§ 3.1.25 - LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1987, N. 13.
Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 4 maggio 1979, n. 27 "Delega


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:28/02/1987
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità. La presente legge persegue, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, le seguenti finalità:
Art. 2.  Natura degli interventi. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi:
Art. 3.  Programmazione degli interventi. Alla realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 si provvede con l'osservanza delle procedure di cui al Titolo IV della presente legge tenuto conto [...]
Art. 4.  Delega di funzioni amministrative alle Comunità Montane e alle Amministrazioni Provinciali. Le funzioni amministrative relative all'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 2, [...]
Art. 5.  Personale ex Aziende Speciali e Consorzi di Bonifica Montana Gestione beni silvo-pastorali. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il personale degli Enti soppressi o disciolti e [...]
Art. 6.  Uffici tecnici degli Enti delegati. Gli Enti delegati costituiranno specifici uffici tecnici agricolo-forestali da regolamentare con apposita Legge regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore [...]
Art. 7.  Definizione di bosco e di pascolo montano. Sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose [...]
Art. 8.  Colture ed appezzamenti non considerati boschi. Agli effetti della presente legge non sono considerati boschi e sono esenti dalla relativa disciplina:
Art. 9.  Demanio forestale regionale. Il patrimonio agro-silvo- pastorale della Regione è costituito:
Art. 10.  Ufficio Speciale per le Foreste Demaniali. Il demanio regionale, di cui al precedente art. 9, lettera a) è gestito dalla Amministrazione regionale mediante l'istituzione di un Ufficio Speciale per [...]
Art. 11.  Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti pubblici. I beni silvo pastorali di proprietà dei Comuni e degli Enti pubblici debbono essere utilizzati in conformità di appositi Piani di [...]
Art. 12.  Rimboschimento a scopo protettivo e per altri scopi di pubblico interesse. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi di rimboschimento a scopo protettivo o ad altro scopo di pubblico [...]
Art. 13.  Incentivi per la forestazione a scopo produttivo e per la castanicoltura. Per la creazione di complessi boscati di superficie compresa tra 1 e 10 ha, allo scopo di incrementare la produzione [...]
Art. 14.  Manutenzione dei rimboschimenti e delle colture accelerate da legno. I proprietari interessati, dopo l'accertamento finale di regolare esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 13, [...]
Art. 15.  Taglio di boschi. Chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di cui all'articolo 7 della legge dovrà farne preventiva richiesta alle comunità Montane per i territori dei Comuni membri e dei [...]
Art. 16.  Esercizio del pascolo nei boschi e nei pascoli montani sottoposti a vincolo. Il pascolo nei boschi e nei pascoli sottoposti a vincolo idrogeologico deve essere esercitato in conformità delle [...]
Art. 17.  Opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa del suolo. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi pubblici di sistemazione idraulico-forestale e di difesa del suolo, volti a [...]
Art. 18.  Occupazione temporanea dei terreni. Ai proprietari dei terreni da rimboschire o da sistemare è concessa un' indennità per occupazione temporanea, la quale non potrà avere durata inferiore al [...]
Art. 19.  Altre opere pubbliche di bonifica montana. Oltre alle opere per il riassetto fisico del territorio di cui al precedente art. 17 nell'ambito dei terreni indicati al precedente art. 4, possono trovare [...]
Art. 20.  Pronto intervento. La Giunta regionale, nell'ambito degli accantonamenti di cui all'art. 3, finanzia lavori di pronto intervento derivanti da calamità naturali. I lavori saranno eseguiti dalle [...]
Art. 21.  Opere di manutenzione. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi per la manutenzione e la conservazione delle opere di cui agli articoli nn. 12, 17 e 19 della presente legge.
Art. 22.  Trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. Nei terreni e nei boschi di cui all'articolo 7 della presente legge, sottoposti a vincolo [...]
Art. 23.  Deroga al vincolo idrogeologico. Nei boschi e nei terreni vincolati di cui al 1° comma del precedente articolo 22, per i movimenti di terra di modeste dimensioni e connessi alla realizzazione di [...]
Art. 24.  Programma pluriennale di intervento e Piano stralcio annuale. L'utilizzazione dei fondi disponibili per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 è disposta attraverso programmi triennali [...]
Art. 25.  L'esecuzione dei lavori relativi alle opere pubbliche di cui ai punti a), b), c), d), e), h) ed i) di cui al precedente articolo n. 2 può essere attuata in economia con la forma dell'amministrazione [...]
Art. 26.  Albo dei collaudatori. Per quanto concerne le opere previste dalla presente legge, i Funzionari del Corpo Forestale dello Stato ed i Funzionari regionali in servizio presso gli Uffici del Servizio [...]
Art. 27.  Erogazione degli incentivi. Le risorse finanziarie per gli incentivi di cui all'articolo n. 11 sono ripartite dalla Giunta regionale tra gli Enti delegati, sentiti gli stessi, nel Piano esecutivo [...]
Art. 28.  Comitato tecnico regionale. Il Comitato tecnico regionale previsto dalla legge 31 ottobre 1978, n. 51, è integrato dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, da un rappresentante [...]
Art. 29.  Compiti e funzioni del Comitato tecnico regionale. Le funzioni attribuite o di competenza regionale, già del Consiglio Superiore dell'Agricoltura, sono esercitate dal Comitato tecnico regionale [...]
Art. 30.  Per tutto quanto specificatamente non previsto nel presente titolo si rinvia alla norma della Legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, in quanto applicabile.
Art. 31.  Norme di polizia forestale. a) Ferme restanti le norme di carattere penale, coloro che, nei boschi vincolati ai sensi della legge n. 3267 del 30 dicembre 1923, taglino o danneggino piante o [...]
Art. 32.  Garanzie occupazionali. Fermo restando il rispetto dei diritti economici contrattuali acquisiti dal personale avventizio forestale impiegato dagli Enti delegati di cui alla presente legge al 31 [...]
Art. 33.  Divieto cumulo contributi. I contributi previsti dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro, né sono cumulabili con i contributi previsti da leggi nazionali speciali o da altre leggi [...]
Art. 34.  Norme transitorie. Per il programma pluriennale di intervento i valori dei parametri di riparto dei fondi di cui al precedente art. 3 vengono così determinati:
Art. 35.  Norme finanziarie. (Omissis).
Art. 36.  Norme abrogate. Tutte le norme precedentemente emanate in materia di forestazione e bonifica montana che sono in contrasto con la presente legge sono abrogate.


§ 3.1.25 - LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1987, N. 13.

Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 4 maggio 1979, n. 27 "Delega

in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo".

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità. La presente legge persegue, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, le seguenti finalità:

     a) la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del bosco, l'incremento della produzione legnosa, la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche, la tutela e l'incremento della fauna selvatica anche attraverso la costituzione di parchi e riserve naturali;

     b) la difesa del suolo e la sistemazione idraulico- forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;

     c) la conservazione ed il miglioramento dei pascoli montani;

     d) la massima occupazione della manodopera rapportata alle singole realtà territoriali al fine di contribuire al mantenimento delle popolazioni montane a presidio del territorio.

 

     Art. 2. Natura degli interventi. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi:

     a) rimboschimento di terreni nudi e cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati o distrutti da incendi;

     b) sviluppo della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;

     c) conservazione, miglioramento ed ampliamento dei patrimoni boscati della Regione, dei Comuni, di altri Enti e dei privati;

     d) sistemazione idraulico-forestale delle pendici e consolidamento delle dune litoranee;

     e) realizzazione di opere e di interventi per la difesa e l'incremento del patrimonio faunistico e per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;

     f) miglioramento e potenziamento della viabilità forestale e di bonifica montana;

     g) realizzazione di altre opere pubbliche di bonifica montana a carattere infrastrutturale strettamente connesse alle precedenti categorie d'intervento, ivi comprese quelle rivolte alla diffusione dell'irrigazione ed alla raccolta di acque per uso plurimo;

     h) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;

     i) realizzazione di ogni altra opera pubblica ritenuta indispensabile per la valorizzazione dei territori di competenza degli Enti delegati di cui al successivo art. 4, nonché la manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo.

 

     Art. 3. Programmazione degli interventi. Alla realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 si provvede con l'osservanza delle procedure di cui al Titolo IV della presente legge tenuto conto anche dei piani adottati ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 42/82.

     Il programma pluriennale d'intervento, per la materia oggetto della presente legge, dovrà recepire gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio regionale.

     In particolare:

     a) per le opere di rimboschimento ai fini protettivi, la scelta delle aree di intervento va orientata al raggiungimento del fine pubblico di difesa idro-geologica e conservazione del suolo. Pertanto, le zone da preferirsi vanno individuate in organici comprensori che permettano la realizzazione di complessi boscati di idonea estensione, senza tralasciare, peraltro, la valutazione dell'attuale o potenziale destinazione tecnica ed economica del territorio e nel rispetto delle condizioni socio- economiche delle popolazioni locali.

     Nella scelta dei nuovi perimetri d'intervento non dovrà comunque essere tralasciata la necessità di portare a compimento la forestazione negli ambiti già in precedenza interessati;

     b) per le opere di sistemazione idraulico-forestale, gli interventi vanno inquadrati nell'ambito di un piano globale di sistemazione di bacino tenendo presente sia la natura delle singole opere, sia la preminenza da assegnare ad esse, sia il necessario collegamento con lavori consimili realizzati o in fase di studio. Va, comunque, tenuta presente l'esigenza di completamento degli interventi già intrapresi, previa valutazione dei risultati conseguiti e delle necessità complementari.

     c) per le altre opere di bonifica montana, tra le quali rivestono carattere preminente quelle miranti alla ricerca, captazione e conservazione delle acque, dovrà essere data priorità a quelle iniziative che possono influenzare favorevolmente lo sviluppo della economia montana di vaste zone.

     Per le opere viarie di servizio forestale si dovrà innanzi tutto accettare la finalità pubblica connessa con la valorizzazione di complessi boscati esistenti e la funzione di difesa dei medesimi dagli incendi e con la riduzione dei costi degli interventi sistematori nell'ambito del Comprensorio.

     Per le opere viarie di bonifica montana, l'intervento pubblico sarà finalizzato al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle popolazioni locali nel quadro di una valorizzazione integrale delle risorse agro-silvo-pastorali del territorio interessato;

     d) per gli interventi finalizzati alla conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico i Comuni possono formulare richieste di intervento agli Enti delegati per la realizzazione di specifiche iniziative.

     Per quanto concerne la ripartizione della spesa per aree territoriali il programma terrà conto della superficie d'intervento delle Comunità Montane e delle Province, di cui al successivo art. 4, nonché dello stato di dissesto idrogeologico e del numero degli addetti al settore agricolo forestale alla data del 31 dicembre 1980 e delle popolazioni effettivamente residenti nei territori montani, assicurando, comunque, non meno dell'80% delle risorse disponibili per le opere da realizzarsi nei territori dei Comuni montani ed interclusi.

     Il Piano annuale esecutivo di finanziamento di cui all'art. 23, per la materia oggetto della presente legge, determina una quota non superiore al 5% delle risorse disponibili per i lavori di somma urgenza, da ripartire sulla base delle richieste di intervento, sentita la III Commissione Consiliare, nonché un ulteriore accantonamento del 5% sui fondi destinati ai lavori da eseguirsi a mezzo di appalto per la revisione dei prezzi contrattuali.

     Al fine della migliore utilizzazione dei flussi finanziari comunque destinati allo sviluppo della montagna e derivanti da provvedimenti Comunitari, Statali e Regionali e per la valutazione ed armonizzazione dei programmi pluriennali degli Enti delegati, presso l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, viene istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale un Comitato Tecnico Scientifico così costituito:

     - L'Assessore all'Agricoltura e Foreste o suo delegato che lo presiede.

     - I Coordinatori o loro delegati dei Servizi Foreste, Agricoltura, Informazione (SESICA), Turismo, Beni Ambientali, Bilancio, Programmazione, Demanio, Assetto del Territorio.

     - Quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali.

     - Quattro rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole.

     - Un docente della Facoltà di Portici - Istituto coltivazioni arboree.

     - Un docente della Facoltà di Scienze Forestali dell'Università degli Studi di Bari.

     - Tre rappresentanti dell'Uncem.

     - Un rappresentante dell'UPI.

     - Un rappresentante dell'Ordine degli Agronomi e dei Periti in Agraria.

     - Un rappresentante dell'Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali.

     - Un rappresentante per ciascuna Associazione naturalistica, riconosciuta a livello nazionale ed operante in Campania.

     - Un rappresentante dell'UNAVI Associazioni venatorie.

     I componenti durano in carica per un triennio.

 

     Art. 4. Delega di funzioni amministrative alle Comunità Montane e alle Amministrazioni Provinciali. Le funzioni amministrative relative all'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 2, escluse quelle espressamente riservate alla Regione stessa dalla presente legge, dalle leggi regionali n. 74/80 e n. 57/75, nonché quelle non delegabili derivanti dagli articoli 66 e 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono delegate alle Comunità Montane per gli interi territori dei rispettivi Comuni e dei Comuni interclusi ed alle Amministrazioni Provinciali per i restanti territori sottoposti a vincolo idrogeologico ovvero compresi in bacini montani classificati.

     Si intendono per Comuni interclusi quei Comuni i cui territori sono interamente compresi tra quelli dei Comuni membri della Comunità Montana.

     Gli interventi da realizzarsi nei territori dei Comuni interclusi sono deliberati d'intesa tra la Comunità Montana ed il Comune interessato, su richiesta di quest'ultimo.

     Fino alla costituzione degli Uffici tecnici agricolo- forestali di cui all'articolo 6, per l'esercizio delle funzioni delegate, le Comunità Montane e le Province possono avvalersi dei servizi tecnici dei competenti Uffici regionali previe formali intese con la Giunta regionale anche a mezzo di apposita convenzione.

     Gli indirizzi generali che devono presiedere all'esercizio delle attività delegate saranno deliberati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentita la delegazione regionale dell'UNCEM.

     Gli Enti delegati devono fornire annualmente, entro il 31 marzo successivo, alla Regione una relazione sull'attività svolta e, su richiesta della Regione, ogni altra informazione ritenuta necessaria.

     I provvedimenti emanati nell'esercizio della delega sono imputati agli Enti delegati.

     In caso di inadempienza all'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, previa assegnazione di un termine di 30 giorni entro il quale l'Ente delegato deve provvedere, si sostituisce nell'esercizio delle funzioni, mediante la nomina di un Commissario ad acta.

     La Regione corrisponde annualmente alle Comunità Montane ed alle Province le spese correnti inerenti all'esercizio delle funzioni delegate nella misura forfettaria del 2% degli stanziamenti ad esse assegnati.

     I criteri del riparto dei fondi tra i vari Enti verranno fissati dal Consiglio regionale in sede di approvazione del programma pluriennale di intervento.

     Le spese inerenti all'esercizio della delega hanno natura di contributo, e non sono soggette alla rendicontazione ex articolo 14 Legge regionale n. 51/78.

     Alla ricezione del loro accreditamento, gli Enti delegati ne assumeranno l'importo nelle entrate ordinarie del proprio bilancio, col solo obbligo di comunicare al competente Servizio regionale il Capitolo del bilancio stesso e gli estremi dell'atto di approvazione della variazione vistato dall'Autorità tutoria.

