§ 1.1.141 - L.R. 18 gennaio 2016, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:18/01/2016
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Soppressione Agenzia per il lavoro e l'istruzione - ARLAS.
Art. 2.  Misure per la razionalizzazione degli organismi regionali.
Art. 3.  Razionalizzazione del patrimonio immobiliare del sistema regionale.
Art. 4.  Misure relative alla razionalizzazione ed al riordino delle società partecipate regionali.
Art. 5.  Misure in materia di trasporto pubblico essenziale e infrastrutture stradali.
Art. 6.  Interventi finanziari per le attività di forestazione e bonifica montana.
Art. 7.  Misure per la cittadinanza attiva.
Art. 8.  Fondo vincolato utili della gestione sanitaria e ulteriori misure in materia sanitaria.
Art. 9.  Revisione norme di spesa e termini.
Art. 10.  Razionalizzazione delle funzioni di promozione turistica e culturale.
Art. 11.  Misure per la valorizzazione del patrimonio culturale e per il rafforzamento del diritto allo studio.
Art. 12.  Misure per il contrasto alle dipendenze.
Art. 13.  Misure in materia ambientale.
Art. 14.  Modifiche normative per il contenimento della spesa pubblica regionale.
Art. 15.  Destinazione risparmi di spesa.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 1.1.141 - L.R. 18 gennaio 2016, n. 1. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016.

(B.U. 18 gennaio 2016, n. 3)

 

Art. 1. Soppressione Agenzia per il lavoro e l'istruzione - ARLAS.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia per il lavoro e l'istruzione (ARLAS), istituita con l'articolo 21 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro), è soppressa.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le funzioni di competenza dell'ARLAS sono esercitate dalla struttura amministrativa competente della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale individua, con deliberazione, le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie dell'Agenzia che sono trasferite alla direzione regionale competente in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative del contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni ed autonomie locali.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale nomina, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto, un commissario liquidatore per un periodo massimo di tre mesi. Il commissario è scelto tra i dirigenti di ruolo o i funzionari di ruolo dell'amministrazione regionale con comprovata esperienza nella liquidazione di società o enti pubblici. L'incarico si intende svolto in ragione d'ufficio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e pertanto non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva.

5. Il commissario liquidatore svolge ogni attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione. La Regione succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, esistenti e non estinti dalla procedura di liquidazione.

6. L'articolo 21 della legge regionale n. 14/2009 è abrogato.

 

     Art. 2. Misure per la razionalizzazione degli organismi regionali.

1. Tutte le commissioni, comitati, osservatori, gruppi di lavoro istituiti con legge regionale ovvero con provvedimenti amministrativi nell'ambito delle strutture regionali sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salva espressa riconferma motivata da adottare con delibera di Giunta entro i successivi sessanta giorni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i protocolli, accordi, intese sottoscritti dalla Regione Campania decadono se non risultano atti successivi o di esecuzione negli ultimi sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La decadenza è accertata a cura del Dirigente competente per materia e comunicata agli uffici di Presidenza. Sono esclusi i protocolli, gli accordi e le intese rientranti nell'ambito della programmazione unitaria, a valere sulle risorse del Piano Azione Coesione e del Fondo Sviluppo Coesione e dei POR Campania FESR 2007/2013 e 2014/2020 e del POR Complementare 2014/2020 ovvero del Programma di azione e coesione 2014/2020 ovvero del Programma parallelo 2014/2020.

3. Tutti i protocolli, accordi, intese o atti analoghi della Regione Campania contengono a pena di nullità, espresso riferimento a tempi certi di attuazione e la clausola di automatica decadenza in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione.

4. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge sono devoluti in favore di politiche di contrasto alla criminalità organizzata e di supporto alle politiche giovanili, e confluiscono in un apposito Fondo denominato "Fondo Eduardo e Luca De Filippo per le politiche giovanili". In una sezione dedicata, facilmente accessibile, del sito internet istituzionale della Regione Campania sono pubblicate le iniziative finanziate a valere sul suddetto fondo.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a introdurre misure corrispondenti al presente articolo nell'ambito del proprio ordinamento, nonché a individuare il numero delle risorse umane effettivamente indispensabili per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle funzioni dei Gruppi consiliari, delle Commissioni, dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dell'Ufficio del rappresentante dell'Opposizione. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio per tutti gli incarichi conferiti al personale estraneo all'Amministrazione, escluso quello dei Gruppi consiliari, è delegato a definire le competenze e responsabilità in merito all'instaurazione del rapporto di lavoro in capo all'Amministrazione del Consiglio e, per il personale tutto, i relativi oneri amministrativi e finanziari, nonché i conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali. Ai soli fini del computo della spesa per gli uffici e gli organismi di cui al presente comma, fermo restando i limiti di spesa imposti dalla normativa nazionale, il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti e società interamente controllate o partecipate dalla Regione, si considera quale dipendente dello stesso Ente, senza gravare sulla voce di spesa relativa ai contratti per il personale esterno all'Amministrazione regionale. I consiglieri eletti a partire dalla X legislatura possono richiedere di aderire al sistema previdenziale contributivo. L'Ufficio di Presidenza determina criteri e modalità per l'applicazione del sistema contributivo anche sulla base della disciplina del modello pro rata prevista per i componenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica.

6. Le risorse finanziarie trasferite o assegnate ai Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2012 n. 38 (Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174- Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2013, n. 213) non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reinscrizione alle competenze dell'esercizio successivo. Al termine della legislatura, o in caso di eventuale scioglimento, gli avanzi sono rescritti nel bilancio della Regione a favore del fondo di cui al comma 4. A decorrere dalla X legislatura, il tetto complessivo in termini finanziari della spesa per il personale dei gruppi consiliari non può in ogni caso superare il tetto massimo fissato dalla normativa nazionale vigente in materia ed è utilizzato per il reclutamento del personale a disposizione degli stessi senza distinzioni per tipologia di chiamata o di contratti. La spesa per le assunzioni di personale con contratti di natura privatistica è subordinata, altresì, al rispetto delle norme di legge in materia ed è effettuata nei limiti previsti dalle disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica e fino alla concorrenza della spesa massima di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale n. 13/1996 dopo le parole "Presidenti di Commissioni Consiliari" sono aggiunte le seguenti: "ed il Rappresentante dell'opposizione". Dalla presente disposizione non possono derivare, in alcun caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

 

     Art. 3. Razionalizzazione del patrimonio immobiliare del sistema regionale.

1. La Regione, al fine di realizzare economie di spesa, predispone un piano di razionalizzazione logistica dei propri uffici avente l'obiettivo di ridurre la spesa corrente per locazioni passive.

2. Gli enti del settore regionale allargato, gli enti strumentali e le società in house predispongono un proprio piano di razionalizzazione logistica, con previsione di un contenimento di spesa, al fine di ottimizzare l'amministrazione e la gestione del loro patrimonio; i rispettivi piani, redatti secondo la tempistica e le indicazioni fornite dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla Regione, che può prevedere ulteriori indirizzi ed interventi al fine di favorire la migliore allocazione delle risorse e nell'ottica di un'ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio.

3. I piani di cui ai commi 1 e 2 devono conseguire, a partire dal 2017, un contenimento complessivo dei costi non inferiore a 1 milione di euro.

4. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e razionalizzare, rendendola più efficiente e funzionale, la gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) nonché contenere la spesa connessa agli organi di governo dello stesso, la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con proprio regolamento il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo e a riordinare gli IACP, nell'osservanza delle seguenti norme regolatrici della materia:

a) ridefinizione della compagine sociale, dell'ordinamento, della organizzazione e della natura giuridica degli IACP delle province campane, con autorizzazione anche a disporne, se necessario, l'accorpamento su base interprovinciale, in numero massimo di tre istituti, in luogo degli attuali cinque, per esigenze di utile gestione del patrimonio e di soluzione delle criticità funzionali;

b) riordino istituzionale e organizzativo del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica, in base ai principi di contenimento della spesa pubblica, efficienza, semplificazione amministrativa e armonizzazione contabile, con facoltà di revisione della disciplina economica dei canoni di locazione, delle condizioni e dei termini per la assegnazione e per l'affidamento degli immobili;

c) introduzione di previsioni atte ad assicurare la corretta gestione del patrimonio immobiliare, la idoneità abitativa, la salubrità degli edifici e la promozione sociale del diritto alla casa.

