§ 5.2.182 - L.R. 29 dicembre 2015, n. 42.
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:29/12/2015
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 10 della l.r. 34/1973)
Art. 2.  (Modifiche agli articoli 55 e 59 della l.r. 34/1978)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 3 della l.r. 86/1983)
Art. 4.  (Abrogazione della l.r. 13/1998)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 1 della l.r. 30/2006)
Art. 6.  (Modifiche alla l.r. 33/2007)
Art. 7.  (Modifiche agli articoli 1, 17 e 20 della l.r. 19/2008)
Art. 8.  (Modifica all'articolo 15 della l.r. 32/2008)
Art. 9.  (Modifica all'articolo 3 della l.r. 2/2012)
Art. 10.  (Modifiche agli articoli 19, 37, 60, 65 e 67 della l.r. 6/2012)
Art. 11.  (Modifica all'articolo 20 della l.r. 7/2012)
Art. 12.  (Modifiche agli articoli 1 e 3 della l.r. 16/2013)
Art. 13.  (Modifiche agli articoli 13 e 14 della l.r. 24/2014 e all'articolo 2 della l.r. 20/2013. Piano di risanamento ALER Milano)
Art. 14.  (Modifiche all'articolo 31 della l.r. 19/2014)
Art. 15.  (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 35/2014)
Art. 16.  (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 33/2015)
Art. 17.  (Strutture di supporto alle authority regionali)
Art. 18.  (Disposizioni in materia di attività di supporto ai lavori dell'assemblea consiliare)
Art. 19.  (Differimento del termine per la navigazione turistica sui Navigli lombardi)
Art. 20.  (Personale trasferito in Regione in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)
Art. 21.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.182 - L.R. 29 dicembre 2015, n. 42.

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2016
(B.U. 30 dicembre 2015, n. 53, suppl.)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 10 della l.r. 34/1973)

1. Alla legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il quarto comma dell'articolo 10 è inserito il seguente:

'Per le spese previste dal presente articolo l'impegno di spesa è assunto contestualmente all'ordinazione della prestazione con la quale si affidano i lavori.'.

 

     Art. 2. (Modifiche agli articoli 55 e 59 della l.r. 34/1978)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 bis dell'articolo 55 le parole 'può inoltre essere' sono sostituite dalle seguenti: 'viene anche';

 

b) prima del comma 1 dell'articolo 59 è inserito il seguente:

'01. La Regione può effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione.';

 

c) al comma 1 dell'articolo 59, dopo le parole 'stanziamenti di competenza dell'esercizio,' sono inserite le seguenti: 'ad eccezione dei servizi per conto terzi e delle partite di giro,';

 

d) dopo il comma 1 dell'articolo 59 sono inseriti i seguenti:

'1 bis. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno.

1 ter. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardante le somministrazioni, le forniture, gli appalti e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione. La relativa fattura o documento equivalente deve contenere gli estremi della comunicazione di cui al presente comma. Il fornitore, in mancanza della comunicazione, può non eseguire la prestazione finché i dati non gli vengano comunicati.

1 quater. Per le spese economali l'ordinazione della prestazione al fornitore contiene i riferimenti all'articolo specifico del regolamento di contabilità regionale, alla missione e al programma di bilancio, al relativo capitolo di spesa e all'impegno.';

e) dopo la lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 59 è inserita la seguente:

'b ter) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definito contrattualmente.';

 

f) al comma 6 dell'articolo 59 le parole 'derivanti dai piani finanziari' sono soppresse;

 

g) dopo il comma 8 dell'articolo 59 sono inseriti i seguenti:

'8 bis. Nel corso dell'esercizio finanziario devono essere prenotati gli impegni relativi a procedure in via di espletamento per le forniture di beni e servizi. Qualora, entro il termine dell'esercizio, la Regione non abbia assunto l'obbligazione di spesa verso i terzi, gli impegni prenotati decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione.

8 ter. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa deve accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

8 quater. Gli impegni di spesa imputati in ciascun esercizio del bilancio di previsione sono considerati esigibili ai sensi del principio applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), salvo che al termine dell'esercizio finanziario siano intervenute cause di forza maggiore non prevedibili alla nascita dell'obbligazione passiva. In sede di riaccertamento è data adeguata evidenza alle intervenute cause di forza maggiore.'.