     Viceversa, gli importi assegnati per le attività delegate con la presente legge continueranno ad essere soggette all'obbligo della rendicontazione annuale in forma analitica distinta per Capitoli del Bilancio regionale di provenienza dei fondi e per i singoli progetti esecutivi, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 14 della Legge regionale n. 51/78 integrato dall'articolo 7 della Legge regionale n. 49/82. I documenti giustificativi di spesa saranno allegati al rendiconto finale.

 

     Art. 5. Personale ex Aziende Speciali e Consorzi di Bonifica Montana Gestione beni silvo-pastorali. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il personale degli Enti soppressi o disciolti e trasferito alle Comunità Montane ai sensi dell'articolo 5 della Legge regionale n. 27/79 dovrà essere inserito nei ruoli organici delle rispettive Comunità Montane nel rispetto di quanto indicato nel citato articolo. Quelle Comunità Montane che alla data di pubblicazione della presente legge avessero il proprio ruolo organico già interamente coperto o in via di copertura, anche parziale, con concorsi già banditi, porranno il detto personale nel ruolo o fuori ruolo col rispetto delle posizioni economiche e giuridiche già acquisite nell'Ente di provenienza e con l'obbligo, per i fuori ruolo, di inserimento nel ruolo organico a mano a mano che si creeranno disponibilità di posti.

     In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1985, n. 40, la Regione continuerà a corrispondere alle Comunità Montane il contributo del 75% della spesa relativa al trattamento economico di detto personale anche per gli anni successivi e fino alla loro immissione nei ruoli organici delle Comunità Montane stesse.

     Le funzioni amministrative per la gestione dei patrimoni silvo- pastorali di proprietà dei Comuni attualmente esercitate dalla Azienda Speciale Silvo-Pastorale "Cervati" e dal Consorzio forestale "Terminio" possono essere affidate alle Comunità Montane competenti per territorio dai Comuni interessati.

     Per effetto di tale trasferimento gli Enti indicati nel precedente comma saranno sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

     I patrimoni mobili ed immobiliari dell'Azienda Speciale Silvo- Pastorale "Cervati" e del Consorzio Forestale "Terminio" all'atto dello scioglimento verranno trasferiti ai Comuni interessati.

     All'atto dello scioglimento della Azienda Speciale Silvo- Pastorale "Cervati" e del Consorzio Forestale "Terminio" il relativo personale di ruolo, in servizio alla data del 30 giugno 1978, sarà trasferito alle Comunità Montane competenti per territorio con le modalità e procedure indicate nel I e II comma del presente articolo.

     Al personale trasferito sono fatte salve le posizioni economiche e giuridiche già acquisite nell'Ente di provenienza.

     Nel caso in cui il trattamento economico goduto nell'Ente di provenienza sia più favorevole si provvede all'integrazione con assegno ad personam assorbibile a valere sui futuri miglioramenti tabellari.

 

     Art. 6. Uffici tecnici degli Enti delegati. Gli Enti delegati costituiranno specifici uffici tecnici agricolo-forestali da regolamentare con apposita Legge regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 

TITOLO II

Conservazione, miglioramento e sviluppo dei boschi

 

     Art. 7. Definizione di bosco e di pascolo montano. Sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferiti particolarmente alla protezione del suolo e al miglioramento della qualità della vita, nonché attività plurime di tipo zootecnico.

     Sono da considerare altresì boschi gli appezzamenti di terreno pertinenti ad un complesso boscato che, per cause naturali od artificiali, siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o di ricostruzione.

     A causa dei caratteri parzialmente o prevalentemente forestali delle operazioni colturali, d'impianto, di allevamento, di utilizzazione e delle funzioni di equilibrio ambientale che possono esplicare, sono assimilabili ai boschi alcuni ecosistemi arborei artificiali, quali i castagneti da frutto, le pinete di Pino domestico, anche se associati ad altre colture e, in genere, le piantagioni di specie arboree a rapido accrescimento, gli arboreti, le vegetazioni dunali litoranee e quelle radicate nelle pertinenze idrauliche golenali dei corsi d'acqua.

     Sono da considerare pascoli montani i territori situati ad una altitudine non inferiore agli 800 metri, rivestiti da cotico erboso permanente, anche se sottoposti a rottura ad intervalli superiori ai dieci anni ed anche se rivestiti da piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore a venti metri.

 

     Art. 8. Colture ed appezzamenti non considerati boschi. Agli effetti della presente legge non sono considerati boschi e sono esenti dalla relativa disciplina:

     a) i pioppeti specializzati in avvicendamento alle colture agrarie, i noccioleti, e le piantagioni arboree dei giardini e parchi urbani;

     b) gli appezzamenti isolati e sparsi di bosco che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo precedente, misurino una superficie non superiore ai 2.500 metri quadrati, sempreché siano posti ad una distanza da altri appezzamenti boschivi, misurata fra i margini più vicini, superiore ai cento metri;

     c) le piante sparse, i filari e le fasce di specie legnose forestali di larghezza non superiore ai 25 metri misurati al piede delle piante di margine, sempre che non abbiano funzione di frangivento o che siano radicate lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio o perenne.

     Per rilevante motivo di carattere ambientale la Regione può sottoporre alla particolare disciplina dei boschi anche gli impianti, gli appezzamenti di bosco, le piante sparse, i filari, i giardini ed i parchi urbani di cui al presente articolo.

 

     Art. 9. Demanio forestale regionale. Il patrimonio agro-silvo- pastorale della Regione è costituito:

     a) dalle foreste, dai terreni, dai fabbricati e dagli impianti già facenti parte del patrimonio dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, trasferiti alla Regione ai sensi della Legge 16 maggio 1970, n. 281 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     b) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato;

     c) dai terreni e beni rustici acquistati o che in qualsiasi modo pervengono in proprietà alla Regione per essere destinati alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello e riserve naturali o faunistiche.

     Il demanio forestale regionale è utilizzato sulla base di appositi piani economici, ai sensi dell'art. 107 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità delle seguenti direttive:

     1) potenziamento delle funzioni protettive, ricreative e culturali, con la costituzione anche di riserve e parchi naturali;

     2) incremento delle funzioni produttive, con promozione di attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, nonché della tecnologia del legno attraverso la realizzazione di impianti, anche a titolo sperimentale e dimostrativo, per la produzione di cellulosa, pasta da legno e proteine per l'alimentazione del bestiame;

     3) gestione e coordinamento delle attività vivaistiche, favorendo la costituzione di vivai regionali, opportunamente strutturati per la produzione di piantine da destinare al rimboschimento ed al verde pubblico e da fornire agli Enti delegati, ad Enti pubblici ed a privati;

     4) protezione e potenziamento del patrimonio faunistico.

     Per ogni vivaio regionale e per ogni complesso boscato di proprietà regionale dovrà essere garantita la custodia e la vigilanza.

     La gestione dei vivai regionali è effettuata dalle strutture centrali e periferiche del Servizio Forestale sulla base di apposite perizie da sottopone all'approvazione della Giunta regionale.

     Per la gestione e la realizzazione degli interventi occorrenti per le foreste demaniali e per i vivai regionali dovranno essere utilizzati gli operai idraulici forestali già impegnati presso gli uffici periferici del Servizio Foreste.

     Per particolari esigenze tecniche operative ed occupazionali, nelle more dell'assetto definitivo delle Foreste e vivai regionali, è consentita la mobilità del personale tra uffici periferici del Servizio Foreste ed Enti delegati.

 

     Art. 10. Ufficio Speciale per le Foreste Demaniali. Il demanio regionale, di cui al precedente art. 9, lettera a) è gestito dalla Amministrazione regionale mediante l'istituzione di un Ufficio Speciale per le Foreste Demaniali regionali.

     Tale Ufficio è istituito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della Legge regionale n. 29/75; è inquadrato nel Servizio Foreste di cui all'articolo 2 della stessa Legge ed ha i seguenti compiti:

     a) redigere, per ciascun complesso demaniale, di proprietà della Regione Campania, il Piano Economico di cui al 2° comma del precedente art. 9;

     b) formulare un programma annuale di interventi, distinto per complessi demaniali e per categorie di lavoro;

     c) redigere le perizie esecutive e provvedere alla esecuzione dei lavori per tutti gli interventi e le operazioni tecniche da eseguire nell'ambito delle Foreste Demaniali regionali nonché predisporre ogni altro atto amministrativo relativo alla gestione di complessi demaniali;

     d) predisporre e perseguire un organico Piano di ampliamento della proprietà regionale di beni silvo-pastorali;

     e) promuovere iniziative, in collaborazione con le Università, con istituzioni scientifiche e culturali e con associazioni protezionistiche per la formulazione di indicazioni programmatiche pluriennali intersettoriali finalizzate alla valorizzazione della montagna e delle sue risorse, nonché per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente naturale;

     f) creare, compatibilmente con la esigenza di conservazione delle risorse naturali, aziende faunistiche per la produzione di specie animali selvatiche da ripopolamento;

     g) organizzare annualmente, la "giornata regionale della Montagna" da effettuarsi entro la 1ª quindicina del mese di giugno con la collaborazione degli Enti delegati con la presente Legge.

     L'Ufficio Speciale di cui al presente articolo potrà, a richiesta degli Enti delegati, prestare la propria collaborazione per la redazione di Piani e Programmi da redigersi e realizzarsi ai sensi della presente legge o di altri provvedimenti legislativi.

     L'Ufficio Speciale provvederà infine alla gestione tecnico- amministrativa di beni agro-silvo-pastorali che privati od Enti affidino in gestione alla Regione, anche prevedendo l'attuazione degli interventi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 9 sul patrimonio silvo- pastorale dei Comuni.

     In questo caso i Comuni adotteranno entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la regolamentazione degli usi civici ai sensi della Legge regionale 11/81.

     Per la gestione degli interventi suddetti l'ufficio speciale si avvarrà anche di apposite cooperative, la cui costituzione è favorita dai rispettivi Comuni ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge regionale 11/81.

     Il predetto Ufficio avrà sede in Napoli.

     Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale formulerà al Consiglio regionale una proposta relativa all'organico da assegnare ed ai criteri per la individuazione ed assegnazione del personale.

     Alla direzione del predetto Ufficio speciale sarà assegnato un funzionario in servizio presso le strutture centrali o periferiche del Servizio Foreste in possesso di laurea in Scienze Forestali o in Scienze Agrarie e di specifica competenza nel settore.

     Con analogo provvedimento la Giunta regionale provvederà al reperimento dei locali ed all'adeguamento delle assegnazioni dei fondi per spese correnti attribuiti al Servizio Foreste per far fronte alle nuove esigenze.

 

     Art. 11. Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti pubblici. I beni silvo pastorali di proprietà dei Comuni e degli Enti pubblici debbono essere utilizzati in conformità di appositi Piani di Assestamento con validità decennale che, redatti a cura degli Enti proprietari o degli Enti da essi delegati, sono approvati dal Consiglio regionale previo parere del Comitato Tecnico regionale di cui al successivo art. 28 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, qualora i predetti piani vengano redatti dall'Ente proprietario. Per l'approvazione degli stessi dovrà essere sentito l'Ente delegato competente per territorio.

     I suddetti Piani di assestamento dovranno disciplinare le utilizzazioni boschive e l'uso dei pascoli determinando per questi ultimi il carico massimo nonché il periodo e le modalità di utilizzazione.

     Essi dovranno prevedere gli interventi di rimboschimento, di ricostituzione boschiva, di sistemazioni idraulico-forestali, di miglioramento pascoli nonché quelli finalizzati all'uso delle riserve silvo-pastorali a fini ricreativi e di protezione dell'ambiente naturale. I singoli Piani di assestamento dovranno infine contenere precise indicazioni circa le modalità per il godimento dei diritti di uso civico da parte degli aventi diritto in base alla Legge regionale 11/81.

     Nelle more dell'approntamento dei predetti Piani di assestamento, il prelievo annuale di massa legnosa non potrà superare il 50% di quello medio annuo effettivamente realizzato nell'ultimo decennio da ciascun Ente proprietario. La spesa per la redazione dei Piani di assestamento è a totale carico della Regione.

     I Piani resi esecutivi dal Presidente della Giunta Regionale, sono parificati, a tutti gli effetti di legge, alle prescrizioni di massima di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, vigenti in ciascuna provincia.

     Sono concessi contributi fino all' 80% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di macchinari, per l'impianto di teleferiche fisse e per la costruzione ed il ripristino di piste di smacchio, di mulattiere e di itinerari turistici pedonali, quando tali opere ed acquisti siano previsti nel Piano di assestamento.

     La Regione favorisce la formazione e l'ampliamento del patrimonio agro-silvo-pastorale delle Comunità Montane e degli Enti Locali, anche mediante concessione di garanzie fidejussorie agli Enti medesimi. A tale scopo il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti e con altri Istituti di Credito abilitati.

     Nell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma sarà data priorità ai casi previsti dall'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed alle iniziative tendenti all'accorpamento ed alla ricomposizione della proprietà fondiaria.

     Le garanzie fidejussorie di cui al presente articolo sono concesse anche a garanzia dei mutui che le Comunità Montane stipuleranno per il finanziamento delle opere che siano state ammesse a tale forma di finanziamento.

 

     Art. 12. Rimboschimento a scopo protettivo e per altri scopi di pubblico interesse. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi di rimboschimento a scopo protettivo o ad altro scopo di pubblico interesse nonché gli interventi per la difesa dei boschi dagli incendi.

     Detti interventi riguardano, in particolare, i rimboschimenti di terreni nudi o cespugliati e gli interventi di ricostituzione boschiva occorrenti sia ai fini della difesa idrogeologica e sia alla valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche.

     Fanno parte degli interventi di forestazione, oltre alle opere direttamente occorrenti per l'impianto di nuovi boschi e per la ricostituzione di quelli esistenti, tutte le altre opere ad esse strettamente connesse e consistenti nella costruzione e riattamento di strade forestali e di chiudende, nell'attuazione di impianti e misure antincendio ed in ogni altra opera ritenuta necessaria per assicurare la riuscita degli interventi medesimi.

     Nel caso di rimboschimenti a scopo protettivo, e come tali rientranti nel quadro degli interventi di sistemazione idraulico- forestale e di difesa del suolo di cui al successivo articolo 17, alla loro attuazione si provvede in stretto coordinamento con tutti gli altri interventi sistematori programmati, allo scopo di realizzare complessi di opere organici e funzionali.

 

     Art. 13. Incentivi per la forestazione a scopo produttivo e per la castanicoltura. Per la creazione di complessi boscati di superficie compresa tra 1 e 10 ha, allo scopo di incrementare la produzione legnosa, possono essere concessi incentivi, a favore di Enti pubblici e di privati, per l'impianto di boschi con specie legnose a rapido accrescimento ed a turni brevi nei terreni non suscettibili di valida coltivazione agricola la cui utilizzabilità a fini produttivi sia riconosciuta dal Comitato Tecnico- Scientifico di cui all'articolo 3, nell'ambito dell'intero territorio regionale.

     Sono, altresì, concessi incentivi, a favore di Enti pubblici e di privati, per l'impianto e la ricostituzione dei castagneti.

     Gli incentivi di cui ai precedenti commi consistono nella concessione di contributi in conto capitale sino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile.