5. Considerato il perdurare delle difficoltà di gestione del patrimonio immobiliare degli IACP, per garantire, nelle more della definizione dell'iter normativo di riforma, la continuità dell'attività amministrativa, il commissariamento disposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 19, legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale) è prorogato fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 4 e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma 4, sono abrogate la legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica) e la legge regionale 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

 

     Art. 4. Misure relative alla razionalizzazione ed al riordino delle società partecipate regionali.

1. Al fine di accelerare il processo di riordino del sistema delle società partecipate, di semplificare la gestione dei processi di dismissione e delle società in liquidazione, nonché di contenere la spesa, la SAPS srl (Società attuazione Piano di stabilizzazione) di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 30 ottobre 2013, n. 15 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del Polo Sviluppo, Ricerca e I.C.T.) assume la gestione diretta delle liquidazioni di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione Campania. Nei casi di gestione diretta delle liquidazioni, i componenti dell'organo di amministrazione della società veicolo svolgono le funzioni di liquidatore e ne assumono l'incarico.

2. Al fine di favorire l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione ed al riordino delle società partecipate regionali nel settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per le infrastrutture l'edilizia ed i trasporti), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2007) è autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 14 penultimo periodo, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011). I conferimenti e i trasferimenti mobiliari e immobiliari previsti dalla legge regionale n. 15/2013 in favore della società Sviluppo Campania sono in ogni caso autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 14 penultimo periodo, della legge regionale n. 4/2011.

3. Sono autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 14 penultimo periodo, della legge regionale n. 4/2011 i conferimenti e i trasferimenti in favore di società se eseguiti per le finalità di cui al Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione, redatto e approvato dal Presidente della Giunta ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015) e, comunque, a fronte di piani aziendali di sviluppo e risanamento.

4. La legge regionale n. 15/2013 è così modificata:

a) Il comma 1, dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il riordino delle partecipazioni societarie della Regione afferenti il Polo dello sviluppo, della ricerca e innovazione, in attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria previsto nell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di seguito denominato Piano di stabilizzazione, la società regionale Sviluppo Campania, svolge le funzioni concernenti la materia dello sviluppo economico e del sistema territoriale regionale, nonché quelle necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in materia di comunicazione, ricerca e innovazione tecnologica, compresa quella attinente il sistema informativo e informatico, e adotta le conseguenti modifiche del proprio statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La società attua i piani, programmi e indirizzi della Regione Campania nelle suddette materie e per tali finalità opera a supporto del tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese; essa può operare in proprio o tramite sua società partecipata anche come società finanziaria per azioni.";

b) alla lettera c), del comma 5, dell'articolo 1 le parole: "in Mostra d'Oltremare spa e" sono soppresse.

 

     Art. 5. Misure in materia di trasporto pubblico essenziale e infrastrutture stradali.

1. Al fine di favorire la ripresa e la produttività delle aree interessate, i fondi trasferiti dallo Stato alla Regione Campania per interventi infrastrutturali nel settore dei Trasporti possono essere utilizzati anche in applicazione del disposto di cui agli articoli 239 e 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), per definire il completamento delle infrastrutture sospese.