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 3 della l.r. 86/1983)

1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

'2 bis. Al fine dell'accesso ai contributi regionali, gli enti gestori dei parchi regionali redigono una rendicontazione annuale delle spese di funzionamento e di monitoraggio delle attività, da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

2 ter. I parchi regionali accedono ai contributi regionali in conto capitale a condizione che utilizzino i beni mobili e immobili in modo coerente con le finalità di valorizzazione ambientale previste dalla presente legge e con le disposizioni degli statuti e dei disciplinari d'uso degli immobili stessi, nonché secondo le specifiche disposizioni regionali in materia.'.

 

     Art. 4. (Abrogazione della l.r. 13/1998)

1. La legge regionale 8 agosto 1998, n. 13 (Apertura di credito a favore dei funzionari delegati in materia di opere pubbliche di interesse regionale) è abrogata.

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 1 della l.r. 30/2006)

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 5 undecies dell'articolo 1 è inserito il seguente:

'5 duodecies. Ove non diversamente previsto da normative di settore, la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità in base ai quali gli enti e le società di cui all'Allegato A1 provvedono alla determinazione dei compensi spettanti ai propri amministratori. Tali compensi, anche se stabiliti da specifiche discipline di settore, non possono comunque essere di importo superiore a quelli previsti per il Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce, altresì, i casi in cui sono riconosciuti, anche in via esclusiva, i rimborsi spese e le relative modalità di determinazione.'.

 

     Art. 6. (Modifiche alla l.r. 33/2007)

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2008) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 3 ter dell'articolo 1, le parole 'Giunta regionale' sono sostituite dalla seguente: 'Regione';

b) dopo il comma 3 quater dell'articolo 1 è inserito il seguente:

'3 quinquies. Il Consiglio regionale può comunicare direttamente ad Arca s.p.a., entro il termine del 30 novembre di ogni anno, l'elenco dei beni e servizi di cui intende delegare ad Arca s.p.a. l'acquisizione per gli anni successivi, ai sensi del comma 4, lettera b). Arca s.p.a. aggiudica direttamente gli appalti destinati al Consiglio regionale ovvero inserisce il fabbisogno del Consiglio regionale, su richiesta di questi, nella programmazione integrata di cui al comma 3 ter.'.

2. In sede di prima applicazione del comma 3 quinquies della l.r. 33/2007, introdotto dal comma 1, lettera b), il termine ivi previsto è fissato al 29 febbraio 2016.

 

     Art. 7. (Modifiche agli articoli 1, 17 e 20 della l.r. 19/2008)

1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 1, le parole 'il distretto socio-sanitario, di cui all'art. 9 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)' sono sostituite dalle seguenti: 'il territorio dell'insieme dei comuni afferenti a ciascuna azienda sociosanitaria territoriale, secondo l'allegato 1 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)';

b) al comma 2 dell'articolo 17, le parole 'il distretto socio-sanitario' sono sostituite dalle seguenti: 'il territorio dell'insieme dei comuni afferenti a ciascuna azienda sociosanitaria territoriale, secondo l'allegato 1 della l.r. 33/2009';

c) al comma 3 dell'articolo 17, la parola 'distrettuale' è soppressa;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

'4 bis. In caso di fusione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2006, di tutti i comuni aderenti a un'unione di comuni lombarda, al nuovo comune istituito a seguito della fusione spetta un contributo una tantum in misura pari all'ultimo contributo ordinario erogato all'unione di cui al presente comma. Il nuovo comune invia la richiesta di contributo entro la prima scadenza utile per le domande di contributo ordinario spettante alle unioni di comuni lombarde ai sensi del regolamento regionale di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di fusione per incorporazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2006; il comune incorporante invia la richiesta di contributo entro il termine di cui al secondo periodo.

4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis si applicano alle leggi regionali di fusione approvate dal Consiglio regionale dopo la data di entrata in vigore della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2016).'.

2. Alle spese per i contributi una tantum di cui all'articolo 20, comma 4 bis, della l.r. 19/2008, come modificata dal presente articolo, si fa fronte con le risorse destinate ai contributi alla forma associativa di cui all'articolo 19, comma 1, della l.r. 19/2008. Alle spese per i contributi una tantum di cui al primo periodo si fa fronte nei limiti della disponibilità delle risorse allocate per la gestione associata dei comuni alla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" - Titolo 1 "Spese Correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.

 

     Art. 8. (Modifica all'articolo 15 della l.r. 32/2008)

1. Alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2 dell'articolo 15, le parole 'di cui agli allegati A1 e A2' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'allegato A2'.

