§ 3.5.98 - L.R. 28 ottobre 2024, n. 23.
Legge regionale in materia di turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:28/10/2024
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Principi e finalità.
Art. 3.  Funzioni della Regione.
Art. 4.  Funzioni dei comuni.
Art. 5.  Marca regionale - Brand system.
Art. 6.  Documento di programmazione turistica.
Art. 7.  Ecosistema digitale del turismo.
Art. 8.  Destinazione turistica.
Art. 9.  Sistema turistico regionale.
Art. 10.  Organismo di gestione della destinazione.
Art. 11.  Ambiti turisticamente rilevanti.
Art. 12.  Servizi di informazione e accoglienza turistica.
Art. 13.  Associazioni pro loco.
Art. 14.  Valorizzazione e promozione del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile.
Art. 15.  Definizioni.
Art. 16.  Criteri, standard di qualità e riconoscimento degli itinerari.
Art. 17.  Operatori professionali del turismo lento.
Art. 18.  Osservatorio del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile.
Art. 19.  Turismo accessibile.
Art. 20.  Strutture ricettive.
Art. 21.  Tipologie di esercizi alberghieri.
Art. 22.  Tipologie di esercizi extralberghieri.
Art. 23.  Country house.
Art. 24.  Case e appartamenti per vacanze.
Art. 25.  Affittacamere.
Art. 26.  Bed and breakfast.
Art. 27.  Case per ferie.
Art. 28.  Ostelli.
Art. 29.  Rifugi.
Art. 30.  Agriturismi e fattorie didattiche.
Art. 31.  Esercizi ricettivi all'aria aperta.
Art. 32.  Residenze d'epoca.
Art. 33.  Commissione per le residenze d'epoca.
Art. 34.  Ospitalità diffusa.
Art. 35.  Codice identificativo nazionale.
Art. 36.  Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche.
Art. 37.  Segno identificativo di qualità.
Art. 38.  Esercizio dell'attività ricettiva e classificazione delle strutture ricettive.
Art. 39.  Obblighi del titolare dell'attività ricettiva.
Art. 40.  Provvedimenti.
Art. 41.  Apertura.
Art. 42.  Denominazione.
Art. 43.  Suite e letto aggiunto.
Art. 44.  Reclamo.
Art. 45.  Piscine natatorie.
Art. 46.  Sanzioni amministrative.
Art. 47.  Aree attrezzate per la sosta temporanea.
Art. 48.  Locazioni turistiche.
Art. 49.  Alloggio del pellegrino.
Art. 50.  Ospitalità turistica in soluzioni innovative.
Art. 51.  Norme regolamentari.
Art. 52.  Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12.
Art. 53.  Modalità per lo svolgimento dell'attività di preparazione/somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 54.  Cucina domestica.
Art. 55.  Requisiti.
Art. 56.  Rifiuti di cucina.
Art. 57.  Cucina professionale o catering.
Art. 58.  Requisiti cucina professionale.
Art. 59.  Servizio esterno di catering.
Art. 60.  Sala di somministrazione.
Art. 61.  Servizi igienici.
Art. 62.  Rifiuti di cucina.
Art. 63.  Agenzie di viaggio e turismo e filiali.
Art. 64.  Requisiti per l'esercizio dell'attività.
Art. 65.  Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e filiali.
Art. 66.  Provvedimenti.
Art. 67.  Obblighi del titolare.
Art. 68.  Direttore tecnico.
Art. 69.  Organizzazioni di viaggi esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro.
Art. 70.  Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale.
Art. 71.  Sanzioni amministrative.
Art. 72.  Professione turistica.
Art. 73.  Abilitazione professionale di accompagnatore turistico.
Art. 74.  Riconoscimento ed estensione dell'abilitazione.
Art. 75.  Esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale.
Art. 76.  Sanzioni amministrative.
Art. 77.  Località turistiche o città d'arte.
Art. 78.  Norma finanziaria.
Art. 79.  Clausola valutativa.
Art. 80.  Norme regolamentari.
Art. 81.  Norme transitorie.
Art. 82.  Norme finali.
Art. 83.  Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale.
Art. 84.  Norma di abrogazione.


§ 3.5.98 - L.R. 28 ottobre 2024, n. 23.

Legge regionale in materia di turismo.

(B.U. 30 ottobre 2024, n. 56 - S.O. n. 2)

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I

Principi, finalità e funzioni

 

Art. 1. Oggetto.

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, disciplina la valorizzazione e l'organizzazione regionale del turismo, le strutture ricettive, l'attività delle imprese turistiche e le professioni del turismo nel rispetto dello Statuto regionale.

 

     Art. 2. Principi e finalità.

1. La Regione Umbria riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico, occupazionale, culturale e sociale dell'Umbria.

2. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) la promozione di uno sviluppo economico sostenibile, accessibile, inclusivo e innovativo, garantendo la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, paesaggistico, naturalistico, agroalimentare, enogastronomico e le eccellenze del territorio anche sotto i profili dell'artigianato artistico e della storicità e qualità del commercio;

b) la valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria, intesa come destinazione turistica unitaria, anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con le loro forme associative e di rappresentanza, secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

c) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche anche attraverso lo sviluppo di un marchio regionale che qualifica l'immagine e la promozione dell'Umbria e ne caratterizza prodotti e servizi;

d) la promozione e la comunicazione della destinazione unitaria anche mediante l'utilizzo delle moderne tecnologie di informazione;

e) l'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche attraverso lo sviluppo della qualità e dell'innovazione di processo e di prodotto;

f) la promozione e la valorizzazione dell'accoglienza turistica con particolare riguardo alla sostenibilità ed alla accessibilità nell'ottica di un turismo di qualità per tutti;

g) la tutela del turista;

h) la promozione e valorizzazione di nuove forme di offerta di turismo lento, esperienziale e sostenibile attraverso l'individuazione di progetti, azioni ed itinerari a piedi, a cavallo e in bicicletta, compresi quelli percorribili con gli ausili indispensabili alla mobilità personale.

 

     Art. 3. Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e, in particolare:

a) sovraintende e coordina l'organizzazione del sistema turistico regionale;

b) programma e coordina le iniziative di promozione e comunicazione e le relative risorse finanziarie, verificandone l'efficacia e l'efficienza;

c) realizza studi, ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;

d) stabilisce i principi ed i criteri per la promozione unitaria dell'Umbria;

e) promuove accordi con altre regioni e con enti, per lo sviluppo di itinerari tematici, turistico - culturali e religiosi e circuiti di eccellenza;

f) promuove accordi, favorisce, sostiene e collabora alle iniziative realizzate da enti pubblici o da soggetti privati o da soggetti pubblici - privati associati volti alla valorizzazione e alla promozione dell'Umbria. La Giunta regionale, con proprio atto, ne disciplina i criteri e le modalità di sostegno e partecipazione;

g) costituisce, sovraintende e coordina l'Organismo di gestione della destinazione (OGD) di cui all'articolo 10;

h) individua e coordina gli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'articolo 11;

i) individua la Marca regionale - Brand system di cui all'articolo 5 per valorizzare le risorse del territorio e le sue eccellenze e i servizi da essa offerti, disciplinandone la gestione e l'uso;

j) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive;

k) individua i criteri e gli standard dei servizi di informazione e accoglienza turistica e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività.

2. La Regione esercita, altresì, le seguenti funzioni:

a) raccolta, elaborazione, analisi, comunicazione e diffusione dei dati statistici sul turismo e delle rilevazioni e informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo, ivi compresa l'attività di vigilanza e controllo sulle attività connesse alla statistica sul turismo;

b) attività tecnico - amministrative in materia di agenzia di viaggio e turismo, professioni turistiche, associazioni pro loco, associazioni nazionali senza scopo di lucro e istituzione e gestione dei rispettivi elenchi;

c) sostegno alle imprese turistiche anche mediante l'utilizzo di fondi nazionali ed europei secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto;

d) comunicazione turistica anche mediante l'istituzione e la gestione dell'Ecosistema digitale del turismo di cui all'articolo 7.

3. La Regione assegna, su richiesta volontaria, il segno identificativo di qualità di cui all'articolo 37.

4. La Regione concorre alla elaborazione e all'attuazione delle politiche europee e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre regioni, nonché con le istituzioni europee e altri organismi esteri.

5. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.) o altri enti, aziende, agenzie e società a partecipazione pubblica.

 

     Art. 4. Funzioni dei comuni.

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni in materia di:

a) valorizzazione delle risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, favorendo la partecipazione attiva degli operatori e dell'associazionismo del settore;

b) supporto alla Regione nell'organizzazione e nello sviluppo del prodotto turistico;

c) funzioni tecnico - amministrative in materia di esercizio delle strutture e delle attività ricettive;

d) controllo sulla classificazione e riclassificazione quinquennale dichiarata dal titolare della struttura ricettiva;

e) vigilanza e controllo sulle strutture e sulle attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi, sull'esercizio delle professioni turistiche, ivi compresa la lotta all'abusivismo;

f) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro loco.

2. Il comune esercita la vigilanza sulle strutture e sulle attività ricettive anche mediante l'accesso di propri incaricati e accerta le violazioni degli obblighi previsti dalla presente legge, anche su segnalazione dei Servizi competenti della Giunta regionale e degli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'articolo 11, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), i comuni possono stipulare apposite convenzioni tra di loro al fine di garantire una migliore efficacia dell'attività di vigilanza e controllo.

4. Nell'ambito di attività di vigilanza e controllo sulle strutture e sulle attività ricettive, il comune competente può assumere e verificare le informazioni pubblicate su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva e procedere ad ispezioni nei modi e nei tempi consentiti dalla legge e nel rispetto della disciplina degli atti di accertamento di cui all'articolo 13 della L. 689/1981.

5. I comuni, in forma obbligatoriamente associata, esercitano le funzioni di cui all'articolo 11.

 

     Art. 5. Marca regionale - Brand system.

1. La Regione adotta una politica unitaria di promozione e comunicazione, quale Marca regionale - Brand system, per rappresentare e rafforzare l'identità regionale, valorizzando, tra l'altro, i prodotti, i servizi e la pluralità dei territori.

2. La Marca regionale - Brand system costituisce lo strumento prioritario attraverso cui si promuove l'immagine unitaria dell'Umbria, a partire dalle sue tradizioni e dai suoi costumi, nonché il patrimonio materiale e immateriale della Regione.

3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, le modalità, i criteri e le condizioni di utilizzo della Marca regionale - Brand system, nonché le condizioni per il suo inserimento nelle campagne di promozione e comunicazione e nel materiale di interesse turistico, pubblicitario e di comunicazione al pubblico.

4. La Giunta regionale provvede, altresì, a registrare la Marca regionale - Brand system, nelle forme previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).

 

     Art. 6. Documento di programmazione turistica.