2. I canoni delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate sulle strade ex ANAS trasferite alla Regione Campania ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada) e del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni), sono adeguati per l'anno 2016 con il coefficiente di rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT da calcolare fino a maggio 2015. A decorrere dall'anno 2017 i canoni sono adeguati con provvedimento del Dirigente della struttura amministrativa competente, entro il mese di gennaio dell'anno di competenza. Il versamento della somma dovuta è effettuato sul conto corrente regionale entro il 30 giugno dell'anno di competenza. In caso di omesso versamento nei termini di legge è avviata la procedura di recupero coattivo con gli interessi di mora maturati.

3. Al comma 1, dell'articolo 30 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania) le parole "; sono stipulati dalla Regione" sono soppresse.

4. L'articolo 30 della legge regionale n. 1/2007 è così modificato:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4 dopo la parola "medesime" le parole "pari al 3,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del 2 per cento".

5. Al comma 115-sexies, dell'articolo 1, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014), dopo le parole "interamente partecipata" sono aggiunte le seguenti: "e ad altre società pubbliche".

6. Al comma 3, dell'articolo 39, della legge regionale 3/2002, sono aggiunte le seguenti parole: "In attesa dell'entrata in vigore del regolamento possono essere rilasciate autorizzazioni nel rispetto dei suddetti principi e per una durata di un anno".

7. Al comma 2, dell'articolo 17, della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2005), dopo le parole "Pontecagnano-Sa" sono aggiunte le seguenti: "nonché per tutte le attività di gestione societaria".

8. Al fine di favorire lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio regionale e sostenere e concorrere, con le altre istituzioni interessate, al potenziamento e all'ampliamento dello scalo aeroportuale Salerno-Costa d'Amalfi riconosciuto di interesse nazionale, la Giunta regionale è autorizzata a proseguire la sua partecipazione al Consorzio Aeroporto Salerno - Pontecagnano e ad assumere gli atti conseguenti.

9. Al fine di sostenere le diverse forme del trasporto pubblico dei territori campani, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, da destinarsi alla gestione e ammodernamento delle funicolari di Monte Faito e Montevergine e della Seggiovia del Laceno. Agli oneri derivanti all'attuazione della presente disposizione si provvede mediante incremento di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della Missione 10, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio.

 

     Art. 6. Interventi finanziari per le attività di forestazione e bonifica montana.

1. Per assicurare il riequilibrio finanziario e concorrere al raggiungimento degli obiettivi regionali in materia di bonifica montana e difesa del suolo, agli Enti delegati, ai sensi della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), sono riconosciuti, nei limiti degli stanziamenti regionali, i maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle opere, non completamente finanziate per il periodo 2010-2014 e dal mancato riconoscimento della cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).

2. Le risorse occorrenti alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla attuazione del comma 1 sono quantificate in ragione dei soli interventi realizzati e delle sole spese certificate e rendicontate ai sensi della vigente normativa comunitaria, statale o regionale, a seconda della rispettiva fonte di finanziamento a cui gli interventi accedono.

3. Alla attuazione del comma 1 si provvede nell'anno 2016, con l'utilizzo delle economie della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42 (Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale) ai sensi della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2009), nonché delle economie residue di cui all'articolo 9 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 13 (Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana) ancora nella disponibilità degli Enti delegati, da imputare sulla Missione 9, Programma 5, del bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018.
4. Per il triennio 2015-2017 la Regione, nell'ambito del riparto finanziario, si impegna a riequilibrare, nei limiti delle risorse di bilancio, la situazione degli enti delegati ai sensi della legge regionale n. 11/1996 che hanno legittimamente in forza un contingente di addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale a tempo indeterminato che determina il superamento dei rapporti ottimali medi giornate lavorative, uomo, territorio, previsti dall'articolo 6-ter, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 11/1996.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6-ter, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 11/1996, sino alla data del 31 dicembre 2017 gli enti delegati non possono ricorrere al turn-over né a nuove assunzioni, fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati nel rispetto del contingente complessivo della forza lavoro esistente presso l'ente alla data del 31 dicembre 2010.