     Analoghi contributi possono essere concessi a privati per la realizzazione di rimboschimento a carattere protettivo.

     Per le operazioni di sfollo dei boschi cedui a macchiatico negativo, a metà turno, possono essere concessi a privati ed Enti pubblici contributi fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

     Sono, altresì, ammessi a contributo la sistemazione di fasce frangivento, di fasce tagliafuoco, di punti d'acqua e strade forestali nonché le spese per l'adattamento del macchinario agricolo ai lavori silvo- colturali.

     Per le opere di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20 del regolamento n. 797/85 del Consiglio della C.E.E.

     La richiesta di contributo va inoltrata al Presidente della Comunità Montana o Amministrazione Provinciale competente per territorio; alla istruttoria delle domande ed alla concessione e liquidazione dei contributi provvedono gli Enti delegati sulla base di accertamenti effettuati dai competenti Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, o dai propri uffici tecnici, entro 60 giorni dalla richiesta.

 

     Art. 14. Manutenzione dei rimboschimenti e delle colture accelerate da legno. I proprietari interessati, dopo l'accertamento finale di regolare esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 13, debbono provvedere alla loro manutenzione secondo apposito piano di coltura e conservazione, approvato contestualmente al verbale di accertamento finale, nel quale saranno indicati il turno, le forme di governo e di trattamento e le pratiche colturali da attuare per garantire l'efficienza delle piantagioni.

     Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è, in ogni caso, vietata la trasformazione dei terreni, comunque rimboschiti, in altre qualità di coltura, fatte salve le disposizioni legislative in materia

 

     Art. 15. Taglio di boschi. Chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di cui all'articolo 7 della legge dovrà farne preventiva richiesta alle comunità Montane per i territori dei Comuni membri e dei Comuni interclusi a norma del precedente articolo 4 ed alle Amministrazioni provinciali per il restante territorio.

     Dall'entrata in vigore della presente legge il taglio dei boschi sull'Intero territorio della Regione è disciplinato dal regolamento allegato.

     L'autorizzazione del taglio dei boschi è rilasciata dal Presidente della Comunità Montana e dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, per i territori di rispettiva competenza, previo parere tecnico favorevole del competente Ufficio territoriale del Servizio regionale Foreste.

     Detta autorizzazione conterrà le prescrizioni per la migliore utilizzazione del bosco.

     Ai soli fini della tutela del bosco nei riguardi del vincolo paesaggistico di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, i boschi non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici dovranno essere utilizzati previa autorizzazione di cui al presente articolo ed in conformità delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

     Per i tagli di cui all'articolo 11 della presente legge dovrà essere accantonata una somma pari al 10% da versare alla Tesoreria degli Enti delegati e dagli stessi annualmente ed interamente destinata alle opere di miglioramento dei boschi e dei pascoli indicate dal Comune interessato nel rispetto, comunque, dell'articolo 8 della Legge regionale 11/81.

     E' istituito presso la Regione - Assessorato Agricoltura - Servizio Foreste - l'albo regionale delle Ditte Boschive abilitate ad effettuare utilizzazioni di boschi di proprietà della Regione, dei Comuni e di altri Enti.

     Le modalità per la suddetta iscrizione, quelle per la esclusione nonché quelle per la riammissione sono specificate nel regolamento allegato alla presente legge.

 

     Art. 16. Esercizio del pascolo nei boschi e nei pascoli montani sottoposti a vincolo. Il pascolo nei boschi e nei pascoli sottoposti a vincolo idrogeologico deve essere esercitato in conformità delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

     Anche nei pascoli montani possono, per i fini idrogeologici e colturali, essere imposte limitazioni al pascolamento di carattere permanente o temporaneo.

     L'esercizio del pascolo nei boschi e pascoli di proprietà dei Comuni ed altri Enti verrà disciplinato da apposito regolamento da redigere a cura dell'Ente proprietario entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ove tale regolamento non sia contenuto nel Piano di Assestamento in vigore. Il regolamento dovrà contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie animale e il periodo di utilizzazione.

     Detto regolamento dovrà essere approvato dalla Giunta regionale ed è parificato alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

     Ove gli Enti proprietari non vi provvedono, la Giunta regionale si sostituisce mediante la nomina di un Commissario ad acta.

     Nelle more della approvazione al suddetto Regolamento per i pascoli dei Comuni e Enti pubblici e per tutti gli altri casi in cui non è prevista l'adozione del regolamento, il pascolo viene esercitato in conformità delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

 

 

TITOLO III

Opere pubbliche di bonifica montana

 

     Art. 17. Opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa del suolo. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi pubblici di sistemazione idraulico-forestale e di difesa del suolo, volti a conseguire la stabilità dei terreni e la migliore regimazione delle acque, e consistenti fra l'altro, in rimboschimenti a scopi protettivi, opere di correzione dei corsi d'acqua, opere di rinsaldamento delle pendici anche mediante inerbimenti e la creazione di prati pascoli alberati, opere di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse.

     Tra le opere per la difesa del suolo sono comprese anche le opere per il consolidamento delle dune litoranee e la piantagione di fasce arboree frangivento.

     Alla realizzazione di tutte le opere di sistemazione idraulico- forestale e di difesa del suolo si provvede sulla base dei progetti coordinati d'intervento.

 

     Art. 18. Occupazione temporanea dei terreni. Ai proprietari dei terreni da rimboschire o da sistemare è concessa un' indennità per occupazione temporanea, la quale non potrà avere durata inferiore al decennio, commisurata alla entità media dei canoni di fitto della zona per terreni similari secondo le consuetudini locali. Tale indennità sarà rivalutata ogni triennio secondo i relativi dati dell'ISTAT.

     Nel caso di mancata accettazione dell'indennità da parte dei proprietari si procederà alla occupazione dei terreni ai sensi dell'art. 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

 

     Art. 19. Altre opere pubbliche di bonifica montana. Oltre alle opere per il riassetto fisico del territorio di cui al precedente art. 17 nell'ambito dei terreni indicati al precedente art. 4, possono trovare attuazione tutte le altre opere pubbliche di bonifica finalizzate alla valorizzazione agricola e forestale del territorio.

     A tal fine, saranno attuati progetti intesi soprattutto alla realizzazione delle seguenti opere da destinare ad utilizzazioni collettive:

     a) opere per la provvista di acqua per scopi plurimi;

     b) viabilità di bonifica e di servizio;

     c) miglioramento dei pascoli montani di uso collettivo, ivi compresa la costruzione di stazzi, di abbeveratoi e di ricoveri per il personale.

 

     Art. 20. Pronto intervento. La Giunta regionale, nell'ambito degli accantonamenti di cui all'art. 3, finanzia lavori di pronto intervento derivanti da calamità naturali. I lavori saranno eseguiti dalle Comunità Montane e dalle Amministrazioni Provinciali, con la procedura prevista dalla Legge regionale n. 51 del 31 ottobre 1978.

     In deroga a tali procedura tutte le opere di somma urgenza saranno sottoposte a collaudo finale da parte del Servizio Foreste.

     L'ente delegato è tenuto a trasmettere entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori la richiesta di collaudo corredata dai relativi atti.

 

     Art. 21. Opere di manutenzione. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi per la manutenzione e la conservazione delle opere di cui agli articoli nn. 12, 17 e 19 della presente legge.

 

     Art. 22. Trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. Nei terreni e nei boschi di cui all'articolo 7 della presente legge, sottoposti a vincolo idrogeologico, i movimenti di terra nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

     L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo è rilasciata dal Presidente della Comunità Montana per il territorio dei Comuni membri e dei Comuni interclusi e dal Presidente della Amministrazione Provinciale per il restante territorio, previa acquisizione del parere espresso dal competente Ispettorato Forestale.

     Il rilascio di tale autorizzazione può essere subordinato al versamento presso la Tesoreria dell'Ente, di una somma di denaro quale deposito cauzionale per la buona esecuzione dei lavori;

     tale somma sarà determinata dall'Ente delegato su proposta dell'Ispettorato Forestale e sarà commisurata alla entità dei lavori prescritti a garanzia della stabilità dei terreni e della regimazione delle acque.

     Il titolare del provvedimento di autorizzazione, quando ha ultimato i lavori per i quali gli era stato richiesto il deposito cauzionale, potrà richiedere lo svincolo del medesimo.

     Il Presidente dell'Ente delegato, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, previa acquisizione del nulla-osta dell'Ispettorato Forestale, disporrà lo svincolo della cauzione.

 

     Art. 23. Deroga al vincolo idrogeologico. Nei boschi e nei terreni vincolati di cui al 1° comma del precedente articolo 22, per i movimenti di terra di modeste dimensioni e connessi alla realizzazione di pertinenze agricole o ad ampliamenti di fabbrica rurali ricadenti in aziende agricole, il titolare dell'azienda deve inoltrare apposita dichiarazione, prima dell'inizio dei lavori, al Sindaco del Comune in cui ricade l'azienda stessa.

     Entro sessanta giorni dalla ricezione della suddetta dichiarazione il Sindaco dovrà dettare le eventuali prescrizioni intese ad assicurare la stabilità del terreno e la regimazione delle acque. A tal fine richiederà tempestivamente il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste che è tenuto ad esprimersi entro trenta giorni.

     Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia stato notificato all'interessato alcun provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale, i lavori potranno essere senz'altro eseguiti.

 

 

TITOLO IV

Norme procedurali

 

     Art. 24. Programma pluriennale di intervento e Piano stralcio annuale. L'utilizzazione dei fondi disponibili per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 è disposta attraverso programmi triennali di intervento con validità temporale coincidente con quella del bilancio della Regione.

     Entro il 31 luglio di ogni triennio gli Enti delegati invieranno alla Giunta regionale dettagliate proposte di piano programmatico per l'intero arco temporale.

     Entro il 31 ottobre la Giunta regionale predispone il piano pluriennale e lo sottopone al Consiglio regionale con i criteri di riparto dei fondi tra gli Enti delegati.

     Il Consiglio regionale, contestualmente alla approvazione della legge di bilancio, approva il Piano triennale ed i criteri di riparto.

     La Giunta regionale, annualmente, sentiti gli Enti delegati e la competente Commissione Consiliare, entro il 15 febbraio approva i Piani annuali stralcio, ricavati dal Piano pluriennale ed assegna agli Enti delegati le risorse finanziarie occorrenti con le seguenti modalità:

     - per i 3/12 delle assegnazioni entro il 31 marzo e la restante parte entro il 30 giugno.

     La corresponsione del predetto saldo è subordinata alla trasmissione al Servizio Foreste da parte degli Enti delegati della delibera di approvazione dei progetti esecutivi relativi all'intero finanziamento.

     Gli Enti delegati entro il 31 marzo dell'anno successivo rendono il conto delle somme assegnate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge.

     Il mancato adempimento comporta la sospensione di ogni ulteriore accredito o nuova assegnazione di fondi.

     La Giunta regionale esercita l'attività di controllo dei lavori la cui realizzazione è affidata agli Enti delegati mediante la nomina, da parte dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, del funzionario che svolgerà le mansioni di Ingegnere Capo per quegli Enti sprovvisti di personale tecnico abilitato e mediante la nomina del collaudatore anche quando la normativa vigente consentirebbe il certificato di regolare esecuzione.

     L'Assessore all'Agricoltura e Foreste è competente per la stipula delle convenzioni per l'affidamento dell'incarico di Ingegnere Capo per i funzionari in servizio presso le strutture centrali e periferiche del Servizio Foreste.

 

     Art. 25. L'esecuzione dei lavori relativi alle opere pubbliche di cui ai punti a), b), c), d), e), h) ed i) di cui al precedente articolo n. 2 può essere attuata in economia con la forma dell'amministrazione diretta.

     Le aliquote percentuali delle spese generali di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo lavori, per ogni progetto non potranno, in nessun caso, superare le seguenti aliquote:

     a) per lavori di rimboschimenti e manutenzioni ai medesimi ed opere connesse nonché manutenzione a qualsiasi altra opera prevista dalla presente legge: 7%;

     b) per lavori di costruzione ex novo di strade e manufatti per sistemazioni idrauliche: 9%.

 

     Art. 26. Albo dei collaudatori. Per quanto concerne le opere previste dalla presente legge, i Funzionari del Corpo Forestale dello Stato ed i Funzionari regionali in servizio presso gli Uffici del Servizio Foreste della Regione sono iscritti, a richiesta degli interessati, all'Albo dei Collaudatori di cui agli artt. 42 e seguenti della legge 31 ottobre 1978, n. 51, purché abbiano svolto attività tecniche da almeno dieci anni nel settore agricolo forestale.

 

     Art. 27. Erogazione degli incentivi. Le risorse finanziarie per gli incentivi di cui all'articolo n. 11 sono ripartite dalla Giunta regionale tra gli Enti delegati, sentiti gli stessi, nel Piano esecutivo annuale di cui all'art. 24.

     I contributi di cui all'art. 13 verranno assegnati agli Enti delegati in misura proporzionale agli importi delle domande giacenti presso gli stessi e trasmesse in copia al Servizio Foreste.

 

     Art. 28. Comitato tecnico regionale. Il Comitato tecnico regionale previsto dalla legge 31 ottobre 1978, n. 51, è integrato dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, da un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche, dai dirigenti responsabili degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e dai dirigenti responsabili degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, quando è chiamato ad esprimere pareri sui progetti di massima ed esecutivi di cui alla presente legge.

 

     Art. 29. Compiti e funzioni del Comitato tecnico regionale. Le funzioni attribuite o di competenza regionale, già del Consiglio Superiore dell'Agricoltura, sono esercitate dal Comitato tecnico regionale previsto dalla Legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 ed integrato come dal precedente articolo.

 

     Art. 30. Per tutto quanto specificatamente non previsto nel presente titolo si rinvia alla norma della Legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, in quanto applicabile.

 

     Art. 31. Norme di polizia forestale. a) Ferme restanti le norme di carattere penale, coloro che, nei boschi vincolati ai sensi della legge n. 3267 del 30 dicembre 1923, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni in violazione alle norme contenute nella presente legge, nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, nei Piani di assestamento e nei progetti di taglio redatti ai sensi della presente legge, saranno puniti con la sanzione amministrativa dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato.

     La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui, tagliati in contravvenzione alle norme contenute nella presente legge, sarà fatta prendendo per base il valore di mercato del legname ritraibile da piante della stessa specie e dimensione di quelle tagliate senza alcuna deduzione per spese di abbattimento e trasporto. Tale valore sarà determinato in base alla media dei prezzi correnti di mercato.

     Qualora le ceppaie delle piante abusivamente abbattute fossero state distrutte od asportate, il danno sarà desunto dall'esame del soprassuolo esistente nelle immediate vicinanze.

     Analogamente si procederà quando siano state distrutte o asportate ceppaie di boschi cedui.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Agricoltura e Foreste, procederà alla formazione di tariffe dei prezzi di mercato da servire di base per l'applicazione delle sanzioni per le trasgressioni accertate.

     Le tariffe saranno compilate per ciascuna specie e per gruppi di specie e determineranno, per ogni classe di diametro, misurato a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna pianta d'alto fusto, a ciascun pollone di castagno ed a ciascun quintale di legna per i cedui da combustibile.