1. La Giunta regionale adotta il documento di programmazione turistica triennale, di seguito denominato "DPT", in coerenza con le procedure e gli strumenti europei, statali e regionali e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

2. Il DPT individua i seguenti aspetti:

a) l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale, anche mediante l'utilizzo delle fonti e strumenti digitali;

b) il quadro delle risorse finanziarie disponibili da destinare alle politiche regionali in materia di turismo e le strategie per la loro valorizzazione;

c) gli obiettivi strategici e operativi di promozione e comunicazione turistica e quelli di promozione turistica integrata da realizzare in collaborazione tra le strutture regionali coinvolte;

d) gli obiettivi strategici e operativi per la qualificazione dell'offerta turistica e l'organizzazione dei prodotti turistici, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati coinvolti, ivi comprese le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e di tutto il comparto ricettivo regionale;

e) l'individuazione delle linee di intervento, anche di carattere pluriennale, attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti.

3. Il DPT ha efficacia triennale e comunque sino all'approvazione del successivo e può essere aggiornato dalla Giunta regionale anche prima della scadenza sentita la competente Commissione consiliare.

4. Ogni anno la Giunta regionale, entro il 30 novembre, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di conformità e coerenza dell'attività svolta rispetto al documento di programmazione turistica approvato dall'Assemblea legislativa.

5. La Giunta regionale attiva specifiche forme di consultazione per la predisposizione del DPT, anche avvalendosi dell'Organismo di gestione della destinazione di cui all'articolo 10.

 

     Art. 7. Ecosistema digitale del turismo.

1. L'ecosistema digitale del turismo è costituito dall'insieme degli strumenti digitali funzionali all'analisi, alla conoscenza e alla comunicazione del turismo dell'Umbria, nonché allo sviluppo dell'industria del turismo.

2. I principali strumenti sono il portale turistico regionale, denominato Umbriatourism, che svolge funzioni di informazione, comunicazione e promo - commercializzazione e la Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche di cui all'articolo 36, denominata Turismatica.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina il funzionamento e le modalità di gestione dell'ecosistema di cui al comma 1.

4. La Regione, per la gestione dell'ecosistema digitale di cui al comma 1, può avvalersi di società a partecipazione pubblica.

 

Capo II

Organizzazione turistica regionale

 

     Art. 8. Destinazione turistica.

1. La Regione individua come destinazione turistica unitaria l'intero territorio dell'Umbria e, conseguentemente, valorizza e promuove l'integrazione delle destinazioni territoriali.

 

     Art. 9. Sistema turistico regionale.

1. La Regione, al fine di qualificare e valorizzare la propria offerta turistica complessiva, definisce e coordina il sistema turistico regionale coinvolgendo gli enti pubblici e le loro forme associative, nonché i soggetti privati che concorrono allo sviluppo del prodotto turistico regionale, ivi comprese le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e di tutto il comparto ricettivo regionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per adottare una strategia unitaria di promozione e comunicazione dell'Umbria, la Regione:

a) individua la Marca regionale - Brand system di cui all'articolo 5;

b) si avvale dell'Organismo di gestione della destinazione di cui all'articolo 10;

c) individua e coordina gli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'articolo 11.

 

     Art. 10. Organismo di gestione della destinazione.

1. La Regione promuove la costituzione di un organismo centrale di governo della destinazione unitaria dell'Umbria denominato Organismo di gestione della destinazione (OGD), e ne sovraintende e coordina le attività.

2. L'OGD non ha personalità giuridica ed è costituito sotto forma di accordo di collaborazione tra enti pubblici. Ne fanno parte la Regione, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria, un rappresentante per ciascun ambito turisticamente rilevante di cui all'articolo 11 e la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) dell'Umbria.

3. L'OGD può attivare specifiche forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati che sviluppano attività di marketing territoriale.

4. L'OGD svolge, senza oneri a carico del bilancio regionale, le seguenti funzioni:

a) effettua attività di supporto per la programmazione regionale di cui all'articolo 6;

b) coordina le azioni individuate nel DPT;

c) svolge funzioni di studio e monitoraggio sul fenomeno turistico;

d) indirizza le attività legate alla promo-commercializzazione nel portale turistico regionale;

e) promuove azioni volte all'aggregazione e all'organizzazione commerciale dell'offerta turistica per prodotti e per tematismi;

f) svolge azioni volte a rafforzare e migliorare la sostenibilità del sistema turistico regionale;

g) promuove l'implementazione, la diffusione e l'utilizzo della Marca regionale - Brand system di cui all'articolo 5 nell'ecosistema turistico regionale;

h) svolge analisi dei sistemi professionali e formativi e avanza proposte sui relativi fabbisogni;

i) svolge tutte le altre attività assegnate dalla Giunta regionale con proprio atto.

5. L'OGD per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 4, è supportato da un comitato tecnico di cui fanno parte, a titolo gratuito, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turistico allargato nonché le strutture tecniche dei componenti dell'OGD stesso. La Giunta regionale, con proprio atto, ne disciplina il suo funzionamento e gli ambiti di competenza. La partecipazione all'attività del comitato tecnico non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.
6. L'OGD può supportare i soggetti pubblici e privati per la costruzione dell'offerta promo-commerciale e dei prodotti turistici.

 

     Art. 11. Ambiti turisticamente rilevanti.

1. Gli ambiti turisticamente rilevanti, intesi come aggregazione di comuni contigui con un'offerta turistica omogenea, costituiscono l'articolazione territoriale dell'organizzazione turistica regionale.

2. Al fine di ottimizzare il sistema turistico regionale, gli ambiti di cui al comma 1 possono essere costituiti fino ad un numero massimo di sei.

3. In ogni ambito di cui al comma 1, i comuni associati con le forme previste dalla normativa vigente, designano un comune capofila che cura i rapporti con la Regione Umbria, l'OGD e gli altri comuni aderenti.

4. Gli ambiti turisticamente rilevanti svolgono le seguenti funzioni:

a) servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 12, con particolare attenzione all'accessibilità e fruibilità di itinerari e servizi;

b) redazione diffusa delle articolazioni territoriali del portale turistico regionale;

c) supporto all'attività della Umbria Film Commission;

d) prenotazione e vendita di servizi di carattere turistico-culturale nel rispetto della normativa vigente in materia;

e) monitoraggio, supporto e segnalazione ai comuni del territorio di riferimento ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4;

f) supporto alla raccolta dei dati statistici sul turismo;

g) armonizzazione e valorizzazione di un calendario degli eventi all'interno di ciascun ambito e tra gli ambiti stessi.

5. La Giunta regionale previa concertazione con gli enti locali e sentita la competente Commissione consiliare, individua, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il numero degli ambiti ed i comuni appartenenti a ciascun ambito di cui al comma 1, sulla base dei seguenti parametri:

a) contiguità territoriale;

b) presenze turistiche;

c) popolazione residente.

6. Ciascun ambito presenta annualmente alla Regione un programma di attività che definisce dettagliatamente almeno le funzioni di cui al comma 4.

7. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'espletamento delle attività individuate nel programma annuale di cui al comma 6.

 

     Art. 12. Servizi di informazione e accoglienza turistica.

1. In ciascun ambito turisticamente rilevante individuato ai sensi dell'articolo 11, i comuni aderenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione di cui al comma 3, esercitano il servizio di informazione e accoglienza turistica.

2. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere svolti anche da partenariati tra enti pubblici e soggetti privati oppure dai soli soggetti privati, ivi comprese le agenzie di viaggio e le associazioni pro loco, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, i segni distintivi e le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica e gli standard minimi dei relativi servizi, in conformità con la Marca regionale - Brand system di cui all'articolo 5.

 

     Art. 13. Associazioni pro loco.

1. La Regione riconosce le associazioni pro loco, organizzate in modo volontario e senza scopo di lucro, come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, enogastronomiche e sociali locali, concorrendo a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori anche attraverso specifici progetti nell'ambito delle strategie definite dall'OGD.

2. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle associazioni pro loco, gestito ed aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

3. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità, i criteri e le procedure per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni pro loco e per il sostegno alle attività di cui al comma 1.

 

TITOLO II

Turismo lento, esperienziale, sostenibile e accessibile

Capo I

Finalità e modalità operative

 

     Art. 14. Valorizzazione e promozione del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile.

1. La Regione, nel rispetto delle normative statali ed europee, favorisce azioni di valorizzazione e promozione del territorio, del patrimonio naturale, storico-paesaggistico, culturale e delle eccellenze regionali per lo sviluppo di forme di offerta di turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile.

2. La Regione, fermo restando quanto disciplinato dai piani, dai regolamenti delle aree naturali protette e dalla relativa disciplina di tutela nonché da eventuali altri atti vigenti all'interno delle medesime aree ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), riconosce e promuove gli itinerari a piedi, a cavallo e in bicicletta, inseriti nel "Sistema regionale della Rete degli itinerari e dei percorsi del turismo lento e sostenibile", ivi compresi i cammini, gli itinerari turistico-culturali ubicati anche parzialmente nel territorio regionale, garantendo la ricerca puntuale di soluzioni in materia di accessibilità e fruibilità.

3. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge:

a) individua progetti, azioni, modalità e criteri di intervento diretti alla valorizzazione, alla promozione e alla comunicazione degli itinerari di cui al comma 2, secondo i principi della pluralità, partecipazione, accessibilità, inclusività e trasparenza, nonché in armonia con le previsioni contenute nei Piani strategici nazionali;

b) promuove intese e accordi con altre regioni e accordi con enti locali, con enti religiosi e con altri soggetti pubblici e privati;

c) promuove accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale;

d) promuove e/o coordina iniziative e azioni dirette all'inserimento degli itinerari di cui al comma 2 tra gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa;

e) promuove l'individuazione ed il riconoscimento degli itinerari a piedi, a cavallo e in bicicletta di interesse regionale.

 

     Art. 15. Definizioni.

1. Ai fini del presente titolo, si intendono:

a) per "cammini": gli itinerari di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché un'occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, religiosi e culturali e dei territori interessati. In coerenza con la visione del Consiglio d'Europa, i cammini attraversano una o più regioni, possono far parte di tracciati europei, si organizzano intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale;

b) per "itinerari turistico-culturali": i percorsi d'interesse regionale, interregionale o internazionale che collegano, fisicamente o virtualmente, aree o luoghi accomunati da significativi elementi di carattere storico, religioso, letterario, artistico, architettonico e/o di valorizzazione delle eccellenze territoriali;

c) per "ciclovie": itinerari che consentono il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotati di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica);

d) per "itinerari ciclabili": itinerari tracciati da enti pubblici o privati, documentati con una guida, una mappa o una traccia di GPX;

e) per "sentieri": itinerari a fondo naturale in luoghi montani e campestri, in pianura e collina, in boschi e prati, tra terreni, boschi o rocce. Possono essere turistici, escursionistici, attrezzati, storici e tematici;

f) per "ippovie": itinerari percorribili a cavallo, progettati prevalentemente per escursioni e trekking a cavallo, consistenti in percorsi articolati lungo vecchie mulattiere, strade sterrate e sentieri, con aree di sosta presso strutture ricettive.

 

     Art. 16. Criteri, standard di qualità e riconoscimento degli itinerari.

1. Gli itinerari di cui all'articolo 14, comma 2 devono possedere requisiti e caratteristiche stabilite dalla Giunta regionale con regolamento, anche in relazione all'utilizzo plurimo degli stessi, e ponendo particolare attenzione all'accessibilità e inclusività.