6. Per l'implementazione degli obiettivi programmatici di cui al documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF) di cui all'articolo 5-ter della legge regionale 11/1996, per il periodo 2015-2017, si provvede con i fondi del FSC, del PSR 2014-2020 e di altre risorse afferenti alla Programmazione Unitaria.

7. Per il triennio di validità del DEPF, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia, con apposito regolamento definisce un meccanismo di anticipazione e successivo recupero dei fondi del FSC, del PSR 2014-2020 e di altre risorse afferenti alla Programmazione Unitaria, stanziati per gli interventi di forestazione e bonifica montana.

 

     Art. 7. Misure per la cittadinanza attiva.

1. Al fine di assicurare la massima diffusione delle proposte della cittadinanza in materia di gestione pubblica dell'acqua e di funzionamento dei servizi idrici, il Comitato di cui all'articolo 20 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano) provvede a realizzare un proprio sito internet istituzionale interattivo con gli utenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede con l'incremento per l'anno 2016 della Missione 1, Programma 8, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 20.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50 Programma 1 Titolo 1 del medesimo bilancio.

3. La legge regionale n. 15/2015 è così modificata:

a) al comma 1, dell'articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole "ed in modo da assicurare la massima diffusione delle proposte e delle richieste dei cittadini";

b) dopo la lettera c), del comma 2, dell'articolo 20 è aggiunta la seguente:

"c bis) la massima diffusione delle proposte e delle richieste da parte della cittadinanza.";

c) dopo il comma 4, dell'articolo 20 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Al fine di tutelare l'utente, il soggetto gestore del servizio idrico integrato concede agli utenti morosi, che ne facciano formale e regolare richiesta, la rateizzazione delle somme dovute in un numero di rate compatibili con la capacità economica dell'utente moroso e comunque non inferiore a trentasei rate. Il tasso di interesse da applicare alle dilazioni non può superare il tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della concessione della dilazione. Gli utenti morosi, sottoposti a sospensione del servizio idrico, per avere nuovamente il servizio devono corrispondere almeno il 5 per cento dell'importo complessivo dovuto. Il soggetto gestore non può procedere al distacco dell'utenza nei confronti dei nuclei familiari con un reddito complessivo inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'indice della situazione economica equivalente (ISEE) se non dopo aver esperito ogni utile tentativo di conciliazione.";

d) dopo il comma 9, dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:

"9-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti adottati dai Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito in materia tariffaria e di conguagli tariffari in attuazione della delibera AEEGSI n. 643/2013 e per i quali pendono ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, sono inefficaci fino alle determinazioni definitive adottate da parte del costituendo Ente Idrico Campano, sentito il Consiglio Distrettuale competente.".

 

     Art. 8. Fondo vincolato utili della gestione sanitaria e ulteriori misure in materia sanitaria.

1. In attuazione dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), i residui passivi corrispondenti alla quota del finanziamento statale per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria che costituisce utile della gestione sanitaria consolidata, come accertato dai competenti Tavoli tecnici ministeriali, con decreto del dirigente competente sono riaccertati su un apposito Fondo vincolato utili della Gestione sanitaria, destinato a finalità sanitarie.

2. Su indicazione del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, con delibera della Giunta regionale di variazione del bilancio gestionale, sono istituiti o adeguati gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli di spesa corrente e di investimento, da correlare al suddetto Fondo vincolato utili della Gestione sanitaria.

3. La presente disposizione si applica a partire dai residui passivi del primo esercizio che presenta un utile della gestione sanitaria consolidata e, quindi, a partire dai residui passivi dell'esercizio 2013.

4. Al comma 237-quater, dell'articolo 1 della legge regionale n. 4/2011, dopo la parola "237 unvicies" è aggiunto il seguente periodo: "In caso di sussistenza di ulteriore fabbisogno verificato agli esiti della definizione dei procedimenti di accreditamento definitivo delle strutture sanitarie e sociosanitarie ai sensi dell'articolo 1, commi da 237-bis a 237 tervicies della legge regionale 4/2011, le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate ed in possesso dei requisiti tecnico-sanitari, nonché in possesso degli ulteriori requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale di cui al regolamento 22 giugno 2007, n. 1 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale) possono essere accreditate fino alla copertura del fabbisogno dei posti letto, sempre e comunque nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario.".

