competenza rispettivamente nel territorio della provincia di Trento, nel territorio della provincia di Bolzano e nel territorio della regione Lombardia. Al consorzio si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente» e si intende inserito nella tabella IV allegata alla medesima legge.

 

     Art. 4. (Denominazione e sede).

     1. Il consorzio assume la seguente denominazione «Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio» ed ha sede presso l'ufficio di presidenza, come stabilito nello statuto.

 

     Art. 5. (Organi del consorzio).

     1. Sono organi del consorzio:

     a) il presidente;

     b) il consiglio direttivo;

     c) i tre comitati di gestione;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni.

 

     Art. 6. (Il presidente del Parco).

     I. II presidente del Parco è nominato dal ministro dell'ambiente, d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente.

     2. Il presidente ha la legale rappresentanza del consorzio che, all'interno degli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è altresì delegata ai presidenti dei comitati di gestione nei modi, forme e limiti stabiliti dallo statuto.

     3. Il presidente esplica le funzioni che gli sono attribuite dal consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.

     4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il presidente si avvale del direttore del Parco che dirige l'ufficio centrale di amministrazione del Parco e dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo. L'ufficio centrale di amministrazione svolge altresì funzioni di segreteria del consiglio direttivo, secondo la dotazione organica che per lo stesso sarà determinata dal consiglio medesimo.

 

     Art. 7. (Il consiglio direttivo).

     1. Il consiglio direttivo è così composto:

     a) dal presidente del Parco;

     b) dai tre presidenti dei comitati di gestione;

     c) da tre membri designati dal ministro dell'ambiente;

     d) da un membro designato dal ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

     e) da un membro designato dalla regione Lombardia;

     f) da un membro designato dalla provincia autonoma di Bolzano;

     g) da un membro designato dalla provincia autonoma di Trento;

     h) da due membri designati dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

     i) da due membri designati dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società Botanica italiana, dall'Unione Zoologica italiana, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalle università degli studi con sede nelle regioni nei cui territori ricade il parco.

     2. Ogni amministrazione provvederà a designare un membro supplente che la rappresenti, in sostituzione degli effettivi.

     3. Il consiglio direttivo è nominato con decreto del ministro dell'ambiente.

     4. Il direttore del Parco è altresì segretario del consiglio direttivo, alle cui sedute possono partecipare senza diritto di voto i dirigenti degli uffici periferici.

     5. Per la validità delle sedute del consiglio direttivo è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità decide il voto del presidente.

     6. Nel caso di non funzionamento del consiglio direttivo per il periodo di un anno, è nominato un commissario dal ministro dell'ambiente, sentita la regione Lombardia e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     7. Il vicepresidente viene eletto dal consiglio nel suo seno e sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

     8. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.

     9. Spetta al consiglio direttivo del consorzio:

     a) deliberare lo statuto del consorzio;

     b) adottare il regolamento del personale con relativa pianta organica;

     c) emanare direttive generali di coordinamento per assicurare l'unitarietà degli indirizzi di gestione del Parco;

     d) emanare le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica verificandone l'osservanza;

     e) coordinare l'attività di ricerca e di pubbliche relazioni;

     f) sostituirsi, in caso di inerzia dei comitati di gestione, previa diffida, nell'emanazione dei provvedimenti di competenza dei predetti comitati;

     g) approvare il bilancio preventivo e le sue variazioni ed il conto consuntivo del consorzio;

     h) adottare il piano ed il regolamento del Parco, che saranno successivamente approvati dal ministero dell'ambiente d'intesa, per le parti di rispettiva competenza, con le provincie autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia;

     i) proporre al ministero dell'ambiente la nomina del direttore del Parco.

 

     Art. 8. (Comitati di gestione).

     1. Il comitato di gestione del territorio del Parco ricadente nella regione Lombardia è composto da:

     a) due rappresentanti della regione Lombardia;

     b) due rappresentanti della provincia di Sondrio;

     c) un rappresentante della provincia di Brescia;

     d) un rappresentante designato dall'assemblea dei sindaci dei comuni interessati territorialmente alla parte lombarda del Parco;

     e) un rappresentante delle associazioni protezionistiche più rappresentative nell'area;

     f) un rappresentante delle associazioni agricole più rappresentative nell'area;

     g) un rappresentante delle associazioni turistico-ricreative più rappresentative nell'area;

     h) un esperto in scienze naturali designato dalle università lombarde;

     i) un rappresentante del consiglio direttivo.

     2. I componenti del comitato di gestione sono nominati dal consiglio direttivo su proposta della regione Lombardia.

     3. La regione Lombardia e gli enti e associazioni indicate designano, altresì, anche un membro supplente.

     4. Il comitato elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

     5. Il dirigente dell'ufficio periferico funge da segretario del comitato di gestione, al quale partecipa senza diritto di voto il direttore del Parco.