2. La Giunta regionale, con regolamento, definisce, in particolare:

a) gli standard qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi forniti e all'accoglienza;

b) i criteri e le modalità per il riconoscimento e il coordinamento organizzativo degli itinerari di interesse regionale, anche ai fini della realizzazione di appositi strumenti pubblici di catalogazione.

 

     Art. 17. Operatori professionali del turismo lento.

1. La Regione promuove la formazione professionale specializzata degli operatori del turismo lento con particolare riferimento a coloro che già operano accompagnando singoli o gruppi in itinerari a piedi, a cavallo e in bicicletta.

 

     Art. 18. Osservatorio del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile.

1. La Regione, al fine di valorizzare e promuovere il turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile, si avvale di un osservatorio per attività di ricerca, studio e analisi, senza oneri a carico del bilancio regionale. L'osservatorio supporta la Giunta regionale per l'elaborazione del regolamento di cui all'articolo 16, commi 1 e 2.

2. L'osservatorio di cui al comma 1, anche in chiave prospettica ed evolutiva, può altresì formulare proposte in materia di:

a) formazione professionale degli operatori del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile;

b) adeguata informazione al turista sugli operatori di cui alla lettera a);

c) accoglienza non convenzionale e servizi sui cammini e gli altri itinerari del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile di cui all'articolo 15;

d) forme e modalità di gestione dei cammini e degli altri itinerari del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile ai fini della qualità della fruizione;

e) raccordo e collegamenti tra i cammini e la rete dei mezzi di trasporto pubblico, anche al fine di favorire l'intermodalità e l'accessibilità;

f) fruibilità e accessibilità delle forme di ospitalità e degli itinerari del turismo lento da parte di persone con disabilità;

g) fruibilità di esperienze a livello territoriale.

3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto la composizione e il funzionamento dell'osservatorio e le modalità di collaborazione con l'OGD. La partecipazione all'attività dell'osservatorio non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.

 

     Art. 19. Turismo accessibile.

1. Il sistema dell'offerta turistica regionale garantisce la fruizione dell'offerta turistica medesima alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, estesa anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo, anche in attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, ivi comprese le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e di tutto il comparto ricettivo regionale nonché le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone con disabilità, le strutture ricettive forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime.

 

TITOLO III

Strutture ricettive turistiche

 

Capo I

Strutture ricettive

 

     Art. 20. Strutture ricettive.

1. Le strutture ricettive sono:

a) esercizi alberghieri;

b) esercizi extralberghieri;

c) esercizi all'aria aperta;

d) residenze d'epoca.

2. Gli immobili utilizzati per le strutture ricettive di cui al comma 1, ad eccezione, degli affittacamere di cui all'articolo 25, dei bed and breakfast di cui all'articolo 26, degli agriturismi e fattorie didattiche di cui all'articolo 30 e delle residenze d'epoca gestite in forma non imprenditoriale di cui all'articolo 32, devono possedere la destinazione d'uso "turistico-ricettiva" di cui all'articolo 155, comma 4, lettera b) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia contenute nella L.R. 1/2015 medesima e in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale ove previsto.

 

Capo II

Strutture ricettive alberghiere

 

     Art. 21. Tipologie di esercizi alberghieri.

1. Gli esercizi alberghieri di cui al presente capo sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in camere e/o unità abitative e altri servizi accessori declinate nelle seguenti tipologie:

a) alberghi;

b) alberghi diffusi;

c) villaggi-albergo;

d) condhotel.

2. Gli alberghi possono fornire alloggio anche presso dipendenze costituite da immobili posti nelle immediate vicinanze degli stessi, dotate ciascuna di almeno tre camere che non possono essere considerate struttura ricettiva alberghiera autonoma. Il servizio di ricevimento è ubicato nella struttura principale.

3. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla presenza di un edificio principale in cui sono presenti almeno il servizio di portineria e ricevimento e le sale ad uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati in cui possono essere situati altri servizi accessori generali. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro almeno di pari livello.

4. I villaggi-albergo sono strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

5. I condhotel sono strutture ricettive alberghiere composte da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie netta destinata alle camere a destinazione alberghiera e, per la parte residenziale, non potrà in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive. I condhotel sono disciplinati in base a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

6. Gli esercizi alberghieri di cui al comma 1 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella Tabella A allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi, e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella.

7. Negli esercizi alberghieri classificati a uno, due e tre stelle, le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella O allegata alla presente legge.

8. Negli esercizi alberghieri classificati a quattro stelle, cinque stelle e cinque stelle lusso, le camere sono ad uno, due, tre e a quattro posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella O allegata alla presente legge.

9. Gli esercizi alberghieri classificati cinque stelle, assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando l'immobile presenta eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.

10. Le dipendenze degli alberghi devono avere una classificazione uguale o inferiore di non più di una stella rispetto a quella della struttura alberghiera principale.

11. Gli alberghi diffusi, i villaggi-albergo ed i condhotel non possono avere una classificazione inferiore a tre stelle.

12. La Giunta regionale, per gli alberghi diffusi di cui al comma 3, stabilisce con proprio atto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;

b) la distanza massima tra l'edificio principale e gli altri edifici.

 

Capo III

Strutture ricettive extralberghiere

 

     Art. 22. Tipologie di esercizi extralberghieri.

1. Sono strutture ricettive extralberghiere:

a) country house;

b) case e gli appartamenti per vacanze;

c) affittacamere;

d) bed and breakfast;

e) case per ferie;

f) ostelli;

g) rifugi;

h) agriturismi e fattorie didattiche.

 

     Art. 23. Country house.

1. Le country house sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina o da idoneo angolo cottura, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e possono essere dotate di attrezzature sportive e ricreative.

2. Nelle country house è sempre consentita la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti letto nei locali adibiti a soggiorno.

3. Le country house sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella B allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

4. Nelle country house le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.

 

     Art. 24. Case e appartamenti per vacanze.

1. Le case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma o da idoneo angolo cottura, poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale all'interno delle quali non possono esservi persone residenti.

2. Nelle case e appartamenti per vacanze non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti letto nei locali adibiti a soggiorno.

4. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti nella sua interezza e al suo interno non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti.

5. Le case e appartamenti per vacanze sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella C allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia e prevenzione incendi.

6. Nelle case e appartamenti per vacanze le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.

 

     Art. 25. Affittacamere.

1. Sono affittacamere le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in non più di sei camere per un massimo di dodici posti letto in appartamenti ammobiliati, senza l'utilizzo da parte dell'ospite dell'angolo cottura o della cucina, posti in uno stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale.

2. Gli esercizi di affittacamere possono essere gestiti:

a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale;

b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.

3. L'attività di affittacamere in forma non imprenditoriale non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

4. Gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale possono fornire il servizio di prima colazione nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V, Capo II della presente legge.

5. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti esclusivamente nelle camere e non nella sua interezza.

6. Gli esercizi di affittacamere conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

7. Gli esercizi di affittacamere sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella D allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

8. Negli esercizi di affittacamere la superficie delle camere ed i relativi posti letto sono quelli previsti dal regolamento comunale in materia edilizia ed igienico-sanitaria.

 

     Art. 26. Bed and breakfast.

1. Il bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Il soggetto titolare dell'attività di bed and breakfast deve riservarsi una camera da letto all'interno della struttura.

3. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:

a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata, con le modalità di cui al comma 1, e non occasionale. L'attività è svolta in non più di cinque camere con un massimo di dieci posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici;

b) in forma non imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari. Tale attività è svolta in non più di tre camere con un massimo di sei posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.

4. Gli esercizi di bed and breakfast conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

5. I bed and breakfast sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella E allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

6. Nei bed and breakfast la superficie delle camere ed i relativi posti letto sono quelli previsti dal regolamento comunale in materia edilizia ed igienico-sanitaria.

 

     Art. 27. Case per ferie.

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone singole o gruppi, organizzate e gestite al di fuori dei normali canali commerciali da enti pubblici, associazioni, società e enti religiosi, tutti soggetti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso quello di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore.

4. Le case per ferie possono assumere anche le seguenti denominazioni:

a) "case religiose di ospitalità" se gestite da enti religiosi riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) che accolgono, a pagamento, chiunque lo richiede nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio;

b) "centro soggiorno studi" se gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati operanti nel settore della formazione che si dedicano ad una ospitalità finalizzata all'educazione e alla formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

5. Le case per ferie, ad eccezione di quelle denominate "centri soggiorno studi", sono classificate sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella F allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

6. Le case per ferie denominate "centri soggiorno studi" sono classificate sulla base dei requisiti previsti per gli alberghi classificati almeno a due stelle, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

7. Nelle case per ferie le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.

 

     Art. 28. Ostelli.

1. Sono ostelli gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento, anche in spazi comuni, prevalentemente di giovani, gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali e sportive.
2. Gli ostelli, in relazione alla particolare funzione che svolgono, possono assumere anche la denominazione "kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi" se l'ospitalità è finalizzata anche allo sviluppo sociale e pedagogico e la clientela è costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni. Nei "kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi", aperti solitamente nei periodi di vacanza estivi e/o invernali, è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.

3. Negli ostelli possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

4. Gli ostelli sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella G allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

5. Negli ostelli le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.

 

     Art. 29. Rifugi.

1. Sono rifugi le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate, collegate prevalentemente ai cammini e alla rete escursionistica.

2. I rifugi sono gestiti da enti pubblici, associazioni o soggetti privati.

3. I rifugi sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella H allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

4. Nei rifugi le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.

 

     Art. 30. Agriturismi e fattorie didattiche.

1. Gli agriturismi e le fattorie didattiche sono disciplinati dal Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).

2. Alle strutture ricettive di cui al comma 1, si applicano, per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia e dalla L.R. 1/2015, le disposizioni della presente legge.

 

Capo IV

Strutture ricettive all'aria aperta

 

     Art. 31. Esercizi ricettivi all'aria aperta.

1. Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:

a) campeggi;

b) camping - village;

c) villaggi turistici.

2. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

3. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.

4. I campeggi di cui al comma 2 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella Tabella I allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella.

5. I camping - village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.

6. I camping - village di cui al comma 5 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella Tabella L allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle e tre stelle.

7. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.

8. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole con gli stessi requisiti di cui all'allegata Tabella I utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.

9. I villaggi turistici di cui al comma 7 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella Tabella M allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle e due stelle.

10. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge.

11. Nelle strutture fisse è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti letto nei locali adibiti a soggiorno.

12. Nelle strutture fisse le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.

13. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui al presente articolo, che propongono un servizio di pernottamento in modalità alternativa e innovativa in strutture fisse o mobili in un'area dedicata, possono utilizzare commercialmente la denominazione aggiuntiva "area glamping".

 

Capo V

Residenze d'epoca

 

     Art. 32. Residenze d'epoca.

1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.

2. Le residenze d'epoca devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.

3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare pregio.

4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.

5. Le residenze d'epoca possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, ai sensi della normativa vigente;

b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari. La gestione in forma non imprenditoriale non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile che conserva le caratteristiche della civile abitazione.