     Le suddette tariffe saranno aggiornate ogni tre anni.

     Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al loro aggiornamento si applicheranno le tariffe allegate alla presente legge.

     b) Per i danni arrecati mediante incendi, pascolo, recisione di rami ed amputazione di radici, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante se ne farà la valutazione come se queste fossero state tagliate. Se il danno accertato risulta inferiore si calcolerà in una percentuale dell'intero valore.

     Per il pascolo abusivo nei boschi, oltre al danno alle piante calcolato come sopra, si dovrà considerare l'ulteriore danno arrecato all'ambiente schivo commisurando all'alimento consumato dal bestiame pascolante (calcolato in fieno normale al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo).

     Detta quantità dovrà computarsi per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, partendo da un minimo variabile:

     - dai Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;

     - da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;

     - da kg. 1,5 a 1 Kg. 2 di fieno normale per ogni ovino o caprino.

     c) Nei confronti di chi esegue il taglio dei boschi di cui all'art. 7 della presente legge senza l'autorizzazione prevista dall'art. 15 della medesima, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L.

     1.000.000; detta sanzione si applicherà in conformità dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti del proprietario o possessore e dell'esecutore materiale.

     d) Per le violazioni alle norme di cui all'art. 22 della presente legge sarà comminata la sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per decara e sua frazione. Detta sanzione si applicherà in conformità dell'art. 5 delle legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti del proprietario e possessore del terreno e dell'esecutore materiale.

     e) Per l'inosservanza del divieto di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge 10 marzo 1975, n. 47, le sanzioni amministrative da comminare, in applicazione della legge 4 agosto 1984, numero 424, andranno da un minimo di L. 400.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per decara e sua frazione.

     Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione, la notifica ed il pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

     All'accertamento delle violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del presente articolo provvedono gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato i quali determinano anche l'entità del danno cagionato ovvero il valore delle piante tagliate o danneggiate.

     Al personale del Corpo Forestale dello Stato ed a quello dei ruoli regionali, comunque impiegato nelle attività di prevenzione e controllo degli incendi boschivi nonché nelle attività del connesso contenzioso, può essere ordinato, nel periodo di massima pericolosità di cui alla legge 10 marzo 1975, n. 47, art. 9, con provvedimento della Giunta regionale, lavoro straordinario in deroga ai massimali previsti dalla legislazione vigente e comunque non superiore ad altre 100 ore annue, nel limite delle sessanta ore mensili, ivi comprese quelle rese in conformità a quanto indicato nella legge 10 aprile 1981, n. 121.

 

     Tabelle dei valori medi per la valutazione delle piante e dei polloni tagliati o del danno arrecato in violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

 

Tabella A

 

     Determinazione dei valori medi delle piante di alto fusto o destinate a crescere ad alto fusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui (matricine, "paline").

 

 

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SPECIE LEGNOSE           DIAMETRO IN CM. A. M. 1,30 DA TERRA

               ---------------------------------------------------

                 fino a 5     6-10     11-15     16-20     21-25

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Abete              1.800      4.500    11.000    22.500    33.700

Pino                 700      2.200     7.000    11.200    15.000

Faggio             1.100      3.000    11.000    15.000    27.000

Castagno           1.500      3.000     9.000    15.000    30.000

Specie Quercine      700      1.800     4.500     9.000    18.000

Noce, Frassino,

Acero              1.100      3.000     9.000    15.000    22.000

Pioppo, Ontano,

Carpino, Olmo,

Salice, ecc.       1.100      1.800     4.500    11.000    22.500

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SPECIE LEGNOSE           DIAMETRO IN CM. A. M. 1,30 DA TERRA

              ----------------------------------------------------

                  26-30      31-35     36-40     41-45     46-50

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Abete             60.000     90.000   120.000   150.000   187.000

Pino              18.000     33.000    52.000    75.000   112.000

Faggio            45.000     67.000    90.000   112.000   150.000

Castagno          45.000     60.000    82.000   105.000   142.000

Specie

Quercine          26.000     41.000    52.000    82.000   120.000

Noce, Frassino,

Acero             52.000     75.000   112.000   157.000   210.000

Pioppo, Ontano,

Carpino, Olmo,

Salice, ecc.      45.000     67.000    95.000   112.000   142.000

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     Per diametri superiori a 50 cm. il valore aumenta di L. 36.000 per ogni decimetro o frazione di decimetro in più per gli abeti, e di L. 24.000 per il faggio, il castagno, le querce, ed il noce e per le altre specie.

 

Tabella B

     Determinazione del valore medio dei polloni dei boschi cedui di castagno e della legna da ardere ritraibile ai cedui da combustibile e tariffa del fieno normale.

 

 

1) Cedui di castagno       Diametro a mt. 1,30        Valore per

                                da terra           ciascun pollone

                           ---------------------------------------

                                 In cm.               In lire

                           ---------------------------------------

                               da  3 a  6              1.500

                               da  7 a 10              3.000

                               da 11 a 14              6.000

                               da 15 a 18             10.000

                               da 19 a 22             20.000

                               da 23 a 30             40.000

                               da 31 a 35             55.000

                           ---------------------------------------

 

 

     Per i diametri superiori a cm. 35 si applicano i valori della Tab. A riferiti al Castagno.

 

 

2) Cedui da combustibile           di essenza dolce:

                                   L.  6.000 al quintale

                                   di essenza forte:

                                   L.  8.000 al quintale

 

3) Fieno normale                   L. 30.000 al quintale

 

 

     Art. 32. Garanzie occupazionali. Fermo restando il rispetto dei diritti economici contrattuali acquisiti dal personale avventizio forestale impiegato dagli Enti delegati di cui alla presente legge al 31 dicembre 1980, l'impiego del personale stesso sarà effettuato a norma dei Contratti Collettivi Nazionali ed integrativo regionale vigenti, ad eccezione di quanto indicato al punto B dell'articolo 5 ed all'articolo 11 del C.C.N.L. 22 marzo 1984 e dell'articolo 3 del C.I.R. 28 marzo 1980 ed equivalenti indicazioni dei successivi contratti.

     Le esigenze di mano d'opera operaia avventizia forestale e la distribuzione delle giornate lavorative tra la forza lavoro, verranno stabilite di volta in volta tra le parti, fermo restando l'obbligo di tenere presenti le finalità produttive ed i tempi tecnici di realizzazione delle opere progettate.

     Le giornate lavorative che l'Ente Regione si impegna annualmente a finanziare non potranno superare il tetto di 1.066.000, scaturente dai diritti acquisiti dai lavoratori in forza agli Enti delegati alla data del 31 dicembre 1980.

     E' ammessa la mobilità del personale addetto nell'ambito del territorio dell'Ente delegato.

     Per gli operai idraulici forestali avventizi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le Comunità Montane ed Amministrazioni Provinciali per l'esecuzione dei lavori delegati con Legge regionale n. 27/79 e presso gli Ispettorati Forestali, l'indennità di fine rapporto di lavoro sarà accantonata dagli Ispettorati ed Enti suddetti su un apposito Capitolo delle partite di giro del bilancio regionale.

     L'erogazione dei fondi suddetti sarà effettuata, su richiesta motivata degli Ispettorati o Enti interessati, con deliberazione della Giunta regionale.

     Gli Ispettorati Forestali ne produrranno rendiconto ai sensi della Legge regionale n. 20/78, mentre gli Enti delegati li introiteranno nel proprio bilancio e ne produrranno rendiconto ai sensi della Legge regionale n. 49/1982.

     Allo scopo di migliorare la qualificazione professionale del personale avventizio agricolo-forestale di cui al presente articolo, gli Enti delegati possono organizzare appositi corsi di formazione ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento CEE n. 797/85 della durata di 20 gg. ll. pari a 150 ore. E' ammessa la mobilità del personale addetto nell'ambito del territorio dell'Ente delegato.

     A tal fine, annualmente e fino al 31 dicembre 1990, verranno organizzati corsi di formazione, da sottoporre all'approvazione della CEE, a cui potranno partecipare per ciascuna Comunità il 5% della forza lavoro impiegata.

     L'onere per la organizzazione ed attuazione dei corsi indicati, eccedente il contributo CEE, graverà sui fondi assegnati annualmente con la presente legge e verranno quantificati in apposite perizie.

 

     Art. 33. Divieto cumulo contributi. I contributi previsti dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro, né sono cumulabili con i contributi previsti da leggi nazionali speciali o da altre leggi regionali.

 

     Art. 34. Norme transitorie. Per il programma pluriennale di intervento i valori dei parametri di riparto dei fondi di cui al precedente art. 3 vengono così determinati:

     - 50% per la superficie territoriale;

     - 10% per il dissesto idrogeologico;

     - 40% per la forza lavoro esistente alla data del 31 dicembre 1980.

     Al fine di consentire tuttavia per il triennio '87/'89 la massima occupazione degli operai idraulico-forestali in servizio dalla data del 31 dicembre 1980, agli Enti delegati che, in applicazione dei criteri di riparto di cui sopra, non viene assicurata una sufficiente dotazione finanziaria, tale da garantire il numero di giornate lavorative occorrenti per il raggiungimento delle fasce occupazionali, consentite prima dell'entrata in vigore della presente legge, verrà assicurato un finanziamento suppletivo, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario occorrente per far fronte alle giornate lavorative, dinamicamente calcolate alla data del 31 dicembre 1985.

     Agli Enti che beneficeranno di tale ulteriore assegnazione è vietata qualsiasi nuova assunzione anche se finalizzata alla sostituzione degli operai che cesseranno, per qualsiasi ragione, la loro attività.

     Ai restanti Enti delegati sono consentiti, nei limiti degli stanziamenti assegnati e nel rispetto dei diritti acquisiti dai lavoratori già in forza a detti Enti, assunzioni per sostituzioni sino al massimo del 50% dei lavoratori che cesseranno la loro attività.

     Le frazioni, contabilizzate nell'anno, saranno ragguagliate alla unità superiore.

 

     Art. 35. Norme finanziarie. (Omissis).

 

     Art. 36. Norme abrogate. Tutte le norme precedentemente emanate in materia di forestazione e bonifica montana che sono in contrasto con la presente legge sono abrogate.

 

 

1 - NORME TECNICHE PER REDAZIONE DEI PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE.

 

     Il Piano di Assestamento Forestale che d'ora in avanti verrà denominato Piano Economico ed indicato con le sole iniziali, sarà costituito da:

 

A) RELAZIONE

B) CARTOGRAFIA

 

     1.1. Relazione

     In essa verranno riportati i dati relativi:

     1) - alle caratteristiche climatiche, idrogeologiche, geologiche e pedologiche della zona;

     - alle vicende storiche che hanno riguardato il complesso da assestare;

     - alle passate utilizzazioni boschive;

     - ai principali elementi che caratterizzano la specifica realtà socioeconomica del Comune e della zona quali l'entità dei terreni agrari e pascolivi, sia di proprietà pubblica che privata, in relazione alla popolazione ed alle sue variazioni nel tempo;

     - allo stato degli usi civici;

     - alla esistenza di vincoli e di atti preordinati alla loro imposizione;

     2) - alla consistenza, estensione, tipologia, ed ubicazione del complesso boscato da assestare. E' questa la parte più laboriosa nella redazione del P.E. e passa attraverso varie fasi:

     a) Formazione del particellare e delle classi economiche.

     Il bosco verrà suddiviso in particelle. Ciascuna particella sarà caratterizzata da un soprassuolo sufficientemente omogeneo, da condizioni di fertilità uniformi, da confini facilmente individuabili in quanto coincidenti, di regola, con linee naturali o con linee artificiali (strade, teleferiche, ecc.) già esistenti. Ciascuna particella verrà delimitata sul terreno mediante idonea confinazione che verrà riportata fedelmente in cartografia. Tutte le particelle che presentano soprassuoli con caratteristiche similari contribuiranno a formare e costituiranno una Classe Economica.

     Per ciascuna Classe Economica si procederà al calcolo della provvigione, degli incrementi e delle riprese. In altre parole, ogni Classe Economica verrà considerata come un complesso boscato a sé stante.

     b) Il rilievo tassatorio.

     Il rilievo tassatorio verrà effettuato particella per particella mediante aree di saggio con cavallettamento totale, con metodo relascopico e con l'ausilio delle tavole alsometriche.

     Si procederà mediante aree di saggio nei boschi cedui, semplici e matricinati, nei cedui in conversione in alto fusto, nell'alto fusto stesso quando trattasi di stangaie, perticaie e giovani fustaie coetanee per le quali non si preveda, nel decennio di validità del P.E., alcuna utilizzazione che non sia un eventuale diradamento.

     Le singole aree di saggio saranno delimitate con vernice di colore rosso ad olio di lino e porteranno segnato, sulla linea di confine, su piante e su pietra, il numero progressivo che le contraddistingue e che ne consente la individuazione sul terreno. Anche i centri di numerazione, quando sia stato utilizzato il metodo relascopico, dovranno essere contraddistinti con numero progressivo che sarà riportato sul terreno con vernice di colore rosso.

     Nelle particelle d'alto fusto, in cui si prevede di intervenire, nel decennio di validità del P.E., con normali utilizzazioni, si effettuerà, di regola, il cavallettamento totale. Tuttavia, quando le caratteristiche del soprassuolo lo consentano, è consentito pure l'uso del metodo relascopico.

     Nell'effettuare sia le aree di saggio, sia le prove di numerazione sia, infine, il cavallettamento totale, occorrerà rilevare anche la specie.

     c) Stima della provvigione legnosa.

     Per pervenire alla nozione della provvigione legnosa esistente, l'assestatore, partendo dai dati del cavallettamento, da quelli relativi alle prove di numerazione relascopica e di quelli delle aree di saggio, dovrà effettuare per ciascuna Classe Economica, da 5 a 8 alberi modello per ciascuna classe diametrica rappresentata. (Queste avranno ampiezze di cm. 5 nell'alto fusto e di cm. 2 del ceduo). Gli alberi modello saranno scelti in modo da rappresentare le condizioni di fertilità massima, media e minima esistenti nell'ambito della Classe Economica stessa. Ciò al fine di costruire una tavola di cubatura e di verificare al tempo stesso in quale misura e con quali accorgimenti sia possibile utilizzare i dati delle tavole di cubatura comunque disponibili.

     Le piante di alto fusto da abbattere per albero modello dovranno essere preventivamente numerate e contrassegnate con l'impronta del martello forestale governativo che vi apporrà il personale del Comando Stazione Forestale competente per territorio il quale redigerà un regolare verbale amministrativo di assegno che, una volta controfirmato dal tecnico incaricato di redigere il P.E. nonché da un rappresentante del Comune (o Ente) proprietario, verrà inviato in copia al Comune ed allo Ispettorato Forestale.