     6. Spetta, per la parte di rispettiva competenza territoriale, a ciascun comitato di gestione:

     a) provvedere, in attuazione degli atti di pianificazione territoriale e di programmazione del Parco e delle direttive di cui alla successiva lettera b), alla gestione ordinaria e straordinaria, tenendo conto delle realtà locali e delle tradizioni consolidate di ordine economico sociale e culturale;

     b) attuare le direttive di cui alle lettere c) e d) del comma 9 dell'art. 7;

     c) fornire al consiglio direttivo i necessari elementi per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del consorzio, di cui alla lettera g) del comma 9 dell'articolo 7;

     d) predisporre il programma annuale di attività, assicurandone, in attuazione del principio di cui al comma 1 dell'art. 3, l'unitarietà, per gli aspetti vegetazionali, faunistici, territoriali e gestionali;

     e) presentare annualmente una relazione al consiglio direttivo sull'andamento della gestione trascorsa;

     f) predisporre gli elementi necessari per il piano ed il regolamento del Parco entro un anno dalla costituzione del consorzio.

 

     Art. 9. (Direttore del Parco).

     1. Il direttore del Parco sovraintende all'andamento funzionale della tre strutture amministrative di zona, in armonia con gli indirizzi generali fissati dallo statuto del consorzio e dalla legge, esercitando una generale azione d'impulso dell'attività svolta dalla strutture suddette.

     2. Il direttore assicura, anche attraverso apposite conferenze fra i dirigenti di zona, che l'attività dei servizi si svolga in modo integrato e unitario, risolvendo, in collaborazione con i responsabili degli stessi, i problemi connessi ai rapporti interfunzionali interni ed esterni ai servizi.

     3. Il direttore dà attuazione ai provvedimenti adottati dal consiglio direttivo, dirige il personale dell'ufficio centrale di amministrazione e firma i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento relativi alle spese e iniziative unitarie del consorzio.

     4. Il direttore dei Parco risponde dell'esercizio delle proprie attribuzioni al presidente e al consiglio direttivo.

     5. Il direttore del Parco viene assunto secondo le procedure previste dall'art. 7 del d.p.c.m. 26 novembre 1993 «Costituzione del "Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio" in applicazione della legge quadro sulla aree protette 6 dicembre 1991, n. 394».

 

     Art. 10. (Dirigenti degli uffici periferici).

     1. I dirigenti degli uffici periferici attuano le delibere del comitato di gestione ed esercitano ogni altra competenza prevista dallo Statuto.

 

     Art. 11. (Il collegio dei revisori dei conti).

     1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del ministro dell'ambiente, è composto da:

     a) un rappresentante designato dal ministero del tesoro che lo presiede;

     b) un rappresentante del ministero dell'ambiente;

     c) un rappresentante del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

     d) un rappresentante della regione Lombardia;

     e) un rappresentante della provincia autonoma di Trento;

     f) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano.

     2. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del consorzio, adottato dal ministero dell'ambiente di concerto con il ministero del tesoro.

 

     Art. 12. (Personale).

     1. Il regolamento del personale di cui alla lettera b) del comma 9 dell'art. 7, prevede la dotazione organica degli uffici centrali e periferici del consorzio.

     2. La regione Lombardia può comandare presso l'ufficio periferico avente competenza nel proprio territorio unità di personale inquadrato nei ruoli della giunta regionale o degli enti regionali istituiti ai sensi dell'art. 48 dello Statuto. Tale personale è posto alle dipendenze funzionali del consorzio, che può chiedere agli enti di appartenenza l'applicazione nei confronti dello stesso di misure disciplinari, fermo restando il potere del consorzio di disporre la restituzione del personale comandato agli enti di appartenenza. Il trattamento economico del personale comandato è a carico del consorzio fino alla concorrenza del trattamento economico spettante al personale di pari grado del consorzio stesso.

 

     Art. 13. (Sorveglianza).

     1. La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal corpo forestale dello Stato. La predetta convenzione, che definisce altresì gli aspetti di dipendenza funzionale dal consorzio del personale addetto alla sorveglianza, è approvata dal ministero dell'ambiente, di intesa, per quanto riguarda il corpo forestale dello Stato, con il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

     Art. 14. (Entrate del consorzio).

     1. Costituiscono entrate del consorzio da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

     a) il contributo ordinario dello Stato;

     b) i contributi straordinari dello Stato;

     c) i contributi della regione Lombardia;

     d) i contributi della provincia autonoma di Trento;

     e) i contributi della provincia autonoma di Bolzano;

     f) tutte le altre entrate previste dal comma 1 dell'art. 16 della legge n. 394/91.