6. Le residenze d'epoca di cui al comma 5, lettera b), mantengono la destinazione residenziale, possono essere adibite in tutto o in parte a ricettività e devono possedere i requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

7. Nelle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente.

8. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinato alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

9. Le residenze d'epoca sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella N allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

 

     Art. 33. Commissione per le residenze d'epoca.

1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di turismo la Commissione per le residenze d'epoca, nominata dalla Giunta regionale.

2. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d'epoca di cui all'articolo 32, commi 1, 2 e 3, essenziali per il mantenimento della classificazione, attestati dal titolare ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera l).

3. La Giunta regionale con proprio atto definisce la composizione, il funzionamento e la durata della Commissione, nonché le modalità ed i termini per l'espressione del parere di cui al comma 2. La partecipazione alle attività della Commissione non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.

 

Capo VI

Ospitalità diffusa

 

     Art. 34. Ospitalità diffusa.

1. Al fine di favorire la sinergia tra le attività turistiche e la rivitalizzazione dei centri storici minori, le strutture ricettive di cui al presente titolo possono realizzare una forma di ospitalità aggregata con altre strutture ricettive o con titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nei centri storici minori del medesimo comune e utilizzare la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa".

2. Le strutture ricettive e gli esercizi di cui al comma 1 che compongono l'ospitalità diffusa, ove gli stessi non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, devono costituirsi in una delle forme associative previste dalla normativa vigente in materia, che assume la responsabilità della conduzione dell'ospitalità diffusa e del servizio di ricevimento degli ospiti. I titolari delle singole strutture ricettive e dei singoli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rimangono responsabili della conduzione dei servizi da loro offerti.

3. I centri storici minori nei quali è consentita la realizzazione dell'ospitalità di cui al presente articolo sono quelli individuati ai sensi dell'articolo 21, comma 12, lettera a).

 

Capo VII

Norme comuni per le attività ricettive

 

     Art. 35. Codice identificativo nazionale.

1. In attuazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, la Regione ricodifica come Codice Identificativo Nazionale (CIN) il Codice Identificativo Regionale (CIR) assegnato alle strutture ricettive di cui all'articolo 20 e alle locazioni turistiche di cui all'articolo 48 della presente legge secondo le modalità previste nel medesimo articolo.

2. Ai sensi dell'articolo 13-ter, comma 6, del d.l. 145/2023, il CIN di cui al comma 1, deve essere esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, nonché in caso di strutture ricettive e locazioni turistiche prive di CIN, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 13-ter, comma 9 del d.l. 145/2023.

 

     Art. 36. Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche.

1. È istituita la Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, denominata Turismatica, individuata quale banca dati di interesse regionale di cui all'articolo 16 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali). La Banca dati, realizzata attraverso apposite piattaforme informatiche, è gestita dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, individua le informazioni da inserire nella Banca dati e ne disciplina criteri, modalità e procedure per la formazione, l'accesso e l'aggiornamento.

 

     Art. 37. Segno identificativo di qualità.

1. Al fine della valorizzazione dell'offerta turistica ricettiva, anche con particolare riguardo alla accessibilità ed inclusività delle persone con disabilità ed alla sostenibilità ambientale, la Regione promuove e riconosce nell'ambito della strategia della Marca regionale - Brand system di cui all'articolo 5, un segno identificativo di qualità alle strutture ricettive di cui all'articolo 20.

2. L'assegnazione del segno identificativo di cui al comma 1 è effettuata dalla Regione su base volontaria.

3. La Giunta regionale per le finalità di cui al presente articolo si avvale di un nucleo tecnico senza oneri a carico del bilancio regionale. La partecipazione alle attività del nucleo tecnico non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.

4. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e di tutto il comparto ricettivo regionale e l'ANCI Umbria, con proprio atto stabilisce:

a) le caratteristiche del segno identificativo di qualità;

b) i criteri e le modalità di assegnazione;

c) gli effetti del riconoscimento anche in termini di valorizzazione e premialità;

d) la composizione ed il funzionamento del nucleo tecnico di cui al comma 3.

 

     Art. 38. Esercizio dell'attività ricettiva e classificazione delle strutture ricettive.

1. Le attività svolte nelle strutture ricettive di cui al presente Titolo sono intraprese previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), di cui all'articolo 113 della L.R. 1/2015, del comune competente per territorio. La SCIA attesta i requisiti propri delle strutture ricettive previsti dalla presente legge, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene, sanità, urbanistica e edilizia.

2. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), sul possesso dei requisiti di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nonché sulle seguenti informazioni:

a) denominazione;

b) dati relativi al titolare;

c) dati identificativi catastali e categoria catastale dell'immobile;

d) tipologia ricettiva;

e) requisiti minimi obbligatori;

f) capacità ricettiva;

g) ubicazione;

h) periodo di apertura;

i) possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, urbanistica, edilizia, pubblica sicurezza e prevenzione incendi;

j) iscrizione al registro delle imprese della CCIAA, ove previsto;

k) classificazione della struttura e per le strutture alberghiere, delle eventuali dipendenze;

l) per le residenze d'epoca di cui all'articolo 32, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti all'articolo 32, commi 1, 2 e 3;

m) estremi del contratto di assicurazione stipulato per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente.

3. È soggetta ad apposita SCIA, da presentare con le modalità di cui al comma 1, la variazione della capacità ricettiva, della localizzazione e di ogni altro elemento strutturale previsto per l'esercizio dell'attività.

4. È soggetta a previa comunicazione al comune ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA diversi da quelli di cui al comma 3 e ogni variazione degli elementi dichiarati nel dettaglio struttura di cui al comma 6, salvo quanto indicato al comma 5. È altresì soggetta a comunicazione al comune la cessazione dell'attività entro quindici giorni dal verificarsi della cessazione medesima.

5. La variazione di titolarità è soggetta a comunicazione al comune da effettuarsi prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o entro un anno dalla morte del titolare.

6. Contestualmente alla SCIA l'interessato presenta, sulla base di apposito modello predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto, una dichiarazione, denominata dettaglio struttura relativa al dettaglio delle camere e/o delle unità abitative, alle dotazioni, alle caratteristiche e all'accessibilità della struttura ed ai servizi offerti.

7. La classificazione e la riclassificazione della struttura ricettiva è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato rispettivamente all'atto della presentazione della SCIA e all'atto della comunicazione quinquennale al SUAPE del comune competente per territorio. La classificazione delle strutture ricettive ha validità quinquennale e per le strutture ricettive che iniziano l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.

8. Qualora la riclassificazione dichiarata dal titolare ai sensi del comma 7 non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori di cui alle Tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O e P si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della presente legge.

9. Il comune competente per territorio trasmette tempestivamente alla Regione la SCIA ed il dettaglio struttura, nonché la riclassificazione quinquennale comunicata ai sensi del comma 7, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione.

10. La Regione implementa la Banca dati di cui all'articolo 36 con i dati dichiarati dal titolare.

11. Il comune effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva di cui al comma 2, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA.

12. Il comune, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti e delle informazioni di cui al comma 2, anche rispetto a quelli corrispondenti alla classificazione e riclassificazione dichiarata, applica le disposizioni di cui all'articolo 40.

13. Il comune in ogni momento può controllare d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva e può adottare i provvedimenti conseguenti.

 

     Art. 39. Obblighi del titolare dell'attività ricettiva.

1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile all'esterno della struttura la tipologia, l'esatta denominazione e, ove presente, il numero delle stelle o dei girasoli corrispondenti alla classificazione attribuita e il CIN di cui all'articolo 35.

2. Il titolare dell'esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità, le informazioni sull'accessibilità, la partita IVA, ove prevista, e il CIN di cui all'articolo 35.

3. Il titolare dell'attività ricettiva espone in modo visibile all'interno della struttura la SCIA e il dettaglio struttura.

4. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente Titolo sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici ai sensi del comma 5 e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle disposizioni normative e alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

5. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui al comma 4 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e il numero delle camere occupate sulla banca dati Turismatica di cui all'articolo 36, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.

6. Il titolare dell'attività ricettiva di cui al presente Titolo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti e ne comunica annualmente il rinnovo al SUAPE del comune competente per territorio.

7. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo che intendono procedere alla chiusura temporanea dell'attività devono darne comunicazione preventiva al SUAPE del comune competente per territorio che la trasmette tempestivamente alla Regione secondo le modalità stabilite nell'atto di cui all'articolo 38, comma 9. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi. Decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.

8. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo che intendono procedere alla cessazione dell'attività devono darne comunicazione entro il termine indicato all'articolo 38, comma 4, al SUAPE del comune competente per territorio che la trasmette tempestivamente alla Regione secondo le modalità stabilite nell'atto di cui all'articolo 38, comma 9. Alla comunicazione di chiusura di cui al presente comma, consegue la chiusura d'ufficio della relativa posizione anagrafica in Turismatica di cui all'articolo 36.

 

     Art. 40. Provvedimenti.

1. Il comune competente per territorio, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 38, applica le disposizioni di cui all'articolo 19 della L. 241/1990.

2. Il comune adotta le procedure di cui alla L. 241/1990, in particolare in caso di:

a) mancata presentazione della SCIA per le variazioni di cui all'articolo 38, comma 3;

b) mancata comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 38, commi 4 e 5;

c) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 39.

3. Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 21 e 31, qualora la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dalla presente legge, il comune consente l'esercizio dell'attività esclusivamente in relazione alla classificazione a stelle effettivamente corrispondente o, su richiesta del titolare, concede un termine per la regolarizzazione durante il quale l'attività può essere sospesa. Nel caso in cui la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non possa comunque essere conseguita, il comune assegna la classificazione a stelle effettivamente corrispondente o assume determinazioni ai sensi del comma 1.

4. Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 32, qualora la classificazione dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dalla presente legge, il comune assume determinazioni ai sensi del comma 1.

 

     Art. 41. Apertura.

1. I titolari delle strutture ricettive turistiche di cui al presente Titolo dichiarano nella SCIA di cui all'articolo 38 i periodi di apertura.

2. La variazione del periodo di cui al comma 1 è comunicata preventivamente al SUAPE del comune competente per territorio.

 

     Art. 42. Denominazione.

1. A ciascuna struttura ricettiva di cui al presente Titolo è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio regionale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare.

2. L'utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all'assenso formale del titolare della struttura che per primo ha presentato la SCIA.

3. La denominazione non può contenere il riferimento ad una tipologia ricettiva diversa da quella dichiarata.

4. Il comune competente per territorio verifica la denominazione dichiarata nella SCIA con quelle contenute in Turismatica di cui all'articolo 36 e adotta le proprie determinazioni.

 

     Art. 43. Suite e letto aggiunto.

1. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 20, le camere assumono la denominazione di suite se composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e da servizi igienici privati.

2. Nelle camere delle strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 20, può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta la fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.

 

     Art. 44. Reclamo.

1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto al comune competente per territorio.

2. Il comune, valutato il reclamo, qualora non lo ritenga manifestamente infondato, informa la struttura ed effettua gli accertamenti conseguenti.

3. Il comune, altresì, comunica all'interessato ed al Servizio regionale competente in materia di turismo l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.

 

     Art. 45. Piscine natatorie.