 

     Art. 9. (Modifica all'articolo 3 della l.r. 2/2012)

1. Alla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 2 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) e 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia)) è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera c bis) del comma 5 dell'articolo 3, le parole '31 dicembre dell'anno 2015' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre dell'anno 2016'.

 

     Art. 10. (Modifiche agli articoli 19, 37, 60, 65 e 67 della l.r. 6/2012)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“3. La Regione, sentite le Agenzie e, sino alla loro costituzione, le province, la Città metropolitana di Milano e i comuni capoluogo di provincia, definisce i vincoli temporali di destinazione e di inalienabilità e, con particolare riguardo al materiale rotabile su gomma, i criteri di assegnazione, che si possono basare anche su meccanismi premiali che tengano conto, in particolare, di:

a) riduzione dell'età media dei mezzi in servizio riferibili a un determinato arco temporale;

b) quota di cofinanziamento per l'acquisto dei mezzi;

c) acquisizione di tecnologie funzionali alla realizzazione e allo sviluppo di sistemi tariffari integrati, di monitoraggio e di informazione all'utenza;

d) impiego di modalità di alimentazione dei mezzi a basso o nullo impatto ambientale;

e) quota di mezzi accessibili a persone con disabilità;

f) tempi di realizzazione dei programmi di rinnovo dei mezzi.”;

b) al comma 1 dell'articolo 37, la parola 'ventennale' è sostituita dalle seguenti: 'avente la medesima scadenza della concessione rilasciata a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138-T/2000';

c) alla fine del primo periodo del comma 7 dell'articolo 60 sono aggiunte le seguenti parole: ', con la sola eccezione dei contratti con modelli di remunerazione a costo lordo, nonché dei contratti derivanti da concessioni di costruzione e gestione secondo il modello della finanza di progetto, i cui costi di esercizio sono coperti anche dalle tariffe del servizio, per i quali il subentro nella titolarità del contratto e il trasferimento delle relative risorse avviene previo accordo e secondo tempistiche definite d'intesa tra l'ente locale interessato e la competente Agenzia.';

d) al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 60 le parole 'Alle Agenzie' sono sostituite dalle seguenti: 'Fatto salvo quanto previsto al primo periodo del presente comma, alle Agenzie';

e) alla fine del comma 7 dell'articolo 60 sono aggiunte le seguenti parole: ', fatto salvo quanto previsto al primo periodo del presente comma.';

f) il comma 4 dell'articolo 65 è sostituito dal seguente:

'4. Fino all'attuazione della disciplina di cui all'articolo 17, la Giunta regionale definisce i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie per i servizi di trasporto pubblico locale in relazione agli stanziamenti di bilancio e in coerenza con le disposizioni della legge statale di stabilità. Al dirigente competente è demandata l'assegnazione delle risorse finanziarie e l'erogazione delle stesse in forma di quote mensili.';

g) dopo il comma 13 quater dell’articolo 67 sono inseriti i seguenti:

“13 quinquies. A partire dall’esercizio 2016, per far fronte alle spese per il trasporto pubblico locale interurbano e garantire adeguati livelli di servizio e occupazionali, la Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un ammontare di risorse da distribuire secondo i criteri definiti al comma 13 sexies.

13 sexies. Le risorse di cui al comma 13 quinquies sono assegnate alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, laddove costituite e operative ai sensi dell’articolo 60, comma 1 bis, e ripartite tenendo conto della necessità di recuperare le riduzioni di risorse effettuate alle province e alla Città metropolitana di Milano con i provvedimenti di assegnazione delle stesse relativi all’esercizio 2015, a seguito delle previsioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2015”), nonché delle percorrenze risultanti dal sistema di monitoraggio regionale per i servizi rendicontati dalle province e dalla Città metropolitana di Milano di cui all’articolo 15. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità e i vincoli per il riconoscimento delle risorse aggiuntive alle Agenzie per il trasporto pubblico locale.

13 septies. Per garantire un adeguato livello dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e l'equilibrio economico-finanziario del sistema, la Giunta regionale, su motivata richiesta degli enti locali o degli operatori del servizio interessati, può disporre anche misure regolatorie delle tariffe in deroga al regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 (Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico).”.

 

     Art. 11. (Modifica all'articolo 20 della l.r. 7/2012)

1. Alla legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione)é apportata la seguente modifica:

a) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 20 dopo le parole 'delle province,' sono aggiunte le seguenti: 'della Città metropolitana di Milano,'.