     Ad abbattimento e misurazione avvenuta (per i boschi cedui sarà opportuno effettuare anche la pesata dei polloni abbattuti per albero modello) il materiale resterà a disposizione dell'Ente proprietario;

     3) - al raffronto tra la situazione reale dei boschi quale si è venuta a delineare in base ai rilievi di campagna e quella ottimale (o normale) quale è possibile ipotizzare per quel tipo di bosco in base a modelli teorici ben definiti e che facciano riferimento a condizioni di fertilità similari;

     4) - alla forma di governo e trattamento prescelti;

     5) - alla ripresa reale ed al piano dei tagli. La ripresa dovrà essere proporzionata, per ciascuna Classe Economica, alla Provvigione Reale avendo per obiettivo di avvicinare in maniera significativa e ragionevole, nel decennio di validità del P.E., la provvigione reale a quella normale (o ottimale). Si cercherà, inoltre, di operare affinché la ripresa totale del decennio si ripartisca annualmente in maniera costante.

     ll piano dei tagli, redatto anch'esso separatamente per ciascuna Classe Economica, dovrà contenere indicazioni di dettaglio nel senso che dovrà precisare, particella per particella, non solo l'entità del prelievo ma anche le modalità con cui il medesimo dovrà operarsi;

     6) - all'uso dei pascoli. Dei medesimi si riporterà la superficie totale e la sua suddivisione per comparti. Di ciascuno di essi si fisserà il carico massimo ed il periodo di utilizzazione. Si riporteranno i dati fondamentali sulla loro attuale utilizzazione. Si detteranno le norme per l'assegnazione agli aventi diritto di uso civico e le modalità per la concessione d'uso dalla restante parte;

     7) - alle norme che dovranno disciplinare la raccolta dei prodotti secondari quali funghi, fragole, erbe officinali ed aromatiche, ecc.;

     8) - ai miglioramenti fondiari. Tra essi potranno annoverarsi:

     a) opere di presidio per la lotta agli incendi boschivi, quali vasche, piccoli invasi, viali spartifuoco e piste di servizio, ricoveri per presidi sanitari e per stazioni radio rice-trasmittenti;

     b) intervento di miglioramento pascoli, quali opere di captazione ed adduzione di acqua, case appoggio per il personale di guardiania, recinzioni fisse e mobili, locali per la lavorazione del latte, trasemine, concimazioni, ecc.;

     c) opere intensive di sistemazione idraulico-forestale quali briglie, difese spondali, canalizzazioni di alvei, graticciate e viminate, canali di scolo, drenaggi, fossi di guardia, ecc.;

     d) interventi estensivi di sistemazione idraulico-forestale quali i rimboschimenti ex novo, le cure colturali a quelli già esistenti, le ricostruzioni boschive, la manutenzione agli stradelli di servizio dei rimboschimenti stessi;

     e) interventi finalizzati alla valorizzazione turistica della montagna quali percorsi pedonali tabellati, aree pic nic, rifugi per escursionisti, ricoveri ed attrezzature per l'esercizio degli sport equestri, impianti sciistici, ecc..

     Il piano dei miglioramenti fondiari deve essere, dunque, completo e dettagliato. Esso dovrà costituire, infatti, la base programmatica cui dovranno fare riferimento tutti gli interventi, comunque finanziati, che riguardino i beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli Enti.

 

     1.2. Cartografia

     Essa si comporrà di:

     1) Carta silografica al 25.000 ed al 10.000 con ivi riportate le singole particelle in cui è stato suddiviso il complesso boscato da assestare. Per una facile lettura della medesima, tutte le particelle costituenti una stessa Classe Economica avranno identica rappresentazione cartografica.

     La colorazione dovrà essere tenue e tale da consentire la lettura contestuale della tavoletta dell'Istituto Geografico Militare. Sulla carta silografica dovrà essere riportato in tinta nera, il numero che contraddistingue ciascuna particella. La viabilità di servizio verrà riportata in tinta rossa. In nero, verranno riportati i confini delle singole particelle.

     I boschi verranno indicati con varie tonalità di verde, usando quelle più chiare per i cedui e quelle più forti per i boschi d'alto fusto; per i pascoli e gli incolti si userà il giallo e per i terreni un marrone chiaro.

     2) Carta geologica al 25.000 e al 10.000.

     3) Carta dei miglioramenti fondiari al 25.000 ed al 10.000.

     Questa carta dovrà essere redatta con ogni possibile accortezza al fine di ubicare con precisione tutti gli interventi programmati.

 

 

2 - PROCEDURE AMMINISTRATIVE

 

     2.1. La domanda di concessione del contributo. Il Comune o l'Ente per ottenere il contributo regionale deve inviare alla Comunità Montana e alla Amministrazione Provinciale competenti, per il territorio la seguente documentazione:

     a) deliberazione della Giunta comunale o della Commissione amministratrice dell'Ente con la quale si affida l'incarico ad un tecnico e si dà mandato al Sindaco di inoltrare domanda di contributo ai sensi della Legge regionale n. 27/79;

     b) domanda in carta legale, redatta come sopra, con ivi indicata l'entità del contributo richiesto;

     c) certificato catastale della proprietà dell'Ente;

     d) relazione del tecnico incaricato nella quale siano riportati i dati essenziali della proprietà da assestare, l'entità delle superfici boscate di cui si propone il cavallettamento, il numero delle aree di saggio che si prevede di effettuare, l'entità delle superfici boscate che si intende rilevare con metodo relascopico.

     Nella relazione suddetta il tecnico preciserà i criteri che intende seguire nella redazione del P.E. ed il tempo occorrente.

     Alla relazione dovrà essere allegato il preventivo di spesa in conformità del prezzario approvato dalla Regione Campania. Se trattasi di revisione, occorrerà applicare sull'onorario una riduzione del 20%.

 

     2.2. La concessione del contributo. L'Ente delegato, ricevuta la suddetta documentazione ne invia copia entro 10 giorni all'Ispettorato Forestale competente per territorio ed al Servizio Foreste. Questo ultimo, esaminato il piano di lavoro ed il preventivo di spesa predisposti dal tecnico, sulla scorta di apposita relazione predisposta dall'Ispettorato Ripartimentale delle foreste competente per territorio, potrà formulare osservazioni al piano di lavoro ed apportare modifiche al preventivo di spesa. Nel caso, non infrequente, in cui l'innevamento dei luoghi non abbia consentito alcuna verifica sopralluogo, se ne farà esplicita menzione.

     L'Ente delegato, esaminata la documentazione di cui al punto 1, emette, entro 60 gg. dalla ricezione della domanda, il provvedimento di concessione del contributo in conformità del preventivo di spesa approvato dal Servizio Foreste. Nel suddetto provvedimento di concessione si preciserà la entità del contributo concesso, le modalità di erogazione del medesimo, il termine entro il quale dovrà essere consegnato il P.E. in minuta al Servizio Foreste, il termine entro il quale dovrà essere consegnato il P.E. nella veste definitiva.

     Nel caso in cui l'Ente delegato abbia già impegnato tutti i fondi che la Regione gli ha assegnato, adotterà apposita delibera con la quale si approva il preventivo e si fa riserva di concedere il contributo ad avvenuta assegnazione di nuovi fondi da parte della Regione e nel rispetto dei criteri di priorità fissati in sede di approvazione del Piano Triennale della Legge regionale n. 27/79.

     Copia del provvedimento di concessione del contributo sarà inviata all'Ente richiedente, all'Ispettorato Forestale e al Servizio Foreste.

 

     2.3. La erogazione del contributo. La Comunità Montana e l'Amministrazione Provinciale, entro 15 gg. dall'esecutorietà del provvedimento di concessione, accredita al Comune (o all'Ente) un primo acconto pari al 70% del contributo stesso.

     Il 30% residuo l'Ente delegato lo corrisponderà entro 15 giorni dall'approvazione del P.E. in minuta da parte del Servizio Foreste della Regione.

 

     2.4. Concessione di proroghe - Revoca del provvedimento di concessione. Il P.E. deve essere consegnato nei termini fissati nel decreto di concessione.

     Tuttavia, l'Ente delegato potrà concedere, in via del tutto eccezionale, una prima ed una seconda proroga di mesi sei.

     Trascorso tale termine senza che il P.E. sia stato presentato, il Presidente della Comunità Montana e della Amministrazione Provinciale, provvederà alla immediata revoca del provvedimento di concessione dandone tempestiva comunicazione all'Ente interessato ed al Servizio Foreste della Regione Campania.

 

     2.5. Nomina del Tecnico d'Ufficio. L'Assessore all'Agricoltura e Foreste della Regione Campania, preso atto del provvedimento di revoca del decreto di concessione, affida, su motivata proposta del Coordinatore del Servizio Foreste, il compito di portare a compimento la redazione del P.E.. Nel provvedimento assessoriale verrà fissato il nuovo termine per la consegna del Piano di Assestamento di che trattasi.

     Il provvedimento assessoriale di nomina verrà comunicato contestualmente all'Ente delegato, al Comune o all'Ente interessato ed al Funzionario incaricato. Questi deve far pervenire formale lettera di accettazione nel termine di giorni 20. Successivamente prende contatto col Sindaco e col Presidente dell'Ente e col tecnico di nomina comunale, effettuata con i medesimi una ricognizione degli elaborati già predisposti e del lavoro comunque effettuato, redige apposito verbale che verrà sottoscritto da tutti gli intervenuti.

     Per il lavoro che andrà ad eseguire il Funzionario di nomina assessoriale, competerà al medesimo l'onorario ridotto di un terzo e le indennità per intero. Il rimborso delle spese verrà liquidato a parte previa esibizione di regolari documenti di spesa.

     Al tecnico già incaricato dal Comune verranno liquidate le competenze in relazione alla parte di lavoro già effettuata ed approvata dal Servizio Foreste e le spese sostenute per intero.

 

     2.6. Presentazione - Approvazione - Esecutorietà del P.E.. Il Comune (o l'Ente) dovrà presentare il P.E. in minuta in uno al conto finale in triplice copia, al Servizio Foreste della Regione Campania entro il termine fissato nel decreto di concessione.

     Il Servizio Foreste, ove non ne sia impedito dalle avverse condizioni climatiche, entro 90 giorni provvede:

     1) ad accertare:

     a) che le caratteristiche del soprassuolo, quali risultano dai rilievi tassatori delle schede riepilogative allegate al Piano di Assestamento, corrispondano a quelle reali;

     b) che vi sia corrispondenza tra i confini delle particelle così come sono stati riportati sul terreno e quelli indicati in cartografia;

     c) che la ripresa reale sia stata fissata con criterio prudenziale ed in conformità della presente normativa;

     2) ad approvare il conto finale determinando la rata di saldo che il Comune deve corrispondere al tecnico.

     Nel caso che accertamenti di cui sopra abbiano esito positivo il Servizio Foreste approva il P.E. in minuta, apportandovi eventuali rettifiche ed integrazioni, e lo invia tempestivamente al Comune ed al Tecnico, perché questi provveda alla sua stesura nella veste definitiva entro il termine fissato nel decreto di concessione e ne dà comunicazione all'Ente delegato.

     Il Comune (o l'Ente), una volta in possesso del P.E. nella veste definitiva ne curerà la pubblicazione all'Albo Pretorio indi lo invierà, munito della certificazione di avvenuta pubblicazione, all'Ente delegato ed al Servizio Foreste.

     Quest'ultimo, acquisito il voto favorevole del Comitato tecnico regionale, lo invierà al Consiglio regionale per l'approvazione e successivamente al Presidente della Giunta per il Decreto di Esecutorietà.

 

     2.7. Disciplina dei rapporti tra comune (o Ente) e Tecnico Assestatore. I rapporti tra il Comune (o l'Ente) proprietario ed il Tecnico dovranno essere formalizzati mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema della medesima dovrà essere già contenuto nella delibera di incarico così che, non appena la medesima sarà divenuta esecutiva e la Comunità Montana o l'Amministrazione Provinciale abbia emesso il provvedimento di concessione del contributo il Sindaco ed il Tecnico potranno senz'altro provvedere alla stipula.

     Il Comune è tenuto ad inviare copia della suddetta convenzione all'Ente delegato che ha concesso il contributo ed al Servizio Foreste della Regione Campania. Ad entrambi comunicherà la corresponsione dei singoli acconti nonché della rata di saldo.

     Gli obblighi del Tecnico incaricato e quelli del Comune dovranno essere disciplinati come appresso.

 

     2.7.1. Obblighi del Comune (o dell'Ente). Il Comune è tenuto a corrispondere al Tecnico le competenze spettantigli secondo le seguenti modalità:

 

1° ACCONTO

     - pari al 30% dell'onorario e delle indennità nel termine di giorni 30 dall'inizio dei lavori di campagna quale risulta dall'apposito verbale;

 

2° ACCONTO

- pari al 40% dell'onorario e delle indennità ed al 70% delle spese

rimborsabili dietro presentazione di documenti di spesa, nel termine di

giorni 30 dall'approvazione del Piano Economico in minuta da parte del

Servizio Foreste.

 

RATA DI SALDO

     La rata di saldo verrà determinata dal Servizio Foreste della Regione sulla scorta dello stato finale predisposto dal Tecnico assestatore e delle risultanze delle verifiche ed accertamenti sopralluogo di cui al precedente articolo.

     La rata di saldo verrà corrisposta entro giorni 10 dalla presentazione al Comune del P.E. nella veste definitiva, rilegato, completo di ogni allegato in numero di 5 copie, tutte munite del visto del Servizio Foreste della Regione Campania per la conformità al P.E. presentato in minuta ed alle correzioni ed integrazioni ad esso apportate dal medesimo Servizio Foreste.

 

     2.7.2. Obblighi del Tecnico. Il Tecnico è tenuto a redigere il P.E. in conformità delle direttive generali emanate dal Servizio Foreste e ad osservare le eventuali particolari prescrizioni che il medesimo avesse ritenuto di dettare.

     Il Tecnico risponderà della esattezza ed accuratezza dei rilievi di campagna, sia topografici che tassatori. In particolare il particellare dovrà essere facilmente intellegibile ed eseguito in modo razionale. Le singole particelle dovranno essere chiaramente delimitate sul terreno e fedelmente riportate in cartografia. Per le particelle cavallettate è ammesso un errore del 10% nel numero delle piante e del 10% nella massa cubata, applicando, ovviamente, la medesima tavola di cubatura adottata dal Tecnico incaricato. Per le aree di saggio, è ammesso un errore del 10% nel numero delle piante cavallettate o comunque misurate e del 10% nella determinazione della massa. Lo stesso dicasi quando si applica il metodo relascopico.

     Se in fase di controllo e verifica si riscontrerà un margine di errore superiore a quello indicato, nel determinare la rata di saldo, si applicherà una penale pari al doppio della spesa contabilizzata per il cavallettamento di quella particella o per l'esecuzione di quell'area di saggio o di quel rilievo con metodo relascopico.

     Il Tecnico è tenuto a consegnare il P.E. in forma definitiva nel termine fissato nel provvedimento di concessione. Se egli non rispetterà il suddetto termine, all'atto della determinazione della rata di saldo, gli si applicherà una penale del 10% da calcolarsi sull'onorario e sulle indennità.

 

     2.8. Incarico ad un ufficio periferico del Servizio Foreste. Qualora l'incarico di redigere il Piano di Assestamento venga affidato dal Comune (o dall'Ente) ad un Ispettorato Forestale, quest'ultimo redigerà il piano di lavoro ed il preventivo di spesa nonché uno schema di convenzione regolante i rapporti tra Comune ed Ispettorato. Invierà quanto sopra, unitamente alla delibera di affidamento dell'incarico al certificato catastale della proprietà da assestare al Servizio Foreste, che farà avere, nel termine di giorni trenta, le sue determinazioni in merito. ll Comune, con successiva delibera, approva il preventivo e lo schema di convenzione e dà mandato al Sindaco di richiedere il contributo regionale e di stipulare, a contributo, la convenzione di cui sopra.