1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui al presente Titolo si applica la normativa regionale vigente in materia.

 

     Art. 46. Sanzioni amministrative.

1. Chiunque apre o gestisce un'attività ricettiva o pubblicizza con qualsiasi mezzo un'attività ricettiva senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

2. Chiunque dichiara requisiti della struttura o servizi inesistenti di cui all'articolo 38, commi 1, 2 e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

3. Chiunque non dichiara ai sensi dell'articolo 38, commi 3, 4 e 5, la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella SCIA che fanno venir meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa di cui all'articolo 38, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

4. Chiunque interrompe temporaneamente l'attività senza averne data preventiva comunicazione al SUAPE del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 39, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

5. Chiunque supera la capacità ricettiva dichiarata nella SCIA ai sensi dell'articolo 38, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

6. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00, ed alla cessazione dell'attività di somministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

7. Chiunque rifiuta di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l'alloggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.

8. Chiunque non espone o espone in modo non visibile la SCIA ed il dettaglio struttura ai sensi dell'articolo 39, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

9. Chiunque espone o pubblicizza con qualunque mezzo dati non conformi rispetto a quanto dichiarato nella SCIA e nel dettaglio struttura, ai sensi dell'articolo 38 o un livello di classificazione o una denominazione o una tipologia ricettiva diverse da quelle dichiarate ai sensi del medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

10. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo la propria struttura ricettiva senza indicare le generalità dichiarate nella SCIA e/o le informazioni sull'accessibilità, e/o la partita IVA ove prevista ai sensi dell'articolo 39, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

11. Chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2, è soggetto alle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

12. Chiunque pone in essere pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

13. Chiunque pone in essere pubblicità o commercializzazione non corrispondente al vero sull'accessibilità e inclusività della struttura è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

14. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori per la tipologia ricettiva previsti nella presente legge o per la classificazione attribuita, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

15. Chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione mensile di cui all'articolo 39, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.

16. Chiunque non comunica annualmente al comune il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 39, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

17. Chiunque non rispetta i provvedimenti adottati dal comune ai sensi dell'articolo 38, comma 13, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività sanzionata, nel rispetto della normativa vigente in materia.

18. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività sanzionata, trova applicazione l'articolo 17-ter, comma 5 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

19. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 15 sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione secondo le procedure di cui alla L. 689/1981 e alla L.R. 15/1983. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi di promozione turistica.

20. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 15, sono introitati a titolo definitivo dal comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla L. 689/1981 ed alla L.R. 15/1983.

21. Ai sensi dell'articolo 13-ter, comma 11, del d.l. 145/2023, i proventi delle sanzioni di cui al comma 11 del presente articolo sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

 

TITOLO IV

Ospitalità non convenzionale

 

Capo I

Aree attrezzate per la sosta temporanea

 

     Art. 47. Aree attrezzate per la sosta temporanea.

1. I comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere e istituire aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi fino ad un massimo di ventiquattro ore. La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all'aria aperta nel territorio comunale.

2. Le aree attrezzate di sosta temporanea di cui al comma 1 sono realizzate nel rispetto dell'articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.

3. I comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.

4. Alle aree attrezzate per la sosta temporanea non si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della presente legge.

 

Capo II

Locazioni turistiche

 

     Art. 48. Locazioni turistiche.

1. Le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono disciplinate dall'articolo 13-ter del d.l. 145/2023. Ai fini della presente legge si applicano, altresì, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13-ter, comma 7 del d.l. 145/2023 nonché delle prescrizioni statali e regionali in materia urbanistica ed edilizia e devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per la civile abitazione e le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini della tutela del turista consumatore e della trasparenza sulle forme di ospitalità turistica nonché per la gestione della Banca dati di cui all'articolo 36 e della rilevazione ai fini statistici del movimento turistico, i soggetti che intendono locare gli alloggi di cui al comma 1 in forma non imprenditoriale comunicano al SUAPE del comune competente per territorio, l'ubicazione, i dati identificativi catastali e la categoria catastale degli alloggi, la capacità ricettiva dell'offerta locativa e le informazioni relative alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

4. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13-ter, comma 8 del d.l. 145/2023, i soggetti che intendono locare gli alloggi di cui al comma 1 in forma imprenditoriale presentano la SCIA al SUAPE competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sulle seguenti informazioni:

a) dati relativi al titolare;

b) dati identificativi catastali e categoria catastale degli alloggi;

c) capacità ricettiva dell'offerta locativa;

d) ubicazione;

e) possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

5. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3 o alla SCIA di cui al comma 4, per le finalità di cui all'articolo 36, l'interessato presenta, sulla base di apposito modello predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto, una dichiarazione, denominata dettaglio struttura relativa al dettaglio delle unità immobiliari, alle dotazioni, alle caratteristiche e all'accessibilità dell'alloggio.

6. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 che non intendono più continuare l'offerta locativa sono tenuti a comunicarlo al comune competente per territorio indicandone la data di decorrenza.

7. Per le finalità di cui all'articolo 36, il comune competente per territorio trasmette tempestivamente alla Regione la comunicazione di cui al comma 3 o la SCIA di cui al comma 4, il dettaglio struttura di cui al comma 5 e le comunicazioni di chiusura di cui al comma 6 con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale. Alla comunicazione di chiusura di cui al comma 6, consegue la chiusura d'ufficio della relativa posizione anagrafica in Turismatica di cui all'articolo 36.

8. I soggetti di cui ai commi 3 e 4, sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale, alla comunicazione dei flussi turistici ai sensi del comma 9 e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle disposizioni normative e alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

9. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 registrano giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e il numero delle camere occupate, sulla banca dati Turismatica di cui all'articolo 36, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.

10. Il comune esercita la vigilanza sull'attività di locazione turistica anche mediante l'accesso di propri incaricati e accerta le violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, anche su segnalazione dei Servizi competenti della Giunta regionale e degli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'articolo 11, secondo le disposizioni della L. 689/1981.

11. Nell'ambito di attività di vigilanza, il comune competente può assumere e verificare le informazioni pubblicate su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva e procedere ad ispezioni nei modi e nei tempi consentiti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13-ter del d.l. 145/2023 e della disciplina degli atti di accertamento dell'articolo 13 della l. 689/1981.

12. Oltre a quanto già disciplinato dall'articolo 13-ter, comma 9 del d.l. 145/2023, è soggetto a sanzione amministrativa:

a) da euro 500,00 ad euro 2.500,00, chiunque dà in locazione turistica gli alloggi di cui al comma 1 in caso di omessa comunicazione di cui al comma 3;

b) da euro 500,00 ad euro 2.000,00, chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione mensile di cui al comma 9.

13. I proventi della sanzione amministrativa di cui al comma 12, ad eccezione della lettera b), sono introitati a titolo definitivo dal comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla L. 689/1981 ed alla L.R. n. 15/1983. Il relativo gettito è destinato a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

14. I proventi della sanzione amministrativa di cui al comma 12, lettera b), sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla L. 689/1981 ed alla L.R. 15/1983. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi di promozione turistica.

15. Alle locazioni turistiche non si applicano le disposizioni di cui al Titolo III ad eccezione di quanto previsto agli articoli 35 e 36 della presente legge.

 

Capo III

Ospitalità del camminatore

 

     Art. 49. Alloggio del pellegrino.

1. Gli alloggi del pellegrino sono forme di ospitalità situate lungo i cammini di cui all'articolo 15, lettera a), e comunque a distanza non superiore a settecento metri dal tracciato.

2. Gli alloggi di cui al comma 1, all'interno di edifici esistenti di esclusiva proprietà di enti pubblici o enti religiosi, possono essere gestiti direttamente dai proprietari o da associazioni senza scopo di lucro ed offrono gratuitamente alloggio ai pellegrini.

3. Gli alloggi del pellegrino possono mantenere la destinazione d'uso in essere, fermo restando il possesso dei requisiti minimi indicati nella Tabella Q allegata alla presente legge.

4. Gli alloggi del pellegrino possono gratuitamente mettere a disposizione servizi finalizzati al ristoro nel rispetto delle normative vigenti.

5. Gli alloggi del pellegrino sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella Q allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza e prevenzione incendi.

6. L'ospitalità può essere concessa qualora vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) possesso della credenziale personale del pellegrino da parte di ogni ospite;

b) permanenza massima di una notte;

c) gratuità dell'accoglienza.

7. I gestori delle strutture di cui al comma 1 comunicano al SUAPE del comune competente per territorio gli alloggi destinati al pellegrino, indicando anche il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. La comunicazione è corredata da una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei requisiti di cui alla Tabella Q allegata alla presente legge e di quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, e prevenzione incendi.

8. Il comune competente per territorio sulle dichiarazioni di cui al comma 7 effettua i controlli di cui al D.P.R. 445/2000 e laddove all'esito delle verifiche emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, ordina la chiusura dell'attività.

9. Il provvedimento di cui al comma 8 viene adottato previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990, fatte salve ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso, in particolare a motivo della necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché l'igiene e la pubblica incolumità.

10. Per le finalità di cui all'articolo 36, il comune competente per territorio trasmette tempestivamente alla Regione la comunicazione di cui al comma 7 con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale.

11. I soggetti di cui al comma 7 sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici ai sensi del comma 12 e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle disposizioni normative e alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

12. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui al comma 7 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun pellegrino sulla banca dati Turismatica di cui all'articolo 36, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.

13. Agli alloggi del pellegrino non si applicano le disposizioni di cui al Titolo III ad eccezione di quanto previsto agli articoli 35, 36 e 42 della presente legge.

 

Capo IV

Ospitalità turistica innovativa in ambienti naturali

 

     Art. 50. Ospitalità turistica in soluzioni innovative.

1. Al fine di ampliare l'offerta ricettiva anche in relazione alle peculiarità del territorio regionale, è consentita l'attività ricettiva in soluzioni innovative, aventi particolari aspetti costruttivi e con un limitato impatto ambientale, collocate in ambienti naturali del paesaggio umbro. Tali soluzioni possono essere:

a) complementari: incrementano o completano l'offerta turistica delle strutture ricettive di cui all'articolo 20, comma 1, gestite in forma imprenditoriale e di agriturismi, in misura non superiore a 8 posti letto e comunque nel rispetto dei limiti, ove previsti, della capacità ricettiva massima stabilita dalla presente legge in relazione alle specifiche tipologie ricettive nonché dalla legislazione regionale in materia di agriturismi;

b) autonome: destinate all'accoglienza ed ospitalità di turisti nelle soluzioni innovative di cui al comma 2 gestite in forma imprenditoriale.

2. Le soluzioni innovative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al presente Capo, possono essere:

a) case sugli alberi: camere o alloggi turistici realizzati in materiali leggeri, privilegiando quelli naturali, collocati in posizione sopraelevata rispetto alla quota del terreno naturale, in ambiti ove sono presenti essenze arboree di medio o alto fusto nei limiti previsti dalla normativa regionale di tutela delle aree boscate e degli alberi monumentali appositamente censiti;

b) botti: camere o alloggi turistici realizzati utilizzando manufatti aventi tipologia di botti in legno di recupero o di nuova realizzazione, opportunamente adeguate all'uso previsto;

c) grotte: camere o alloggi turistici realizzati in cavità naturali opportunamente risanate e rese funzionali anche con interventi di messa in sicurezza.

