§ 41.7.88 - D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115.
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle provincie autonome di Trento e di Bolzano [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:20/01/1973
Numero:115


Sommario
Art. 1.      Ai sensi degli articoli 68 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono trasferiti alle provincie di Trento e di Bolzano i beni di interesse storico e [...]
Art. 2.      Saranno altresì trasferite alle provincie di Trento e di Bolzano le opere relative alle categorie di beni indicati nel precedente articolo che siano in corso di realizzazione ovvero ultimate ma [...]
Art. 3.      Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'intervento dei [...]
Art. 4.      Ai sensi degli articoli 68 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono trasferiti alle provincie di Trento e di Bolzano gli acquedotti, le foreste, le miniere, [...]
Art. 5.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto si provvederà alla consegna alle provincie dei beni di cui al precedente articolo, mediante appositi verbali da redigersi [...]
Art. 6.      I verbali di consegna costituiscono titolo per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle provincie, dei beni immobili alle stesse consegnati ai sensi dei precedenti articoli.
Art. 7.      Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente [...]
Art. 8.      Oltre ai beni di cui al Capo I del presente decreto, sono trasferite alle province di Trento e di Bolzano i beni dello Stato appartenenti alle seguenti categorie:
Art. 9.  [3]
Art. 10.      Al fine di consentire l'integrale trasferimento alle province di Trento e di Bolzano dei beni loro spettanti ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. [...]
Art. 11.      I beni da trasferire alle province che non siano stati inclusi negli elenchi allegati al presente decreto, nè negli elenchi descrittivi di cui al precedente art. 8, saranno compresi in elenchi [...]
Art. 12.      La provincia di Trento succede nella partecipazione azionaria della regione alla S.p.A. Centrali Ortofrutticole Trentino ed alla S.p.A. Centro del Legno, e la provincia di Bolzano succede nella [...]
Art. 13.      Il passaggio alle province autonome di Trento e di Bolzano degli immobili sede degli uffici statali che verranno ad esse trasferiti, unitamente ai relativi arredi, macchine ed attrezzature, sarà [...]
Art. 14.      Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.


§ 41.7.88 - D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle provincie autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali o patrimoniali dello Stato e della Regione.

(G.U. 18 aprile 1973, n. 101, S.O.)

 

Capo I

BENI E DIRITTI DEMANIALI E PATRIMONIALI

DI NATURA IMMOBILIARE DELLO STATO

 

     Art. 1.

     Ai sensi degli articoli 68 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono trasferiti alle provincie di Trento e di Bolzano i beni di interesse storico e artistico, i porti lacuali e le opere di bonifica di competenza statale, indicati negli elenchi A), B) e C), annessi al presente decreto, nonchè gli altri beni, delle medesime categorie, l'appartenenza dei quali allo Stato venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero dell'autorità amministrativa.

 

          Art. 2.

     Saranno altresì trasferite alle provincie di Trento e di Bolzano le opere relative alle categorie di beni indicati nel precedente articolo che siano in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3.

     Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvederanno alla consegna alle provincie dei beni di cui all'art. 1.

     La consegna dei beni di cui all'art. 2 dovrà essere effettuata non appena intervenuto il relativo collaudo.

 

Capo II

BENI E DIRITTI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLA REGIONE

 

          Art. 4.

     Ai sensi degli articoli 68 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono trasferiti alle provincie di Trento e di Bolzano gli acquedotti, le foreste, le miniere, le acque minerali e termali e relativi compendi patrimoniali, le cave e torbiere, le opere di bonifica e gli altri beni di proprietà della Regione indicati negli elenchi D), E), F) e G) annessi al presente decreto, nonchè gli altri beni delle medesime categorie, l'appartenenza dei quali alla regione venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero dell'autorità amministrativa.

     Alle due province autonome sono altresì trasferiti, in relazione alla loro ubicazione territoriale, secondo le modalità di cui all'articolo 5, gli altri beni patrimoniali della regione non destinati a sedi di uffici regionali o ad un servizio regionale [1] .

 

          Art. 5.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto si provvederà alla consegna alle provincie dei beni di cui al precedente articolo, mediante appositi verbali da redigersi dall'ispettorato generale delle finanze e del patrimonio della regione, con l'intervento dei delegati della provincia interessata.

 

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 6.

     I verbali di consegna costituiscono titolo per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle provincie, dei beni immobili alle stesse consegnati ai sensi dei precedenti articoli.

     L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali.

     Per i beni mobili della Regione iscritti in pubblici registri, i verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione a favore delle provincie, che sarà effettuata a cura dei presidenti delle giunte provinciali.

 

          Art. 7.

     Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate, restando peraltro a carico dello Stato o della regione la definizione delle eventuali controversie pendenti, comunque insorte in ordine ai beni trasferiti.