     2. Il consorzio ha obbligo di pareggio del bilancio.

     3. Per le agevolazione fiscali si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 16 della legge n. 394/91.

 

     Art. 15. (Disposizione finale).

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme del presente capo II, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 394191, in quanto compatibili.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA REGIONE LOMBARDIA

 

     Art. 16. (Forme e modi di partecipazione degli enti locali).

     1. Per garantire la partecipazione degli enti locali i cui territori sono compresi nel Parco, è istituita la comunità del Parco, organo consultivo e propositivo, composta dai presidenti delle provincie, dai presidenti delle comunità montane interessati al parco, dai sindaci dei comuni o da loro delegati.

     2. La comunità, del Parco, in particolare, esprime parere obbligatorio:

     a) sul regolamento del Parco;

     b) sul piano per il Parco;

     c) sugli strumenti di programmazione economico finanziaria;

     d) su altre questioni, a richiesta del comitato di gestione.

     3. Il parere di cui al comma 2 è espresso entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

     4. La comunità del Parco elabora, previo parere vincolante del comitato di gestione, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 17 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì, il proprio regolamento.

     5. La comunità del Parco elegge al suo interno il presidente e il vice presidente e i suoi rappresentanti nel comitato di gestione. E' convocata dal presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal presidente del comitato di gestione.

 

     Art. 17. (Iniziative per la promozione economica e sociale).

     1. La comunità del Parco, nel rispetto delle finalità del Parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del Parco, promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività locali.

     2. A tal fine, tenendo conto anche delle domande presentate dai soggetti indicati dall'art. 7 della legge n. 394/91 elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere obbligatorio del consiglio direttivo, da esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, adottato dal comitato di gestione del Parco ed è approvato con deliberazione della giunta regionale.

     3. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

 

     Art. 18. (Convenzioni per funzioni tecnico-amministrative).

     1. Il comitato di gestione della parte lombarda del Parco può avvalersi, per l'esercizio delle funzioni tecnico-amministrative di propria competenza, del personale del corpo forestale dello Stato in servizio al coordinamento territoriale per l'ambiente di Bormio e dell'Azienda regionale delle Foreste della Lombardia.

     2. Le forme e i modi della collaborazione di cui al comma 1, sono stabiliti con apposite convenzioni fra il Consorzio del parco nazionale dello Stelvio - Comitato di gestione per la Lombardia e rispettivamente il Corpo forestale dello Stato e l'Azienda regionale delle Foreste della Lombardia.

 

     Art. 19. (Contributi a favore del consorzio).

     1. La Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi previsti dal piano pluriennale economico sociale di cui all'art. 16, può deliberare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, entro il 30 giugno di ogni anno, la concessione di contributi a favore del consorzio.

 

     Art. 20. (Norma transitoria).

     1. In attuazione dei disposti di cui all'art. 12 e fino a quando il consorzio non provvederà alla determinazione della pianta organica, la regione Lombardia può comandare presso gli uffici periferici aventi competenza nel suo territorio proprio personale, nella misura concordata con il consorzio medesimo.

     2. Fino all'approvazione della convenzione di cui all'art. 13, la sorveglianza e la vigilanza, nella parte ricadente nel territorio lombardo, continua ed essere esercitata dal personale del corpo forestale dello Stato in organico a Bormio, previe opportune intese.

 

Titolo III

MODIFICA DELLA L.R 6 APRILE 1995, N. 14 «NORME PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI

DI COMPETENZA»

 

     Art. 21. (Designazioni di competenza della regione).

     1. Nelle tabelle B e C allegate alla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 sono abrogate le seguenti voci:

     a) Parco nazionale dello Stelvio - Consiglio direttivo;

     b) Parco nazionale dello Stelvio - Comitato di gestione;

     c) Parco nazionale dello Stelvio - Collegio dei revisori dei conti.

     2. Sono di competenza della giunta regionale le designazioni dei membri rappresentanti la regione Lombardia in seno a:

     a) il consiglio direttivo di cui all'art. 7;

     b) il comitato di gestione del territorio del parco ricadente nella regione Lombardia, di cui all'art. 8;

     c) il collegio dei revisori dei conti, di cui all'art. 11.

 

     Art. 22. (Norma finanziaria).

     1. Per il funzionamento del consorzio di gestione di cui alla presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa complessiva di L. 500.000.000.

     2. All'onere di L. 500.000.000 di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 4, settore 3, obiettivo 9, è istituito il capitolo 4.3.9.1.4224 «Contributi per le spese di gestione del consorzio parco nazionale dello Stelvio» con una dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000.

 

     Art. 23. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 39, con la decorrenza ivi prevista.