3. Le soluzioni innovative di cui al comma 1, lettera a) acquisiscono la stessa tipologia della struttura ricettiva di cui sono complementari e sono promosse quale ulteriore servizio di accoglienza e ospitalità.

4. Le soluzioni innovative di cui al comma 1, lettera b) sono classificate in un'unica categoria "soluzione innovativa" e possono aggiungere nella denominazione la dizione identificativa della specifica soluzione realizzata di cui al comma 2.

5. La progettazione architettonica, le caratteristiche tipologiche, costruttive e l'uso dei materiali delle soluzioni innovative di cui al presente articolo devono garantire una corretta integrazione con il contesto naturale, rurale e paesaggistico interessato, assicurando altresì la reversibilità dell'intervento. Gli interventi, realizzati con tecniche e materiali di lieve impatto ambientale e di ingegneria naturalistica, sono subordinati all'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti ai sensi della normativa vigente, nonché al rispetto dello strumento urbanistico e del piano paesaggistico, delle norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria e di tutela dal rischio idrogeologico vigenti.

6. La possibilità di realizzare gli interventi di cui al presente articolo in ambienti naturali qualora ricadenti in aree della Rete Natura 2000, è subordinata alla coerenza dell'intervento rispetto alle misure di salvaguardia dei Siti, nonché all'assoggettamento con esito positivo alla procedura di valutazione di incidenza.

7. Alle soluzioni innovative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del Titolo III ove compatibili.

 

     Art. 51. Norme regolamentari.

1. La Giunta regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, del piano paesaggistico e dei limiti previsti dalle normative nazionali di riferimento, con norme regolamentari, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione alle soluzioni innovative di cui all'articolo 50:

a) definisce i criteri di localizzazione;

b) definisce le caratteristiche e i requisiti minimi obbligatori delle soluzioni innovative;

c) definisce la capacità ricettiva massima della singola soluzione innovativa di cui all'articolo 50, comma 2;

d) definisce i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza;

e) detta le specifiche prescrizioni in relazione alle caratteristiche costruttive, dimensionali e di integrazione nell'ambiente rurale e naturale, nonché per il rispetto del patrimonio storico, culturale e paesaggistico;

f) stabilisce i requisiti tecnico-amministrativi per l'esercizio dell'attività nelle soluzioni innovative, nel rispetto delle disposizioni relative alle strutture ricettive di cui alla presente legge e le modalità di controllo;

g) stabilisce le modalità per il ripristino dello stato naturale dei luoghi in caso di cessazione dell'attività.

 

     Art. 52. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 139 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di completare il numero massimo di posti letto consentito per l'attività agrituristica di ospitalità svolta negli edifici di cui all'articolo 91, comma 9 della L.R. 1/2015, possono essere utilizzate le soluzioni innovative complementari previste dalla legislazione turistica regionale vigente, nei limiti e secondo le prescrizioni ivi stabilite, da realizzare nel rispetto degli indici di utilizzazione territoriale e dell'uso stabiliti dall'articolo 90, comma 2 della L.R. 1/2015 ed in deroga all'articolo 91, comma 9 sempre della L.R. 1/2015.".

2. Alla rubrica dell'articolo 141 della L.R. 12/2015, dopo la parola: "campeggiatori" sono aggiunte le seguenti: "e soluzioni innovative per l'ospitalità agrituristica".

3. Al comma 2 dell'articolo 141 della L.R. 12/2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È, inoltre, consentita la realizzazione di soluzioni innovative autonome previste dalla legislazione turistica regionale vigente in misura non superiore a otto posti letto e secondo le prescrizioni ivi stabilite, da realizzare nel rispetto degli indici di utilizzazione territoriale e dell'uso stabiliti dall'articolo 90, comma 2 della L.R. 1/2015 ed in deroga all'articolo 91, comma 9 sempre della L.R. 1/2015.".

 

TITOLO V

Requisiti igienico sanitari. preparazione/somministrazione di alimenti nelle strutture ricettive

 

Capo I

Norme comuni. preparazione/somministrazione di alimenti e bevande

 

     Art. 53. Modalità per lo svolgimento dell'attività di preparazione/somministrazione di alimenti e bevande.

1. L'attività di preparazione, somministrazione e sporzionatura di alimenti e bevande, ove consentita e prevista, nelle strutture ricettive di cui alla presente legge, è soggetta, oltre al rispetto della normativa vigente in materia, all'osservanza delle disposizioni in campo alimentare ed in particolare del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

2. L'attività di preparazione e somministrazione della prima colazione negli affittacamere di cui all'articolo 25, comma 4, e nei bed and breakfast di cui all'articolo 26, è soggetta al rispetto della normativa vigente in campo alimentare ed in particolare dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 178/2002.

3. I titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo III che eseguono l'attività di cui ai commi 1 e 2, presentano ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 la Notifica di Inizio Attività ai fini della Registrazione (di seguito NIA Sanitaria) allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) del comune competente per territorio.

4. Il comune competente per territorio trasmette la NIA Sanitaria di cui al comma 3, all'Azienda unità sanitaria locale (USL) territorialmente competente per l'effettuazione del controllo di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117).

 

Capo II

Preparazione e somministrazione della prima colazione nei bed and breakfast e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale

 

     Art. 54. Cucina domestica.

1. Per la preparazione e somministrazione della prima colazione nelle tipologie ricettive affittacamere di cui all'articolo 25, comma 4, e bed and breakfast di cui all'articolo 26 viene utilizzata la cucina domestica.

2. Le dimensioni della cucina domestica devono essere tali da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento, garantendo un minimo di due metri quadrati di spazio utile per ogni operatore-familiare al netto delle attrezzature e dei piani di lavoro.

 

     Art. 55. Requisiti.

1. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 3, che preparano e somministrano la prima colazione nei bed and breakfast e negli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e al regolamento (CE) n. 178/2002, devono altresì attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) durante le lavorazioni per la preparazione della prima colazione per gli ospiti, la cucina non può essere utilizzata per altre lavorazioni domestiche;

b) pareti, pavimento, porte e superfici a contatto con gli alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare;

c) le acque di lavaggio devono confluire in scarichi a sifone;

d) devono essere previste adeguate protezioni alle finestre contro gli insetti e altri animali nocivi;

e) gli alimenti per la prima colazione degli ospiti devono essere conservati separatamente da quelli destinati alla famiglia;

f) non possono essere utilizzate per la manipolazione degli alimenti superfici in legno, ma devono essere sostituite o rivestite con appositi materiali opportunamente certificati;

g) deve essere previsto un apposito armadio/spazio chiuso dove devono essere presenti detersivi, disinfettanti che potrebbero comunque alterare o contaminare gli alimenti;

h) è vietato l'ingresso degli animali domestici;

i) per gli addetti-familiari della cucina è possibile utilizzare il servizio igienico dell'abitazione a condizione che non sia a diretto contatto con la cucina domestica ma sia presente una zona filtro;

j) è obbligatoria la presenza di una lavastoviglie all'interno della cucina;

k) deve essere elaborato un manuale di autocontrollo e deve essere prevista la formazione dei familiari o addetti che manipolano e/o somministrano gli alimenti per la prima colazione.

 

     Art. 56. Rifiuti di cucina.

1. I rifiuti di cucina, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), possono essere gestiti come rifiuti urbani o assimilabili attraverso il servizio pubblico territoriale, sia per quello che concerne la raccolta differenziata che per il compostaggio domestico.

 

Capo III

Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande ove consentite

 

     Art. 57. Cucina professionale o catering.

1. Per l'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, ove consentita e prevista, nelle strutture ricettive di cui al Titolo III deve essere utilizzata la cucina professionale.

2. In alternativa a quanto stabilito al comma 1, la somministrazione di alimenti e bevande all'interno della struttura ricettiva, può essere effettuata mediante un servizio esterno di catering.

 

     Art. 58. Requisiti cucina professionale.

1. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 852/2004 per la cucina professionale sono richiesti i seguenti requisiti:

a) superficie adeguata alla capacità produttiva tale da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento del personale che lavora nella cucina;

b) pareti lavabili e disinfettabili sino ad altezza adeguata;

c) pavimento ben connesso, lavabile e disinfettabile, sistemato in modo da facilitare l'evacuazione delle acque di lavaggio;

d) soffitto facile da pulire e che non permetta la formazione di muffe o caduta di polvere;

e) finestre e porte costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia protette da dispositivi anti insetti ed altri animali, ivi compresi gli animali domestici come cani e gatti. Se l'altezza o le finestre, non sono sufficienti per un'idonea aerazione od illuminazione, occorre prevedere "sistemi meccanici per il ricambio dell'aria e sistemi di illuminazione artificiale";

f) presenza di almeno due lavelli, o uno a doppia vasca per lavaggio alimenti e stoviglie, facilmente igienizzabili, forniti di acqua calda e fredda. Almeno un lavello, se non si dispone di apposito lavamani, dovrà essere dotato di rubinetteria a pedale o a ginocchio, o di fotocellula, distributore di sapone ed asciugamani a perdere;

g) contenitori per rifiuti con coperchio azionato a pedale;

h) cappa sovrastante il punto cottura dimensionata in modo da garantire efficiente captazione di fumi e vapori e loro convogliamento in copertura;

i) tavoli da lavoro con superficie lavabile e disinfettabile;

j) armadietti chiusi dove riporre stoviglie ed ingredienti;

k) i materiali per la pulizia e la disinfezione devono essere conservati in un locale od armadio separato rispetto a quello degli alimenti;

l) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro;

m) presenza di una lavastoviglie;

n) deve essere elaborato un manuale di autocontrollo e deve essere prevista la formazione degli addetti che manipolano e/o somministrano gli alimenti.

 

     Art. 59. Servizio esterno di catering.

1. Se l'attività di somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata mediante un servizio esterno di catering di cui all'articolo 57, comma 2, la struttura ricettiva deve essere dotata di un locale idoneo per la sporzionatura dei pasti.

2. Per "locale" di cui al comma 1, adiacente alla sala di somministrazione, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) attrezzature per la conservazione dei pasti a temperatura di refrigerazione e/o a caldo;

b) almeno un lavamani;

c) superficie idonee per la sporzionatura dei pasti;

d) idonee attrezzature e/o utensili per evitare le contaminazioni crociate.

 

     Art. 60. Sala di somministrazione.

1. Per la sala di somministrazione è richiesta una superficie adeguata al numero di posti a sedere, pari almeno ad un metro quadrato per ogni posto a sedere, che a loro volta devono essere compatibili con le caratteristiche della cucina e dei servizi in dotazione dell'attività.

2. Se sono previsti spazi esterni da destinare alla somministrazione dei pasti, gli stessi devono essere in stretta prossimità con i locali di preparazione e devono presentare superfici calpestabili a prova di acqua e polvere, realizzabili anche attraverso l'inerbimento del terreno. Il dimensionamento di detti spazi deve essere compatibile con le caratteristiche della cucina.

 

     Art. 61. Servizi igienici.

