§ 2.8.90 - Legge 27 luglio 1999, n. 268.
Disciplina delle "strade del vino".


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:27/07/1999
Numero:268


Sommario
Art. 1.  Principi e obiettivi.
Art. 2.  Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione.
Art. 3.  Requisiti del disciplinare.
Art. 4.  Agevolazioni e contributi finanziari.
Art. 5.  Applicazione della legge.
Art. 6.  Riconoscimento delle "strade" già istituite.


§ 2.8.90 - Legge 27 luglio 1999, n. 268.

Disciplina delle "strade del vino".

(G.U. 9 agosto 1999, n. 185).

 

     Art. 1. Principi e obiettivi.

     1. L'obiettivo della presente legge consiste nella valorizzazione dei territori a vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, anche attraverso la realizzazione delle "strade del vino".

     2. Le "strade del vino" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.

     3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle "strade del vino", possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

     3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) delle regioni cui appartengono le "strade del vino", non preparate o cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le "strade del vino" di cui alla presente legge, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali [1].

     3-ter. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui al comma 3-bis deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle "strade del vino" [2].

     3-quater. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui al comma 3-bis non si applicano le norme sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 [3].

     4. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle "strade del vino" ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

 

          Art. 2. Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione.

     1. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle "strade del vino", possono prevedere i seguenti strumenti:

     a) il disciplinare della "strada del vino" sottoscritto dai vari soggetti aderenti;

     b) il comitato promotore;

     c) il comitato di gestione;

     d) il sistema della segnaletica;

     e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

     2. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle "strade del vino".

     3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

 

          Art. 3. Requisiti del disciplinare.

     1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualità. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4. Agevolazioni e contributi finanziari.

     1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui al comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

     2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle "strade del vino" può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

     3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalità della presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto della suddetta somma.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

     5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. Applicazione della legge.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle "strade" finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai prodotti tipici.

 

          Art. 6. Riconoscimento delle "strade" già istituite.

     1. Le regioni determinano tempi e modalità per l'adeguamento e il riconoscimento, in base alle disposizioni della presente legge, delle "strade del vino" e delle "strade dell'olio" già istituite.


[1] Comma inserito dall'art. 87 della L. 12 dicembre 2016, n. 238.

[2] Comma inserito dall'art. 87 della L. 12 dicembre 2016, n. 238.

[3] Comma inserito dall'art. 87 della L. 12 dicembre 2016, n. 238.