     Per quanto concerne le norme relative alla concessione del contributo e quelle che disciplinano la erogazione del medesimo, resta fermo quanto contenuto nei punti 2.2 e 2.3 in quanto applicabile.

 

 

3 - NORME TRANSITORIE

 

     Nel caso in cui l'incarico sia stato già conferito dal Comune (o dall'Ente) ed il finanziamento accordato, la Comunità Montana trasmetterà al Servizio Foreste, in copia, l'istanza di contributo, il preventivo di spesa, il provvedimento di concessione nonché un prospetto riepilogativo delle somme erogate.

     Il Comune comunicherà al predetto Servizio la entità delle somministrazioni effettuate al tecnico incaricato ed una relazione di quest'ultimo in merito al lavoro eseguito e, nel caso sia stato ultimato, copia del Piano Economico per la prescritta approvazione e per gli ulteriori adempimenti.

     Qualora la Comunità Montana abbia provveduto, su incarico del Comune (o dell'Ente) proprietario, a far redigere il P.E., invierà al Servizio Foreste, l'atto deliberativo del Comune (o dell'Ente), il preventivo di spesa approvato, il provvedimento di conferimento dell'incarico e gli atti amministrativi conseguenti, un prospetto riepilogativo delle somme spese e una relazione del tecnico incaricato in merito in lavoro già eseguito e, nel caso sia stato ultimato, copia del P.E. per la prescritta approvazione e per gli ulteriori adempimenti.

 

 

 

PREZZARIO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE VALIDITA'

                            BIENNIO 1986 - 1987

 

1) Onorario       Cedui           Alto fusto       Altri

fino ad

ettari 100        L. 18.000/ha    L. 54.000/ha     L. 2.000/ha

                                                   qualunque sia

                                                   la loro superf.

da Ha. 101

ad Ha. 250        L. 13.500/ha    L. 40.500/ha

da Ha. 251

ad Ha. 500        L. 9.000/ha     L. 27.000/ha

da Ha. 501

ad Ha. 1000       L. 6.300/ha     L. 18.900/ha

sul di più

di Ha. 1000       L. 4.500/ha     L. 13.500/ha

 

2) Indennità

per vitto ed

alloggio

fuori residenza   L. 2.000/ha     L. 2.000/ha      L. 2.000/ha

 

3) Rimborso spese  *

(da giustificarsi

con documenti di

spesa)            L. 3-5.000/ha   L. 3-5.000/ha    L. 3-5.000/ha

 

4) Spese per il personale Coadiutore

per cavallettamento                             L. 60.000/ha

per aree di saggio di mq.400                    L. 60.000

cadauna per rilievo con metodo relascopico      L. 15.000/ha

per alberi modello di diametro fino a 30 cm.    L. 20.000 cadauno

per alberi modello di diametro sup.re a 30 cm.  L. 50.000 cadauno

 

5) Spese per controlli

Da parte degli Organi dell'Amministrazione Forestale Regionale il 10% delle

spese precedenti.

 

 

 

* Le spese espressamente previste per la redazione dei Piani di

assestamento sono: - per rilievo topografico e rappresentazione

cartografica;

- di trasporto per il progettista incaricato e per i suoi collaboratori;

- per la copiatura e rilegatura del P.E., eliografia, cancelleria,

fotoriproduzioni, rilievo fotografico, acquisto di vernice e diluente,

analisi floristiche e del terreno;

- per canneggiatori e manovali, per indicatori dei confini e dei luoghi.

 

 

REGOLAMENTO PER IL TAGLIO DEI BOSCHI

 

INDICE

 

Cap. I - Boschi di proprietà

1.1  - Istanza

1.2  - Autorizzazione

1.3  - Controlli

 

Cap. II - Boschi di proprietà dei Comuni e di Enti

2.1  - Istanza

2.2  - Parere dell'Ispettorato Forestale

2.3  - Autorizzazione dell'Ente delegato

2.4  - Progetto di taglio

2.5  - Visto di conformità

2.6  - Modalità di esecuzione della martellata - Segni convenzionali

2.7  - Vendita del lotto boschivo

2.8  - Consegna del lotto boschivo

2.9  - Modalità di esecuzione dell'utilizzazione Vigilanza e controllo.

Valutazione delle piante sottocavallo

2.10 - Proroghe - Onere a carico dell'aggiudicatario

2.11 - Assegno degli stradelli per l'avvicinamento ed il concentramento del

materiale sui piazzali di carico

2.12 - Penalità per ritardato pagamento

2.13 - Collaudo

 

Cap. III - L'Albo regionale delle Imprese boschive

3.1  - Istituzione dell'albo regionale delle Imprese Boschive - Modalità e

requisiti per l'iscrizione - Sede

3.2  - La Commissione per la formazione - L'aggiornamento dell'Albo

3.3  - Iscrizione all'Albo - Passaggio di categoria

3.4  - Sospensione e cancellazione dall'Albo - Reintegrazione

3.5  - Norme transitorie

 

 

Cap. I

Boschi di proprietà privata

 

     1.1. Istanza. Il proprietario privato che intenda tagliare un bosco di sua proprietà deve farne istanza entro il 1° marzo alla Comunità Montana o all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

     Nell'istanza dovrà essere indicato:

     a) le generalità del proprietario;

     b) il Comune, la località, i dati catastali.

     Per i boschi cedui che abbiano una superficie cadente al taglio superiore ai 30 ettari e per i boschi di alto fusto dovrà allegarsi all'istanza un progetto di taglio redatto da un tecnico regolarmente abilitato, costituito da:

     1) breve relazione con la descrizione del soprassuolo e del tipo di intervento;

     2) planimetria al 10.000 e corografia al 25.000 con ivi riportata la zona boscata cadente al taglio;

     3) rilievi dendrometrici con eventuale piedilista di martellata per la determinazione della massa legnosa ricavabile dal taglio e sua ripartizione in assortimenti. Il piedilista è richiesto quando trattasi di alto fusto.

     Nel caso in cui la utilizzazione boschiva sia subordinata alla costruzione di una pista di esbosco, se ne farà esplicita menzione nell'istanza e si allegherà alla medesima una planimetria al 10.000 ed una corografia al 25.000 con ivi indicata la pista da realizzare.

 

     1.2. Autorizzazione. L'Ente delegato, ricevuta la istanza ed i relativi eventuali allegati, la trasmette entro giorni quindici all'Ispettorato Forestale che farà avere al medesimo Ente il parere di competenza entro il trenta luglio.

     Il Presidente dell'Ente delegato entro il trenta agosto è tenuto a pronunciarsi in merito a ciascuna istanza di taglio in conformità del parere espresso dall'Ispettorato Forestale.

     Trascorso inutilmente tale termine, e qualora la istanza sia stata presentata in tempo utile, il taglio potrà eseguirsi sempre che non contrasti con le norme contenute nelle Prescrizioni di Massima vigenti.

     Tuttavia quando l'istanza di taglio contenga anche la richiesta di aprire una pista di esbosco per quest'ultima non trova applicazione quanto disposto nel precedente capoverso.

     L'autorizzazione rilasciata dall'Ente delegato si riferirà sia al taglio boschivo sia alla costruzione della strada forestale e pertanto verrà rilasciata ai sensi del combinato disposto del presente articolo e dell'art. 22 della presente legge, nonché ai sensi della legge n. 431/1985.

     L'autorizzazione al taglio, rilasciata dal Presidente dell'Ente delegato, verrà inviata, in copia, all'Ispettorato Forestale ed al Comando Stazione Forestale.

 

     1.3. Controlli. Il privato proprietario è tenuto a comunicare all'Ispettorato Forestale l'inizio e la ultimazione della utilizzazione nonché il nominativo della persona o della Ditta cui ha affidato l'esecuzione del taglio.

     L'Ispettorato Forestale, entro 30 giorni dalla chiusura della stagione silvana, farà effettuare almeno una visita sopralluogo onde accertare che la utilizzazione sia stata eseguita a regola d'arte e che siano state rispettate le eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione; verrà pertanto redatto apposito verbale che verrà trasmesso all'Ente delegato ed al Servizio Foreste della Regione in uno agli eventuali verbali di contravvenzione.

     La documentazione raccolta in merito alla buona conduzione dei tagli boschivi costituirà base per la iscrizione all'Albo regionale delle Imprese boschive di cui all'art. n. 15 della presente legge.

 

 

Cap. II

Boschi di proprietà di Comuni e di Enti

 

     2.1. Istanza. Il Comune o l'Ente che intende tagliare un bosco di sua proprietà deve farne istanza entro il 1° marzo alla Comunità Montana o all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

     Alla domanda a firma del Sindaco (o del rappresentante legale dell'Ente) deve essere allegata la delibera della Giunta esecutiva dell'Ente munita degli estremi di approvazione degli Organi di controllo.

     Nell'istanza dovrà indicarsi la sezione boschiva che si intende utilizzare, precisando se il prelievo rientra nelle previsioni del Piano Economico ove vigente nonché l'eventuale pista di esbosco da realizzare. In tal caso occorrerà indicare il tracciato in apposita corografia al 25.000 da allegare alla istanza di taglio.

 

     2.2. Parere dell'Ispettorato Forestale. L'Ente delegato entro 15 giorni dalla ricezione trasmette l'istanza all'Ispettorato Forestale che esprimerà il parere di competenza entro il 1° giugno. Nel suddetto parere, se si riferisce a boschi cedui, dovrà precisarsi:

     - la superficie cadente al taglio in conformità dell'articolo n. 15 della presente Legge;

     - il numero delle matricine da riservarsi;

     - ogni altra eventuale prescrizione.

     Se invece il parere si riferisce a boschi d'alto fusto vi si indicherà:

     - il tipo di intervento da realizzarsi (diradamento, taglio di preparazione, taglio di sgombro, taglio a scelta, ecc.) e la quantità di materiale legnoso da prevalersi in conformità dell'art. 15 già citato;

     - ogni eventuale prescrizione.

     Se con l'istanza l'Ente proprietario richiedeva anche l'autorizzazione all'apertura della pista di esbosco, il parere dell'Ispettorato si riferirà anche a quest'ultima.

 

     2.3. Autorizzazione dell'Ente delegato. Il Presidente dell'Ente delegato, esaminata la regolarità e la legittimità dell'istanza di taglio, entro 30 giorni dalla ricezione del parere dell'Ispettorato Forestale adotta, in conformità del predetto parere, un provvedimento di autorizzazione col quale si precisa il tipo di intervento da realizzarsi, il prelievo di massa legnosa (se trattasi di alto fusto) o la superficie da utilizzare (se trattasi di boschi cedui), l'eventuale pista di esbosco da realizzarsi. In tal caso l'autorizzazione verrà rilasciata ai sensi del combinato disposto del presente articolo e dell'art. 22 della presente Legge, nonché ai sensi della Legge n. 431/1985.

 

     2.4. Il progetto di taglio. Una volta acquisita, con le modalità precisate nei commi precedenti, l'autorizzazione al taglio, l'Ente proprietario farà redigere un regolare progetto di taglio adottando apposita delibera per l'affidamento dell'incarico, che potrà essere dato anche all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

     Il progetto di taglio dovrà essere costituito dai seguenti elaborati:

 

A) Elaborati tecnici

     a) relazione, nella quale sono indicati, tra l'altro, i riferimenti necessari per la determinazione dell'entità del prelievo ed il tipo di intervento da realizzare;

     b) piedilista di martellata (per i boschi d'alto fusto e per le matricine dei cedui);

     c) aree di saggio con l'esatta individuazione e quantificazione della superficie di riferimento (per i boschi cedui);

     d) raggruppamento delle piante martellate distinte per classi diametriche e per specie con la indicazione, per ciascuna classe diametrica, dell'altezza media stimata o misurata;

     e) determinazione della massa legnosa ricavabile dal lotto boschivo, distinta per assortimenti;

     f) corografia al 25.000 per ivi riportate le piste di esbosco esistenti e quella che eventualmente si ritiene di dover costruire in quanto già autorizzata nella istruttoria della domanda;

     g) analisi per la determinazione del prezzo di macchiatico di ciascun assortimento di cui al punto e);

     h) stima del lotto sulla base degli elementi di cui ai punti e), f) e g).

     Del progetto di taglio potrà prendere visione chiunque abbia interesse all'acquisto.

 

B) Elaborati Amministrativi

     a) verbale di individuazione, assegno e stima;

     b) capitolato d'oneri.

     Nel verbale di individuazione, assegno e stima si riportano i momenti amministrativi che legittimano la redazione del progetto di taglio ed il taglio medesimo, si descrive il lotto boschivo e lo si individua riportandone anche i confini. Se trattasi di alto fusto si riporta il numero complessivo delle piante martellate distinte per specie, se trattasi di ceduo, la superficie presunta, il numero, il diametro a mt. 1,30 e la specie delle piante di confine e di quella da riservarsi come matricine si indica, infine, il valore attribuito al lotto quale base d'asta.

     Nel Capitolato d'oneri viene chiaramente individuato e descritto il lotto boschivo, si precisano gli obblighi che assume l'aggiudicatario nell'acquistarlo, le modalità di vendita, di consegna, di pagamento del prezzo di aggiudicazione, di rilevamento dei danni eventuali, si fissa la durata dell'utilizzazione, le modalità per la concessione di eventuali proroghe, le penali per eventuali trasgressioni alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge nonché l'indennizzo per tagli irregolari ed abusivi, le modalità per l'esecuzione dei controlli e del collaudo nonché quelle per la costituzione e lo svincolo del deposito cauzionale a garanzia della esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nonché quelle per la costituzione e l'impiego del deposito provvisorio da servire a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di martellata, di consegna, rilievi e collaudo.

 

     2.5. Visto di conformità. Il progetto di taglio dovrà essere sottoposto al visto del Capo dell'Ispettorato Forestale il quale accerterà che esso sia stato redatto in conformità dell'autorizzazione al taglio rilasciata dall'Ente delegato.

     Tale visto di conformità si riferirà sia al tipo di intervento da realizzarsi (taglio a raso, taglio di preparazione, taglio successivo, taglio di sgombro, diradamento basso o alto, taglio a scelta, ecc.) sia all'entità del prelievo di massa legnosa o, nel caso di boschi cedui, alla superficie da utilizzare.

     Esso inoltre, dovrà riguardare anche eventuali piste di esbosco da realizzare. Al Capitolato d'oneri pertanto, dovrà allegarsi apposita corografia in 25.000 su tavoletta dell'I.G.M. con ivi riportato il tracciato della pista da costruire.

     Ogni elaborato dovrà riportare la denominazione dell'Ente proprietario del lotto boschivo, la data di compilazione e la firma del progettista. All'Ente proprietario l'Ispettorato Forestale invierà il verbale di individuazione, assegno e stima ed il Capitolato d'oneri perché possa procedersi alla vendita con le modalità indicate nel successivo paragrafo 2-7.

 

     2.6. Modalità di esecuzione della martellata - Segni convenzionali. Nel redigere il progetto di taglio accorre porre la massima cura ed attenzione affinché la individuazione del lotto boschivo posto in vendita sia facile e certa.