1. I servizi igienici per i clienti possono essere identificabili con quelli delle camere, o appartamenti, se i pasti sono somministrati solo agli ospiti.

2. Se invece la somministrazione è aperta anche ai non alloggiati occorrono specifici servizi igienici che devono essere non comunicanti direttamente con i locali di conservazione, preparazione, trasformazione e consumo di alimenti.

3. Per gli addetti alla cucina e per i camerieri è obbligatoria la presenza di un servizio igienico ad uso esclusivo e di una zona/locale, identificabile anche con l'antibagno in cui conservare ed indossare la tenuta di lavoro.

4. Il servizio igienico per il personale di cui al comma 3 può non essere adiacente alla cucina stessa ma comunque deve essere facilmente fruibile e non deve prevedere percorsi esterni.

5. Tutti i servizi igienici di cui al presente articolo devono essere dotati di: pavimento e pareti lavabili e disinfettabili per un'altezza adeguata con lavabo dotato di rubinetteria con comandi non azionabili manualmente e di acqua corrente calda e fredda; carta igienica; dispensatore di detergente liquido; distributore di asciugamani a perdere; contenitore per rifiuti con coperchio azionato a pedale; sufficiente aerazione, anche a mezzo di un sistema meccanico di ricambio di aria.

 

     Art. 62. Rifiuti di cucina.

1. I rifiuti di cucina, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009, possono essere gestiti come rifiuti urbani o assimilabili attraverso il servizio pubblico territoriale, sia per quello che concerne la raccolta differenziata che per il compostaggio domestico.

 

TITOLO VI

Organizzazione e intermediazione di viaggi

 

Capo I

Organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale

 

     Art. 63. Agenzie di viaggio e turismo e filiali.

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che esercitano le attività tipiche di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere.

2. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1 possono svolgere la propria attività anche nella forma virtuale on line.

3. Le agenzie di viaggio e turismo nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 stipulano contratti di viaggio, ai sensi della normativa statale vigente.

4. Le agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1 possono, altresì svolgere le ulteriori attività, connesse alle attività tipiche di cui al comma 1:

a) cambio valuta;

b) organizzazione professionale di convegni e congressi;

c) vendita di pubblicazioni e prodotti utili per il viaggio;

d) altre prestazioni a servizio dei clienti purché connesse alle attività tipiche di cui al comma 1.

5. L'esercizio delle ulteriori attività di cui al comma 4 è consentito nel rispetto delle eventuali specifiche autorizzazioni o abilitazioni previste dalla legge.

6. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali delle agenzie di cui al comma 1 e sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.

7. È istituito l'elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L'elenco è gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo, contiene i dati indicati nella SCIA e/o nelle comunicazioni di cui all'articolo 65, commi 2, 3, 4, 5 e 6 ed è pubblicato sul portale istituzionale e su quello turistico regionale.

 

     Art. 64. Requisiti per l'esercizio dell'attività.

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) assenza in capo al titolare o al legale rappresentante in caso di società, di condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

b) gestione tecnica dell'agenzia prestata da un direttore tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 65;

c) un locale, anche non indipendente, con destinazione d'uso commerciale o direzionale aperto al pubblico per ciascuna sede, principale o secondaria.

2. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono esclusivamente attività on line devono possedere i requisiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e lettera b).

 

     Art. 65. Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e filiali.

1. Il soggetto che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione la SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e i dati relativi alla polizza assicurativa o la garanzia bancaria di cui all'articolo 67, commi 6 e 7.

2. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché sulle seguenti informazioni:

a) denominazione;

b) generalità del dichiarante;

c) direttore tecnico;

d) ubicazione;

e) disponibilità giuridica dei locali per le agenzie di viaggio e turismo che non operano esclusivamente on line;

f) possesso dei requisiti urbanistici ai sensi della normativa vigente per le agenzie di viaggio e turismo che non operano esclusivamente on line;

g) recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica certificata;

h) dominio dedicato alla vendita per le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente on line;

i) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

j) dati relativi alla polizza assicurativa di cui all'articolo 67, comma 6;

k) dati relativi alla polizza assicurativa o garanzia bancaria di cui all'articolo 67, comma 7.

3. È soggetta ad apposita SCIA, da presentare con le modalità di cui al comma 1, la variazione della localizzazione e di ogni altro elemento strutturale previsto per l'esercizio dell'attività.

4. È soggetta a previa comunicazione alla Regione, ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA diversi da quelli indicati al comma 3, salvo quanto indicato al comma 5. È altresì soggetta a comunicazione alla Regione la cessazione dell'attività entro quindici giorni dal verificarsi della cessazione medesima.

5. La variazione di titolarità è soggetta a comunicazione alla Regione da effettuarsi prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o entro un anno dalla morte del titolare.

6. Il soggetto che intende esercitare l'attività di filiale di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione, una comunicazione contenente anche i dati concernenti l'agenzia principale e quelli relativi alla polizza assicurativa o alla garanzia bancaria di cui all'articolo 67, commi 6 e 7.

7. La comunicazione di cui al comma 6 contiene le seguenti informazioni, rese mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in particolare relative a:

a) dati concernenti l'agenzia principale;

b) generalità del dichiarante;

c) ubicazione;

d) disponibilità giuridica dei locali;

e) possesso dei requisiti urbanistici ai sensi della normativa vigente;

f) iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

g) dati relativi alla polizza assicurativa di cui all'articolo 67, comma 6;

h) dati relativi alla polizza assicurativa o garanzia bancaria di cui all'articolo 67, comma 7.

8. Il titolare delle filiali di agenzia di viaggio e turismo di cui al comma 6 comunica alla Regione qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale.

9. La Regione effettua i controlli, anche mediante sopralluoghi, su tutte le agenzie di viaggio e turismo e filiali, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1 o delle comunicazioni di cui ai commi 3, 4 e 6.

10. La Regione verifica, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale; in ogni caso la denominazione non può assumere il nome di comuni o regioni italiane.

11. La Regione, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al presente articolo, applica le disposizioni di cui all'articolo 66.

12. La Regione trasmette al comune competente per territorio gli esiti del controllo effettuato ai sensi del presente articolo per l'esercizio della funzione di vigilanza e controllo da parte del comune medesimo prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera e).

 

     Art. 66. Provvedimenti.

1. Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui all'articolo 65, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui ai commi 1 e/o 6 del medesimo articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Regione stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, l'attività si intende vietata e la Regione adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19 della L. 241/1990.

2. La Regione adotta le procedure di cui alla L. 241/1990, in particolare in caso di:

a) mancata presentazione della SCIA per le variazioni di cui all'articolo 65, comma 3;

b) mancata comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 65, commi 4 e 5;

c) mancata comunicazione dell'apertura di una filiale;

d) mancata comunicazione di cui all'articolo 65, comma 8;

e) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 67;

f) gravi irregolarità accertate circa l'adempimento degli obblighi connessi al rispetto del programma e del contratto di viaggio di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).

 

     Art. 67. Obblighi del titolare.

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale ha l'obbligo di esporre all'esterno dei locali, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e di indicare l'esatta denominazione della stessa.

2. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che esercita l'attività esclusivamente on line non può operare in locali aperti al pubblico e gli eventuali segni distintivi devono contenere il divieto di vendita diretta al pubblico.

3. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve esporre all'interno, in maniera visibile, la SCIA di cui all'articolo 65, comma 1. Il titolare dell'agenzia di viaggio che opera esclusivamente on line deve pubblicare gli estremi identificativi della SCIA nella home page del proprio sito web. Il titolare della filiale di agenzia di viaggio e turismo deve esporre all'interno, in maniera visibile, la comunicazione di cui all'articolo 65, comma 6.

4. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità e la partita IVA.

5. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo sostituisce il direttore tecnico di cui all'articolo 68, entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa dall'incarico.

6. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di cui agli articoli 19 e 47, comma 1, dell'allegato 1 del D.Lgs. 79/2011 e ne comunica annualmente il rinnovo alla Regione.

7. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale è tenuto, altresì, a stipulare una polizza assicurativa o a fornire garanzia bancaria di cui all'articolo 47, comma 2, dell'allegato 1 del D.Lgs. 79/2011 e ne comunica annualmente il rinnovo alla Regione.

8. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale che intende procedere alla chiusura temporanea deve darne comunicazione preventiva alla Regione. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata. In ogni caso l'agenzia non può procedere alla chiusura temporanea fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati.

9. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale che intende procedere alla cessazione dell'attività deve darne comunicazione alla Regione entro il termine indicato all'articolo 62, comma 4. In ogni caso l'agenzia non può procedere alla cessazione dell'attività fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati.

 

     Art. 68. Direttore tecnico.

1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e della filiale compete al direttore tecnico abilitato ai sensi del comma 2, che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo in una sola agenzia.

2. L'esercizio dell'attività professionale di direttore tecnico di cui al comma 1 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene, alternativamente, mediante:

a) la verifica del possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 20 dell'allegato 1 del D.Lgs. 79/2011 e del decreto del Ministro del Turismo 5 agosto 2021, n. 1432 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo);

b) la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), da parte della Regione unitamente ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del Turismo 1432/2021.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità per la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2.

4. È istituito l'elenco regionale ricognitivo dei direttori tecnici al quale sono iscritti d'ufficio i soggetti abilitati dalla Regione Umbria e, su istanza di parte, coloro che hanno conseguito l'abilitazione in altra regione, gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale regionale.

 

Capo II

Organizzazione di viaggi e turismo in forma non professionale

 

     Art. 69. Organizzazioni di viaggi esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro.

1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio regionale, iscritte all'elenco regionale di cui al comma 2, svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.

2. È istituito l'elenco regionale delle associazioni senza scopo di lucro, gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale regionale.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2.

4. L'iscrizione all'elenco regionale è subordinata alla stipula della polizza assicurativa di cui agli articoli 19 e 47, comma 1, dell'allegato 1 del D.Lgs. 79/2011 e alla stipula della polizza assicurativa o garanzia bancaria di cui all'articolo 47, comma 2, dell'allegato 1 del D.Lgs. 79/2011.

5. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del D.Lgs. 79/2011 e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio.

6. Le associazioni iscritte nell'elenco regionale indicano, con apposita insegna posta all'ingresso dei locali, che le attività organizzate sono riservate esclusivamente agli associati.

7. La Regione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 71 provvede a cancellare l'associazione dall'elenco di cui al comma 2 in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione a tale elenco non può avvenire prima di un anno dalla cancellazione dall'elenco stesso.

 

     Art. 70. Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale.

1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuata previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 19 dell'allegato 1 del D.Lgs. 79/2011 nel rispetto della normativa vigente.

2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 371 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 388 della L.R. 11/2015, possono organizzare, a favore di persone con disabilità, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. Ciascun viaggio è effettuato previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 19 dell'allegato 1 del D.Lgs. 79/2011.

3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla Regione le gite e i viaggi organizzati unitamente agli estremi della polizza assicurativa di cui al comma 1.

4. Le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e persone con disabilità e i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle quarantotto ore, organizzati dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale dell'attività didattica, non sono soggette alla preventiva comunicazione alla Regione, fermo restando l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1.