5. Dopo il comma 1, dell'articolo 32 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. È istituita, presso la struttura regionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, l'anagrafe digitale dei disabili. L'anagrafe digitale contiene i seguenti elementi:

a) dati anagrafici del soggetto disabile;

b) residenza e domicilio del soggetto disabile;

c) generalità del tutore o di chi ne tutela gli interessi;

d) reddito del soggetto disabile;

e) ostacoli architettonici nei pressi della residenza o del domicilio del soggetto disabile;

f) tipologia e grado della disabilità del soggetto;

g) appartenenza ad associazioni finalizzate alla cura e all'assistenza di soggetti disabili;

h) indicazioni terapeutiche;

i) particolari esigenze del soggetto disabile.".

6. Al comma 206, dell'articolo 1 della legge regionale n. 16/2014, dopo le parole "sociosanitarie e sociali di cui alla legislazione vigente" sono inserite le seguenti: "e l'adozione di un percorso diagnostico terapeutico personalizzato (PDTA) che prevede:

a) precocità della diagnosi e della riabilitazione;

b) la presa in carico congiunta del paziente con diagnosi di spettro dell'autismo attraverso il coordinamento dei servizi Cure domiciliari, Sociosanitari e Materno infantile;

c) adozione del metodo Analisi Comportamentale Applicata (ABA) come metodologia a cui ispirare tutti gli interventi, nel rispetto delle linee guida di neuropsichiatria infantile.

Detta disposizione è attuata con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente e nell'osservanza, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.".

7. La Regione, sulla base delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania, favorisce l'inserimento nel sistema del Centro Unico di Prenotazione anche delle strutture accreditate e convenzionate per ridurre le liste di attesa e garantire la trasparenza del sistema sanitario regionale.

 

     Art. 9. Revisione norme di spesa e termini.

1. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera b), del comma 2, dell'articolo 73 e l'articolo 74 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) sono abrogati.

2. Il comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19) è così sostituito:

"1. Le istanze di cui all'articolo 12, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017.".

3. Al comma 1, dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni) le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

4. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi regionali 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) e 30 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), per i Comuni commissariati alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui all'articolo 1, comma 3, del R.R. 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) sono efficaci dalla data dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale.

 

     Art. 10. Razionalizzazione delle funzioni di promozione turistica e culturale.

1. Al fine di implementare la promozione del turismo e della cultura nella Regione Campania ed evitare duplicazioni di funzioni e sprechi di risorse pubbliche, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di razionalizzazione, anche mediante cessione o dismissione, delle partecipazioni in società, enti, fondazioni, organismi di qualunque natura giuridica il cui scopo principale è promuovere l'attività turistica e culturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania);

b) dismissione delle quote di partecipazioni in società, enti, fondazioni, organismi che assolvono alle medesime funzioni dell'Agenzia regionale di cui alla lettera a);

c) razionalizzazione degli organi di governo e di indirizzo.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la legge regionale 18/2014 è così modificata:

a) il comma 5, dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

5. "L'agenzia opera per alimentare e diffondere l'immaginario turistico-culturale della Regione e per raccogliere, armonizzare, aggiornare e rendere accessibili i flussi di informazione dei servizi del turismo, della cultura e dei beni culturali intesi come inscindibile patrimonio culturale della Regione";

b) al comma 6, dell'articolo 15, dopo le parole "nell'ambito" sono aggiunte le seguenti "della cultura e";

c) al comma 7, dell'articolo 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'agenzia supporta la Regione nel coordinamento delle azioni delle fondazioni culturali cui l'Ente partecipa al fine della promozione del territorio regionale inteso come complessivo distretto turistico-culturale.";

d) alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 17 le parole "ed agrituristico" sono sostituite dalle seguenti: "e culturale";

e) la lettera b), del comma 1, dell'articolo 17, è sostituita dalla seguente:

"b) cinque esperti nel settore del turismo, della cultura e dei beni culturali";

f) la lettera b), del comma 1, dell'articolo 18, è sostituita dalla seguente:

"b) comprovata esperienza e professionalità quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private nei settori del turismo, della cultura e dei beni culturali";

g) alla lettera f), del comma 3, dell'articolo 18, le parole "previsti dall'articolo 15 comma 2" sono soppresse;

h) al comma 2, dell'articolo 23 e al comma 1, dell'articolo 25 dopo le parole "Unpli" sono aggiunte le seguenti: ", di tutte le associazioni di settore"

3. Alla lettera r), del comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) la parola "novecento" è sostituita dalla seguente "ottocento".

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un Piano di valorizzazione delle produzioni tipiche agro-alimentari della Campania, denominato "Eccellenze Campane - Campania Cibo per l'Anima" finalizzato a sostenere il turismo eno-gastronomico, diffondere i valori connessi al patrimonio agro-alimentare, promuovere candidature delle tradizioni tipiche campane in ambito UNESCO nonché a sostenere il riconoscimento della Dieta Mediterranea quale patrimonio culturale immateriale dell'Umanità UNESCO. Per le iniziative del suddetto Piano è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante l'incremento per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 500.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio.

5. Al fine di diffondere la cultura del design e valorizzare l'ingegno dei giovani campani, è istituto il Premio di design "Massimo Vignelli". Con decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di assegnazione del premio nonché le modalità per far conoscere, a tutti i livelli, il talento dei giovani campani nel settore del design artistico ed industriale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 200.000,00 si provvede mediante incremento per l'anno 2016 della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 200.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio.

6. Al comma 87, dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Per le medesime finalità è corrisposto al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno un contributo annuale pari ad euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.". Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante incremento per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 di euro 1.500.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio.

 

     Art. 11. Misure per la valorizzazione del patrimonio culturale e per il rafforzamento del diritto allo studio.

1. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente, alla mappatura di tutti i siti di interesse storico-culturale, artistico e paesaggistico che insistono sul territorio regionale, mediante una catalogazione per tipologia, destinazione e condizioni di utilizzo. Entro i successivi centoventi giorni, la Giunta regionale provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione dell'elenco dei suindicati siti.

2. Al fine di contenere i costi di funzionamento degli organismi regionali e assicurare maggiore e paritaria efficienza dei servizi resi agli studenti universitari in materia di diritto allo studio, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una legge di riordino delle ADISU, finalizzata alla loro riduzione da sette a due, con sedi, rispettivamente, in Napoli e Salerno.

3. Al fine di salvaguardare le attività e il funzionamento della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni (Caserta) è autorizzata la spesa di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante incremento per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 3.000.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio.

 

     Art. 12. Misure per il contrasto alle dipendenze.

1. A partire dall'anno 2016, è istituita la giornata regionale per la lotta alle tossicodipendenze. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, individua il giorno di celebrazione. La giornata rappresenta, anche con il coinvolgimento delle scuole e delle Università della Campania, una occasione di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica contro il consumo delle sostanze illecite, stupefacenti, psicoattive, nonché contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e contro il consumo di altre sostanze tossiche.

2. In occasione della giornata regionale per la lotta alle tossicodipendenze, la Giunta e il Consiglio regionale, nell'ambito dei rispettivi bilanci, promuovono idonee iniziative volte alla prevenzione del consumo, dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché alla diffusione della cultura della legalità attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti.

3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 possono essere demandate nella parte organizzativa ai Sert delle Asl provinciali, che valutano gli strumenti più utili, sentiti i Provveditorati agli studi, per raggiungere anche le fasce più giovani.