 

     Art. 12. (Modifiche agli articoli 1 e 3 della l.r. 16/2013)

1. Alla legge regionale 26 novembre 2013, n. 16 (Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 1 le parole 'che abbiano concluso gli esami del corso di laurea' sono sostituite dalle seguenti: 'universitari iscritti all'ultimo anno di corso';

b) al comma 4 dell'articolo 3 dopo la parola 'docenti' è soppressa la seguente: 'ordinari'.

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano anche alle selezioni dei tirocini formativi e di orientamento programmati per l'anno 2016.

 

     Art. 13. (Modifiche agli articoli 13 e 14 della l.r. 24/2014 e all'articolo 2 della l.r. 20/2013. Piano di risanamento ALER Milano)

1. Alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

'In considerazione della maggiore consistenza del patrimonio gestito da ALER Milano, la Giunta regionale, su richiesta motivata dell'azienda, può estendere la durata del piano di risanamento aziendale per ulteriori due anni, fino a un massimo di cinque anni consecutivi.';

b) al comma 7 dell'articolo 14 le parole 'e comunque non oltre il 31 dicembre 2017' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).'.

2. All'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 20 (Legge di stabilità 2014) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole '30 giugno 2018' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2020';

b) al comma 4 le parole 'bilancio per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020' sono sostituite dalle seguenti: 'bilancio per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022.'.

3. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati nel 2018 in euro 3.000.000,00, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio per l'anno 2018, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 14. (Modifiche all'articolo 31 della l.r. 19/2014)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 31, le parole 'non oltre la data del 31 dicembre 2015' sono sostituite dalle seguenti: 'non oltre la data del 31 dicembre 2016';

b) al comma 1 dell'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

'In caso di infruttuoso decorso del termine di cui al primo periodo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 25 bis, commi 3 e 4, della l.r. 12/2005.'.

 

     Art. 15. (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 35/2014)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 35 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

'2. Entro il 30 aprile 2016, le unioni di comuni lombarde adeguano gli statuti alle modifiche apportate all'articolo 18, comma 5, della l.r. 19/2008.';

b) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

'3. Ai procedimenti amministrativi attuativi in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)), in adeguamento all'articolo 20 della l.r. 19/2008, come modificato dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili e fino alla relativa conclusione, le procedure previste dal r.r. 2/2009 alla data di entrata in vigore della presente legge.'.

 

     Art. 16. (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 33/2015)

1. Alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

'1 bis. L'autorizzazione rilasciata per interventi di sopraelevazione degli edifici tiene luogo della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001. Laddove non sia prevista l'autorizzazione di cui al presente articolo, per gli interventi di sopraelevazione continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001.';

b) al comma 2 dell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

'Per gli interventi di sopraelevazione degli edifici di cui al primo periodo del comma 1 bis, il provvedimento di autorizzazione o di diniego dà evidenza di quanto indicato dall'articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001.'.

 

     Art. 17. (Strutture di supporto alle authority regionali)

1. Le amministrazioni di Giunta e Consiglio regionale concorrono in misura equivalente, con oneri a proprio carico, alle spese del personale da assegnare alle strutture di supporto delle authority regionali; il contingente di personale del ruolo della Giunta regionale da assegnare all'amministrazione del Consiglio regionale è definito annualmente attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

 

     Art. 18. (Disposizioni in materia di attività di supporto ai lavori dell'assemblea consiliare)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'assemblea legislativa, i compensi per il lavoro straordinario del personale impegnato nelle attività di assistenza in occasione delle sedute dell'assemblea consiliare, a partire dalle ore diciotto e comunque dopo le otto ore di servizio, sono erogati anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

2. [Nel caso di seduta che si protrae oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell'attività di supporto ai lavori dell'assemblea consiliare spetta il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di trasferta] [1].

 

     Art. 19. (Differimento del termine per la navigazione turistica sui Navigli lombardi)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione della navigazione turistica a carattere sperimentale sui navigli lombardi, il termine di cui all'articolo 21 del regolamento regionale 29 aprile 2015, n. 3 (Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate) è prorogato al 31 dicembre 2017 [2].

 

     Art. 20. (Personale trasferito in Regione in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Il personale delle province e della Città metropolitana di Milano che, a seguito del riordino delle funzioni in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), è trasferito in Regione confluisce in un apposito elenco della dotazione organica regionale e non è computato ai fini del rispetto dei limiti numerici previsti, per la dirigenza, dall'articolo 25, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) e, per il comparto, dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013).

2. Al termine del processo di trasferimento del personale di cui al comma 1 la dotazione organica regionale è incrementata con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 21. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2016, n. 19.

[2] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 34.