 

Capo III

Sanzioni

 

     Art. 71. Sanzioni amministrative.

1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 69 e 70, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'articolo 63, senza avere presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

2. Chiunque esercitando un'attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell'agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

3. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro, che intraprendono o svolgono attività proprie dell'agenzia di viaggi e turismo senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 69, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività nel rispetto della normativa vigente.

4. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che utilizza o espone una denominazione diversa da quella dichiarata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

5. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato 1 del D.Lgs. 79/2011 ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

6. I soggetti di cui all'articolo 70 che svolgono attività propria delle agenzie di viaggio e turismo senza avere presentato la comunicazione e in violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 70 sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

7. La mancata comunicazione di cui all'articolo 65, comma 6, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

8. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che non rispetta la disposizione di cui all'articolo 67, commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

9. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che pubblicizza con qualunque mezzo i pacchetti turistici senza indicare le proprie generalità dichiarate nella SCIA e la partita IVA, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

10. Il titolare della filiale dell'agenzia di viaggio e turismo che pubblicizza con qualunque mezzo i pacchetti turistici senza indicare le proprie generalità dichiarate nella comunicazione e la partita IVA, ai sensi dell'articolo 67, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

11. Chiunque non rispetta i provvedimenti adottati dalla Regione ai sensi dell'articolo 65, comma 11, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente in materia.

12. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati a titolo definitivo dal comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla L.R. 15/1983.

 

TITOLO VII

Professioni turistiche

 

Capo I

Professioni turistiche

 

     Art. 72. Professione turistica.

1. La presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, disciplina le seguenti attività professionali turistiche:

a) guida turistica nazionale;

b) accompagnatore turistico.

2. La guida turistica nazionale è disciplinata dalla legge 13 dicembre 2023, n. 190 (Disciplina della professione di guida turistica).

3. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito, anche in una o più lingue estere, al di fuori dell'ambito della specifica competenza della guida turistica.

4. È istituito l'elenco regionale ricognitivo degli accompagnatori turistici al quale sono iscritti d'ufficio i soggetti abilitati dalla Regione Umbria e, su istanza di parte, coloro che hanno conseguito l'abilitazione in altra regione, gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale regionale.

 

     Art. 73. Abilitazione professionale di accompagnatore turistico.

1. L'esame di abilitazione per l'accompagnatore turistico di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), è effettuato dalla Regione in base a procedure stabilite con regolamento dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, nelle norme regolamentari di cui al comma 1 stabilisce, in particolare:

a) gli ambiti di competenza della professione turistica di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti;

b) i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;

c) le modalità di accertamento per l'estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 74;

d) la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per gli esami di abilitazione di cui al comma 1;

e) le materie oggetto degli esami di abilitazione di cui al comma 1.

3. Per l'accesso agli esami abilitanti di cui al comma 1, è previsto il versamento di un contributo a titolo di rimborso spese pari a euro 80,00.

4. La Regione, sulla base degli esiti dell'esame abilitante, rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione e il tesserino personale di riconoscimento che deve essere visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

 

     Art. 74. Riconoscimento ed estensione dell'abilitazione.

1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere l'attività di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 206/2007.

2. L'accompagnatore turistico può estendere l'abilitazione all'uso di ulteriori lingue straniere previo accertamento della conoscenza delle lingue estere per le quali si chiede l'estensione.

 

     Art. 75. Esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale.

1. Sono esentati dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio della professione prevista all'articolo 70 i seguenti soggetti:

a) l'associato ad una delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 69 che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;

b) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;

c) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio.

2. Il comune, nell'esercizio della funzione di vigilanza e controllo, accerta le condizioni che determinano le esenzioni dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio della professione turistica ai sensi del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono esibire, ai fini dell'accertamento di cui al comma 2, la documentazione comprovante l'esenzione.

 

     Art. 76. Sanzioni amministrative.

1. Chiunque esercita la professione turistica di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

2. Chiunque esercita la professione turistica di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), in una lingua straniera per la quale non è abilitato è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

3. Chiunque svolge le attività di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), privo della documentazione attestante il diritto all'esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 75 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

4. Chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita la professione turistica di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dal comune cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla L. 689/1981 ed alla L.R. 15/1983.

 

TITOLO VIII

Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

 

Capo I

Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

 

     Art. 77. Località turistiche o città d'arte.

1. È istituito l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).

2. La Giunta regionale disciplina, con regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale considerando quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nello stesso, la presenza, nel comune richiedente, di beni culturali, ambientali e paesaggistici e di strutture ricettive.

3. L'elenco di cui al comma 1 è gestito dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

 

     Art. 78. Norma finanziaria.

1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 13 della presente legge sono finanziati dalle risorse già autorizzate agli articoli 3 e 14 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2024- 2026.

2. Il finanziamento degli oneri relativi alla gestione del portale turistico regionale di cui all'articolo 7, comma 2, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 è assicurato dalle risorse stanziate per il Fondo Programma di cui all'articolo 2, della L.R. 1/2009, alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, Pmi e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2024-2026.

3. Il finanziamento delle spese informatiche relative alla manutenzione dell'ecosistema digitale di cui all'articolo 7, comma 2, è assicurato dalle risorse finanziarie stanziate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2024- 2026.

4. Il finanziamento delle funzioni attribuite agli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'articolo 11, comma 4, lettere a), b), d), f) e g) è assicurato dalle risorse di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d) della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), stanziate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2024-2026.

5. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse comunitarie e statali assegnate o riconosciute alla Regione Umbria per interventi, azioni, piani, programmi a favore del settore turistico.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 46, comma 19, e all'articolo 48, comma 14, sono introitate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 2 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", del Bilancio di previsione regionale.

7. Ai sensi dell'articolo 46, comma 19, e dell'articolo 48, comma 14, i proventi di cui al comma 6 sono destinati ad alimentare la dotazione del "Fondo regionale per il Turismo" istituito al comma 1 del presente articolo.

8. Le entrate derivanti dai versamenti di cui all'articolo 73, comma 3, sono introitate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0500 "Rimborsi e altre entrate correnti", del Bilancio di previsione regionale.

9. Per gli esercizi finanziari successivi, la quantificazione delle spese di cui al presente articolo è rinviata annualmente alla legge regionale di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 79. Clausola valutativa.

1. L'Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati conseguiti in termini di valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria e di qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette annualmente all'Assemblea legislativa una relazione contenente:

a) le iniziative di promozione turistica realizzate nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle risorse finanziarie utilizzate;

b) gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche presenti nel territorio regionale;

c) i principali dati statistici dei flussi turistici nell'anno di riferimento, sia a livello dell'intera regione, sia negli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'articolo 11.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la predisposizione della relazione di cui al comma 2, ai fini di una migliore valutazione della presente legge.

4. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.

5. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

 

     Art. 80. Norme regolamentari.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui ai seguenti articoli:

a) articolo 13, comma 3;

b) articolo 16, commi 1 e 2;

c) articolo 73, comma 1;

d) articolo 77, comma 2.

 

     Art. 81. Norme transitorie.

1. Sino alla entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 13, comma 3 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al R.R. 31 gennaio 2019, n. 2 (Norme regolamentari per la disciplina delle associazioni pro-loco in attuazione dell'articolo 14, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale)).

2. Le associazioni pro loco già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14 della L.R. 8/2017 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 13.

3. Le attività di affittacamere già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ed esercitate contestualmente sia su camere che su appartamenti, ai sensi dell'articolo 57, comma 12 della L.R. 8/2017, possono continuare l'attività stessa in deroga ai criteri di cui all'articolo 25 della presente legge.

4. Le attività di case e appartamenti per vacanze a carattere non imprenditoriale già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 8/2017 possono continuare l'attività stessa in deroga ai criteri di cui all'articolo 24 della presente legge.

5. Le case religiose di ospitalità già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 8/2017, rientrano automaticamente nella tipologia case per ferie di cui all'articolo 27, comma 4, lettera a) della presente legge.

6. I centri soggiorno studi già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 8/2017, rientrano automaticamente nella tipologia case per ferie di cui all'articolo 27, comma 4, lettera b) della presente legge.

7. Gli ostelli per la gioventù già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 8/2017, rientrano automaticamente nella tipologia ostelli di cui all'articolo 28 della presente legge.

8. I kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 8/2017, rientrano automaticamente nella tipologia ostelli di cui all'articolo 28 della presente legge.

9. I rifugi escursionistici già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 8/2017, rientrano automaticamente nella tipologia rifugi di cui all'articolo 29 della presente legge.

10. Sino alla nomina della Commissione per le residenze d'epoca di cui all'articolo 33, comma 1, le funzioni previste dall'articolo 33, comma 2, sono svolte dalla Commissione nominata ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) ancorché abrogata.

11. Sino all'approvazione del modello dettaglio struttura di cui all'articolo 38, comma 6, e all'articolo 48, comma 5, si utilizza quello approvato con Delib.G.R. 4 febbraio 2019, n. 100 (L.R. n. 8/2017, art. 35, comma 4: approvazione modelli Dettaglio struttura).

12. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive di cui alla presente legge trova applicazione quanto previsto dall'articolo 42, comma 5 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 9 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)).

13. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 41, comma 6 della L.R. 8/2017 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 7 della presente legge.

14. I direttori tecnici già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 45, comma 4 della L.R. 8/2017 sono iscritti automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 68, comma 4 della presente legge.

15. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 46, comma 2 della L.R. 8/2017 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 69, comma 2 della presente legge.

16. Le professioni turistiche di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), già iscritte negli elenchi di cui all'articolo 49, comma 4 della L.R. 8/2017 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 72, comma 4 della presente legge.

17. I comuni già iscritti nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 9, comma 1 della L.R. 8/2017 sono iscritti automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 77 della presente legge.

18. Sino alla entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 77, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al R.R. 12 giugno 2012, n. 9 (Criteri e modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, in attuazione dell'articolo 2, comma 4-ter della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale)).

19. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 dell'articolo 78, fino all'individuazione degli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'articolo 11, sono erogate con criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

20. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 13-ter, comma 15 del d.l. 145/2023, trova applicazione l'articolo 40 della L.R. 8/2017 e la Delib.G.R. 13 maggio 2020, n. 372 (DGR 618/2019 legge regionale 10 luglio 2017 n. 8 Legislazione turistica regionale. Attività di contrasto all'abusivismo. - Istituzione del Codice Identificativo Regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche) vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

21. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate.

 

     Art. 82. Norme finali.

1. La validità della classificazione concernente le strutture ricettive di cui all'articolo 38, comma 7 della presente legge decorre dal 1° gennaio 2025.

 

     Art. 83. Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale.

1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale) dopo la parola: "locale" sono aggiunte le seguenti: ", anche con riferimento alle funzioni di vigilanza e controllo in materia di strutture e attività ricettive, agenzie di viaggio e turismo e professioni turistiche, ivi compresa la lotta all'abusivismo".

 

     Art. 84. Norma di abrogazione.

1. La legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) è abrogata, ad eccezione dell'articolo 40, che rimane in vigore fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN di cui all'articolo 13-ter, comma 15 del d.l. 145/2023.