4. Dopo il comma 197 dell'articolo 1 della legge regionale 16/2014, è inserito il seguente:

"197-bis. La Regione, attraverso l'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo, istituito con legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013), provvede a redigere e aggiornare annualmente un elenco di tutti gli esercizi commerciali, circoli privati o luoghi di aggregazione, suddivisi per Comune, che hanno scelto di non dotarsi di apparecchiature per il gioco d'azzardo e lo pubblica tempestivamente in una sezione dedicata del sito internet istituzionale. L'iscrizione nell'elenco è considerata dalla Regione titolo premiale nella concessione di finanziamenti, benefici economici comunque denominati. L'Osservatorio regionale in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, uno specifico materiale informativo sui rischi correlati al gioco stesso e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP. Su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:

a) la data del collegamento alle reti telematiche;

b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, oltre alle sanzioni previste dalla legge, si applica la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 500,00.".

 

     Art. 13. Misure in materia ambientale.

1. Al fine di monitorare e prevenire l'inquinamento atmosferico nel territorio campano e in particolare, nel territorio dell'agro nolano, la Regione istituisce un fondo per l'acquisto, da parte dei Comuni campani, di centraline atte al rilevamento di concentrazione di emissioni inquinanti nell'aria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, gli indirizzi generali per la modalità di riparto del fondo.

2. La Regione Campania, nell'ambito della tutela della qualità delle acque del Litorale Domitio Flegreo, nel percorso di attuazione del grande progetto di "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni", si impegna a realizzare una campagna di monitoraggio volta ad individuare gli scarichi abusivi di carattere civile e industriali che si verificano lungo il reticolo di canali dei Regi Lagni allo scopo di definire un successivo piano di interventi e di manutenzione mirato alla risoluzione delle criticità innescate presso i bacini idrici di recapito per effetto dei carichi inquinanti fuori norma.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante incremento per l'anno 2016 della Missione 9, Programma 8, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 150.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio.

 

     Art. 14. Modifiche normative per il contenimento della spesa pubblica regionale.

1. L'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) è così sostituito:

"Art. 3 (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione)

1. È istituita dal 1° gennaio 2004 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17.

2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0,02582 per litro di benzina.

3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione del carburante o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice dell'impianto, su base mensile e sui quantitativi erogati che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).

4. L'imposta è versata alla Regione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello dei consumi, sul conto corrente della tesoreria regionale.

5. In caso di mancata effettuazione del versamento dell'imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento dell'importo non versato, oltre agli interessi e all'indennità di mora.

6. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sono effettuate, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), dagli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base delle dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati.

7. Alla Regione Campania, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i consumi, deve essere presentata dichiarazione di consumo su modello approvato dal dirigente della struttura tributaria regionale.

8. Gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli trasmettono ai competenti uffici regionali i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori.

9. Al fine di regolamentare le procedure e rafforzare l'attività di controllo e di recupero dell'imposta, è stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Regione e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

10. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

11. Per la riscossione coattiva, gli interessi e l'indennità di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall'articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 504/1995 ed al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

12. L'amministrazione regionale ha facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento.

13. Per i periodi d'imposta precedenti al 2016, resta ferma la disciplina regionale vigente al 31/12/2015.

14. Per quanto non espressamente previsto della presente legge, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.".

2. Al comma 163, dell'articolo 1 della legge regionale n. 5/2013 dopo le parole "rata del mutuo estinto" sono aggiunte le seguenti "Il rimborso della quota capitale non è dovuto qualora l'estinzione anticipata del mutuo sia stata effettuata con somme provenienti da contributi o finanziamenti erogati, a qualsiasi titolo, dalla Regione.".

3. Al comma 239, dell'articolo 1 della legge regionale n. 16/2014, dopo la parola "regionale" le parole "29 maggio 1980, n. 49 (Provvidenze a favore delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese commerciali e dei loro istituti di patronato)" sono sostituite dalle seguenti "9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale)".

 

     Art. 15. Destinazione risparmi di spesa.

1. I risparmi derivanti dall'attuazione della presente legge e non espressamente finalizzati ad altre misure, sono destinanti ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018.

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 5 aprile 2016, n. 6.