     In linea di massima, tenendo a riferimento le consuetudini e la prassi più diffusa nell'ambito regionale, è opportuno procedere nel modo seguente:

 

Alto fusto

     1) Tutte le piante da abbattere che abbiano di diametro a petto d'uomo (mt. 1,30) pari o superiore a cm. 18 dovranno essere martellate e numerate progressivamente su apposita specchiatura al ceppo con numeri in tinta rossa. Il loro diametro verrà misurato a mt. 1,30 da terra e riportato in apposito piedilista di martellata.

     2) Le piante assegnate al taglio che abbiano il diametro a petto d'uomo inferiore a cm. 18, saranno contrassegnate con una crocetta in tinta rossa al ceppo (anziché essere numerate) ma dovranno comunque portare l'impronta del martello forestale. Idem per le piante secche in piedi. I monconi saranno contrassegnati con uno [0].

 

Alto fusto e cedui

     1) Le piante delimitanti le piste di esbosco da realizzare saranno contrassegnate con un doppio anello in tinta verde a mt. 1,30 da terra e con una numerazione progressiva, sempre in tinta verde, apposta tra i due anelli, riferentesi a ciascuna pista.

     Lo stesso dicasi per quelle delimitanti eventuali piazzali di carico. Di ogni pianta così contrassegnata, verrà rilevato il diametro a mt. 1,30 e la specie.

     2) Le piante cadenti al taglio per la realizzazione delle piste di esbosco o per la costruzione di piazzali di carico dovranno essere regolarmente martellate e porteranno sulla specchiatura al ceppo una numerazione progressiva in tinta verde che partirà dal numero successivo a quello contrassegnante il numero totale delle piante martellate e numerate costituenti il lotto boschivo vero e proprio.

     3) Le piante di confine delimitanti il lotto (o la sezione) posto in vendita verranno contrassegnate con doppio anello in tinta verde a mt. 1,30 di altezza e porteranno tra i due anelli un numero progressivo proprio pure esso in tinta verde.

 

Cedui

     1) Le piante matricine dei vecchi turni da abbattere e che abbiano un diametro a petto d'uomo pari o superiore a cm. 18 dovranno essere martellate e numerate progressivamente su apposita specchiatura al ceppo con numeri in tinta rossa. Il loro diametro verrà misurato a mt. 1,30 da terra e riportato in apposito piedilista di martellata.

     2) Le piante da riservarsi al taglio (matricine) saranno contrassegnate con anello in tinta rossa a mt. 1,30 da terra. Di esse si rileverà il diametro a mt. 1,30 e la specie riportando il tutto in apposito verbale.

 

     2.7. Vendita del lotto boschivo. La vendita del lotto boschivo viene effettuata mediante asta pubblica con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell'art. 73, lett. C. del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni. Possono partecipare alla gara le Ditte iscritte all'Albo regionale delle Ditte boschive istituito ai sensi dell'art. n. 15 della presente Legge per un importo pari o superiore al prezzo posto a base della vendita ed in possesso del certificato di idoneità.

 

     2.7 bis. Vendita ed utilizzazione delle piante abbattute o gravemente danneggiate dal vento o da altre calamità naturali. Le piante abbattute o danneggiate dal vento o da altre calamità naturali debbono essere utilizzate senza indugio.

     Il Comando Stazione competente per territorio, segnalerà la circostanza con la massima tempestività all'Ispettorato Forestale ed all'Ente proprietario redigendo, unitamente ad uno o più rappresentanti dell'Ente proprietario, apposito verbale di costatazione dal quale risulti il numero e la specie delle piante abbattute o gravemente danneggiate.

     Al loro assegno ed alla stima provvede d'ufficio l'Ispettorato Forestale Competente per territorio che redatti gli elaborati di rito li invia all'Ente proprietario.

     Della massa assegnata e del prezzo stimato verrà data immediata e contestuale comunicazione all'Ente delegato ed al Servizio Foreste.

     La vendita delle piante in narrativa verrà eseguita di norma, a mezzo di trattativa privata, alla Ditta boschiva, iscritta all'Albo regionale, che sta utilizzando il lotto boschivo nel cui ambito sono radicate le piante.

     Nel caso in cui le piante abbattute o danneggiate dal vento o da altre calamità naturali siano radicate al di fuori del lotto boschivo in utilizzazione, la vendita verrà effettuata mediante licitazione privata.

 

     2.8. Consegna del lotto boschivo. La consegna del lotto boschivo dovrà farsi mediante sopralluogo, entro 60 giorni dall'approvazione del relativo contratto; ad essa provvede l'Ispettorato Forestale competente per territorio a mezzo di un proprio Funzionario a ciò specificatamente designato, unitamente al personale rappresentante dell'Ente proprietario.

     Alla consegna potrà farsi luogo quando l'aggiudicatario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli da contratto e relativo Capitolato.

     In particolare dovrà aver effettuato il deposito cauzionale pari al 15% dell'importo del contratto e versato all'Ente proprietario la prima rata del prezzo di aggiudicazione così come stabilita dal contratto e relativo Capitolato. Occorrerà poi che il Comune o l'Ente proprietario abbia provveduto a versare all'Ente delegato il 10% del prezzo di aggiudicazione per migliorie boschive.

 

     2.9. Modalità di esecuzione dell'utilizzazione - Vigilanza e controllo

- Valutazione delle piante sottocavallo. L'utilizzazione boschiva dovrà

essere condotta in conformità del progetto di taglio e relativo Capitolato

d'oneri, con la piena osservanza delle Leggi e Regolamenti forestali e

delle Prescrizioni di Massima e di polizia forestali vigenti.

     La vigilanza sul corretto andamento delle utilizzazioni boschive è affidata al personale del Comando Stazione Forestale competente per territorio. Esso, alla presenza dell'aggiudicatario e del personale di vigilanza dell'Ente, redigerà mensilmente apposito verbale di riscontro nel quale verrà annotato lo stato di avanzamento della lavorazione, gli eventuali danni e le piante a qualsiasi titolo assegnante. Delle medesime si rileverà il numero, la dimensione, la specie ed ogni altro elemento utile alla loro valutazione. Al termine della utilizzazione verrà redatto il verbale di riscontro finale che, come i precedenti, dovrà essere sottoscritto dagli intervenuti.

     I suddetti verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio del Collaudatore che procederà pure alla loro definizione.

     Gli agenti forestali, per le infrazioni alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore, daranno corso immediatamente ai provvedimenti di contravvenzione. Per quanto si riferisce alle piante "sottocavallo", il loro numero deve essere contenuto quanto più è possibile. In fase di "martellata", pertanto, dovrà assegnarsi ove sia necessario, il "letto di caduta".

     Tuttavia, per quelle piante per le quali sia stato omesso di considerare il suddetta letto di caduta, vi si potrà provvedere nel corso dell'utilizzazione. Per le piante così assegnate, rientranti nell'ambito del 10% delle piante facenti parte del lotto boschivo si procederà alla loro valutazione in fase di collaudo in base al prezzo di aggiudicazione maggiorato del 20%.

     Quanto l'assegno vada oltre il suddetto 10%, per la parte eccedente, l'aggiudicatario dovrà corrispondere il quadruplo del prezzo di aggiudicazione.

     I verbali di riscontro mensili sono inviati dal Comando Stazione Forestale all'Ispettorato che ne acquisisce una copia al fascicolo. Il verbale di riscontro finale dovrà invece essere controfirmato dal Funzionario dell'Ispettorato dal quale il Comando Stazione operativamente dipende.

     I verbali di riscontro verranno inviati verranno inviati in copia all'Ente Proprietario.

 

     2.10. Proroghe. Quando l'aggiudicatario ritiene di non poter portare a termine l'utilizzazione del lotto boschivo nei termini contrattuali, può fare istanza di proroga al Sindaco del Comune (o al Presidente dell'Ente proprietario).

     Questi hanno facoltà di concedere la suddetta proroga per un tempo correlato alla parte del lotto boschivo ancora da utilizzare e pertanto acquisirà le notizie necessarie ed il parere dell'Ispettorato Forestale.

     La concessione di eventuali proroghe, quando superino i 180 giorni, comporterà da parte dell'aggiudicatario l'obbligo di corrispondere all'Ente proprietario un corrispettivo che verrà determinato in fase di collaudo e che sarà proporzionato agli incrementi di massa legnosa di cui ha beneficiato lo stesso aggiudicatario.

 

     2.11. Assegno degli stradelli per l'avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico. Fermo restando che la costruzione di nuove piste di esbosco a carattere definitivo e permanente deve essere autorizzata dalla Comunità Montana o dalla Amministrazione Provinciale ed il relativo tracciato deve essere indicato nel progetto di taglio, così come si è detto nel paragrafo 2.4, per l'assegno di stradelli di modeste dimensioni o per l'ampliamento di antichi sentieri, volti a consentire l'avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico, l'aggiudicatario potrà fare istanza all'Ispettorato Forestale. Questo potrà procedere al richiesto assegno dietro nulla-osta dell'Ente proprietario e sempre che lo stradello da assegnare non comporti movimenti di terra di entità superiore ad 1 mc/ml e non abbia una larghezza superiore a mt.

     2,5 - 3,00. Alla valutazione delle piante o polloni eventualmente cadenti al taglio si procederà in fase di collaudo sulla base dei dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno dal personale del Comando Stazione Forestale, alla presenza del rappresentante dell'Ente proprietario ed in contraddittorio con l'aggiudicatario.

 

     2.12. Penalità per ritardato pagamento. In sede di collaudo verrà determinata la penalità che l'aggiudicatario deve corrispondere all'Ente proprietario per il ritardato pagamento delle rate.

     L'interesse che dovrà essere praticato è quello applicato dalle Banche di interesse nazionale alla migliore clientela al momento del collaudo.

 

     2.13. Collaudo. L'Ispettorato Forestale invierà, entro il giorno 5 di ogni mese, al Servizio Foreste, copia dei verbali di riscontro finale pervenuti dai singoli Comandi Stazione Forestale. Il Coordinatore del Servizio Foreste, nel termine di giorni 30, nominerà per ciascun lotto boschivo una o più Collaudatori, presciegliendoli a rotazione tra i Funzionari degli Uffici centrali o periferici del Servizio Foreste in possesso di specifica preparazione tecnica acquisita in base al titolo di studio posseduto (laurea in Scienze Forestali o in Scienze Agrarie) ed alla attività professionale svolta.

     Della suddetta nomina verrà inoltre data comunicazione all'Ente proprietario, all'Ispettorato Forestale, alla Ditta che ha condotto la lavorazione boschiva ed al Comando Stazione Forestale interessato.

     Il collaudo dovrà essere portato a termine entro il termine fissato dall'art. 31 del Capitolato Tipo allegato al presente regolamento.

     Il collaudatore deve:

     1) verificare che le piante utilizzate facciano parte del lotto acquistato o siano state comunque regolarmente assegnate;

     2) esprimere un motivato parere in merito agli assegni effettuati nel corso dell'utilizzazione;

     3) accertare se la lavorazione sia stata condotta nel rispetto delle norme contenute nel Capitolato e delle Prescrizioni di massima vigenti;

     4) accertare che i pagamenti siano stati effettuati dalla Ditta aggiudicataria secondo le modalità convenute nel contratto e nel Capitolato d'oneri e nel caso di difformità determinare la somma che resta da corrispondere all'Ente proprietario;

     5) determinare, quando il pagamento delle rate sia stato effettuato con ritardo, la somma che l'aggiudicatario è tenuto a versare all'Ente proprietario per interessi;

     6) determinare, quando siano state concesse delle proroghe, l'indennizzo che l'aggiudicatario deve corrispondere all'Ente proprietario per l'accrescimento legnoso intervenuto;

     7) determinare la somma che l'aggiudicatario deve corrispondere all'Ente proprietario per le piante assegnate nel corso del taglio. La suddetta valutazione si baserà sui dati dendrometrici rilevati dal Comando Stazione Forestale al momento dell'assegno. Il Collaudatore perverrà in tal modo ad una valutazione della massa legnosa utilizzata alla quale applicherà il prezzo corrente di mercato per ciascuno degli assortimenti ritraibili salvo quanta stabilito circa la valutazione del materiale legnoso ritraibile dalle piante assegnate per "sottocavalli";

     8) procedere, per le violazioni accertate dal Comando Stazione Forestale ai sensi degli artt. nn. 22, 23, 29, 30, 44 del Capitolato tipo allegato al presente Regolamento, alla loro definitiva determinazione e liquidazione anche in base alle risultanze emerse in sede di collaudo;

     9) pronunciarsi in merito ad eventuali riserve che la Ditta aggiudicataria abbia avanzato in fase di consegna o di riscontro mensile.

     Il collaudo ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o a ricorso. Le competenze del Collaudatore restano fissate nell'uno per cento del prezzo di stima. Copia del verbale di collaudo dovrà essere rimesso anche all'Ente delegato competente per territorio.

 

 

Cap.III

L'Albo regionale delle Imprese Boschive

 

     3.1. Istituzione dell'Albo regionale delle Imprese boschive - Modalità e requisiti per l'iscrizione - Sede. E' istituito l'Albo regionale delle Imprese boschive. L'iscrizione al suddetta Albo è condizione necessaria per concorrere alle aste ed alle gare per l'acquisto dei lotti boschivi posti in vendita dai Comuni e dagli Enti nell'ambito della Regione Campania.

     Per l'iscrizione al suddetto Albo occorre inoltrare all'Assessorato Agricoltura e Foreste, Servizio Foreste, per il tramite dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della provincia dove ha sede la Ditta, apposita istanza con la certificazione appresso elencata di data non antecedente 90 giorni la presentazione dell'istanza medesima:

     1) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., come ditta boschiva;

     2) certificato di nascita;

     3) certificato di residenza;

     4) certificato di cittadinanza italiana;

     5) certificato del Casellario Giudiziario di data non anteriore a tre mesi comprovante l'assenza di precedenti penali;

     6) certificato del Tribunale dal quale risulti che l'interessato non ha carichi pendenti;

     7) attestato di referenze bancarie comprovante la solidità economica e finanziaria;

     8) atto notorio nel quale si precisa quali attrezzature e quali mezzi meccanici si posseggono nonché il numero di addetti impiegati nell'attività specifica delle utilizzazioni boschive e della prima lavorazione del legno;

     9) atto notorio nel quale si riporta l'attività svolta nel settore delle utilizzazioni boschive negli ultimi tre anni.

     Le Società Commerciali dovranno inoltre inviare, a corredo della domanda, copia autentica dell'atto costitutivo, nonché certificato della Cancelleria fallimentare attestante che la Società non si trovi in stato di fallimento o di liquidazione nonché il nominativo del legale rappresentante.

     L'Ispettorato Forestale, ricevuta la domanda con i relativi allegati, provvede a redigere una breve relazione nella quale si prende in esame il curriculum dell'interessato indicando le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti forestali nelle quali sia incorso e quanto possa essere utile per valutare l'affidabilità del richiedente. La suddetta relazione, in uno alla domanda ed alla allegata certificazione, viene trasmessa all'apposita Commissione istituita presso il Servizio Foreste della Regione e di cui si dirà appresso.

     All'albo possono iscriversi le Ditte boschive che risiedono ed operano in altre regioni.

