Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 20/01/1973 |
Numero: | 115 |
Sommario |
Art. 1. Ai sensi degli articoli 68 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono trasferiti alle provincie di Trento e di Bolzano i beni di interesse storico e [...] |
Art. 2. Saranno altresì trasferite alle provincie di Trento e di Bolzano le opere relative alle categorie di beni indicati nel precedente articolo che siano in corso di realizzazione ovvero ultimate ma [...] |
Art. 3. Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'intervento dei [...] |
Art. 4. Ai sensi degli articoli 68 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono trasferiti alle provincie di Trento e di Bolzano gli acquedotti, le foreste, le miniere, [...] |
Art. 5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto si provvederà alla consegna alle provincie dei beni di cui al precedente articolo, mediante appositi verbali da redigersi [...] |
Art. 6. I verbali di consegna costituiscono titolo per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle provincie, dei beni immobili alle stesse consegnati ai sensi dei precedenti articoli. |
Art. 7. Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente [...] |
Art. 8. Oltre ai beni di cui al Capo I del presente decreto, sono trasferite alle province di Trento e di Bolzano i beni dello Stato appartenenti alle seguenti categorie: |
Art. 9. [3] |
Art. 10. Al fine di consentire l'integrale trasferimento alle province di Trento e di Bolzano dei beni loro spettanti ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. [...] |
Art. 11. I beni da trasferire alle province che non siano stati inclusi negli elenchi allegati al presente decreto, nè negli elenchi descrittivi di cui al precedente art. 8, saranno compresi in elenchi [...] |
Art. 12. La provincia di Trento succede nella partecipazione azionaria della regione alla S.p.A. Centrali Ortofrutticole Trentino ed alla S.p.A. Centro del Legno, e la provincia di Bolzano succede nella [...] |
Art. 13. Il passaggio alle province autonome di Trento e di Bolzano degli immobili sede degli uffici statali che verranno ad esse trasferiti, unitamente ai relativi arredi, macchine ed attrezzature, sarà [...] |
Art. 14. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo. |
§ 41.7.88 - D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115.
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle provincie autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali o patrimoniali dello Stato e della Regione.
(G.U. 18 aprile 1973, n. 101, S.O.)
Capo I
BENI E DIRITTI DEMANIALI E PATRIMONIALI
DI NATURA IMMOBILIARE DELLO STATO
Ai sensi degli articoli 68 e 108 del
Saranno altresì trasferite alle provincie di Trento e di Bolzano le opere relative alle categorie di beni indicati nel precedente articolo che siano in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvederanno alla consegna alle provincie dei beni di cui all'art. 1.
La consegna dei beni di cui all'art. 2 dovrà essere effettuata non appena intervenuto il relativo collaudo.
Capo II
BENI E DIRITTI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLA REGIONE
Ai sensi degli articoli 68 e 108 del
Alle due province autonome sono altresì trasferiti, in relazione alla loro ubicazione territoriale, secondo le modalità di cui all'articolo 5, gli altri beni patrimoniali della regione non destinati a sedi di uffici regionali o ad un servizio regionale [1] .
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto si provvederà alla consegna alle provincie dei beni di cui al precedente articolo, mediante appositi verbali da redigersi dall'ispettorato generale delle finanze e del patrimonio della regione, con l'intervento dei delegati della provincia interessata.
Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI
I verbali di consegna costituiscono titolo per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle provincie, dei beni immobili alle stesse consegnati ai sensi dei precedenti articoli.
L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali.
Per i beni mobili della Regione iscritti in pubblici registri, i verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione a favore delle provincie, che sarà effettuata a cura dei presidenti delle giunte provinciali.
Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate, restando peraltro a carico dello Stato o della regione la definizione delle eventuali controversie pendenti, comunque insorte in ordine ai beni trasferiti.
I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alle provincie dalla data di consegna.
Capo IV
TRASFERIMENTO ALLE PROVINCIE E ALLA REGIONE DI ALTRI BENI
Oltre ai beni di cui al Capo I del presente decreto, sono trasferite alle province di Trento e di Bolzano i beni dello Stato appartenenti alle seguenti categorie:
a) beni appartenenti al demanio e patrimonio stradale e autostradale dello Stato, esclusi quelli che rivestono un interesse eccedente l'ambito locale o provinciale;
b) gli edifici destinati ad alloggi economici e popolari di proprietà dello Stato, ad eccezione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette. Restano salvi in ogni caso i diritti che possono derivare agli assegnatari degli alloggi trasferiti i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, abbiano fatto richiesta di cessione in proprietà ai sensi del
c) beni attinenti all'agricoltura e foreste, pascoli, rocce nude ed altri improduttivi;
d) beni relativi a comunicazioni e trasporti di interesse locale o provinciale;
e) il demanio idrico, compresi le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonché le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite alle province riguardo al demanio medesimo. Fanno in ogni caso parte del demanio idrico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, nonché ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti; [2]
f) beni dello Stato inerenti alle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica e delle attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;
g) beni dello Stato attinenti all'edilizia scolastica.
I beni di cui al comma precedente saranno individuati mediante elenchi descrittivi che saranno formati d'intesa tra le competenti Amministrazioni statali e la provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvederanno alla consegna alle province dei predetti beni. I verbali di consegna costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale, a favore delle provincie, dei beni medesimi. L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali.
Le disposizioni del precedente art. 7 si applicano anche ai beni di cui al presente articolo.
1. Ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, e 68 del
Al fine di consentire l'integrale trasferimento alle province di Trento e di Bolzano dei beni loro spettanti ai sensi dell'art. 68 del
Ove occorra, i beni di cui al presente articolo saranno compresi negli elenchi integrativi previsti dal successivo art. 11.
I beni da trasferire alle province che non siano stati inclusi negli elenchi allegati al presente decreto, nè negli elenchi descrittivi di cui al precedente art. 8, saranno compresi in elenchi integrativi da formarsi con le modalità previste al secondo comma dello stesso articolo.
Si applicheranno altresì le disposizioni del terzo e del quarto comma del predetto art. 8.
Con le modalità di cui ai precedenti commi ogni cinque anni si procede ad una ricognizione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 67 e 68 del
La provincia di Trento succede nella partecipazione azionaria della regione alla S.p.A. Centrali Ortofrutticole Trentino ed alla S.p.A. Centro del Legno, e la provincia di Bolzano succede nella partecipazione azionaria della Regione alla S.p.A. S.A.L.V.A.R.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto la regione e le provincie provvederanno, d'intesa, agli adempimenti necessari ai sensi del codice civile per rendere operante a tutti gli effetti la successione di cui al comma precedente.
Il passaggio alle province autonome di Trento e di Bolzano degli immobili sede degli uffici statali che verranno ad esse trasferiti, unitamente ai relativi arredi, macchine ed attrezzature, sarà disposto con le norme di attuazione da emanarsi in relazione alle materie attribuite alle competenze delle province medesime.
Capo V
ESENZIONI FISCALI
Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
Lo Stato è esonerato, anche ai fini dell'intavolazione ai sensi delle disposizioni del
ALLEGATI
(Omissis)
[1] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[5] Comma inserito dall'art. 3 del