     I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alle provincie dalla data di consegna.

 

Capo IV

TRASFERIMENTO ALLE PROVINCIE E ALLA REGIONE DI ALTRI BENI

 

          Art. 8.

     Oltre ai beni di cui al Capo I del presente decreto, sono trasferite alle province di Trento e di Bolzano i beni dello Stato appartenenti alle seguenti categorie:

     a) beni appartenenti al demanio e patrimonio stradale e autostradale dello Stato, esclusi quelli che rivestono un interesse eccedente l'ambito locale o provinciale;

     b) gli edifici destinati ad alloggi economici e popolari di proprietà dello Stato, ad eccezione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette. Restano salvi in ogni caso i diritti che possono derivare agli assegnatari degli alloggi trasferiti i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, abbiano fatto richiesta di cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni;

     c) beni attinenti all'agricoltura e foreste, pascoli, rocce nude ed altri improduttivi;

     d) beni relativi a comunicazioni e trasporti di interesse locale o provinciale;

     e) il demanio idrico, compresi le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonché le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite alle province riguardo al demanio medesimo. Fanno in ogni caso parte del demanio idrico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, nonché ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti; [2]

     f) beni dello Stato inerenti alle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica e delle attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;

     g) beni dello Stato attinenti all'edilizia scolastica.

     I beni di cui al comma precedente saranno individuati mediante elenchi descrittivi che saranno formati d'intesa tra le competenti Amministrazioni statali e la provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvederanno alla consegna alle province dei predetti beni. I verbali di consegna costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale, a favore delle provincie, dei beni medesimi. L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali.

     Le disposizioni del precedente art. 7 si applicano anche ai beni di cui al presente articolo.

 

          Art. 9. [3]

     1. Ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i beni e i diritti di natura immobiliare costituenti il patrimonio disponibile dello Stato, che non siano trasferibili alla regione in corrispondenza alle funzioni ad essa attribuite dallo statuto di autonomia, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano secondo le modalità previste nell'articolo 8.

 

          Art. 10.

     Al fine di consentire l'integrale trasferimento alle province di Trento e di Bolzano dei beni loro spettanti ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a cura delle amministrazioni interessate si provvederà agli adempimenti eventualmente necessari per la regolarizzazione della situazione catastale e tavolare relativa ai beni medesimi.

     Ove occorra, i beni di cui al presente articolo saranno compresi negli elenchi integrativi previsti dal successivo art. 11.

 

          Art. 11.

     I beni da trasferire alle province che non siano stati inclusi negli elenchi allegati al presente decreto, nè negli elenchi descrittivi di cui al precedente art. 8, saranno compresi in elenchi integrativi da formarsi con le modalità previste al secondo comma dello stesso articolo.

     Si applicheranno altresì le disposizioni del terzo e del quarto comma del predetto art. 8.

     Con le modalità di cui ai precedenti commi ogni cinque anni si procede ad una ricognizione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dei beni non più necessari per la difesa dello Stato o per servizi di carattere nazionale, da trasferire alla regione o alle province territorialmente interessate secondo i criteri di cui all'articolo 9. Si considerano comunque non più necessari i beni non utilizzati in tutto o in parte prevalente da almeno dieci anni, salvo che sia stata decisa nelle forme di legge la ripresa della loro utilizzazione per la difesa o per servizi di carattere nazionale. Per i fini di cui al presente comma gli elenchi integrativi sono formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la regione o la provincia interessata entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di ciascun quinquennio. I verbali di consegna dei beni indicati nei predetti elenchi integrativi costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale. Decorso inutilmente il predetto termine si provvede ai sensi dell'articolo 107 dello statuto [4] .

 

          Art. 12.

     La provincia di Trento succede nella partecipazione azionaria della regione alla S.p.A. Centrali Ortofrutticole Trentino ed alla S.p.A. Centro del Legno, e la provincia di Bolzano succede nella partecipazione azionaria della Regione alla S.p.A. S.A.L.V.A.R.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto la regione e le provincie provvederanno, d'intesa, agli adempimenti necessari ai sensi del codice civile per rendere operante a tutti gli effetti la successione di cui al comma precedente.

 

          Art. 13.

     Il passaggio alle province autonome di Trento e di Bolzano degli immobili sede degli uffici statali che verranno ad esse trasferiti, unitamente ai relativi arredi, macchine ed attrezzature, sarà disposto con le norme di attuazione da emanarsi in relazione alle materie attribuite alle competenze delle province medesime.

 

Capo V

ESENZIONI FISCALI

 

          Art. 14.

     Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

     Lo Stato è esonerato, anche ai fini dell'intavolazione ai sensi delle disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. [5]

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 495.

[2]  Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 495.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 495.

[5]  Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 16 marzo 2001, n. 174.