     L'Albo comprende due categorie, la Cat. A e la Cat. B. Le Ditte iscritte nella Cat. A possono concorrere per lotti boschivi il cui importa a base d'asta sia inferiore o pari a L.

     100.000.000. Le Ditte iscritte nella Cat. B possono concorrere a qualsiasi lotto boschivo indipendentemente dall'importo posto a base d'asta.

 

     3.2. La Commissione per la formazione e l'aggiornamento dell'albo.

     Presso l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione - Servizio Foreste, è istituita una apposita Commissione per la formazione e la tenuta dell'Albo regionale delle Ditte boschive.

     La Commissione, istituita con Decreto del presidente della Giunta regionale, è composta:

     1) dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste o suo delegato, che la presiede;

     2) dal Presidente dell'U.N.C.E.M.;

     3) da un rappresentante delle Amministrazioni Provinciali;

     4) da un rappresentante delle C.C.I.A.A. designato dall'Unione delle C.C.I.A.A.;

     5) da un rappresentante dell'Associazione regionale di categoria su designazione della medesima;

     6) dal Coordinatore del Servizio Foreste;

     7) dal Funzionario del Servizio Foreste preposto al settore e che funge anche da Segretario.

     I componenti di cui ai punti nn. 3 - 4 e 5 durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

     Alle riunioni partecipa di volta in volta, quale componente effettivo, il Capo dell'Ispettorato forestale competente alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

     La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno e decide a maggioranza dei presenti sulle domande di iscrizione, sulle proposte di sospensione o di cancellazione, sulle domande per il passaggio di categoria e su quanto altro il Presidente ritenga di porre all'ordine del giorno.

     L'iscrizione all'Albo avrà luogo mediante pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Nel suddetto decreto verrà precisato anche a quale categoria è stata iscritta la Ditta.

     Il Coordinatore del Servizio Foreste rilascerà, a richiesta dell'interessato, la certificazione comprovante l'iscrizione all'Albo.

 

     3.3. Iscrizione all'Albo - Passaggio di categoria Di norma la prima iscrizione avviene alla Cat. A. Il passaggio dalla Cat. A alla Cat. B è deciso dalla Commissione, su istanza dell'interessato, previa acquisizione dei necessari elementi di valutazione. La Commissione, in particolare, è tenuta ad accertare di quali mezzi tecnici e finanziari dispone la Ditta e se abbia acquistato ed utilizzato, nel triennio precedente, lotti boschivi, di proprietà di Comuni o di Enti per almeno 300 milioni.

 

     3.4. Sospensione e cancellazione dall'Albo - Reintegrazione. Su proposta dell'Ispettorato Forestale la Commissione può procedere alla sospensione della Ditta dall'Albo, per un periodo di anni uno e quindi interdire la sua partecipazione alle gare quando essa:

     1) abbia in corso un procedimento di fallimento o una procedura di concordato;

     2) abbia in corso procedimenti penali per danneggiamenti al soprassuolo boschivo nel corso di una utilizzazione;

     3) non abbia provveduto a pagare le rate di un lotto boschivo entro i 60 giorni dalla loro scadenza contrattuale;

     4) non abbia provveduto a pagare le penali e quant'altro stabilito in sede di collaudo entro 60 giorni dall'invito al pagamento;

     5) abbia dimostrato negligenza grave nel corso dell'utilizzazione.

     La cancellazione dall'Albo viene operata dalla Commissione, su proposta dell'Ispettorato Forestale, quando:

     a) vi sia stata una condanna penale per un delitto che, per la sua natura e per la sua gravità, faccia venire meno i requisiti di natura morale per la iscrizione all'Albo;

     b) vi sia stato fallimento, liquidazione o cessazione dell'attività;

     c) vi sia riscontrata recidività nei comportamenti che in precedenza hanno indotto la Commissione a sospendere la Ditta boschiva dall'Albo;

     d) la Ditta non abbia comprato e lavorato alcun lotto boschivo di proprietà di Comuni e di Enti nel quinquennio.

     Le domande di reintegrazione nell'Albo, a seguito di sospensione o di cancellazione, vanno istruite con la medesima procedura adottata per la iscrizione.

 

     3.5. Norme transitorie. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste invieranno al Servizio Foreste l'elenco delle Ditte boschive già in possesso al 31 dicembre 1985 del certificato di idoneità definitivo proponendone l'iscrizione all'Albo regionale.

     La Commissione procederà alla loro iscrizione previa acquisizione dei documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del precedente paragrafo articolo n. 3.1. L'iscrizione avverrà di ufficio alla Cat. A. Qualora la Ditta boschiva intenda ottenere l'iscrizione alla Cat. B dovrà produrre apposita istanza allegandovi atto notorio dal quale risulti che negli ultimi cinque anni sia risultata aggiudicataria di lotti boschivi di proprietà di Comuni o di Enti per un importo complessivo di almeno cinquecentomilioni.

     La Ditta boschiva che per qualsiasi motivo non sia stata inclusa negli elenchi trasmessi dagli Ispettorati Forestali ma che sia in possesso del Certificato di idoneità definitivo, potrà fare istanza alla Commissione di cui al precedente art. 3.2 e per il tramite dell'Ispettorato Forestale.

 

 

REGIONE CAMPANIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

SERVIZIO FORESTE

 

Ispettorato Forestale di .........................................

 

C A P I T O L A T O

 

approvato con Legge regionale n. ...... del ......................

 

A) CONDIZIONI GENERALI

 

     1. Ente che effettua la vendita. Il Comune di .......... in esecuzione della delibera n. ........ adottata dal ......... in data ........ e resa esecutiva dal ......... mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal bosco ............. come da progetto di taglio redatto dal ....... in data ...... in conformità della autorizzazione al taglio rilasciata dal Presidente del ......... con nota n. ...... del .......... .

 

     2. Forme di vendita. La vendita avviene a mezzo di asta pubblica a termini normali con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell'art. 73 lett. C. del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con RD. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

 

     3. Prezzo e rischi di vendita. La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di L. ....... (diconsi lire ......).

     La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario.

     Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco di alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

 

     4. Materiale posto in vendita. Il materiale posto in vendita è .................................................. .

 

     5. Metodo di vendita. La vendita avrà luogo a mezza di Asta Pubblica ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato nelle circostanze di tempo e il luogo precisato nell'avvisa d'asta.

     Il suddetto avviso d'asta dovrà essere pubblicato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. Le offerte in bollo dovranno essere consegnate in plichi sigillati a mezza raccomandata postale, o a mano, presso la Segreteria del Comune.

     Si procederà alla aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

 

     6. Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono allegare all'offerta:

     1) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella della gara.

     Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalle gare le Società di fatto.

     2) Un certificato rilasciato dal SERVIZIO FORESTE della Regione di data non anteriore a mesi tre attestante l'iscrizione della Ditta all'Albo Regionale delle Ditte Boschive.

     3) La quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario comprovante l'effettuato deposito provvisorio di L. .......... pari al 10% del prezzo di stima posto a base d'asta. Tale deposito servirà a garanzia della offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto.

     4) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa nonché del presente Capitolato.

     5) La certificazione attestante di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 13 settembre 1982, n. 726 e con Legge 23 dicembre 1982, n. 936.

 

     7. Incompatibilità. Non possono essere ammessi alla gara:

     a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;

     b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

 

     8. Esclusione dall'asta. L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta i concorrenti per i quali ricorrono i motivi di incompatibilità di cui al precedente art. 7 senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta.

 

     9. Validità degli obblighi assunti dalle parti. Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiamo riportato le prescritte superiori approvazioni.

     Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per valide motivazioni che l'Ente è comunque tenuto a specificare, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 6 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

 

     10. Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto. Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscriversi subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficiale rogante, e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'oneri.

     L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

 

     11. Deposito cauzionale. Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima l'aggiudicatario dovrà presentare all'Ente cauzione definitiva nei modi e nelle forme di legge a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del quindici per cento dell'importo del contratto.

 

     12. Rescissione del contratto per mancata cauzione. Se l'Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 11 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

 

     13. Consegna del lotto boschivo. Con la stessa comunicazione dell'approvazione e della registrazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro sessanta giorni il materiale venduto.

     Copia dell'invito e del contratto di vendita, unitamente agli estremi dei pagamenti e dei versamenti di cui al successivo art. 14, saranno rimessi all'Ispettorato Forestale competente per territorio che provvederà, a sua volta, con raccomandata con ricevuta di ritorno a comunicare il giorno, entro detto termine, in cui il proprio incaricato alla presenza di un rappresentante dell'Ente e previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale procederà a detta consegna.

     L'incaricato dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente e da due testimoni residenti nella zona ove trovasi il materiale venduto, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art. 16.

     Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

     Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal sessantesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione del contratto anche se la consegna avvenga successivamente.

     Trascorsi quattro mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 12 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale.

 

     14. L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo: ................................................. .

 

     15. Giorno di inizio dei lavori. L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente e all'Ispettorato e alla Stazione forestale il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

 

     16. Termine del taglio. Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro ........... dalla data della consegna e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro ............ dalla data stessa salvo eventuali proroghe concesse a termine dell'art. 17.

     Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

 

     17. Proroghe. La proroga dei termini stabiliti dall'art. 16 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta al Sindaco del Comune proprietario (o al Presidente dell'Ente appaltante) almeno un mese prima dello scadere dei termini stessi. Questi ha facoltà di concederla per un tempo correlato alla parte del lotto boschivo ancora da utilizzare e pertanto acquisirà le notizie necessarie ed il parere dell'Ispettorato Forestale. La concessione di eventuale proroga è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del prezzo di aggiudicazione. La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi dal Collaudatore in sede di collaudo.

 

     18. Divieto di subappalti. L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

 

     19. Rispetto delle leggi forestali. L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

 

     20. Rilevamento dei danni. Durante la utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli Agenti forestali giurisdizionalmente competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dall'Ente e dall'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

     Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscriversi dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del Collaudatore. Contemporaneamente per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

 

     21. Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali. E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente ad altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

 

     22. Modalità del taglio. Il taglio delle piante deve essere eseguito a regola d'arte. Per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere effettuato con strumenti ben taglienti. La superficie di taglio deve essere lasciata liscia, inclinata e convessa (a "schiena d'asino" o a "chierica di monaco") e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a regola d'arte.

     Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra della impronta del martello.

 

     23. Penalità per mancata conservazione delle impronte del martello; non trascrizione del numero sulla ceppaia; ceppaie mal recise o tagliate in epoca di divieto. L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi.

     Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

     Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

     1) di L. ........... per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;

     2) di L. ............ per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;

     3) di L. ............ per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato;

     4) di L. ........... per mancato taglio o riceppamento totale o parziale dei frutici spinosi, ceppaie danneggiate, monconi, per ogni ara di superficie;

     5) di L. ............ per ogni moncone non tagliato;

     6) di L. ............ per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

 

     24. Penalità per danneggiamento alle piante sottocavallo. Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti.

     Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga stroncata e danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi operai in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario un indennizzo da calcolarsi nel modo seguente:

     a) Per un numero di piante inferiore o pari al dieci per cento del numero di piante costituenti il lotto boschivo, l'aggiudicatario pagherà il valore di macchiatico delle medesime, da determinarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione, maggiorato del venti per cento.

     b) Per le piante eccedenti il suddetto dieci per cento l'aggiudicatario, pagherà il valore di macchiatico delle medesime, calcolato come sopra, maggiorato di quattro volte.

     Le piante rientranti nel dieci per cento saranno desunte dai verbali di verificazione redatti dagli Agenti Forestali.

     La determinazione dell'indennizzo verrà effettuata dal Collaudatore in sede di collaudo.

     Qualora si tratta di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

 

     25. Sospensione del taglio. L'Ispettorato ripartimentale delle Foreste competente, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali salva ratifica dell'Ispettorato Ripartimentale competente e salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 13.

     In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria dell'Ispettorato predetto salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

 

     26. Ripulitura della tagliata. Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanta stabilito in merito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

 

     27. Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere. L'aggiudicatario è obbligato:

     1) a tenere sgombero i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;

     2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;

     3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;

     4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso i terzi per ogni e qualunque fatto derivante dell'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

 

     28. Costruzioni capanne. L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Ispettorato Forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato d'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

 

     29. Carbonizzazione - penalità. La Carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestali vigenti. Essa si farà, di norma, nelle aie carbonili preesistenti. Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno l'aggiudicatario pagherà una penale di L. ......... .

 

     30. Strade di esbosco. Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dagli Agenti forestali competenti per territorio. Quando l'autorizzazione al taglio rilasciata dall'Ente delegato ed il progetto di taglio prevedano la costruzione di una pista di esbosco ex novo dovrà rispettarsi il tracciato ivi indicato ed attenersi alle modalità costruttive prescritte. Quando, nel corso delle utilizzazioni, si ravvisi la necessità di realizzare stradelli di servizio per il solo avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico, l'aggiudicatario potrà farne istanza all'Ispettorato Forestale che potrà procedere al richiesto assegno, previa nulla-osta dell'Ente proprietario, nei limiti di quanto previsto al riguardo nel regolamento dei tagli boschivi allegato alla Legge regionale .......... .

 

     31. Penalità per apertura o ampliamento vie. Per ogni decametro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di L. .......... .

 

     32. Collaudo. Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e all'Ispettorato Forestale, in tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione all'Ispettorato Forestale. Il collaudo sarà eseguito per conto dell'Ente appaltante, da un Funzionario del Servizio Foreste della Regione Campania, entro mesi sei dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

     Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

     Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5.

 

     33. Disponibilità della cauzione. L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed altri addebiti ivi ritenuti.

 

     34. Interessi sulle penalità ed indennizzi. Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 23.

     In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

 

     35. Assicurazione operai. L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

     Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate degli istituti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

 

     36. Passaggio in fondi di altri proprietari. L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità nè oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

 

     37. Responsabilità dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

 

     38. Svincolo deposito cauzionale. Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario; il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte della Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli articoli nn. 34 e 36.

     Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

 

     39. Infrazioni non contemplate. La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatto dal Collaudatore.

 

     40. Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato. Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

 

     41. Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario. L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo n. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:

     - agli effetti tutti dell'art. 1341 codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione dei precedenti artt. 2, da 7 a 12, da 14 a 16, 18, da 21 a 26, da 28 a 32, 35 e 36 del suesteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

 

(Firma dell'Aggiudicatario)

...........................

 

B) CONDIZIONI SPECIALI

 

     42. L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare il taglio: ................................................ .

 

     43. Dal deposito provvisorio di cui all'art. 6 del presente Capitolo l'Ente proprietario preleverà le somme occorrenti per la liquidazione delle indennità di missione e delle spese al personale del Corpo Forestale della Stato impegnato nelle operazioni di verifica preliminare, di martellata, di consegna e di rilievi nonchè quanto compete al Collaudatore, a mano a mano che le suddette spese vengono a maturare.

 

     44. Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata non sgomberata dal frascame l'aggiudicatario, oltre a quanto previsto dall'art. 26 del presente Capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità di L. .......... .

     L'importo verrà determinato dal collaudatore in sede di collaudo e la somma sarà versata all'Ente proprietario che è tenuto ad impiegarla (entro mesi sei dall'avvenuto versamento) per lo sgombero dal frascame della tagliata collaudata.